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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/03/2024, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2903/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2903/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PERONGINI ORNELLA
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia la Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria di legge e del caso, così giudicare nel merito,
- accertare e dichiarare la responsabilità del sig. nella causazione delle lesioni Controparte_1
patite dal sig. ; Parte_1
- per l'effetto condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle Controparte_1 lesioni subite dall'odierno attore per complessivi €. 20.163,17 come da tabella allegata in atti
pagina 1 di 8 comprensivi delle spese mediche sostenute o della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre ad interessi dal 05.05.2022 (data di invio negoziazione assistita) al saldo effettivo;
- ove ritenuto necessario rimettere il procedimento in fase istruttoria ammettere le seguenti istanze come in atti proposte.
In via istruttoria: oltre ai documenti prodotti in atti, senza inversione dell'onere della prova, l'ammissione delle prove per interpello e per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che verso le ore 23.30 del 31.12.2019 il sig. si trovava a Parte_1
Peschiera del Garda in via Massimo D'Azzeglio 1/D per festeggiare l'ultimo giorno dell'anno con la sig.ra Sig. e sig. Persona_1 Parte_2 Parte_3
2) Vero che verso le ore 23.30 del 31.12.2019 il sig. e i suoi amici Parte_1
sentivano dei ragazzi urlare in strada, allarmati per la presenza di una persona, in evidente stato di alterazione, che stava danneggiando le auto parcheggiate.
3) Vero che nell'occasione di cui al capitolo 2, il sig. scendeva in strada Parte_1
per controllare la propria auto.
4) Vero che il sig. riconosceva nella persona del sig. Parte_1 Controparte_1
l'autore dei danneggiamenti alle autovetture.
5) Vero che il , riconosciuto il sig. gli chiedeva di telefonare ad Controparte_1 Parte_1
un conoscente comune, il sig. Pt_4
6) Vero che tale richiesta avveniva alla presenza dei sig.ri e Persona_1 Parte_2
che avevano raggiunto in strada il sig. Parte_3 Parte_1
7) Vero che il sig. riferiva al convenuto di ignorare quale fosse il numero Parte_1
telefonico del sig. Pt_4
8) Vero che a seguito della richiesta di cui ai capitoli 6 e 7 il sig. colpiva, Controparte_1
con una testata, il volto del sig. , facendolo cadere pesantemente al suolo. Parte_1
9) Vero che il sig. veniva prontamente soccorso e difeso dai Sig. e Parte_1 Parte_2
sig. Parte_3
10) Vero che sul luogo sopraggiungevano i Carabinieri di Peschiera del Garda, che provvedevano a chiamare il soccorso sanitario poiché il sig. sanguinava dal naso. Per_2
pagina 2 di 8 11) Vero che il giorno seguente il sig. si è recato al pronto soccorso di Verona per Parte_1
degli accertamenti.
12) Vero che il sig. per quasi due mesi di convalescenza è stato costretto a Parte_1
rinunciare alla frequentazione di amici, della fidanzata e di svolgere attività ludiche e attività sportive-calcistiche.
13) Vero che il sig. dopo questo evento è diventato soggetto timoroso, schivo e Parte_1
particolarmente più chiuso alle relazioni amicali e affettive.
Su tutti i capitoli di prova si indicano quali testi: residente in [...]
Colombo 2 26867 Somaglia (LO), residente in [...] Somaglia Parte_2
(LO), Via Oldani 8 26841 Casalpusterlengo (LO). Parte_3
L'interpello solo sui capitoli 5), 6), 7),8),9),10).
- si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova ex adversa articolati in ragione della eventuale costituzione tardiva del convenuto.
- SULLE ULTERIORI ISTANZE ISTRUTTORIE: la scrivente richiama integralmente le conclusioni della CTP già prodotta in atti e, pur ritenendo assolto l'onere probatorio sul quantum debeatur e sul nesso causale, in merito si rimette alla valutazione sulla opportunità di nomina di
CTU al Giudice adìto e così della conseguente formulazione del quesito, come richiesto nell'atto introduttivo.
