Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus. rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 860/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1
Passaggio delle Mimose, 24, c.f.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elena Cardinale e Luisa Tricoli, appellante
CONTRO
con sede in Roma, viale Regina Margherita Controparte_1
125, c.f.: , P.IVA_1 non costituita in giudizio;
appellata con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, c.f.: Controparte_2
, e per essa la procuratrice speciale con sede P.IVA_2 Controparte_3
legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 8, c.f. e P.I.: IVA;
P.IVA_3
n. 860/2021 r.g.
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federica Felici e Eurialo Felici;
intervenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
al decreto ingiuntivo n. 6569 del 10.11.2017 col quale, su ricorso del Pt_1
il medesimo Tribunale aveva intimato al Controparte_1 predetto il pagamento della somma di euro 7.099.56 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per prelievo irregolare di energia elettrica, con sentenza n. 4135 del 15.12.2020 rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente alle spese di lite.
Il soccombente ha interposto appello, di cui il CP_1 Controparte_1 costituendosi, ha invocato il rigetto.
La è intervenuta volontariamente nel giudizio a titolo di Controparte_2
successore particolare nel credito.
All'esito di trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c. decorrenti dal 22.5.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_1 non costituitasi sebbene regolarmente citata.
Con unico motivo di appello, si critica la sentenza per aver ritenuto raggiunta la prova del credito sulla base della verifica tecnica effettuata sul contatore intestato all'opponente e di un calcolo operato secondo i criteri astratti enunciati per altre fattispecie dall'autorità amministrativa di settore.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
La fattura n. 82407107115002A del giorno 11.06.2013 per la somma di euro
7.444,81 è stata emessa per prelievi irregolari di energia elettrica nel periodo n. 860/2021 r.g. 3
intercorso tra il 31.5.2008 e il 30.5.2013, sulla base di una ricostruzione dei consumi effettuata secondo il criterio della potenza tecnicamente prelevabile.
Il Tribunale ha ritenuto che il verbale di verifica redatto dal personale di
[...] nell'esercizio delle sue specifiche funzioni di acquisizione e Parte_2 validazione dei dati di consumo avesse la rilevanza probatoria di un atto formato da un incaricato di pubblico servizio e che la sua produzione in giudizio da parte della società opposta bastasse a dimostrare il prelievo irregolare di energia elettrica poi quantificato secondo i criteri dettati dall'Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas e con riferimento ai cinque anni anteriori alla verifica.
Sostiene l'appellante che la documentazione fornita dalla società convenuta prova soltanto il compimento della verifica presso l'immobile di via Passaggio delle
Mimose, 22, e la presenza di un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica, ma non anche l'identità dell'autore dell'allaccio, l'epoca di realizzazione dell'illecito e la misura del prelievo abusivo.
Deduce per parte sua l'appellata di essere soltanto un rivenditore di energia ai clienti allacciati alle reti di e che solo quest'ultima Parte_2
società, responsabile dei servizi di connessione, trasporto e misura, è abilitata alla rilevazione dei dati del consumo necessari per la quantificazione degli addebiti agli utenti. Aggiunge che, nel caso specifico, il prelievo irregolare di energia, verificato da personale altamente specializzato, e la ricostruzione dei consumi secondo i criteri di cui alle delibere AEEG, sono elementi sufficienti a dimostrare la fondatezza del credito, non altrimenti determinabile in mancanza di un apparecchio misuratore e in presenza di un allaccio abusivo alla rete.
Reputa il Collegio che l'estraneità delle funzioni di rilevazione e ricostruzione dei consumi all'attività di non sollevi quest'ultima Controparte_1 dall'onere di provare la fattispecie costitutiva e l'entità del proprio credito, cioè
l'esistenza e la misura del proprio diritto, posto che l'utente, a differenza della venditrice, non ha un rapporto contrattuale col titolare della rete di distribuzione,
n. 860/2021 r.g. 4
rispetto al quale, pertanto, non è legittimato ad avanzare o ricevere pretese.
