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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/06/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1155 dell'anno 2024, pendente
TRA
Parte_1
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. DI DONATO GIACINTO, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale Indirizzo Telematico
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
CP_1
C.F. C.F._1
DIFENSORE: Avv. RUOCCO ANDREA, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA DELLA REPUBBLICA, 3 71121 FOGGIA
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto: consegna documenti bancari – opposizione decreto ingiuntivo.
Con le conclusioni così precisate: PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 17/06/2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 318/2024 (R.G. 884/2024), emesso in data 30/05/2024 dal Tribunale di Massa, con cui – ad istanza di
– era stata ingiunta alla stessa società opponente la consegna di una copia del CP_1 contratto stipulato tra le parti, con condanna al pagamento delle spese del procedimento monitorio, al fine di ottenere la revoca del predetto decreto ingiuntivo opposto, per avere l'istituto di credito spontaneamente adempiuto in via stragiudiziale al proprio obbligo di consegna documentale. Dopo aver eccepito in via preliminare l'invalidità della procura alle liti allegata al d.i., l'attrice deduceva, in particolare, nel merito: i) che in data 15.07.2022 aveva inviato CP_1 all'opponente istanza ex art 119 T.U.B. chiedendo la consegna del contratto stipulato tra le parti e degli estratti conto relativi al rapporto (cfr. istanza ex art. 119 T.U.B. – doc. 8 opponente); ii) che tale richiesta era stata riscontrata a mezzo pec in data 01.09.2022, mediante trasmissione degli estratti conto, ma non del contratto, siccome già in possesso del cfr. pec riscontro istanza ex art. 119 TUB CP_1
AGOS DUCATO S.P.A. con relative ricevute, doc. 9 opponente); iii) che, ciò nonostante, CP_1 aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, con il quale il
[...]
Tribunale di Massa aveva ordinato all'opponente di consegnare al contraente il contratto, CP_1 oltre alla condanna alle spese legali per il procedimento monitorio;
iv) che successivamente parte convenuta aveva proceduto alla notifica del decreto ingiuntivo unitamente all'atto di precetto nei confronti di v) che in data 05.06.2024, onde Parte_1 Parte_1 evitare eventuali azioni esecutive nei suoi confronti, aveva provveduto all'invio di copia del contratto ed al pagamento delle somme indicate nell'atto di precetto notificati nei propri confronti, senza riconoscimento alcuno (cfr. pec del 5 giugno 2024, doc. 4 opponente;
Quietanza precetto, doc. 4bis opponente;
Contratto, doc. 4ter opponente); vi) che fermo quanto sopra, il convenuto non avrebbe comunque avuto diritto alla documentazione richiesta per decorso del termine decennale di cui all'articolo 119 tub;
vii) che, per tutto quanto espresso, erano da ritenersi integrati i presupposti per la condanna del convenuto opposto al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. In via riconvenzionale, la società attrice opponente chiedeva inoltre la condanna dell'opposta alla restituzione dell'importo di € 2.296,85 di cui all'atto di precetto, siccome non dovuti. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto. Con memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. ritualmente depositata, Parte_1 deduceva di aver inviato all'opposto copia del contratto oggetto di ingiunzione già in epoca antecedente all'introduzione del procedimento monitorio. Segnatamente, come prova dell'avvenuta consegna della documentazione depositava in giudizio pec datata 25.08.2022 – indirizzata all'associazione dei consumatori delegata dal convenuto opposto – cui era allegata copia integrale del contratto oggetto di ingiunzione (v. comunicazione pec del 25.08.2022 e relativo allegato, doc. 30 opponente). La causa proseguiva con la fase istruttoria attraverso solamente l'acquisizione delle produzioni documentali. All'udienza del 17/06/2025 le parti precisavano le proprie conclusioni, discutendo oralmente la causa ed il giudice tratteneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c..