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura.”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto della presente causa è la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. formulata da
[...] per le lesioni patite a seguito dell'aggressione subita da parte di il Parte_1 Controparte_1
31.12.2019.
A sostegno della propria pretesa l'attore ha allegato il decreto penale di condanna emesso dal Gip del Tribunale di Verona in data 29.5.2020 con il quale è stato condannato alla Controparte_1 pena di € 9.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 582 c.p. “per aver colpito Parte_1
con una testata al volto, cagionandogli lesioni personali consistenti in frattura delle ossa nasali,
pagina 3 di 8 con prognosi di giorni 30 s.c.”; decreto penale non opposto e dichiarato esecutivo il 23.11.2020
(doc. 5).
A fondamento del danno subito, poi, l'attore ha depositato, oltre ai verbale di pronto soccorso
(doc. 1 e 2) e alla restante certificazione medica relativa alle lesioni subite (doc. 3), una perizia medico legale a firma della dott.ssa (doc. 7). Persona_3
benché regolarmente citato, non si è costituito e pertanto ne è stata dichiarata Controparte_1 la contumacia all'udienza del 21.04.2023.
2. Come noto, ai sensi dell'art. 460 co. 5 c.p.c. “Il decreto [penale di condanna], anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che ai fini dell'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi, il legislatore ha inteso fare riferimento solo alla pronuncia della sentenza a seguito di dibattimento (Cass. civ. S.U. n. 674 del 19.1.2010).
2.1 Ciò posto, al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea e, quindi, stabilire se in concreto possa ritenersi sussistente una responsabilità del convenuto ex art. 2043 c.c., occorre ricostruire i fatti oggetto di causa.
Dall'istruttoria orale esperita in corso di causa può ritenersi provato che la notte Controparte_1
del 31.1.2019 ha colpito con una testata Parte_1
Più in particolare sentita all'udienza del 10.11.2013, ha dichiarato: “confermo la Persona_1
circostanza, eravamo a Peschiera del Garda in un appartamento che avevamo affittato con una quindicina di amici;
noi eravamo lì da qualche giorno e il 31 sono arrivati con Controparte_1
la sua fidanzata, durante la serata ha bevuto molto e aveva Persona_4 CP_1 atteggiamenti un po' alterati;
a un certo punto abbiamo sentito gridare fuori e siamo usciti e abbiamo visto che rompeva gli specchietti delle macchine parcheggiate, ricordo che CP_1
erano usciti anche altre persone della zona;
a un certo punto ho visto il mio ragazzo che parlava con e un altro nostro amico, io mi stavo avvicinando da loro per dirgli di CP_1 Parte_2 lasciar perdere con perché ci stava rovinando l'ultimo dell'anno e quando ero ormai CP_1 arrivata da loro ho visto che tirava una testata al mio ragazzo […]posso dire che la testa CP_1
è stata data da al mio ragazzo all'improvviso, in quel momento non stavano discutendo;
il CP_1
mio ragazzo è caduto a terra e dopo che si è alzato è venuto subito da me dicendomi che gli
pagina 4 di 8 aveva rotto il naso e di chiamare l'ambulanza; sanguinava;
dopo un po' sono arrivati sia i carabinieri sia l'ambulanza” (cfr. verbale udienza 10.11.2023).
Tale ricostruzione dei fatti è stata confermata anche dal secondo testimone, il Parte_3 quale ha riferito quanto segue: “ricordo che quella sera c'era che era ubriaco e Controparte_1
stava colpendo le macchine in strada;
io ero lì con lui;
anche io avevo bevuto, ma non colpivo le macchine;
ho cercato di impedire che colpisse le macchine […] è arrivato e ha CP_1 CP_1 chiesto ad di telefonare a e dopo senza motivo gli ha tirato una testata” (cfr. Pt_1 Pt_4
verbale udienza 10.11.2023).