Nel caso concreto, pur in presenza di evidenti segni di forzatura all'esterno del contatore e di manomissione dei sigilli posteriori al suo interno, il personale di che ha effettuato la verifica presso l'abitazione del ha Parte_2 Pt_1 constatato che all'accensione di alcuni elettrodomestici il prelievo di energia era regolarmente misurato dal contatore.
Restava pertanto in capo alla società erogatrice dell'energia elettrica l'onere di provare che avesse prelevato più di quanto era stato registrato e la misura Pt_1
di un siffatto ulteriore prelievo, anche in base a elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici o stima induttiva di consumi legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. (cfr. Cass.
13605/2019).
La circostanza che, come asserito dalla società, la frode, perpetrata mediante l'alterazione dei dati di lettura, così detta “regressione”, realizzata attraverso la manomissione della EEPROM (memoria interna del contatore elettronico), non fosse immediatamente riscontrabile attraverso le prove di confronto con un contatore campione, non attenuava l'onere probatorio della ricorrente. ha commisurato la sua pretesa ai quantitativi di energia elettrica e di CP_4
potenza ricostruiti sulla base della potenza tecnicamente prelevabile (vds. missiva di del giorno 11.6.2013) e ha riferito la ricostruzione dei Parte_2
consumi al periodo maggio 2008-maggio 2013, quale intervallo di tempo in cui si sarebbe registrata una flessione dei consumi nel punto di prelievo associato all'utenza di . Pt_1
Tale asserita flessione dei consumi non ha però trovato riscontro di prova e l'unico dato offerto dalla società alla valutazione del giudicante, quello relativo ai consumi alla data del 30.5.2013 (v. pag. 3 verbale di verifica), appare inutilizzabile in funzione induttivo-ricostruttiva, soprattutto a seguito degli elementi di segno opposto forniti dall'opponente. Questi, infatti, ha dimostrato n. 860/2021 r.g. 5
che i consumi di energia elettrica all'interno del suo immobile – che in presenza di un'anomalia del misuratore avrebbero dovuto essere inferiori nel periodo contestato – sono stati approssimativamente non diversi prima e dopo la verifica del 30.5.2013. Invero, la fattura con scadenza 27.12.2012 era stata di euro 206,78, quella con scadenza 26.2.2013 di euro 322,72, quella con scadenza 24.4.2013 di euro 237,68, mentre quella con scadenza 1.7.2013 (perciò successiva alla verifica e, si suppone, alla sostituzione del contatore) è stata di euro 246,02, quella con scadenza 28.10.2013 di euro 348,47, quella con scadenza 27.12.2013 di euro
208,35; tanto che tra gli addebiti relativi al consumo del semestre antecedente alla verifica e quelli del consumo del semestre successivo sussiste una differenza di appena 43.66 euro.
Non può che concludersi per l'assoluta mancanza di elementi indiziari utili a consentire in via induttiva di stabilire se, quando e in quale misura vi è stata una apprezzabile alterazione dei dati di consumo e perciò una elusione del diritto della società fornitrice.
Per tali ragioni, essendo da escludere la legittimità di addebiti in funzione sanzionatoria (quali sarebbero quelli determinati sulla base del consumo potenziale e per il quinquennio non coperto da prescrizione), l'opposizione al decreto ingiuntivo non può che essere accolta.
L'esito della lite comporta la condanna di alle Controparte_1 spese del primo grado del giudizio, da liquidarsi, con riguardo all'esiguo valore e alla modesta complessità della causa, in complessivi euro 2.600,00, e di
[...]
e in solido, alle spese di appello, da Controparte_1 Controparte_2
liquidarsi in complessivi euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nella contumacia di Controparte_1
che dichiara;
[...]
n. 860/2021 r.g. 6
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4135 del 15.12.2020, appellata da , accoglie l'opposizione da quest'ultimo proposta al Parte_1
decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 6569 del 10.11.2017, che, per l'effetto, revoca;
condanna alle spese del primo grado del Controparte_1 giudizio, che liquida in complessivi euro 2.600,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a; condanna e in solido, alle Controparte_1 Controparte_2 spese di appello, che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Così deciso in Palermo il giorno 13.3.2025 nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte d'Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino
Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 860/2021 r.g.