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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/10/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 966/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n° 966/2025 R.G. promossa da:
AVV. , domiciliato in Cosenza, via Alberto Serra n° 14 Parte_1 in proprio ex art. 86 c.p.c.
PARTE APPELLANTE
C O N T R O con sede in Trento, via Adriano Olivetti n° 7, in persona del Controparte_1 procuratore speciale rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Zaccaria
PARTE APPELLATA
E
con sede in Roma, viale Europa n° 190, in persona Controparte_2 del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Cristoforo Angelo Mosca
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 101/2025 del giudice di pace di Trento, pubblicata il 5.4.2025
Parte appellante così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento - Sezione Civile, in accoglimento del presente atto, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, per le motivazioni di cui al presente atto, così provvedere:
- IN VIA PRELIMINARE, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 101/2025, emessa dal Giudice di Pace di Trento, in persona della Dott.ssa Maria Vittoria Lonardi, in data 05/04/2025, a seguito del giudizio recante r.g.a.c. n. 4471/2024, non notificata;
pagina 1 di 5 - NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 101/2025, emessa dal Giudice di Pace di Trento, in persona della Dott.ssa Maria Vittoria Lonardi, in data 05/04/2025, a seguito del giudizio recante r.g.a.c. n. 4471/2024, non notificata, rigettare la spiegata opposizione a pignoramento presso terzi iscritto al n. 237/2024 R.G.E. del Tribunale di Trento, Sezione Esecuzioni Mobiliari, disponendo la riassunzione della procedura esecutiva sospesa ai fini dell'assegnazione delle spese vive e compensi legali di pignoramento ex D.M. 55/2014 e ss. mm., quantificati in € 615,66, o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in subordine, condannare in ogni caso al pagamento delle Controparte_1 spese vive e compensi legali di pignoramento ex D.M. 55/2014 e ss. mm., quantificati in € 615,66, o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Con espressa riserva di ogni più ampia, diversa, consentita domanda, eccezione e richiesta, sia di merito che istruttoria.
Con il favore delle spese di lite, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio ex D.M. 55/2014 e ss. mm.” così conclude: Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettare l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado appellata, nonché rigettare l'appello proposto, poiché inammissibile, improponibile ed infondato, confermando in ogni sua parte la sentenza n. 101/2025, emessa dal Giudice di pace di Trento nel giudizio recante il n. RGAC 4471/2024.
Con vittoria di spese e competenze difensive.” così conclude: Controparte_2
“dichiarare l'operato di legittimo e diligente” CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 618, 2° co., c.p.c., l'avv. chiedeva al giudice Parte_1 di pace di Trento di rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta da e, Controparte_1 per l'effetto, di accertare e dichiarare il proprio diritto di procedere in via esecutiva, “con contestuale riconoscimento e condanna di controparte a spese e compensi di pignoramento ex D.M. 55/2014 e ss., quantificati in € 615,66 o alla maggiore somma ritenuta di giustizia”.
Premesso che con atto di precetto notificato il 13.2.2024 aveva intimato a di pagargli la somma di € 787,53 (oltre interessi) in ragione della sentenza n° CP_1 35/2024 emessa dal giudice di pace di Cosenza, recante condanna di in CP_1 solido con il al versamento, in suo favore, dell'importo di € 393,00, Controparte_3 oltre accessori di legge, e che il 27.2.2024 aveva notificato a quale debitrice CP_1 esecutata, e a quale terzo pignorato, atto di pignoramento presso Controparte_2 terzi, il ricorrente esponeva in estrema sintesi che: il 2.4.2024 aveva depositato ricorso in opposizione all'esecuzione, ivi CP_1 assumendo di aver versato la somma di € 787,53 con bonifico bancario dd. 29.2.2024, prima della ricezione dell'atto di pignoramento effettuata a mezzo posta l'11.3.2024, e, quindi, eccependo l'improcedibilità/inammissibilità della procedura esecutiva;
in realtà, l'atto di pignoramento era stato notificato soltanto dopo l'inutile decorso del termine di giorni 10 indicato nell'atto di precetto;
pagina 2 di 5 nel ricorso l'opponente aveva sostenuto di aver versato la somma di € 664,59, anziché quella precettata di € 787,53, per aver operato la ritenuta d'acconto in misura del 20%;
l'opponente non aveva però provato di aver versato la detta ritenuta nel termine di legge;
la ricevuta di tale versamento era stata, infatti, depositata soltanto nel corso dell'udienza dd. 15.5.2024; il proprio residuo credito aveva a oggetto unicamente le spese e compensi di pignoramento ex DM n° 55/2014, pari a complessivi € 615,66, di cui € 70,00 per spese di iscrizione, € 40,80 per spese di notifica e € 504,86 per compenso di difesa.