Dalla documentazione presente in atti, poi, si evince che è stato portato in Parte_1 ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale di Peschiera del Garda, dove gli hanno diagnosticato
“TC MASSICCIO FACCIALE FRATTURA DELLE OSSA PROPRIE DEL NASO CON LIEVE
DIASTASI ED NEI PAINI PIU' ANTERIORI. NON ULTERIORI LESIONI OSSEE
TRAUMATICHE, NE' DI TIPO FOCALE. CONSERVATO IL TROFISMO OSSEO” ed è stato dimesso con una prognosi di giorni 30 (doc. 1 parte attrice).
Il giorno seguente, poi, il medesimo si è recato al pronto soccorso dell'Ospedale di Verona, dove,
a seguito di visita specialistica, gli è stata confermata la diagnosi “FRATTURA OSSA NASALI”
(doc. 2 parte attrice).
2.2 Tutto ciò considerato, deve ritenersi sussistente la responsabilità di ai sensi Controparte_1 dell'art. 2043 c.c. dovendo ritenersi raggiunta la prova del fatto posto da parte attrice a base della domanda risarcitoria nonché del danno (evento) patito da a seguito della testata Parte_1
ricevuta da Controparte_1
2.3 Ai fini della prova del danno conseguenza assume rilevanza la perizia stragiudiziale allegata dall'attore, la quale può essere posta a fondamento della decisione, in quanto perizia svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti ed allo stato di fatto analizzato. Ed infatti, secondo un costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza, “Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel
pagina 5 di 8 vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice” (Cass. civ. n. 25593 del
01/09/2023; Cass. civ. n. 26550 del 12/12/2011)
Ciò posto, la consulente dott.ssa ha dato atto che “all'esame obiettivo del Persona_3
naso si apprezza evidente gibbo in corrispondenza del terzo superiore del dorso nasale con asimmetria dello stesso, dolore alla digitopressione del dorso nasale, esito cicatriziale di circa
0,4 cm in corrispondenza del gibbo, infossato sul piano cutaneo, ipocromico, stenosi al passaggio del flusso aereo in corrispondenza della pance sinistra confermata alla prova dello specchio”.
La consulente, poi, ha riferito che “Ad oggi residua un'apprezzabile menomazione anatomo- disfunzione del naso per persistente alterazione del profilo e presenza di gibbo dolente in corrispondenza del dorso del naso, persistente esito cicatriziale infossato sul piano cutaneo di indubbio pregiudizio estetico, nonché riduzione della pervietà aerea nella narice sinistra da substenosi causa di russamento”.
3. Tutto ciò considerato, si tratta ora di individuare il quantum debeatur.
A tal fine, occorre far riferimento alla perizia stragiudiziale allegata dall'attore, la quale ha accertato il danno biologico, sia temporaneo sia permanente, subito da Parte_1
Per quanto concerne il danno biologico permanente, la consulente ha evidenziato che “i postumi residuati configurano un danno biologico permanente valutabile nella misura non inferiore al
6% (sei percento) ex Tabelle di valutazione in uso”.
Rispetto al danno biologico temporaneo, invece, la consulente ha precisato che “Il periodo di temporanea inabilità biologica può essere complessivamente valutato in 30 gg di ITP al 75%, 20 gg di ITP al 50% e 10 gg di ITP al 25%”.
3.1 Ciò posto, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, come da prassi di questo
Ufficio, occorre fare riferimento ai valori previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano
(aggiornate al 2021), le quali “rappresentano i parametri maggiormente idonei per consentire il rispetto dell'equità valutativa nella liquidazione del risarcimento dei danni subiti” (Cass. civ.
17018/2018).
Il predetto sistema tabellare, come è noto, è stato rimodulato in seguito ai principi dettati dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione in materia di danno non patrimoniale (Cass. Sez.
Un. n. 26972 del 2008).
pagina 6 di 8 A tal fine, occorre distinguere tra danno biologico permanente e temporaneo.
Il danno biologico permanente, vista l'età del danneggiato nel momento in cui si è verificato il fatto (22 anni) e considerata la percentuale di IP indicata nella perizia stragiudiziale (6%), si liquida in € 8.851,00.
