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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/05/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1552/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1552/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Paola Paolazzi ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Maria a Beccara resistente
posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note di trattazione scritta depositate in data 28 gennaio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 c.p.c. depositato il 28 giugno 2024, la parte ricorrente in epigrafe - premesso di aver contratto matrimonio con il sig. in data 3 luglio 1999 in Controparte_1
Abobo (Costa D'Avorio), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Trento, Parte II, Serie C, N. 196, Anno 2017, dalla cui unione sono nati i figli
[...]
(a Soubre – Costa D'Avorio in data 25 luglio 1993, maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente) e (a Trento in data 11 ottobre Persona_2
2009, minorenne) - ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni accessorie di cui all'atto introduttivo, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile.
In particolare, la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso della figlia minore
[...]
con collocazione presso l'abitazione materna ed autorizzazione al trasferimento Persona_2
della stessa in Belgio, il diritto di visita padre-figlia da esercitarsi come da calendario in atti ed un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre pari ad € 400,00 mensili oltre alle spese straordinarie al 50%.
A sostegno della domanda la parte ricorrente ha dedotto che la convivenza è divenuta intollerabile a causa di insanabili contrasti e dell'atteggiamento violento e prevaricatore del marito.
La sig.ra ha dato atto che la famiglia ha vissuto nella casa coniugale sita a Trento Pt_1
in via Damiano Chiesa n. 2, immobile condotto in locazione dal sig. al Controparte_1 canone mensile di circa € 750,00 e condiviso con il nucleo familiare della sig.ra , Parte_2 la quale versa un affitto mensile di circa € 400,00 escluse utenze per l'occupazione di detto immobile;
la ricorrente ha allegato che, quando la sig.ra ospita il proprio fidanzato, il Pt_2
resistente invita i figli della sig.ra a dormire in stanza con la figlia Pt_2 Persona_2
malgrado la volontà contraria della ragazza.
La parte ricorrente ha rappresentato che, a causa dell'intollerabilità della convivenza, nel gennaio 2023 ha deciso di lasciare l'abitazione familiare per trasferirsi in Belgio - ove vive il figlio maggiore con la compagna - mantenendo costanti contatti telefonici con la figlia minore e recandosi periodicamente in Italia.
La sig.ra ha allegato che la figlia desidera raggiungere la madre in Belgio poiché la Pt_1
convivenza con il padre è resa particolarmente difficile a causa dei suoi atteggiamenti
2 autoritari;
tale richiesta è stata portata anche all'attenzione dell'assistente sociale
[...]
di Trento. Per_3
La parte ricorrente ha dato atto che il sig. lavora a tempo indeterminato come CP_1 operaio presso la fabbrica San Carlo a Trento con un reddito mensile di circa € 1.800,00, mentre la sig.ra – invalida al 67% a seguito di intervento per patologia tumorale - Pt_1
svolge attività di commercio online di abbigliamento e scarpe con la Costa d'Avorio
d'Avorio con un reddito di circa € 900,00; la famiglia percepisce l'assegno unico provinciale
(Apapi) dell'importo di circa € 67,00 mensili nonché l'assegno unico nazionale di € 200,00 intestati al marito.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente, aderendo alla domanda di divorzio e contestando quanto esposto da controparte. In particolare, il sig. ha negato di aver usato violenza fisica o psicologica nei confronti CP_1
della moglie, rappresentando che la crisi coniugale va attribuita al fatto che la sig.ra Pt_1
si è frequentemente allontanata dalla casa familiare senza neanche informare il marito e portando con sé all'estero anche la figlia minore, talvolta per lunghi periodi;
il sig. CP_1
ha riferito che nel mese di gennaio 2023 la ricorrente ha manifestato la propria intenzione di trasferirsi all'estero e due giorni dopo ha lasciato definitivamente la casa familiare e la figlia minore, inducendo il marito a formalizzare denuncia/querela per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il sig. ha allegato di provvedere ormai in via CP_1
esclusiva al mantenimento della figlia poiché non riceve alcun contributo economico dalla moglie.
