Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12140 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Balsano Vincenza;
– parte attrice –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per CP_1 mandato in atti dall'Avv. Damiano Salvatore;
– parte convenuta –
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Controparte_2 mandato in atti dall'Avv. Roberta Lo Presti;
– parte convenuta –
E NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per CP_3
mandato in atti dall'Avv. Antonino Azzolina;
– parte convenuta –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/02/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha chie- Parte_1 sto di accogliere le seguenti conclusioni: “Ritenere e Dichiarare che la sig.ra
non è figlia del sig. e per l'effetto Pronunciare il Parte_1 Controparte_2 rapporto di filiazione naturale tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 Parte_2
); Ordinare, conseguentemente, all'Ufficiale di Stato Civile del Comu-
[...] ne di Palermo di eseguire la Rettifica dell'atto di nascita della sig.ra Parte_1
mediante l'eliminazione di ogni riferimento alla paternità di
[...] CP_2 con sostituzione ed annotazione di quella di , e l'adozione
[...] CP_3 di ogni altro e consequenziale provvedimento di legge per i motivi espressi in fatto ed in diritto e che qui s'intendono integralmente ripetuti e trascritti (…)”.
A fondamento delle domande così spiegate l'attrice ha, tra l'altro, esposto:
- di aver appreso dai racconti della madre che l'unione CP_1 coniugale tra la stessa e il sig. , dopo i primi anni di matrimo- Parte_1 nio, era stata caratterizzata da continui litigi e incomprensioni, tali da causare il venir meno dell'affectio coniugalis tra i due coniugi, i quali avevano continuato a vivere insieme, seppur separati in casa;
- che la madre aveva iniziato una relazione sentimentale con Parte_2
dalla quale era nata in data [...] l'odierna esponente;
[...]
- che, dopo aver appreso tali notizie, aveva chiesto a e a Controparte_2
di sottoporsi all'esame del DNA e all'esito di tali accertamenti CP_3 era stato confermato il rapporto di filiale con il secondo.
2. All'udienza di comparizione delle parti del 9/04/2024 l'attrice ha con- fermato quanto dedotto con l'atto introduttivo e ha riferito di vivere attual- mente insieme ai suoi genitori biologici, e CP_1 CP_3
3. Successivamente si sono poi costituiti in giudizio , CP_1 [...]
e i quali hanno confermato la ricostruzione dei CP_4 CP_3
- 2 - fatti prospettata nell'atto introduttivo e hanno, dunque, aderito alle domande spiegate dalla ricorrente, sollecitandone l'accoglimento.
4. Nel prosieguo il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti, essendo state respinte le ulteriori richie- ste istruttorie articolate dalle parti, in quanto superflue ai fini del decidere, considerato che tutte le parti nel costituirsi hanno aderito alle domande pro- poste dalla ricorrente sulla scorta delle risultanze dell'accertamento tecnico esperito prima dell'introduzione del presente giudizio, non essendo neppure necessario disporre una c.t.u. genetica proprio in ragione dell'esito dell'accertamento già espletato.
All'udienza del 10/02/2025 - celebrata con modalità cartolare - la causa è stata infine posta in decisione.
6. Così succintamente compendiate le richieste avanzate e le deduzioni svolte dalle parti, è agevole rilevare che ai fini dell'accoglimento dell'azione di disconoscimento proposta ai sensi del combinato disposto degli articoli 243 bis e 244 cod. civ. è necessaria la prova della insussistenza del presupposto fattuale sotteso al riconoscimento, ossia del rapporto di filiazione tra la parte attrice e . Parte_1 Controparte_2
Ebbene il consulente tecnico dott. , interpellato diretta- Persona_1 mente dalle parti prima dell'instaurazione del presente giudizio, le cui valu- tazioni, per il rigore scientifico che le sorregge, appaiono pienamente condivi- sibili ed idonee a suffragare sotto il profilo istruttorio la presente decisione, ha sottoposto a comparazione quelle regioni del DNA delle parti suscettibili di determinare polimorfismo procedendo, in applicazione della tecnica oggi consolidata all'identificazione nel DNA del figlio, che da ciascuno dei genitori deve necessariamente ereditare il 50% del patrimonio genetico.