1. PRETESA CREDITORIA. OBBLIGAZIONE DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE EX ART. 119 TUB ADEMPIUTA ANTERIORMENTE AL DEPOSITO DEL RICORSO PER
2 INGIUNZIONE. Parte opponente a eccepito l'estinzione dell'obbligazione di consegna Parte_1 della documentazione ex art 119 T.U.B. per avere regolarmente adempiuto all'ingiunzione racchiusa nel decreto ingiuntivo oggi opposto, in data antecedente al deposito del ricorso per ingiunzione. Segnatamente, il decreto poc'anzi menzionato contiene l'ingiunzione nei confronti dell'istituto di credito alla consegna di una copia del contratto bancario sottoscritto tra le parti. Tuttavia, tale documentazione era già stata trasmessa via pec in data 25.08.2022 – quindi ben prima del deposito del ricorso monitorio avvenuto nel maggio 2024 – dalla banca in risposta ad istanza ex art. 119 T.U.B. formulata da parte opposta in via stragiudiziale (cfr. comunicazione pec, doc. 30 attrice opponente). Tale circostanza non è stata oggetto di contestazione. Con la ricezione da parte dell'istante della suddetta documentazione si è verificato l'integrale adempimento rispetto all'obbligazione oggetto di ingiunzione, con conseguente estinzione della stessa al momento del deposito del ricorso monitorio. Per tale ragione, dopo aver ricevuto la notifica del titolo giudiziale (decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo) e dell'atto di precetto, l'attrice opponente ha agito ai sensi dell'art. 645 c.p.c. con atto di citazione notificato, a mezzo pec, in data 08.07.2024. In ragione dell'integrale adempimento dell'obbligazione di consegna, la presente opposizione deve essere accolta, essendo risultata l'infondatezza della pretesa creditoria. S'impone dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. DOMANDA RESTITUTORIA SOMME VERSATE EX ART. 336 C.P.C.. ha formulato anche una domanda restitutoria delle somme versate, a Parte_1 titolo di spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo, in adempimento della statuizione di condanna ivi contenuta, nonché delle ulteriori spese liquidate nei due atti di precetto ricevuti. Nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere (Sez. 1 - , Ordinanza n. 33174 del 29/11/2023). L'art. 336 c.p.c., disponendo – al fine di scoraggiare impugnazioni dilatorie – che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (v. Cass. 7144/2021). Sennonchè, sebbene parte attrice abbia provato di aver corrisposto le somme indicate nel precetto notificato, per un importo pari ad € 2.298,85 in data 05/06/2024, il beneficiario del pagamento è stato il difensore Avv. Andrea Ruocco (cfr. contabile bonifico, doc. 4 bis attrice opponente), come da quest'ultimo richiesto alla società ingiunta con pec del 04/06/2024 (cfr. Parte_1 fattura pro forma e pec inviata dallo stesso Avv. Ruocco all'indirizzo legale-societario-
– docc.
3-4 opponente). Email_1
3 Di conseguenza, la relativa domanda restitutoria non può trovare accoglimento in questa sede, per difetto della legittimazione passiva del convenuto opposto CP_1
Di conseguenza, la relativa domanda restitutoria non può trovare accoglimento in questa sede.
3. RICHIESTA DI CONDANNA EX ART. 96, COMMA 3, C.P.C.. a infine formulato domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.. Parte_1
Nella specie si impone la condanna dell'opponente ai sensi del novellato art. 96 comma 3 c.p.c., per il quale «in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata». Difatti, ai fini dell'applicabilità dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la mala fede o la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, e non singoli aspetti di essa, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione, suscettibile di essere irragionevolmente leso da danni punitivi non proporzionati (sez. lav., 19/04/2016, n. 7726). Si rileva che tale istituto è applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Sez. L - , Sentenza n. 3830 del 15/02/2021). Non può revocarsi in dubbio, difatti, che l'azione monitoria intrapresa dall'opposto sia stata nella specie in effetti assolutamente priva di fondamento, in fatto e in diritto, poiché tale azione è stata introdotta dalla parte una volta integralmente ricevuta in via stragiudiziale la documentazione richiesta. Anche il contegno tenuto dall'opposto nel presente procedimento impone di ritenere sussistenti profili di mala fede o quantomeno di colpa grave, atteso che, con la produzione in giudizio del documento n. 30, parte attrice opponente ha dimostrato di aver adempiuto all'obbligazione oggetto del giudizio in epoca anteriore rispetto all'introduzione del giudizio monitorio, tuttavia, parte opposta non ha dedotto alcunché in merito, limitandosi a reiterare le proprie originarie deduzioni. Sul piano quantitativo la norma consente di determinare il danno equitativamente e, tenuto conto del danno provocato alla controparte (utilizzando quale parametro di riferimento le spese di lite liquidate secondo i parametri vigenti), appare opportuna la liquidazione a norma dell'art. 96 comma 3 c.p.c. di € 5.400,00, pari alle spese di lite come liquidate nel dispositivo, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo. Deve poi darsi atto che il giudizio è stato proposto successivamente alla data del 28/02/2023. Di conseguenza, in forza del disposto dell'art. 96 comma 4 c.p.c., la parte debitrice opponente soccombente deve essere condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 500,00.