Passando alla liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla ritenuta invalidità temporanea (60 giorni totali, di cui 30 gg al 75%, 20 gg al 50% e 10 gg al 25%), le tabelle di
Milano 2021 prevedono una forbice giornaliera che va da un minimo di € 99,00 ad un massimo di
€ 149,00. Nel caso in esame appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo di € 99,00, non avendo parte attrice provato alcuna particolare sofferenza patita;
tale danno dunque si liquida in complessivi € 3.465,00.
3.2. In definitiva, il danno non patrimoniale patito dall'attore a seguito del fatti verificatisi in data
31.12.2019 viene liquidato nella somma di € 12.316,00 (€8.851,00 per invalidità permanente + €
3.465,00 per inabilità temporanea).
3.3. Non si ravvisano nel caso di specie i presupposti per la personalizzazione della liquidazione, stante l'assenza di rigorosa prova dello sconvolgimento delle abitudini quotidiane e comunque di un maggior pretium doloris. Le allegazioni di parte attrice infatti sono rimaste prive di alcun riscontro probatori, attesa l'inammissibilità dei capitoli di prova formulati sul punto.
Inoltre, l'onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale e il divieto di duplicazioni risarcitorie, espressi dalle note sentenze delle Sezioni Unite del 11.11.2008, non consentono di riconoscere alcuna ulteriore somma a titolo di danno morale.
3.4. Sulle somme tutte indicate, previa ovvia devalutazione alla data del fatto, andranno corrisposti l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro alla data della presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate a decorrere dalla sentenza al saldo.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, seguono la soccombenza e sono interamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 7 di 8 1) condanna a corrispondere ad le seguenti somme: Controparte_1 Parte_1
- € 8.851,00 per il danno biologico permanente;
- € 3.465,00 per il danno biologico temporaneo;
oltre rivalutazione e interessi come indicati in parte motiva;
2) condanna alla rifusione a favore di parte attrice delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 264,00 per spese, € 4.227,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Lodi, 27 marzo 2024
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2903/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PERONGINI ORNELLA
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia la Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria di legge e del caso, così giudicare nel merito,
- accertare e dichiarare la responsabilità del sig. nella causazione delle lesioni Controparte_1
patite dal sig. ; Parte_1
- per l'effetto condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle Controparte_1 lesioni subite dall'odierno attore per complessivi €. 20.163,17 come da tabella allegata in atti
pagina 1 di 8 comprensivi delle spese mediche sostenute o della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, oltre ad interessi dal 05.05.2022 (data di invio negoziazione assistita) al saldo effettivo;
- ove ritenuto necessario rimettere il procedimento in fase istruttoria ammettere le seguenti istanze come in atti proposte.
In via istruttoria: oltre ai documenti prodotti in atti, senza inversione dell'onere della prova, l'ammissione delle prove per interpello e per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che verso le ore 23.30 del 31.12.2019 il sig. si trovava a Parte_1
Peschiera del Garda in via Massimo D'Azzeglio 1/D per festeggiare l'ultimo giorno dell'anno con la sig.ra Sig. e sig. Persona_1 Parte_2 Parte_3
2) Vero che verso le ore 23.30 del 31.12.2019 il sig. e i suoi amici Parte_1
sentivano dei ragazzi urlare in strada, allarmati per la presenza di una persona, in evidente stato di alterazione, che stava danneggiando le auto parcheggiate.
3) Vero che nell'occasione di cui al capitolo 2, il sig. scendeva in strada Parte_1
per controllare la propria auto.
4) Vero che il sig. riconosceva nella persona del sig. Parte_1 Controparte_1
l'autore dei danneggiamenti alle autovetture.