Si costituiva la sola società per chiedere soltanto di dare atto Controparte_2 che la propria dichiarazione quale terzo era stato inserita dal creditore procedente nel fascicolo informatico.
Con sentenza n° 101/2025 dd.
5.4.2025 l'adito giudice di pace annullava il pignoramento e dichiarava insussistente il diritto dell'avv. a procedere a Parte_1 esecuzione forzata nei confronti di rilevando che: CP_1
l'atto di pignoramento recava la data del 23.2.2024, corrispondente al decimo giorno successivo alla notifica del precetto, ed era stato notificato a il 1° marzo CP_2 2024 e spedito per posta a il 6.3.2024; CP_1
l'avv. aveva ritirato l'atto notificato “ben oltre la data di ricevimento del bonifico Pt_1 di ”, risalente al precedente 29 febbraio, e si era poi determinato a iscrivere a CP_1 ruolo la procedura esecutiva “nonostante il suo credito fosse stato già saldato e le sue spese ammontassero solamente a quelle di notifica del pignoramento”; il predetto aveva avuto “tutto il tempo per verificare il ricevimento dei due bonifici e non iscrivere a ruolo la procedura o rinunciare a procedere oltre, maturando ulteriori spese e compensi”.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'avv. assumendo, in particolare, Pt_1 che:
l'atto di pignoramento era stato preso in consegna per la notificazione dall'ufficiale giudiziario in data 27.2.2024; pertanto, la procedura esecutiva era stata introdotta dopo lo spirare del termine ex art. 482 c.p.c. e prima del pagamento effettuato da il 29.2.2024; CP_1 il primo giudice non aveva considerato che, in ragione del principio di scissione del momento perfezionativo della notificazione, l'atto di pignoramento era stato notificato, per esso notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario;
nell'opporsi all'esecuzione non aveva provato il versamento della ritenuta di CP_1 acconto;
la ricevuta di tale pagamento era stata depositata soltanto all'udienza del 15.5.2024; al momento del pagamento dell'importo oggetto dell'atto di precetto, egli aveva maturato il credito per spese e compenso relativi alla notifica dell'atto di pignoramento.
Si costituivano sia che . CP_1 Controparte_2
La prima chiedeva di rigettare l'appello, evidenziando di aver effettuato il pagamento del dovuto il 29.2.2024, quindi prima dell'inizio dell'esecuzione, risalente al pagina 3 di 5 successivo 11 marzo, data in cui le era stato notificato l'atto di pignoramento, e di non dover versare ulteriori spese e compensi, per poi evidenziare che la controparte, pur avendo ricevuto quanto dovutole, si era determinata ugualmente a iscrivere la causa al ruolo.
si limitava a chiedere di dichiarare la legittimità del proprio CP_2 operato.
L'appello appare fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione nei termini di seguito precisati.
Dall'allegata documentazione si evince che l'atto di precetto venne notificato dall'odierno appellante a il 13.2.2024 e che la stessa effettuò il pagamento CP_1 della somma dovuta di € 664,49, al netto della ritenuta di acconto in misura del 20%, il successivo 29 febbraio, quindi, oltre il termine di giorni dieci di cui all'art. 482 c.p.c..
Alla data di tale pagamento l'avv. aveva già consegnato l'atto di Pt_1 pignoramento presso terzi all'ufficiale giudiziario per la relativa notificazione, risalendo tale incombente al precedente 27 febbraio (come si desume dalla documentazione in atti), quando il detto termine di dieci giorni indicato nell'atto di precetto era già interamente decorso, essendo scaduto il giorno 23 febbraio.
