Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/05/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 26.5.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.4176/2024 R.G.
TRA
avv. BIRARI M, M PORTACCIO Parte_1
E avv. G BORRELLI CP_1 conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria nell'anno 2024 la parte opponente in epigrafe indicata evocava in giudizio la parte intimata proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.014 2023
9028966211 per il pagamento dei contributi e delle sanzioni nei termini ivi in dettaglio indicati. A CP_ sostegno dell'opposizione deduceva varie censure. Si costituiva tardivamente in giudizio l' contestando anche nel merito la domanda e chiedendo il rigetto dell'opposizione. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In limine si deve evidenziare che l'art. 24, comma 5, d.lgs. 26.2.1999, n. 46, intitolato “Iscrizioni
a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”, recita: “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.Precisa poi il comma 6, primo periodo, della medesima disposizione:”Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 ss. c.p.c.”. Dunque, secondo tale disciplina, atteso il carattere impugnatorio di tali giudizi (come è rivelato dalla definizione legale di opposizione contro l'iscrizione a ruolo e dalla previsione di un termine, oramai comunemente ritenuto perentorio dalla giurisprudenza di merito, per proporre l'opposizione stessa, decorrente dalla notifica della cartella di pagamento cui si riferisce l'iscrizione a ruolo oggetto di contestazione), devono essere ritenuti indubbiamente ammissibili motivi di impugnativa formali (ad es., nullità dell'iscrizione a ruolo, etc.), ma, di regola, l'oggetto del giudizio di opposizione è costituito da “motivi inerenti il merito della pretesa contributiva. Se così è, deve essere condiviso l'orientamento già espresso in precedenti sentenze di questa Sezione Lavoro, secondo cui in tali giudizi (analogamente a quelli che ne occupa vertente su avviso di addebito), come in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, è la parte intimante ad assumere la veste di
Cass. civ., Sez. lavoro, 05/02/2009, n. 2835 ed in termini Cass. n.5763/2002).
2. Nella specie l'opponente, ha contestato nel merito la fondatezza della pretesa avversa (cfr. ricorso introduttivo). Ciò posto, va evidenziato che l'intimazione di pagamento si riferisce a 10 avvisi di addebito individuati in dettaglio alle pagg. 2 e 3 del ricorso.
3.1. Ove si considerino gli anni di riferimento degli avvisi anzidetti e la data di notifica dell'intimazione gravata non pare dubbio che in concreto si sia perfezionata la prescrizione quinquiennale ai sensi dell'art. 3 comma 9 e 10 l. n. 335/1995. CP_
3.2. In senso contrario non è stato dedotto e provato dall' per altro costituitosi tardivamente (e caduto pertanto nelle relative preclusioni), il compimento di qualsivoglia atto interruttivo (ritualmente comunicato). In conclusione, per le ragioni sopra indicate, l'opposizione svolta CP_ va accolta e per l'effetto va dichiarato che l' non ha titolo per il recupero delle somme oggetto dell'intimazione di pagamento gravata.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 2 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016). CP_
5. Le spese di causa restano a carico dell' nella misura di cui in dispositivo in considerazione del valore della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: CP_ accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara che l' non ha titolo per il recupero delle somme oggetto dell'intimazione gravata, nei termini di cui in motivazione;
CP_ condanna l' al pagamento in favore dell'opponente delle spese di causa per la somma di euro
4300,00 oltre iva cap e rimborso spese anche forfettario come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 26.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
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