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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/10/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni e Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Carmela Mascarello Consigliere rel.
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Bossolasco Giudice onorario Dott.re Daniele Gnani Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 62-2025 r.g.c. promossa in sede di appello da:
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Rosa Oddone del Foro Parte_1 di Torino ( ammesso al patrocinio a spese dello Stato)
PARTE APPELLANTE nei confronti di
Controparte_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE In contraddittorio con
CURATORE SPECIALE AVV. STEFANO BERTOLOTTI DEL MINORE
[...]
Persona_1
E CONTRO
TUTORE PROVVISORIO IN PERSONA DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI TORINO
PARTI APPELLATE non costituite in giudizio
1 PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO in persona del Sost. Dott. che ha chiesto dichiararsi inammissibile o , in Controparte_2 subordine, respingersi l'appello
Avente ad oggetto: impugnazione avverso la sentenza di dichiarazione della decadenza dalla responsabilità genitoriale n. 508/2024 dep. 29/10/2024 del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE : “Voglia la Corte adita, revocare la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Torino che ha dichiarato il signor
decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Parte_1 minore nato a [...] il [...]. Revocare il Persona_1 divieto di espatrio e l'ordine di rintraccio del minore. Revocare la nomina del tutore provvisorio. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale minorile ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e Parte_1 CP_1 nei confronti del figlio confermando il divieto di espatrio e
[...] Persona_1
l'ordine di rintraccio del minore con previsione del suo collocamento in idonea comunità in caso di reperimento, mandando infine al Giudice tutelare per la nomina del tutore.
La procedura aveva avuto origine dal ricorso ex art. 330 della PM minorile che chiedeva, oltre alla valutazione della coppia genitoriale e la decadenza dalla responsabilità genitoriale anche la collocazione del minore in comunità e l'attivazione delle prese in carico.
La coppia genitoriale si era separata quando il minore era ancora in tenera età e per un periodo madre-figlio erano stati inseriti in comunità per le condotte maltrattanti poste in essere dal padre. Il minore era stato poi affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Fino alla preadolescenza aveva vissuto con la madre cambiando spesso luogo di residenza in Italia e all'estero fino a quando la signora si era stabilita in Puglia con il nuovo marito e i due altri figli mentre aveva preferito vivere a Torino insieme al padre. Per_1
In questo periodo, su richiesta dei genitori, i Servizi sociali avevano tentato di attivare interventi educativi di sostegno in favore del minore stante il suo rifiuto di andare a scuola e viste le sue difficoltà nell' accettare le regole. La situazione si era poi aggravata con la detenzione in carcere del padre per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (fine pena al 8.06.2026) e la commissione da parte del minore di una rapina (proc. penale n.130/2023 R.GUP), per la quale era stato sottoposto alla
2 messa alla prova in comunità “Al centro” di Acqui Terme. Dall'esperienza comunitaria si registrava una adesione intermittente da parte di e una Per_1 certa ambivalenza della coppia genitoriale, resa evidente dall'alternarsi di dichiarazioni di consapevolezza dell'importanza per il minore di compiere un percorso educativo in comunità e di richieste di un progetto domiciliare per il ragazzo presso loro o di loro parenti. Nel procedimento penale, veniva limitata la responsabilità genitoriale del padre per il suo rifiuto di somministrazione di farmaci necessari per fronteggiare le crisi del minore, rifiutate dall'uomo per ragioni culturali.
Con decreto n.7648/2023 emesso inaudita altera parte, il Tribunale minorile confermava la limitazione della responsabilità genitoriale paterna sotto il profilo delle scelte sanitarie e l'autorizzazione del responsabile della comunità ospitante a prestare il consenso per la somministrazione dei farmaci in caso di rifiuto di entrambi i genitori.
In data 8 gennaio 2024 il minore si allontanava dalla comunità e nonostante l'ordine di rintraccio e i tentativi delle forze dell'ordine, non si era a conoscenza della collocazione attuale del minore, anche per colpa della mancata collaborazione dei genitori, specie del padre, che era consapevole di dove fosse suo figlio come da lui dichiarato.
Attesa l'istruttoria esperita e i fatti avvenuti, il Collegio rilevava che aveva Per_1 sperimentato per tutta la vita legami di attaccamento ambivalenti e disorganizzati a causa dell'assenza di figure di riferimento in grado di svolgere adeguate funzioni di controllo e sostegno nei suoi confronti. Era stato inoltre sottoposto a continui cambiamenti di contesti di vita, con conseguente ulteriore destabilizzazione del percorso di crescita del ragazzo. In sostanza i genitori erano venuti meno agli obblighi di cura nei confronti del minore, danneggiandolo con le proprie condotte disfunzionali e di presenza discontinua nella sua vita oltre che con l'atteggiamento di copertura della sua condizione di clandestinità. Pertanto veniva dichiarata con sentenza la decadenza della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con nomina di un tutore provvisorio e invio degli atti al giudice tutelare.
Proponeva gravame il padre del minore, il quale rappresentava la volontà di dimostrare al figlio di aver posto in essere ogni possibile sforzo per dimostrare di essere degno di esercitare la responsabilità genitoriale. Nel merito rappresentava che la decisione del Giudice non avesse tenuto conto del legame affettivo della diade
3 nonchè i momenti di incontro tra padre e figlio, la scelta preferenziale Parte_2 del figlio nei confronti del padre e la volontà del genitore di tenere il figlio presso di sé. In conclusione, parte appellante chiedeva di revocare la sentenza emessa dal Tribunale minorile di decadenza, di revocare il divieto di espatrio, l'ordine di rintraccio del minore e la nomina del tutore provvisorio. All'udienza del 19 giugno 2025 nessuno compariva per parte appellante. Peraltro mancava anche la prova che l'appellante avesse notificato l'atto di gravame al curatore speciale e al tutore provvisorio. La Corte rinviava ex art. 348 cpc all'udienza del 24 settembre 2025. A tale udienza nessuno compariva.
La Corte si riservava la decisione.
L'appello , regolato dal nuovo rito Cartabia, posto che il ricorso del Pubblico Ministero che ha dato origine al ricorso di primo grado è stato depositato il 16 ottobre 2023, quindi in epoca successiva all'entrata in vigore della riforma a partire dal 1 marzo 2023, deve essere dichiarato improcedibile con sentenza. Ciò si ricava dal nuovo testo dell'art. 348 cpc. Non vi è luogo a provvedere in punto spese di lite che restano a carico dell'appellante stante la mancata costituzione in giudizio delle controparti.
p.q.m.
La Corte di Appello di Torino Sezione Minorenni e Famiglia
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza depositata il 29 ottobre 2024 dal Tribunale per i Minorenni di Torino, dichiara improcedibile l'appello. Nulla in punto spese di lite. Così deciso il 24 settembre 2025 Si comunichi Il Presidente est. Carmela Mascarello
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