Al riguardo, può, quindi, trovare applicazione il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “le spese necessarie per il pignoramento sono dovute al creditore procedente, se causate dall'inadempimento del debitore;
di conseguenza, laddove quest'ultimo provveda al pagamento degli importi intimati con il precetto dopo l'avvenuta consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto di pignoramento, da parte del creditore, per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, sarà tenuto a rimborsare anche le predette spese, e dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, comma 1, c.p.c.” (così Cass., n° 9877/2021).
In adesione a tale impostazione interpretativa, da cui non vi è motivo di discostarsi, vi è, quindi, ragione di ritenere che al momento di inoltro dell'atto di pignoramento all'ufficiale giudiziario il creditore procedente, non avendo allora ancora ricevuto il pagamento della somma dovutagli, aveva maturato il diritto di conseguire anche il pagamento delle spese e del compenso professionale per la redazione e la notificazione dell'atto in questione, che, per effetto dell'art. 95 c.p.c. devono gravare sul debitore esecutato, venendo in tal caso in rilievo un'attività svolta soltanto perché non aveva versato l'importo dovuto nel termine indicato nell'atto di precetto e, CP_1 quindi, causalmente riconducibile all'inerzia della stessa.
Non appare, dunque, condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato l'atto di pignoramento e dichiarato insussistente il diritto dell'avv. di Pt_1 procedere all'esecuzione nei confronti di senza limitare tale statuizione CP_1 all'importo precettato di € 787,53, che, al netto della ritenuta di acconto, l'avv. Pt_1 aveva effettivamente già incassato al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, ciò significando che in ordine al detto importo non ha più il diritto di procedere in executivis.
pagina 4 di 5 In definitiva, avendo provveduto prima al pagamento di € 664,49 e poi CP_1 anche della ritenuta di acconto di € 123,05, l'odierno appellante non ha diritto di procedere all'esecuzione in ordine a tali importi;
può, invece, procedere esecutivamente in forza del medesimo titolo esecutivo per conseguire il pagamento del compenso e delle spese relativi alla redazione e alla notificazione dell'atto di pignoramento, visto che, come detto, tale atto è stato predisposto e consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 27 febbraio 2024, dunque prima ancora del pagamento dell'importo oggetto dell'atto di precetto, incassato dal creditore procedente soltanto due giorni dopo, quindi successivamente alla scadenza del termine di dieci giorni indicato nell'art. 482 c.p.c..
In tali termini l'appello va ritenuto fondato, con la precisazione che la liquidazione delle spese e del compenso professionale per la redazione e la notificazione dell'atto di pignoramento compete al giudice dell'esecuzione.
Le spese di lite, liquidate (per le tre fasi - di studio, introduttiva e decisionale - espletate) come da dispositivo (previa riduzione dei valori medi relativi alle fasi decisionali di entrambi i gradi di giudizio, non essendovi stata necessità di esaminare questioni diverse da quelle trattate negli scritti introduttivi), seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare su CP_1
La sostanziale estraneità di all'odierno contenzioso, che la vede CP_2 coinvolta soltanto come terzo pignorato, induce ad addivenire a una declaratoria di compensazione nei confronti della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di appello proposta dall'avv. nei confronti di con sede in Parte_1 Controparte_1 Trento, via Olivetti n° 7, in persona del procuratore speciale, e di , con sede CP_2 in Roma, viale Europa n° 190, in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza n° 101/2025, emessa dal giudice di pace di Trento il 5.4.2025, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata anche nella parte in cui annulla l'atto di pignoramento, accerta e dichiara il diritto dell'avv. di procedere Parte_1 in via esecutiva per conseguire da il pagamento del compenso Controparte_1 professionale e delle spese relativi alla redazione e alla notificazione dell'atto di pignoramento, da liquidarsi a cura del giudice dell'esecuzione;
- condanna a rifondere all'appellante le spese di lite, che liquida Controparte_1 (di ufficio in difetto di nota), quanto al primo grado in € 207,00 per compenso € 43,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e cpa come per legge;
quanto al secondo grado in € 362,00 per compenso € 91,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e cpa come per legge;
compensa, in relazione a entrambi i gradi di giudizio, le spese di lite fra l'appellante e
Controparte_2
Così deciso in Trento in data 2.10.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II grado iscritta al n° 966/2025 R.G. promossa da:
AVV. , domiciliato in Cosenza, via Alberto Serra n° 14 Parte_1 in proprio ex art. 86 c.p.c.
