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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/09/2025, n. 3507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3507 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3620/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3620/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 10796/2024
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Casandrino, alla via Don Domenico D'Angelo n. 1, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Marrazzo, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 13/03/2025 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza;
di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida al 47%; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio la ha riconosciuta invalida al 58%; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il
Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per conseguire il Per_1 riconoscimento della summenzionata prestazione.
1 Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, assegno di invalidità civile, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “In conclusione si può ritenere la Sig.ra invalida Parte_1 nella misura del 58%, dunque non bisognevole dell'assegno di invalidità civile, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, dal 21/03/2024”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Sulla scorta delle risultanze dell'esame clinico obiettivo e presa, altresì, visione degli atti e della documentazione sanitaria esibita, si può affermare che la Sig.ra soffra di: Depressione maggiore, Parte_1
2 episodio ricorrente, di tipo moderato – sindrome del tunnel carpale a destra – fibromialgia in pz con poliartrosi ed ernie discali multiple – glaucoma Applicando la formula riduzionistica, nota anche come formula a scalare di Balthazard, prevista dal D.M. 05.02.1992, trova applicazione nel caso di menomazioni plurime coesistenti, interessanti organi e apparati funzionali distinti, per le quali si procede mediante la seguente formula: IT= (0,IP1 + 0,IP2) – ( 0,IP1 x 0,IP2 ) fibromialgia in pz con poliartrosi ed ernie discali multiple (cod.
9303).............................................................................................................20% Depressione maggiore, episodio ricorrente, di tipo moderato (cod. 2209)..41% Glaucoma (cod.
5106)……………………………………………………..11% La fibromialgia in pz con poliartrosi ed ernie discali multiple non essendo tabellata si procede per analogia e con criterio proporzionale al quadro clinico, strumentale (svariati esami RMN ed RX-grafici) ed alla terapia farmacologica effettuata ad utilizzare il codice tabellare 9309 (che identifica artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni) valutandola nella misura del 20%. La sindrome del tunnel carpale a destra, accertata da elettromiografia effettuata in data 18/04/2011 presso il Centro
Berger, Aversa (CE), è di grado medio-lieve. Tale sindrome non è stata trattata chirurgicamente da nessuno degli Specialisti che ebbero in cura la ricorrente, non comportando alcuna limitazione funzionale, se non parestesie nel territorio di innervazione del nervo mediano, pertanto assumendo dignità valutativa inferiore al 10%, non se ne tiene conto ai fini valutativi. L'entità delle summenzionate patologie ci consente di poter affermare, che sulla scorta delle tabelle approvate con D.M. 05/02/1992 e tenendo presenti i criteri di cui alla legge 118/71 art.2 e 13, le infermità invalidanti di cui sopra incidano allo stato complessivamente sulla capacità lavorativa del ricorrente nella misura percentuale del 58% (cinquantotto per cento). Dall'esame clinico e dalla documentazione agli atti si può ritenere che alla Sig.ra possa essere Parte_1 riconosciuta un'invalidità pari al 58% (cinquantotto per cento). Tenuto conto delle suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto ( ) dalle cui Parte_1 condizioni clinico-obiettive, permettono di esprimere un giudizio di invalidità civile ai sensi di legge determinando esse, facendo riferimento alle tabelle valutative di cui al D.M. del 5\2\1992, uno stato invalidante quantizzabile in misura del 58% (cinquantotto per cento), per cui NON
SUSSISTONO i presupposti di legge per la concessione dell'assegno di invalidità civile”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
3 Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Ed invero, la parte non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che il consulente, nonostante l'avvenuta valutazione di tutte le certificazioni mediche depositate e di tutte le patologie sofferte, non è riuscito a riconoscere alle stesse il giusto rilievo. Di conseguenza, la parte non ha fatto altro che riconoscere al proprio quadro patologico un grado di gravità diverso rispetto a quanto sostenuto dal CTU, senza, tuttavia, portare alla luce effettive carenze o illogicità nella perizia. Anche il rinvio richiesto per il deposito di nuova documentazione appare manifestamente inammissibile, non potendo il processo restare aperto indefinitamente in attesa di ulteriore documentazione, facendo l'art. 149 disp. Att. c.p.c. riferimento a documentazione comunque già esistente.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata
4 dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile in capo alla sig.ra ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 29.09.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3620/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 10796/2024
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Casandrino, alla via Don Domenico D'Angelo n. 1, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Marrazzo, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 13/03/2025 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza;
di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stata riconosciuta invalida al 47%; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio la ha riconosciuta invalida al 58%; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il
Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per conseguire il Per_1 riconoscimento della summenzionata prestazione.