4. SPESE DI LITE. Le spese processuali del giudizio di opposizione ex art, 645 c.p.c. seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e
4 di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55), preso lo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, per le quattro fasi svolte (essendo state depositate anche le memorie ex art. 171-ter c.p.c. - Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019), previa riduzione del 30% per l'assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4).
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1155 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da Parte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore nei confronti di
[...] CP_1 così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto,
2. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 318/2024 pronunciato dal Tribunale di Massa;
3. RIGETTA la domanda di restituzione delle somme versate formulata da Parte_1
[...]
4. CONDANNA a rifondere in favore di in CP_1 Parte_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in complessivi
€ 5.482,05, di cui € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 2.905,00 per la fase decisionale, previa riduzione del 30% per l'assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4), € 715,05 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Visto l'art. 96 comma 3 c.p.c.,
5. CONDANNA a pagare a in persona del CP_1 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 5.400,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo. Visto l'art. 96, comma 4, c.p.c.,
6. CONDANNA l'opponente soccombente a pagare in favore della cassa CP_1 delle ammende la somma di € 500,00.
Così deciso in Massa, in data 19.06.2025
Il Giudice D.ssa Elisa Pinna
5
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1155 dell'anno 2024, pendente
TRA
Parte_1
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. DI DONATO GIACINTO, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale Indirizzo Telematico
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
CP_1
C.F. C.F._1
DIFENSORE: Avv. RUOCCO ANDREA, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA DELLA REPUBBLICA, 3 71121 FOGGIA
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto: consegna documenti bancari – opposizione decreto ingiuntivo.
Con le conclusioni così precisate: PER TUTTE LE PARTI: come da verbale di udienza del 17/06/2025.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ritualmente notificato in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 318/2024 (R.G. 884/2024), emesso in data 30/05/2024 dal Tribunale di Massa, con cui – ad istanza di
– era stata ingiunta alla stessa società opponente la consegna di una copia del CP_1 contratto stipulato tra le parti, con condanna al pagamento delle spese del procedimento monitorio, al fine di ottenere la revoca del predetto decreto ingiuntivo opposto, per avere l'istituto di credito spontaneamente adempiuto in via stragiudiziale al proprio obbligo di consegna documentale. Dopo aver eccepito in via preliminare l'invalidità della procura alle liti allegata al d.i., l'attrice deduceva, in particolare, nel merito: i) che in data 15.07.2022 aveva inviato CP_1 all'opponente istanza ex art 119 T.U.B. chiedendo la consegna del contratto stipulato tra le parti e degli estratti conto relativi al rapporto (cfr. istanza ex art. 119 T.U.B. – doc. 8 opponente); ii) che tale richiesta era stata riscontrata a mezzo pec in data 01.09.2022, mediante trasmissione degli estratti conto, ma non del contratto, siccome già in possesso del cfr. pec riscontro istanza ex art. 119 TUB CP_1
AGOS DUCATO S.P.A. con relative ricevute, doc. 9 opponente); iii) che, ciò nonostante, CP_1 aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, con il quale il
[...]