PARTE APPELLANTE
C O N T R O con sede in Trento, via Adriano Olivetti n° 7, in persona del Controparte_1 procuratore speciale rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Zaccaria
PARTE APPELLATA
E
con sede in Roma, viale Europa n° 190, in persona Controparte_2 del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Cristoforo Angelo Mosca
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 101/2025 del giudice di pace di Trento, pubblicata il 5.4.2025
Parte appellante così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento - Sezione Civile, in accoglimento del presente atto, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, per le motivazioni di cui al presente atto, così provvedere:
- IN VIA PRELIMINARE, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 101/2025, emessa dal Giudice di Pace di Trento, in persona della Dott.ssa Maria Vittoria Lonardi, in data 05/04/2025, a seguito del giudizio recante r.g.a.c. n. 4471/2024, non notificata;
pagina 1 di 5 - NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 101/2025, emessa dal Giudice di Pace di Trento, in persona della Dott.ssa Maria Vittoria Lonardi, in data 05/04/2025, a seguito del giudizio recante r.g.a.c. n. 4471/2024, non notificata, rigettare la spiegata opposizione a pignoramento presso terzi iscritto al n. 237/2024 R.G.E. del Tribunale di Trento, Sezione Esecuzioni Mobiliari, disponendo la riassunzione della procedura esecutiva sospesa ai fini dell'assegnazione delle spese vive e compensi legali di pignoramento ex D.M. 55/2014 e ss. mm., quantificati in € 615,66, o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in subordine, condannare in ogni caso al pagamento delle Controparte_1 spese vive e compensi legali di pignoramento ex D.M. 55/2014 e ss. mm., quantificati in € 615,66, o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Con espressa riserva di ogni più ampia, diversa, consentita domanda, eccezione e richiesta, sia di merito che istruttoria.
Con il favore delle spese di lite, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio ex D.M. 55/2014 e ss. mm.” così conclude: Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettare l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado appellata, nonché rigettare l'appello proposto, poiché inammissibile, improponibile ed infondato, confermando in ogni sua parte la sentenza n. 101/2025, emessa dal Giudice di pace di Trento nel giudizio recante il n. RGAC 4471/2024.
Con vittoria di spese e competenze difensive.” così conclude: Controparte_2
“dichiarare l'operato di legittimo e diligente” CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 618, 2° co., c.p.c., l'avv. chiedeva al giudice Parte_1 di pace di Trento di rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta da e, Controparte_1 per l'effetto, di accertare e dichiarare il proprio diritto di procedere in via esecutiva, “con contestuale riconoscimento e condanna di controparte a spese e compensi di pignoramento ex D.M. 55/2014 e ss., quantificati in € 615,66 o alla maggiore somma ritenuta di giustizia”.
Premesso che con atto di precetto notificato il 13.2.2024 aveva intimato a di pagargli la somma di € 787,53 (oltre interessi) in ragione della sentenza n° CP_1 35/2024 emessa dal giudice di pace di Cosenza, recante condanna di in CP_1 solido con il al versamento, in suo favore, dell'importo di € 393,00, Controparte_3 oltre accessori di legge, e che il 27.2.2024 aveva notificato a quale debitrice CP_1 esecutata, e a quale terzo pignorato, atto di pignoramento presso Controparte_2 terzi, il ricorrente esponeva in estrema sintesi che: il 2.4.2024 aveva depositato ricorso in opposizione all'esecuzione, ivi CP_1 assumendo di aver versato la somma di € 787,53 con bonifico bancario dd. 29.2.2024, prima della ricezione dell'atto di pignoramento effettuata a mezzo posta l'11.3.2024, e, quindi, eccependo l'improcedibilità/inammissibilità della procedura esecutiva;
in realtà, l'atto di pignoramento era stato notificato soltanto dopo l'inutile decorso del termine di giorni 10 indicato nell'atto di precetto;
pagina 2 di 5 nel ricorso l'opponente aveva sostenuto di aver versato la somma di € 664,59, anziché quella precettata di € 787,53, per aver operato la ritenuta d'acconto in misura del 20%;
l'opponente non aveva però provato di aver versato la detta ritenuta nel termine di legge;
la ricevuta di tale versamento era stata, infatti, depositata soltanto nel corso dell'udienza dd. 15.5.2024; il proprio residuo credito aveva a oggetto unicamente le spese e compensi di pignoramento ex DM n° 55/2014, pari a complessivi € 615,66, di cui € 70,00 per spese di iscrizione, € 40,80 per spese di notifica e € 504,86 per compenso di difesa.
