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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/07/2025, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1005/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice;
rilevato che sono state depositate le note scritte;
rimette la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Brescia 3.7.25 Il giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1005/2024 promossa da:
C.F. ATTRICE Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Adriano Sottini contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_2
con l'avv. Francesco Piron CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente, premesso di aver ricevuto fornitura di energia elettrica da
[...]
(di seguito anche: relativamente al sito nr. Controparte_1 Controparte_1
Cliente 178, Cod. Pod IT001E00082432 in Via Leopardi snc Rogno, negli anni 2010 e 2011, versando il corrispettivo richiesto e di cui alle fatture più specificatamente indicate in ricorso, che dette fatture riportavano altresì, in relazione ai consumi esposti, le “addizionali provinciali” per complessivi € 12.198,26, secondo quanto previsto dalla normativa al tempo applicabile, ciò premesso, ha convenuto in giudizio sostenendo il Controparte_1
proprio diritto al rimborso di quanto, a suo dire, indebitamente corrisposto a titolo di pagina 2 di 5 addizionale, chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione della somma di €
-12.198,26; con le spese di lite.
Si è costituita la resistente chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda;
in via subordinata, ha chiesto rigettarsi la domanda in relazione ai mesi di fornitura antecedenti al 1° aprile 2010, in particolare per l'importo di € 513,98, e con compensazione delle spese di lite;
in via preliminare, ha chiesto disporsi la sospensione del giudizio stante i rinvii alla CGUE e alla
Corte Costituzionale da parte, rispettivamente, della Corte di Appello di Bologna e del
Tribunale di Udine.
La domanda di ripetizione è fondata.
La questione relativa alla facoltà per il consumatore di richiedere il rimborso al fornitore di quanto corrisposto a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, istituita dall'art. 6 commi 1 lettera c) e 2 del D.L. 511/88, convertito con modificazioni nella legge
20/1989 e successivamente sostituito dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 26/007, è stata, infatti, definitivamente risolta a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 43/25 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto art. 5.
In particolare, la Corte, premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, ha affermato che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione Europea dal momento che la norma istitutiva prevede soltanto una generica destinazione del gettito “in favore delle province”, in contrasto, pertanto, con la direttiva
2008/118/CE del 16.12.2008, poi sostituita dal 13.2.2023, almeno per le innovazioni di maggiore rilievo, dalla direttiva UE 2020/262 del 19.12.20, che vietava l'applicazione sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, quali l'addizionale, prive di
“finalità specifiche” (a seguito dell'avvio, nel 2011, di una procedura nei confronti dell'Italia da parte della Commissione Europea, stante il ritenuto contrasto dell'addizionale provinciale in questione con la predetta direttiva, il legislatore nazionale è intervenuto nel 2012 abrogando l'addizionale provinciale, con ciò risolvendo il problema dell'illegittimità della addizionale per il futuro, ma lasciandolo aperto per le annualità precedenti). pagina 3 di 5 A seguito della caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità costituzionale, dunque, i clienti dei fornitori di energia elettrice possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
La fondatezza della domanda di ripetizione avanzata dall'utente finale è stata recentemente affermata nelle due pronunce della Corte di Cassazione nn. 13742/25 e 13740/25; la Corte, in particolare, ha così affermato: “In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia elettrica, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurocomunitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c) e 2, d.l. n. 511 del 10988, come convertito e sostituito” .
In assenza di contestazioni in merito all'importo richiesto, e dovendosi ritenere superata, stante la citata caducazione ex tunc, la domanda svolta in via subordinata, la domanda va accolta, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di € 12.198,26.
Nulla va corrisposto a titolo di interessi in assenza di domanda.
Le spese di lite vanno compensate per essere stato deciso il ricorso in forza di pronunce, sia della Corte Costituzionale che della Corte di Cassazione, successive alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 - condanna al pagamento della somma di € 12.198,26 in Controparte_1 favore di parte attrice;
- compensa le spese di lite.