Tribunale di Massa aveva ordinato all'opponente di consegnare al contraente il contratto, CP_1 oltre alla condanna alle spese legali per il procedimento monitorio;
iv) che successivamente parte convenuta aveva proceduto alla notifica del decreto ingiuntivo unitamente all'atto di precetto nei confronti di v) che in data 05.06.2024, onde Parte_1 Parte_1 evitare eventuali azioni esecutive nei suoi confronti, aveva provveduto all'invio di copia del contratto ed al pagamento delle somme indicate nell'atto di precetto notificati nei propri confronti, senza riconoscimento alcuno (cfr. pec del 5 giugno 2024, doc. 4 opponente;
Quietanza precetto, doc. 4bis opponente;
Contratto, doc. 4ter opponente); vi) che fermo quanto sopra, il convenuto non avrebbe comunque avuto diritto alla documentazione richiesta per decorso del termine decennale di cui all'articolo 119 tub;
vii) che, per tutto quanto espresso, erano da ritenersi integrati i presupposti per la condanna del convenuto opposto al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. In via riconvenzionale, la società attrice opponente chiedeva inoltre la condanna dell'opposta alla restituzione dell'importo di € 2.296,85 di cui all'atto di precetto, siccome non dovuti. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto. Con memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c. ritualmente depositata, Parte_1 deduceva di aver inviato all'opposto copia del contratto oggetto di ingiunzione già in epoca antecedente all'introduzione del procedimento monitorio. Segnatamente, come prova dell'avvenuta consegna della documentazione depositava in giudizio pec datata 25.08.2022 – indirizzata all'associazione dei consumatori delegata dal convenuto opposto – cui era allegata copia integrale del contratto oggetto di ingiunzione (v. comunicazione pec del 25.08.2022 e relativo allegato, doc. 30 opponente). La causa proseguiva con la fase istruttoria attraverso solamente l'acquisizione delle produzioni documentali. All'udienza del 17/06/2025 le parti precisavano le proprie conclusioni, discutendo oralmente la causa ed il giudice tratteneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c..
1. PRETESA CREDITORIA. OBBLIGAZIONE DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE EX ART. 119 TUB ADEMPIUTA ANTERIORMENTE AL DEPOSITO DEL RICORSO PER
2 INGIUNZIONE. Parte opponente a eccepito l'estinzione dell'obbligazione di consegna Parte_1 della documentazione ex art 119 T.U.B. per avere regolarmente adempiuto all'ingiunzione racchiusa nel decreto ingiuntivo oggi opposto, in data antecedente al deposito del ricorso per ingiunzione. Segnatamente, il decreto poc'anzi menzionato contiene l'ingiunzione nei confronti dell'istituto di credito alla consegna di una copia del contratto bancario sottoscritto tra le parti. Tuttavia, tale documentazione era già stata trasmessa via pec in data 25.08.2022 – quindi ben prima del deposito del ricorso monitorio avvenuto nel maggio 2024 – dalla banca in risposta ad istanza ex art. 119 T.U.B. formulata da parte opposta in via stragiudiziale (cfr. comunicazione pec, doc. 30 attrice opponente). Tale circostanza non è stata oggetto di contestazione. Con la ricezione da parte dell'istante della suddetta documentazione si è verificato l'integrale adempimento rispetto all'obbligazione oggetto di ingiunzione, con conseguente estinzione della stessa al momento del deposito del ricorso monitorio. Per tale ragione, dopo aver ricevuto la notifica del titolo giudiziale (decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo) e dell'atto di precetto, l'attrice opponente ha agito ai sensi dell'art. 645 c.p.c. con atto di citazione notificato, a mezzo pec, in data 08.07.2024. In ragione dell'integrale adempimento dell'obbligazione di consegna, la presente opposizione deve essere accolta, essendo risultata l'infondatezza della pretesa creditoria. S'impone dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. DOMANDA RESTITUTORIA SOMME VERSATE EX ART. 336 C.P.C.. ha formulato anche una domanda restitutoria delle somme versate, a Parte_1 titolo di spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo, in adempimento della statuizione di condanna ivi contenuta, nonché delle ulteriori spese liquidate nei due atti di precetto ricevuti. Nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere (Sez. 1 - , Ordinanza n. 33174 del 29/11/2023). L'art. 336 c.p.c., disponendo – al fine di scoraggiare impugnazioni dilatorie – che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (v. Cass. 7144/2021). Sennonchè, sebbene parte attrice abbia provato di aver corrisposto le somme indicate nel precetto notificato, per un importo pari ad € 2.298,85 in data 05/06/2024, il beneficiario del pagamento è stato il difensore Avv. Andrea Ruocco (cfr. contabile bonifico, doc. 4 bis attrice opponente), come da quest'ultimo richiesto alla società ingiunta con pec del 04/06/2024 (cfr. Parte_1 fattura pro forma e pec inviata dallo stesso Avv. Ruocco all'indirizzo legale-societario-
– docc.