Si costituiva la sola società per chiedere soltanto di dare atto Controparte_2 che la propria dichiarazione quale terzo era stato inserita dal creditore procedente nel fascicolo informatico.
Con sentenza n° 101/2025 dd.
5.4.2025 l'adito giudice di pace annullava il pignoramento e dichiarava insussistente il diritto dell'avv. a procedere a Parte_1 esecuzione forzata nei confronti di rilevando che: CP_1
l'atto di pignoramento recava la data del 23.2.2024, corrispondente al decimo giorno successivo alla notifica del precetto, ed era stato notificato a il 1° marzo CP_2 2024 e spedito per posta a il 6.3.2024; CP_1
l'avv. aveva ritirato l'atto notificato “ben oltre la data di ricevimento del bonifico Pt_1 di ”, risalente al precedente 29 febbraio, e si era poi determinato a iscrivere a CP_1 ruolo la procedura esecutiva “nonostante il suo credito fosse stato già saldato e le sue spese ammontassero solamente a quelle di notifica del pignoramento”; il predetto aveva avuto “tutto il tempo per verificare il ricevimento dei due bonifici e non iscrivere a ruolo la procedura o rinunciare a procedere oltre, maturando ulteriori spese e compensi”.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'avv. assumendo, in particolare, Pt_1 che:
l'atto di pignoramento era stato preso in consegna per la notificazione dall'ufficiale giudiziario in data 27.2.2024; pertanto, la procedura esecutiva era stata introdotta dopo lo spirare del termine ex art. 482 c.p.c. e prima del pagamento effettuato da il 29.2.2024; CP_1 il primo giudice non aveva considerato che, in ragione del principio di scissione del momento perfezionativo della notificazione, l'atto di pignoramento era stato notificato, per esso notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario;
nell'opporsi all'esecuzione non aveva provato il versamento della ritenuta di CP_1 acconto;
la ricevuta di tale pagamento era stata depositata soltanto all'udienza del 15.5.2024; al momento del pagamento dell'importo oggetto dell'atto di precetto, egli aveva maturato il credito per spese e compenso relativi alla notifica dell'atto di pignoramento.
Si costituivano sia che . CP_1 Controparte_2
La prima chiedeva di rigettare l'appello, evidenziando di aver effettuato il pagamento del dovuto il 29.2.2024, quindi prima dell'inizio dell'esecuzione, risalente al pagina 3 di 5 successivo 11 marzo, data in cui le era stato notificato l'atto di pignoramento, e di non dover versare ulteriori spese e compensi, per poi evidenziare che la controparte, pur avendo ricevuto quanto dovutole, si era determinata ugualmente a iscrivere la causa al ruolo.
si limitava a chiedere di dichiarare la legittimità del proprio CP_2 operato.
L'appello appare fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione nei termini di seguito precisati.
Dall'allegata documentazione si evince che l'atto di precetto venne notificato dall'odierno appellante a il 13.2.2024 e che la stessa effettuò il pagamento CP_1 della somma dovuta di € 664,49, al netto della ritenuta di acconto in misura del 20%, il successivo 29 febbraio, quindi, oltre il termine di giorni dieci di cui all'art. 482 c.p.c..
Alla data di tale pagamento l'avv. aveva già consegnato l'atto di Pt_1 pignoramento presso terzi all'ufficiale giudiziario per la relativa notificazione, risalendo tale incombente al precedente 27 febbraio (come si desume dalla documentazione in atti), quando il detto termine di dieci giorni indicato nell'atto di precetto era già interamente decorso, essendo scaduto il giorno 23 febbraio.