1 Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., la ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, la ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, assegno di invalidità civile, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo della ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “In conclusione si può ritenere la Sig.ra invalida Parte_1 nella misura del 58%, dunque non bisognevole dell'assegno di invalidità civile, a decorrere dalla data della domanda amministrativa, dal 21/03/2024”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Sulla scorta delle risultanze dell'esame clinico obiettivo e presa, altresì, visione degli atti e della documentazione sanitaria esibita, si può affermare che la Sig.ra soffra di: Depressione maggiore, Parte_1
2 episodio ricorrente, di tipo moderato – sindrome del tunnel carpale a destra – fibromialgia in pz con poliartrosi ed ernie discali multiple – glaucoma Applicando la formula riduzionistica, nota anche come formula a scalare di Balthazard, prevista dal D.M. 05.02.1992, trova applicazione nel caso di menomazioni plurime coesistenti, interessanti organi e apparati funzionali distinti, per le quali si procede mediante la seguente formula: IT= (0,IP1 + 0,IP2) – ( 0,IP1 x 0,IP2 ) fibromialgia in pz con poliartrosi ed ernie discali multiple (cod.
9303).............................................................................................................20% Depressione maggiore, episodio ricorrente, di tipo moderato (cod. 2209)..41% Glaucoma (cod.
5106)……………………………………………………..11% La fibromialgia in pz con poliartrosi ed ernie discali multiple non essendo tabellata si procede per analogia e con criterio proporzionale al quadro clinico, strumentale (svariati esami RMN ed RX-grafici) ed alla terapia farmacologica effettuata ad utilizzare il codice tabellare 9309 (che identifica artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni) valutandola nella misura del 20%. La sindrome del tunnel carpale a destra, accertata da elettromiografia effettuata in data 18/04/2011 presso il Centro
Berger, Aversa (CE), è di grado medio-lieve. Tale sindrome non è stata trattata chirurgicamente da nessuno degli Specialisti che ebbero in cura la ricorrente, non comportando alcuna limitazione funzionale, se non parestesie nel territorio di innervazione del nervo mediano, pertanto assumendo dignità valutativa inferiore al 10%, non se ne tiene conto ai fini valutativi. L'entità delle summenzionate patologie ci consente di poter affermare, che sulla scorta delle tabelle approvate con D.M. 05/02/1992 e tenendo presenti i criteri di cui alla legge 118/71 art.2 e 13, le infermità invalidanti di cui sopra incidano allo stato complessivamente sulla capacità lavorativa del ricorrente nella misura percentuale del 58% (cinquantotto per cento). Dall'esame clinico e dalla documentazione agli atti si può ritenere che alla Sig.ra possa essere Parte_1 riconosciuta un'invalidità pari al 58% (cinquantotto per cento). Tenuto conto delle suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto ( ) dalle cui Parte_1 condizioni clinico-obiettive, permettono di esprimere un giudizio di invalidità civile ai sensi di legge determinando esse, facendo riferimento alle tabelle valutative di cui al D.M. del 5\2\1992, uno stato invalidante quantizzabile in misura del 58% (cinquantotto per cento), per cui NON
SUSSISTONO i presupposti di legge per la concessione dell'assegno di invalidità civile”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
3 Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Al riguardo, infatti, parte ricorrente si è limitata ad una censura assolutamente generica dell'operato del CTU, affermando semplicemente di soffrire di patologie tanto gravi da comportare necessariamente il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
Ed invero, la parte non ha evidenziato veri e propri errori o carenze nella perizia contestata, essendosi limitata ad asserire che il consulente, nonostante l'avvenuta valutazione di tutte le certificazioni mediche depositate e di tutte le patologie sofferte, non è riuscito a riconoscere alle stesse il giusto rilievo. Di conseguenza, la parte non ha fatto altro che riconoscere al proprio quadro patologico un grado di gravità diverso rispetto a quanto sostenuto dal CTU, senza, tuttavia, portare alla luce effettive carenze o illogicità nella perizia. Anche il rinvio richiesto per il deposito di nuova documentazione appare manifestamente inammissibile, non potendo il processo restare aperto indefinitamente in attesa di ulteriore documentazione, facendo l'art. 149 disp. Att. c.p.c. riferimento a documentazione comunque già esistente.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata
4 dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla per le spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile in capo alla sig.ra ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 29.09.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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