La parte resistente ha manifestato la propria opposizione al trasferimento della minore in
Belgio in quanto ciò costituirebbe un cambiamento radicale della sua vita, ritenuto contrario al suo interesse;
nel caso venisse disposto detto trasferimento, il sig. ha dato atto di CP_1 non poter versare un contributo al mantenimento della figlia superiore ad € 150,00.
La parte resistente ha allegato di non possedere beni immobili, di essere proprietario di un'autovettura e di essere gravato dalla cessione del quinto dello stipendio oltre che da vari mutui e finanziamenti (cfr. docc.
9-11 allegati alla comparsa di costituzione e risposta)
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato le rispettive memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
Con note depositate in data 28 gennaio 2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
3 “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
rispetto al matrimonio celebrato il giorno 3 luglio 1999 in Abobo (Costa CP_1
D'Avorio), con ordine di annotazione nei registri di Stato Civile del Comune di Trento a margine dell'atto di matrimonio e ogni conseguente incombente;
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, Persona_2
con sua collocazione presso il padre, attualmente residente a [...], via Damiano
Chiesa n. 2;
3) disporre che la madre potrà tenere con sé la figlia per due mesi durante l'estate; la madre potrà inoltre trascorrere con la figlia le vacanze natalizie, mentre quelle pasquali verranno trascorse con il padre, salvo diverso accordo tra le parti;
la madre potrà altresì sentire la figlia giornalmente al telefono e/o in videochiamata, nonché incontrarla liberamente anche in altri periodi che andranno di volta in volta concordati dalle parti compatibilmente con gli impegni scolastici di Persona_2
4) disporre che i genitori saranno tenuti a darsi tempestive e reciproche comunicazioni in merito allo stato di salute della figlia, all'andamento scolastico e per ogni eventuale altra questione che la riguardi;
nonché all'effettuazione di regolari controlli e accertamenti medici per la ragazza;
5) prevedere che i genitori saranno tenuti a garantire alla figlia l'effettuazione di un'attività sportiva tra quelle a lei gradite purché la ragazza vi si possa recare con in mezzi e/o in autonomia;
6) prevedere che il signor provvederà in via integrale al mantenimento Controparte_1
ordinario della figlia fintanto che permarranno le attuali condizioni economiche Persona_2
della signora Pt_1
7) disporre che le spese straordinarie relative alla figlia, tali dovendosi intendere quelle specificate nel protocollo adottato dal CNF, ivi compresi i costi per i voli aerei e/o biglietti del treno necessari alla figlia per raggiungere la madre in Belgio, vengano poste a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, con la previsione che il genitore che avrà anticipato la spesa avrà diritto al rimborso della quota di competenza dell'altro genitore entro il termine di sette giorni dall'esibizione via email della relativa documentazione
(scontrino, fattura o ricevuta);
4 8) il signor percepirà interamente gli importi relativi all'assegno unico Controparte_1 provinciale, all'assegno unico nazionale e qualsiasi eventuale assegno al nucleo e analoghe provvidenze pubbliche erogato nell'interesse della famiglia;
ai fini fiscali la figlia si Per_2
intende 50% a carico del padre e 50% a carico della madre;
9) dare atto che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e documento valido per l'espatrio per la figlia Persona_2
10) dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e con rinuncia pertanto alla previsione di assegni di mantenimento reciproci;
11) dare atto che le spese legali del presente giudizio sono compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà ai sensi della L.P., e tenuto conto altresì che la signora è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.”. Pt_1
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle rispettive allegazioni delle parti che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione sin dal 2023 e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Inoltre, l'intesa raggiunta dai coniugi è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2 c.c.)
l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra la minore ed entrambi i genitori, tenuto conto che la madre vive in Belgio. Anche le condizioni relative al mantenimento dei minori appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Tenuto conto che la ricorrente è stata ammessa al beneficio del patrocinio statale non può trovare accoglimento la condizione n. 11, non potendo tale parte disporre delle spese di lite.