Al riguardo, può, quindi, trovare applicazione il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “le spese necessarie per il pignoramento sono dovute al creditore procedente, se causate dall'inadempimento del debitore;
di conseguenza, laddove quest'ultimo provveda al pagamento degli importi intimati con il precetto dopo l'avvenuta consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto di pignoramento, da parte del creditore, per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, sarà tenuto a rimborsare anche le predette spese, e dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, comma 1, c.p.c.” (così Cass., n° 9877/2021).
In adesione a tale impostazione interpretativa, da cui non vi è motivo di discostarsi, vi è, quindi, ragione di ritenere che al momento di inoltro dell'atto di pignoramento all'ufficiale giudiziario il creditore procedente, non avendo allora ancora ricevuto il pagamento della somma dovutagli, aveva maturato il diritto di conseguire anche il pagamento delle spese e del compenso professionale per la redazione e la notificazione dell'atto in questione, che, per effetto dell'art. 95 c.p.c. devono gravare sul debitore esecutato, venendo in tal caso in rilievo un'attività svolta soltanto perché non aveva versato l'importo dovuto nel termine indicato nell'atto di precetto e, CP_1 quindi, causalmente riconducibile all'inerzia della stessa.
Non appare, dunque, condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato l'atto di pignoramento e dichiarato insussistente il diritto dell'avv. di Pt_1 procedere all'esecuzione nei confronti di senza limitare tale statuizione CP_1 all'importo precettato di € 787,53, che, al netto della ritenuta di acconto, l'avv. Pt_1 aveva effettivamente già incassato al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, ciò significando che in ordine al detto importo non ha più il diritto di procedere in executivis.
pagina 4 di 5 In definitiva, avendo provveduto prima al pagamento di € 664,49 e poi CP_1 anche della ritenuta di acconto di € 123,05, l'odierno appellante non ha diritto di procedere all'esecuzione in ordine a tali importi;
può, invece, procedere esecutivamente in forza del medesimo titolo esecutivo per conseguire il pagamento del compenso e delle spese relativi alla redazione e alla notificazione dell'atto di pignoramento, visto che, come detto, tale atto è stato predisposto e consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 27 febbraio 2024, dunque prima ancora del pagamento dell'importo oggetto dell'atto di precetto, incassato dal creditore procedente soltanto due giorni dopo, quindi successivamente alla scadenza del termine di dieci giorni indicato nell'art. 482 c.p.c..
In tali termini l'appello va ritenuto fondato, con la precisazione che la liquidazione delle spese e del compenso professionale per la redazione e la notificazione dell'atto di pignoramento compete al giudice dell'esecuzione.
Le spese di lite, liquidate (per le tre fasi - di studio, introduttiva e decisionale - espletate) come da dispositivo (previa riduzione dei valori medi relativi alle fasi decisionali di entrambi i gradi di giudizio, non essendovi stata necessità di esaminare questioni diverse da quelle trattate negli scritti introduttivi), seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare su CP_1
La sostanziale estraneità di all'odierno contenzioso, che la vede CP_2 coinvolta soltanto come terzo pignorato, induce ad addivenire a una declaratoria di compensazione nei confronti della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di appello proposta dall'avv. nei confronti di con sede in Parte_1 Controparte_1 Trento, via Olivetti n° 7, in persona del procuratore speciale, e di , con sede CP_2 in Roma, viale Europa n° 190, in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza n° 101/2025, emessa dal giudice di pace di Trento il 5.4.2025, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- in riforma della sentenza impugnata anche nella parte in cui annulla l'atto di pignoramento, accerta e dichiara il diritto dell'avv. di procedere Parte_1 in via esecutiva per conseguire da il pagamento del compenso Controparte_1 professionale e delle spese relativi alla redazione e alla notificazione dell'atto di pignoramento, da liquidarsi a cura del giudice dell'esecuzione;
- condanna a rifondere all'appellante le spese di lite, che liquida Controparte_1 (di ufficio in difetto di nota), quanto al primo grado in € 207,00 per compenso € 43,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e cpa come per legge;
quanto al secondo grado in € 362,00 per compenso € 91,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e cpa come per legge;
compensa, in relazione a entrambi i gradi di giudizio, le spese di lite fra l'appellante e
Controparte_2
Così deciso in Trento in data 2.10.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato pagina 5 di 5