5) Vero che il , riconosciuto il sig. gli chiedeva di telefonare ad Controparte_1 Parte_1
un conoscente comune, il sig. Pt_4
6) Vero che tale richiesta avveniva alla presenza dei sig.ri e Persona_1 Parte_2
che avevano raggiunto in strada il sig. Parte_3 Parte_1
7) Vero che il sig. riferiva al convenuto di ignorare quale fosse il numero Parte_1
telefonico del sig. Pt_4
8) Vero che a seguito della richiesta di cui ai capitoli 6 e 7 il sig. colpiva, Controparte_1
con una testata, il volto del sig. , facendolo cadere pesantemente al suolo. Parte_1
9) Vero che il sig. veniva prontamente soccorso e difeso dai Sig. e Parte_1 Parte_2
sig. Parte_3
10) Vero che sul luogo sopraggiungevano i Carabinieri di Peschiera del Garda, che provvedevano a chiamare il soccorso sanitario poiché il sig. sanguinava dal naso. Per_2
pagina 2 di 8 11) Vero che il giorno seguente il sig. si è recato al pronto soccorso di Verona per Parte_1
degli accertamenti.
12) Vero che il sig. per quasi due mesi di convalescenza è stato costretto a Parte_1
rinunciare alla frequentazione di amici, della fidanzata e di svolgere attività ludiche e attività sportive-calcistiche.
13) Vero che il sig. dopo questo evento è diventato soggetto timoroso, schivo e Parte_1
particolarmente più chiuso alle relazioni amicali e affettive.
Su tutti i capitoli di prova si indicano quali testi: residente in [...]
Colombo 2 26867 Somaglia (LO), residente in [...] Somaglia Parte_2
(LO), Via Oldani 8 26841 Casalpusterlengo (LO). Parte_3
L'interpello solo sui capitoli 5), 6), 7),8),9),10).
- si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova ex adversa articolati in ragione della eventuale costituzione tardiva del convenuto.
- SULLE ULTERIORI ISTANZE ISTRUTTORIE: la scrivente richiama integralmente le conclusioni della CTP già prodotta in atti e, pur ritenendo assolto l'onere probatorio sul quantum debeatur e sul nesso causale, in merito si rimette alla valutazione sulla opportunità di nomina di
CTU al Giudice adìto e così della conseguente formulazione del quesito, come richiesto nell'atto introduttivo.
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura.”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto della presente causa è la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. formulata da
[...] per le lesioni patite a seguito dell'aggressione subita da parte di il Parte_1 Controparte_1
31.12.2019.
A sostegno della propria pretesa l'attore ha allegato il decreto penale di condanna emesso dal Gip del Tribunale di Verona in data 29.5.2020 con il quale è stato condannato alla Controparte_1 pena di € 9.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 582 c.p. “per aver colpito Parte_1
con una testata al volto, cagionandogli lesioni personali consistenti in frattura delle ossa nasali,
pagina 3 di 8 con prognosi di giorni 30 s.c.”; decreto penale non opposto e dichiarato esecutivo il 23.11.2020
(doc. 5).
A fondamento del danno subito, poi, l'attore ha depositato, oltre ai verbale di pronto soccorso
(doc. 1 e 2) e alla restante certificazione medica relativa alle lesioni subite (doc. 3), una perizia medico legale a firma della dott.ssa (doc. 7). Persona_3
benché regolarmente citato, non si è costituito e pertanto ne è stata dichiarata Controparte_1 la contumacia all'udienza del 21.04.2023.
2. Come noto, ai sensi dell'art. 460 co. 5 c.p.c. “Il decreto [penale di condanna], anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che ai fini dell'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi, il legislatore ha inteso fare riferimento solo alla pronuncia della sentenza a seguito di dibattimento (Cass. civ. S.U. n. 674 del 19.1.2010).
2.1 Ciò posto, al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea e, quindi, stabilire se in concreto possa ritenersi sussistente una responsabilità del convenuto ex art. 2043 c.c., occorre ricostruire i fatti oggetto di causa.