5 In ogni caso, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F. ) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
, alle condizioni congiuntamente precisate con note C.F._2
depositate in data 28 gennaio 2025, riportate per intero in parte motiva e da aversi qui integralmente riprodotte;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1552/2024
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Paola Paolazzi ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Maria a Beccara resistente
posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note di trattazione scritta depositate in data 28 gennaio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 c.p.c. depositato il 28 giugno 2024, la parte ricorrente in epigrafe - premesso di aver contratto matrimonio con il sig. in data 3 luglio 1999 in Controparte_1
Abobo (Costa D'Avorio), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Trento, Parte II, Serie C, N. 196, Anno 2017, dalla cui unione sono nati i figli
[...]
(a Soubre – Costa D'Avorio in data 25 luglio 1993, maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente) e (a Trento in data 11 ottobre Persona_2
2009, minorenne) - ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni accessorie di cui all'atto introduttivo, deducendo che la prosecuzione della convivenza è divenuta assolutamente intollerabile.
In particolare, la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso della figlia minore
[...]
con collocazione presso l'abitazione materna ed autorizzazione al trasferimento Persona_2
della stessa in Belgio, il diritto di visita padre-figlia da esercitarsi come da calendario in atti ed un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre pari ad € 400,00 mensili oltre alle spese straordinarie al 50%.
A sostegno della domanda la parte ricorrente ha dedotto che la convivenza è divenuta intollerabile a causa di insanabili contrasti e dell'atteggiamento violento e prevaricatore del marito.
La sig.ra ha dato atto che la famiglia ha vissuto nella casa coniugale sita a Trento Pt_1
in via Damiano Chiesa n. 2, immobile condotto in locazione dal sig. al Controparte_1 canone mensile di circa € 750,00 e condiviso con il nucleo familiare della sig.ra , Parte_2 la quale versa un affitto mensile di circa € 400,00 escluse utenze per l'occupazione di detto immobile;
la ricorrente ha allegato che, quando la sig.ra ospita il proprio fidanzato, il Pt_2
resistente invita i figli della sig.ra a dormire in stanza con la figlia Pt_2 Persona_2
malgrado la volontà contraria della ragazza.
La parte ricorrente ha rappresentato che, a causa dell'intollerabilità della convivenza, nel gennaio 2023 ha deciso di lasciare l'abitazione familiare per trasferirsi in Belgio - ove vive il figlio maggiore con la compagna - mantenendo costanti contatti telefonici con la figlia minore e recandosi periodicamente in Italia.
La sig.ra ha allegato che la figlia desidera raggiungere la madre in Belgio poiché la Pt_1
convivenza con il padre è resa particolarmente difficile a causa dei suoi atteggiamenti
2 autoritari;
tale richiesta è stata portata anche all'attenzione dell'assistente sociale
[...]
di Trento. Per_3
La parte ricorrente ha dato atto che il sig. lavora a tempo indeterminato come CP_1 operaio presso la fabbrica San Carlo a Trento con un reddito mensile di circa € 1.800,00, mentre la sig.ra – invalida al 67% a seguito di intervento per patologia tumorale - Pt_1
svolge attività di commercio online di abbigliamento e scarpe con la Costa d'Avorio
d'Avorio con un reddito di circa € 900,00; la famiglia percepisce l'assegno unico provinciale
(Apapi) dell'importo di circa € 67,00 mensili nonché l'assegno unico nazionale di € 200,00 intestati al marito.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente, aderendo alla domanda di divorzio e contestando quanto esposto da controparte. In particolare, il sig. ha negato di aver usato violenza fisica o psicologica nei confronti CP_1
della moglie, rappresentando che la crisi coniugale va attribuita al fatto che la sig.ra Pt_1
si è frequentemente allontanata dalla casa familiare senza neanche informare il marito e portando con sé all'estero anche la figlia minore, talvolta per lunghi periodi;
il sig. CP_1
ha riferito che nel mese di gennaio 2023 la ricorrente ha manifestato la propria intenzione di trasferirsi all'estero e due giorni dopo ha lasciato definitivamente la casa familiare e la figlia minore, inducendo il marito a formalizzare denuncia/querela per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il sig. ha allegato di provvedere ormai in via CP_1
esclusiva al mantenimento della figlia poiché non riceve alcun contributo economico dalla moglie.
