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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/10/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2941/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
UC OP, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2941/2022 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. DOMENICO Parte_1
MESITI;
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
PP EL RA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.09.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ex dipendente di Parte_1 Controparte_1
dall'01.08.1980 al 12.09.2022, con la qualifica di “Coordinatore
[...] di Esercizio”, presso la sede di Gioia Tauro, ha chiesto condannarsi l'odierna convenuta al pagamento della somma di euro 5.594,34 a titolo di retribuzione non corrisposta durante le ferie godute nei periodi intercorrenti tra l'agosto del 2007 ed il mese di giugno 2014, nonché tra il mese di marzo 2021 ed il 12.09.2022, premettendo che durante i periodi di ferie il datore di lavoro aveva omesso di corrispondere al pagina1 di 6
dipendente tutte le indennità previste e retribuite durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa e, più in particolare, aveva omesso di il pagamento dell'elemento retributivo aziendale sostitutivo
(ERAS).
1.1.- Costituendosi in giudizio, ha Controparte_1 contestato la fondatezza della domanda, rappresentando di aver ottemperato all'accordo aziendale sottoscritto con le OOSS. In particolare, l' convenuta ha dedotto di aver sempre corrisposto CP_2
a tutti i dipendenti la retribuzione nel periodo feriale in ossequio alle disposizioni di cui alla vigente contrattazione collettiva nazionale dei lavoratori autoferrotranvieri, che stabilisce espressamente i singoli elementi, facenti parte della retribuzione ordinaria, da computare nella quantificazione degli importi da corrispondere durante la fruizione delle ferie.
Ha evidenziato, inoltre, che la giurisprudenza della Corte di
Cassazione richiamata in ricorso, ha precisato che la parte variabile della retribuzione spettante al lavoratore debba essere inclusa nel calcolo della retribuzione feriale solo nei casi, in cui sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, compensi uno specifico disagio derivante dall'espletamento di tali mansioni o sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato.
Ha, inoltre contestato i conteggi offerti dal ricorrente.
2.- La domanda è parzialmente fondata.
3.- Costituisce jus receptum il principio secondo il quale la
“retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, coincida con la nozione europea di
"retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.”
(Cass. civile, sez. lav., 17 maggio 2019, n. 13425 nonché Cass. Civile sez. lav. 15 ottobre 2020 n. 22401).
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Tale conclusione è fondata sul presupposto che l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (Corte di Giustizia 16 marzo 2016
Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 . Persona_1
La retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. (Corte
Giustizia 15 settembre 2011 causa c-155/10, e altri). Per_2
Secondo le tabelle allegate all'Ipotesi di Accordo del 13.2.2007, la quota A) dell'ERAS è costituita dalla “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate” e la quota B) “dalle trasferte”.
Rilevato, allora, che la quota A dell'ERAS costituisce pacificamente un compenso di carattere continuativo, quale “sommatoria delle voci retributive di secondo livello indicate nelle tabelle allegate”, si osserva che nelle medesime tabelle la quota B) è definita quale
“indennità trasferte giornaliere”, facendosi, pertanto, riferimento ad una normale ed ordinaria modalità della prestazione lavorativa di carattere continuativo (“trasferte giornaliere”).
Deve, quindi, escludersi che si tratti di un emolumento “eventuale, occasionale od eccezionale”, tant'è che la sua corresponsione, come risulta dalle buste paga versate in atti, è stata assolutamente costante.
Di conseguenza è possibile ritenere che la voce retributiva ERAS in fatto sostituisce i trattamenti retributivi di secondo livello precedentemente corrisposti ai lavoratori della Controparte_1
prima del citato accordo del 13.02.2007.
[...]
All'evidenza detta voce costituisce parte integrante e fondamentale della retribuzione spettante ai dipendenti di . Controparte_1
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Ne consegue che per ogni giornata di ferie godute il ricorrente ha diritto a che gli venga corrisposta anche la parte di retribuzione corrispondente all'ERAS pagata per le giornate di lavoro prestate.
3.1.- Ciò detto, è fondata la contestazione mossa dalla società resistente in ordine ai calcoli effettuati dal ricorrente per il computo della quota B), atteso il nuovo sistema di corresponsione introdotto dall' accordo del 17.10.2011, conseguentemente ritenendosi corretta l'omessa corresponsione della predetta quota per i mesi nei quali la somma maturata a titolo di trasferte è stata superiore alla somma teoricamente maturata a titolo di quota B).