Brescia 3.7.25 Il giudice
Marina Mangosi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice;
rilevato che sono state depositate le note scritte;
rimette la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Brescia 3.7.25 Il giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1005/2024 promossa da:
C.F. ATTRICE Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Adriano Sottini contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_2
con l'avv. Francesco Piron CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente, premesso di aver ricevuto fornitura di energia elettrica da
[...]
(di seguito anche: relativamente al sito nr. Controparte_1 Controparte_1
Cliente 178, Cod. Pod IT001E00082432 in Via Leopardi snc Rogno, negli anni 2010 e 2011, versando il corrispettivo richiesto e di cui alle fatture più specificatamente indicate in ricorso, che dette fatture riportavano altresì, in relazione ai consumi esposti, le “addizionali provinciali” per complessivi € 12.198,26, secondo quanto previsto dalla normativa al tempo applicabile, ciò premesso, ha convenuto in giudizio sostenendo il Controparte_1
proprio diritto al rimborso di quanto, a suo dire, indebitamente corrisposto a titolo di pagina 2 di 5 addizionale, chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione della somma di €
-12.198,26; con le spese di lite.
Si è costituita la resistente chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda;
in via subordinata, ha chiesto rigettarsi la domanda in relazione ai mesi di fornitura antecedenti al 1° aprile 2010, in particolare per l'importo di € 513,98, e con compensazione delle spese di lite;
in via preliminare, ha chiesto disporsi la sospensione del giudizio stante i rinvii alla CGUE e alla
Corte Costituzionale da parte, rispettivamente, della Corte di Appello di Bologna e del
Tribunale di Udine.
La domanda di ripetizione è fondata.
La questione relativa alla facoltà per il consumatore di richiedere il rimborso al fornitore di quanto corrisposto a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, istituita dall'art. 6 commi 1 lettera c) e 2 del D.L. 511/88, convertito con modificazioni nella legge
20/1989 e successivamente sostituito dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 26/007, è stata, infatti, definitivamente risolta a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 43/25 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto art. 5.
In particolare, la Corte, premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, ha affermato che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione Europea dal momento che la norma istitutiva prevede soltanto una generica destinazione del gettito “in favore delle province”, in contrasto, pertanto, con la direttiva
2008/118/CE del 16.12.2008, poi sostituita dal 13.2.2023, almeno per le innovazioni di maggiore rilievo, dalla direttiva UE 2020/262 del 19.12.20, che vietava l'applicazione sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, quali l'addizionale, prive di
“finalità specifiche” (a seguito dell'avvio, nel 2011, di una procedura nei confronti dell'Italia da parte della Commissione Europea, stante il ritenuto contrasto dell'addizionale provinciale in questione con la predetta direttiva, il legislatore nazionale è intervenuto nel 2012 abrogando l'addizionale provinciale, con ciò risolvendo il problema dell'illegittimità della addizionale per il futuro, ma lasciandolo aperto per le annualità precedenti). pagina 3 di 5 A seguito della caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità costituzionale, dunque, i clienti dei fornitori di energia elettrice possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
La fondatezza della domanda di ripetizione avanzata dall'utente finale è stata recentemente affermata nelle due pronunce della Corte di Cassazione nn. 13742/25 e 13740/25; la Corte, in particolare, ha così affermato: “In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia elettrica, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurocomunitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c) e 2, d.l. n. 511 del 10988, come convertito e sostituito” .
In assenza di contestazioni in merito all'importo richiesto, e dovendosi ritenere superata, stante la citata caducazione ex tunc, la domanda svolta in via subordinata, la domanda va accolta, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di € 12.198,26.
Nulla va corrisposto a titolo di interessi in assenza di domanda.
Le spese di lite vanno compensate per essere stato deciso il ricorso in forza di pronunce, sia della Corte Costituzionale che della Corte di Cassazione, successive alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 - condanna al pagamento della somma di € 12.198,26 in Controparte_1 favore di parte attrice;
- compensa le spese di lite.
Brescia 3.7.25 Il giudice
Marina Mangosi
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