All'esito delle accurate indagini svolte l'esperto ha concluso affermando te- stualmente “IL SIGNOR VA LU NON È IL PADRE BIOLOGICO DEL-
LA SIGNORA VA ERICA. SONO STATE RISCONTRATE NOVE (9) IN-
COMPATIBILITÀ DI TRASMISSIONE EREDITARIA SU 15 LOCI GENETICI ANA-
LIZZATI Q2: IL SIGNOR È IL PADRE BIOLOGICO DELLA SI- CP_3
- 3 - GNORA VA ERICA. LA PROBABILITÀ DI PATERNITÀ (P(W)%) È PARI
AL 99,99993911837 %; HO AT SUPERIORE A SESSANTA MI-
LIONI (60000000).” (vedasi relazione peritale – all. 3 all'atto introduttivo).
Alla luce del complesso degli elementi fin qui messi in luce deve necessa- riamente concludersi, quindi, per l'accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 244 c.c., con conseguente declaratoria di di- sconoscimento.
Deve inoltre disporsi che il competente ufficiale dello stato civile proceda alle relative annotazioni a margine all'atto di nascita dell'attrice Parte_3
.
[...]
7. Passando, a questo punto, all'esame dell'ulteriore domanda formulata dalla parte attrice, cui tutte le parti del giudizio hanno da subito aderito, vol- ta a “Pronunciare il rapporto di filiazione naturale tra la sig.ra , Parte_1 nata a [...] il [...], ed il sig. , nato a [...] il CP_3
08.01.1963 - e - ordinare, conseguentemente, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Palermo di eseguire la Rettifica dell'atto di nascita della sig.ra
[...]
mediante l'eliminazione di ogni riferimento alla paternità di Parte_4 [...] con sostituzione ed annotazione di quella di ,e Persona_2 CP_3
l'adozione di ogni altro e consequenziale provvedimento di legge per i motivi espressi in fatto ed in diritto e che qui s'intendono integralmente ripetuti e tra- scritti” occorre evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cas- sazione sono di recente intervenute per statuire che “Il giudizio di discono- scimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello in cui viene richiesto l'ac- certamento di altra paternità così che, nel caso della loro contemporanea pen- denza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295
c.p.c.” (Sez. Unite, Corte di Cassazione, sentenza n. 8268 del 22/03/2023).
Le Sezioni Unite del Supremo Collegio con la pronuncia richiamata hanno posto in rilievo che, in ragione del rapporto di pregiudizialità intercorrente tra il giudizio di disconoscimento e quello di dichiarazione giudiziale di pa- ternità, non si può escludere la possibilità, in alcuni casi, del simultaneus processus (che rappresenta in genere la soluzione da privilegiare rispetto a
- 4 - quella della sospensione ex art.295 c.p.c. che rappresenta sempre un'extrema ratio) tra azione di disconoscimento (o di impugnazione del rico- noscimento o di contestazione dello status di figlio) ed azione di dichiarazio- ne giudiziale di paternità, che potrebbero nascere separatamente e venire riunite (ex art.40 c.p.c., se pendano davanti a giudici diversi, o ex art.274
c.p.c., se pendano dinanzi allo steso ufficio giudiziario) ovvero essere cumu- lativamente promosse in unico atto introduttivo da parte del soggetto legitti- mato ad entrambe le azioni (ad es. il figlio e la madre), nel rispetto della cro- nologia e della pregiudizialità degli accertamenti riguardanti il disconosci- mento della paternità ed attraverso una necessaria e rigorosa scansione dei tempi procedurali e dell'attività istruttoria relativa all'azione pregiudicante, da esperire necessariamente in via prioritaria.
Rimane comunque ferma la necessità, in difetto di un intervento del legi- slatore e tenuto conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 177/22 (rammentandosi che, sul punto dell'ammissibilità di una sentenza dichiarativa della paternità o della maternità condizionata sospen- sivamente all'esito del giudizio demolitivo, la Consulta ha rilevato che essa attiene alla materia processuale, la cui disciplina è riservata in primis al le- gislatore), di attendere il passaggio in giudicato della sentenza, parziale, di disconoscimento, prima di potere esaminare la domanda, dipendente, di di- chiarazione giudiziale di paternità.