La parte resistente ha manifestato la propria opposizione al trasferimento della minore in
Belgio in quanto ciò costituirebbe un cambiamento radicale della sua vita, ritenuto contrario al suo interesse;
nel caso venisse disposto detto trasferimento, il sig. ha dato atto di CP_1 non poter versare un contributo al mantenimento della figlia superiore ad € 150,00.
La parte resistente ha allegato di non possedere beni immobili, di essere proprietario di un'autovettura e di essere gravato dalla cessione del quinto dello stipendio oltre che da vari mutui e finanziamenti (cfr. docc.
9-11 allegati alla comparsa di costituzione e risposta)
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato le rispettive memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c.
Con note depositate in data 28 gennaio 2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
3 “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
rispetto al matrimonio celebrato il giorno 3 luglio 1999 in Abobo (Costa CP_1
D'Avorio), con ordine di annotazione nei registri di Stato Civile del Comune di Trento a margine dell'atto di matrimonio e ogni conseguente incombente;
2) disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, Persona_2
con sua collocazione presso il padre, attualmente residente a [...], via Damiano
Chiesa n. 2;
3) disporre che la madre potrà tenere con sé la figlia per due mesi durante l'estate; la madre potrà inoltre trascorrere con la figlia le vacanze natalizie, mentre quelle pasquali verranno trascorse con il padre, salvo diverso accordo tra le parti;
la madre potrà altresì sentire la figlia giornalmente al telefono e/o in videochiamata, nonché incontrarla liberamente anche in altri periodi che andranno di volta in volta concordati dalle parti compatibilmente con gli impegni scolastici di Persona_2
4) disporre che i genitori saranno tenuti a darsi tempestive e reciproche comunicazioni in merito allo stato di salute della figlia, all'andamento scolastico e per ogni eventuale altra questione che la riguardi;
nonché all'effettuazione di regolari controlli e accertamenti medici per la ragazza;
5) prevedere che i genitori saranno tenuti a garantire alla figlia l'effettuazione di un'attività sportiva tra quelle a lei gradite purché la ragazza vi si possa recare con in mezzi e/o in autonomia;
6) prevedere che il signor provvederà in via integrale al mantenimento Controparte_1
ordinario della figlia fintanto che permarranno le attuali condizioni economiche Persona_2
della signora Pt_1
7) disporre che le spese straordinarie relative alla figlia, tali dovendosi intendere quelle specificate nel protocollo adottato dal CNF, ivi compresi i costi per i voli aerei e/o biglietti del treno necessari alla figlia per raggiungere la madre in Belgio, vengano poste a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, con la previsione che il genitore che avrà anticipato la spesa avrà diritto al rimborso della quota di competenza dell'altro genitore entro il termine di sette giorni dall'esibizione via email della relativa documentazione
(scontrino, fattura o ricevuta);
4 8) il signor percepirà interamente gli importi relativi all'assegno unico Controparte_1 provinciale, all'assegno unico nazionale e qualsiasi eventuale assegno al nucleo e analoghe provvidenze pubbliche erogato nell'interesse della famiglia;
ai fini fiscali la figlia si Per_2
intende 50% a carico del padre e 50% a carico della madre;
9) dare atto che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e documento valido per l'espatrio per la figlia Persona_2
10) dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e con rinuncia pertanto alla previsione di assegni di mantenimento reciproci;
11) dare atto che le spese legali del presente giudizio sono compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà ai sensi della L.P., e tenuto conto altresì che la signora è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.”. Pt_1
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle rispettive allegazioni delle parti che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione sin dal 2023 e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Inoltre, l'intesa raggiunta dai coniugi è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337ter, co. 2 c.c.)
l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra la minore ed entrambi i genitori, tenuto conto che la madre vive in Belgio. Anche le condizioni relative al mantenimento dei minori appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Tenuto conto che la ricorrente è stata ammessa al beneficio del patrocinio statale non può trovare accoglimento la condizione n. 11, non potendo tale parte disporre delle spese di lite.
5 In ogni caso, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F. ) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
, alle condizioni congiuntamente precisate con note C.F._2
depositate in data 28 gennaio 2025, riportate per intero in parte motiva e da aversi qui integralmente riprodotte;
autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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