3.2.- Al contrario, deve ritenersi fondata l'ulteriore eccezione, con la quale ha inteso escludere le voci della Controparte_1 retribuzione, oggetto del presente giudizio, dai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane.
Si osserva che con la sentenza n. 20216 del 2022, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, per i giorni di ferie annuali eccedenti le quattro settimane e, quindi, non regolati dal diritto dell'Unione, spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016, Ha. Ma., C-341/15, punto 39), con la conseguenza che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dall'art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della “onnicomprensività”, ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
Posto che per “per i giorni eccedenti” le 4 settimane la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto pagina4 di 6
art. 36 Cost., deve ritenersi corretto il computo eseguito dalla parte resistente parametrato su 28 giorni.
3.3.- Infine, non può ritenersi fondata l'eccezione di estinzione del diritto per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4,
c.c. in ordine ai crediti maturati antecedentemente al 24.12.2015, atteso che, come correttamente rilevato dal ricorrente, “la prescrizione dei crediti retributivi, non già prescritti alla data di entrata in vigore della l. 28 giugno 2012 n. 92 ( 18 luglio 2012 ), non decorre durante il rapporto di lavoro, ma soltanto a partire dalla sua cessazione” (C. 33930/2023), avendo il predetto provvedimento normativo novellato l'art. 18 L. 300/1970, conservando la tutela reale solo nei casi di nullità del licenziamento e nei casi tassativi di ingiustificatezza qualificata e non potendosi più ritenere garantita la stabilità del rapporto di lavoro, che escludeva il timore reverenziale del lavoratore.
Nell'ipotesi di specie, i crediti oggetto di domanda risalgono all'agosto del 2007, non potendo, pertanto, ritenersi decorso il termine quinquennale di prescrizione al momento dell'entrata in vigore della L. 92/2021.
4.- Passando al calcolo di quanto spettante al nel corso del Pt_2 giudizio è stata disposta CTU, per mezzo della quale sono state quantificate le differenze retributive dovute al ricorrente da agosto
2007 a giugno 2014 e da marzo 2021 a settembre 2022 a titolo di ERAS
A e B per il periodo di fruizione delle ferie.
Il Consulente ha quantificato in euro 4.875,99 l'importo dovuto al
. Pt_1
Le conclusioni dell'Ausiliario possono essere fatte proprie dallo scrivente magistrato, in quanto raggiunte all'esito di indagine compiuta in assenza di vizi logici e metodologici.
Al predetto importo, peraltro, devono essere decurtate, in ragione delle motivazioni contenute al precedente punto 3.2. le somme riconosciute per i giorni di ferie annuali eccedenti le quattro settimane e, pertanto, per 4 giorni nell'anno 2008, per 3 giorni pagina5 di 6
nell'anno 2009, per 9 giorni nell'anno 2010, per 1 giorno nell'anno
2011 e per 14 giorni nell'anno 2013.
Tenuto conto della circostanza che le quattro settimane di ferie, ricadenti nel diritto dell'Unione europea, sono calcolate su base annuale, ai fini della predetta decurtazione, è necessario dividere l'importo riconosciuto dal CTU in ogni anno solare per i giorni di ferie goduti in quell'anno, moltiplicare i quozienti ottenuti per 28
e procedere alla somma dei prodotti e degli ulteriori importi riconosciuti dal CTU per le annualità senza giorni di ferie eccedenti le quattro settimane, ottenendosi il risultato di euro 4.521,99, al quale dovranno essere aggiunti rivalutazione ed interessi al saggio legale sulla somma annualmente rivalutata, decorrenti da ciascuna scadenza fino all'effettiva soddisfazione.
4.- Atteso il sostanziale accoglimento delle domande di parte ricorrente, le spese di lite seguono la soccombenza di Controparte_1
e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM
[...]
55/2014, valori medi, tenuto conto del valore accertato della causa e della complessità delle questioni trattate.
4.1.- Nei rapporti interni fra le parti, le spese di CTU devono essere poste in capo a parte resistente.
P Q M
CONDANNA parte al pagamento in favore di Controparte_1
del complessivo importo di euro 4.521,99, oltre Parte_1 rivalutazione ed interessi;
PONE in capo a parte resistente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.626,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
PONE, nei rapporti interni fra le parti, le spese di CTU in capo a parte resistente.
Palmi, 24/10/2025
Il giudice
UC OP
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