Ciò in quanto l'analisi, attuale, degli articoli 253 e 269 c.c. dev'essere con- dotta alla luce dei principi costituzionali, artt. 2, 29 e 30 Cost., in particola- re) e sovranazionali (con peculiare riguardo all'art.8 della CEDU, implicante, oltre ad obblighi negativi delle autorità pubbliche, anche obblighi positivi inerenti all'effettivo rispetto della vita privata), in ragione dell'esigenza di temperare, nell'attesa di un intervento organico del legislatore (cui spetta, come affermato dalla Corte costituzionale, il compito di realizzare un «inter- vento di sistema» che «possa tenere conto di tutti gli interessi coinvolti, senza comprimere in maniera sproporzionata diritti di rango costituzionale»), il ri- schio per il figlio all'esito del giudizio demolitivo del precedente stato che lo
- 5 - stesso rimanga «privo di status», attraverso il riconoscimento della possibilità di sospendere il giudizio relativo all'attribuzione del nuovo status, non es- sendo ancora definito con sentenza passata in giudicato quello sulla rimo- zione dello status preesistente.
I giudici di legittimità hanno, infatti, osservato che ove non si consentisse tale sospensione e si propendesse per una declaratoria di inammissibilità si correrebbe il rischio di violare il principio della ragionevole durata del pro- cesso nonché di realizzare un ostacolo all'esercizio del diritto - garantito dagli artt. 6 Cedu e 24 Cost. - di agire a tutela del diritto fondamentale allo status e all'identità biologica, protetto anche ai sensi dell'art. 8 Cedu.
Nella suindicata pronuncia, inoltre, le Sezioni Unite, posto che in ogni ca- so per prevenire il conflitto di giudicati, derivante da decisioni tra loro in- compatibili, le cause connesse per pregiudizialità dovrebbero essere, di rego- la, trattate e decise congiuntamente, attraverso il cumulo in un unico pro- cesso (c.d. simultaneus processus), hanno valorizzato al riguardo le previ- sioni della recente Riforma c.d. Cartabia di cui al d.lgs. 149/2022, che, nel ridefinire il procedimento «in materia di persone, minorenni e famiglie», ha colto l'occasione per affermare una regola che risponde a tale esigenza di ce- lerità e concentrazione delle tutele nell'ambito della famiglia, nell'attuale art. 479 bis.49 c.p.c. (“Cumulo di domande di separazione e scioglimento o ces- sazione degli effetti civili del matrimonio”), che prevede la possibilità negli at- ti introduttivi del procedimento di separazione personale per le parti di pro- porre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del ma- trimonio e le domande a questa connesse, con la previsione che le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla leg- ge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separa- zione personale.
Facendo, dunque, applicazione alla vicenda in disamina dei principi enun- ciati dalle Sezioni Unite, tenuto conto dell'esigenza di celerità e concentra- zione delle tutele nell'ambito della famiglia va rilevata la necessità di prose- guire il giudizio per l'accertamento della paternità invocato dalla ricorrente
- 6 - all'esito del passaggio in giudicato della presente pronuncia pregiudiziale di disconoscimento.
Il giudizio deve, quindi, proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e la trattazione della domanda di accertamento della paternità una volta divenuta definitiva la sentenza pregiudiziale di disconoscimento.
8. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese pro- cessuali va, infine, riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, non defini- tivamente pronunciando sulla causa in epigrafe nel contraddittorio delle par- ti così provvede:
1. in accoglimento della domanda proposta dichiara che Parte_1 nata a [...] il [...], non è figlia di nato a [...] Controparte_2 il 05.03.1963;
2. ordina trasmettersi copia della presente sentenza, quando passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo per le necessarie annotazioni a margine dell'atto di nascita dell'attrice;
3. dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice Delegato come da separata ordinanza;
4. riserva alla sentenza definitiva la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civi- le del Tribunale, il 6/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.
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