Dall'istruttoria orale esperita in corso di causa può ritenersi provato che la notte Controparte_1
del 31.1.2019 ha colpito con una testata Parte_1
Più in particolare sentita all'udienza del 10.11.2013, ha dichiarato: “confermo la Persona_1
circostanza, eravamo a Peschiera del Garda in un appartamento che avevamo affittato con una quindicina di amici;
noi eravamo lì da qualche giorno e il 31 sono arrivati con Controparte_1
la sua fidanzata, durante la serata ha bevuto molto e aveva Persona_4 CP_1 atteggiamenti un po' alterati;
a un certo punto abbiamo sentito gridare fuori e siamo usciti e abbiamo visto che rompeva gli specchietti delle macchine parcheggiate, ricordo che CP_1
erano usciti anche altre persone della zona;
a un certo punto ho visto il mio ragazzo che parlava con e un altro nostro amico, io mi stavo avvicinando da loro per dirgli di CP_1 Parte_2 lasciar perdere con perché ci stava rovinando l'ultimo dell'anno e quando ero ormai CP_1 arrivata da loro ho visto che tirava una testata al mio ragazzo […]posso dire che la testa CP_1
è stata data da al mio ragazzo all'improvviso, in quel momento non stavano discutendo;
il CP_1
mio ragazzo è caduto a terra e dopo che si è alzato è venuto subito da me dicendomi che gli
pagina 4 di 8 aveva rotto il naso e di chiamare l'ambulanza; sanguinava;
dopo un po' sono arrivati sia i carabinieri sia l'ambulanza” (cfr. verbale udienza 10.11.2023).
Tale ricostruzione dei fatti è stata confermata anche dal secondo testimone, il Parte_3 quale ha riferito quanto segue: “ricordo che quella sera c'era che era ubriaco e Controparte_1
stava colpendo le macchine in strada;
io ero lì con lui;
anche io avevo bevuto, ma non colpivo le macchine;
ho cercato di impedire che colpisse le macchine […] è arrivato e ha CP_1 CP_1 chiesto ad di telefonare a e dopo senza motivo gli ha tirato una testata” (cfr. Pt_1 Pt_4
verbale udienza 10.11.2023).
Dalla documentazione presente in atti, poi, si evince che è stato portato in Parte_1 ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale di Peschiera del Garda, dove gli hanno diagnosticato
“TC MASSICCIO FACCIALE FRATTURA DELLE OSSA PROPRIE DEL NASO CON LIEVE
DIASTASI ED NEI PAINI PIU' ANTERIORI. NON ULTERIORI LESIONI OSSEE
TRAUMATICHE, NE' DI TIPO FOCALE. CONSERVATO IL TROFISMO OSSEO” ed è stato dimesso con una prognosi di giorni 30 (doc. 1 parte attrice).
Il giorno seguente, poi, il medesimo si è recato al pronto soccorso dell'Ospedale di Verona, dove,
a seguito di visita specialistica, gli è stata confermata la diagnosi “FRATTURA OSSA NASALI”
(doc. 2 parte attrice).
2.2 Tutto ciò considerato, deve ritenersi sussistente la responsabilità di ai sensi Controparte_1 dell'art. 2043 c.c. dovendo ritenersi raggiunta la prova del fatto posto da parte attrice a base della domanda risarcitoria nonché del danno (evento) patito da a seguito della testata Parte_1
ricevuta da Controparte_1
2.3 Ai fini della prova del danno conseguenza assume rilevanza la perizia stragiudiziale allegata dall'attore, la quale può essere posta a fondamento della decisione, in quanto perizia svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti ed allo stato di fatto analizzato. Ed infatti, secondo un costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza, “Il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel
pagina 5 di 8 vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice” (Cass. civ. n. 25593 del
01/09/2023; Cass. civ. n. 26550 del 12/12/2011)
Ciò posto, la consulente dott.ssa ha dato atto che “all'esame obiettivo del Persona_3
naso si apprezza evidente gibbo in corrispondenza del terzo superiore del dorso nasale con asimmetria dello stesso, dolore alla digitopressione del dorso nasale, esito cicatriziale di circa
0,4 cm in corrispondenza del gibbo, infossato sul piano cutaneo, ipocromico, stenosi al passaggio del flusso aereo in corrispondenza della pance sinistra confermata alla prova dello specchio”.