3-4 opponente). Email_1
3 Di conseguenza, la relativa domanda restitutoria non può trovare accoglimento in questa sede, per difetto della legittimazione passiva del convenuto opposto CP_1
Di conseguenza, la relativa domanda restitutoria non può trovare accoglimento in questa sede.
3. RICHIESTA DI CONDANNA EX ART. 96, COMMA 3, C.P.C.. a infine formulato domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.. Parte_1
Nella specie si impone la condanna dell'opponente ai sensi del novellato art. 96 comma 3 c.p.c., per il quale «in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata». Difatti, ai fini dell'applicabilità dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la mala fede o la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, e non singoli aspetti di essa, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione, suscettibile di essere irragionevolmente leso da danni punitivi non proporzionati (sez. lav., 19/04/2016, n. 7726). Si rileva che tale istituto è applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Sez. L - , Sentenza n. 3830 del 15/02/2021). Non può revocarsi in dubbio, difatti, che l'azione monitoria intrapresa dall'opposto sia stata nella specie in effetti assolutamente priva di fondamento, in fatto e in diritto, poiché tale azione è stata introdotta dalla parte una volta integralmente ricevuta in via stragiudiziale la documentazione richiesta. Anche il contegno tenuto dall'opposto nel presente procedimento impone di ritenere sussistenti profili di mala fede o quantomeno di colpa grave, atteso che, con la produzione in giudizio del documento n. 30, parte attrice opponente ha dimostrato di aver adempiuto all'obbligazione oggetto del giudizio in epoca anteriore rispetto all'introduzione del giudizio monitorio, tuttavia, parte opposta non ha dedotto alcunché in merito, limitandosi a reiterare le proprie originarie deduzioni. Sul piano quantitativo la norma consente di determinare il danno equitativamente e, tenuto conto del danno provocato alla controparte (utilizzando quale parametro di riferimento le spese di lite liquidate secondo i parametri vigenti), appare opportuna la liquidazione a norma dell'art. 96 comma 3 c.p.c. di € 5.400,00, pari alle spese di lite come liquidate nel dispositivo, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo. Deve poi darsi atto che il giudizio è stato proposto successivamente alla data del 28/02/2023. Di conseguenza, in forza del disposto dell'art. 96 comma 4 c.p.c., la parte debitrice opponente soccombente deve essere condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 500,00.
4. SPESE DI LITE. Le spese processuali del giudizio di opposizione ex art, 645 c.p.c. seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e
4 di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55), preso lo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, per le quattro fasi svolte (essendo state depositate anche le memorie ex art. 171-ter c.p.c. - Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019), previa riduzione del 30% per l'assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4).
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1155 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da Parte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore nei confronti di
[...] CP_1 così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto,
2. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 318/2024 pronunciato dal Tribunale di Massa;
3. RIGETTA la domanda di restituzione delle somme versate formulata da Parte_1
[...]
4. CONDANNA a rifondere in favore di in CP_1 Parte_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in complessivi
€ 5.482,05, di cui € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 2.905,00 per la fase decisionale, previa riduzione del 30% per l'assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4), € 715,05 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Visto l'art. 96 comma 3 c.p.c.,
5. CONDANNA a pagare a in persona del CP_1 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 5.400,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo. Visto l'art. 96, comma 4, c.p.c.,
6. CONDANNA l'opponente soccombente a pagare in favore della cassa CP_1 delle ammende la somma di € 500,00.
Così deciso in Massa, in data 19.06.2025
Il Giudice D.ssa Elisa Pinna
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