La consulente, poi, ha riferito che “Ad oggi residua un'apprezzabile menomazione anatomo- disfunzione del naso per persistente alterazione del profilo e presenza di gibbo dolente in corrispondenza del dorso del naso, persistente esito cicatriziale infossato sul piano cutaneo di indubbio pregiudizio estetico, nonché riduzione della pervietà aerea nella narice sinistra da substenosi causa di russamento”.
3. Tutto ciò considerato, si tratta ora di individuare il quantum debeatur.
A tal fine, occorre far riferimento alla perizia stragiudiziale allegata dall'attore, la quale ha accertato il danno biologico, sia temporaneo sia permanente, subito da Parte_1
Per quanto concerne il danno biologico permanente, la consulente ha evidenziato che “i postumi residuati configurano un danno biologico permanente valutabile nella misura non inferiore al
6% (sei percento) ex Tabelle di valutazione in uso”.
Rispetto al danno biologico temporaneo, invece, la consulente ha precisato che “Il periodo di temporanea inabilità biologica può essere complessivamente valutato in 30 gg di ITP al 75%, 20 gg di ITP al 50% e 10 gg di ITP al 25%”.
3.1 Ciò posto, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, come da prassi di questo
Ufficio, occorre fare riferimento ai valori previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano
(aggiornate al 2021), le quali “rappresentano i parametri maggiormente idonei per consentire il rispetto dell'equità valutativa nella liquidazione del risarcimento dei danni subiti” (Cass. civ.
17018/2018).
Il predetto sistema tabellare, come è noto, è stato rimodulato in seguito ai principi dettati dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione in materia di danno non patrimoniale (Cass. Sez.
Un. n. 26972 del 2008).
pagina 6 di 8 A tal fine, occorre distinguere tra danno biologico permanente e temporaneo.
Il danno biologico permanente, vista l'età del danneggiato nel momento in cui si è verificato il fatto (22 anni) e considerata la percentuale di IP indicata nella perizia stragiudiziale (6%), si liquida in € 8.851,00.
Passando alla liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla ritenuta invalidità temporanea (60 giorni totali, di cui 30 gg al 75%, 20 gg al 50% e 10 gg al 25%), le tabelle di
Milano 2021 prevedono una forbice giornaliera che va da un minimo di € 99,00 ad un massimo di
€ 149,00. Nel caso in esame appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo di € 99,00, non avendo parte attrice provato alcuna particolare sofferenza patita;
tale danno dunque si liquida in complessivi € 3.465,00.
3.2. In definitiva, il danno non patrimoniale patito dall'attore a seguito del fatti verificatisi in data
31.12.2019 viene liquidato nella somma di € 12.316,00 (€8.851,00 per invalidità permanente + €
3.465,00 per inabilità temporanea).
3.3. Non si ravvisano nel caso di specie i presupposti per la personalizzazione della liquidazione, stante l'assenza di rigorosa prova dello sconvolgimento delle abitudini quotidiane e comunque di un maggior pretium doloris. Le allegazioni di parte attrice infatti sono rimaste prive di alcun riscontro probatori, attesa l'inammissibilità dei capitoli di prova formulati sul punto.
Inoltre, l'onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale e il divieto di duplicazioni risarcitorie, espressi dalle note sentenze delle Sezioni Unite del 11.11.2008, non consentono di riconoscere alcuna ulteriore somma a titolo di danno morale.
3.4. Sulle somme tutte indicate, previa ovvia devalutazione alla data del fatto, andranno corrisposti l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro alla data della presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate a decorrere dalla sentenza al saldo.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, seguono la soccombenza e sono interamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 7 di 8 1) condanna a corrispondere ad le seguenti somme: Controparte_1 Parte_1
- € 8.851,00 per il danno biologico permanente;
- € 3.465,00 per il danno biologico temporaneo;
oltre rivalutazione e interessi come indicati in parte motiva;
2) condanna alla rifusione a favore di parte attrice delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in € 264,00 per spese, € 4.227,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Lodi, 27 marzo 2024
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Isadora Loi
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