TRIB
Sentenza 28 febbraio 2024
Sentenza 28 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/02/2024, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 10 BIS
Verbale di udienza
Il giorno 28/2/2024 davanti al Giudice Onorario, dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistito dal
Cancelliere, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 100265/2013, pendente tra nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difesso dall'Avv. Calogero Cicero, attore contro
quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Controparte_1
Vittime della Strada per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.
, elettivamente domiciliata in Sant'Agata Militello, via Martoglio 14, presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Alfredo Vicari, che la rappresenta e difende per procura in atti;
convenuta
Sono comparsi: l'avv. CICERO CALOGERO per parte attrice e l'avv. Maurizio Calogero La Rupe in sostituzione dell'avv. VICARI ALFREDO per parte convenuta, il quali si riportano alle rispettive posizioni processuali ed in particolare alle note conclusive e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio viene data lettura della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE 10 bis in persona del giudice onorario Elisabetta Artino I., ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
avente a oggetto: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha proposto azione giudiziaria nei confronti dell'impresa designata dal
[...]
per ottenere il risarcimento del danno da incidente, Organizzazione_1
verificatosi in data 27.11.2008, alle ore, 13,30 in Sant'Agata Militello, mentre percorreva alla guida della propria moto, Suzuky tg CP54935, la via di c.da Muti con direzione di marcia mare -monte e a suo dire gli “veniva tagliata la strada” da un'automobile non identificata, che portava lo stesso a perdere il controllo della moto e a subire i danni alla persona qui reclamati .
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la convenuta, la quale ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda qualora non venisse provata la richiesta di risarcimento anche alla
, ha contestato la fondatezza della pretesa nell'an per essere emerso dagli atti che l'incidente Org_2
si era verificato in via autonoma, e nel quantum ritenuto eccessivamente esoso.
La causa veniva istruita documentalmente, con la prova testimoniale e con ctu medico-legale ed all'odierna udienza, previa discussione, veniva decisa con lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio.
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Si osserva ancora che in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile agli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre questioni, imponendosi, a tutela delle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass.
n. 11458/2018).
Ciò posto, la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta per essere rimasta sfornita della prova sul suo fondamento.
Nel caso di specie, i fatti sinteticamente dedotti nell'atto di citazione sono stati specificamente contestati dalla convenuta compagnia di assicurazioni che ha sin da subito sostenuto che l'incidente si è verificato in via autonoma da parte dell'attore.
Gli assunti attorei circa il verificarsi dell'evento a causa di un mezzo non identificato che avrebbe tagliato la strada allo è rimasto sfornito di prova anche a seguito dell'esame Pt_2
testimoniale.
L'unica persona presente al momento dell'incidente che avrebbe potuto ricostruirne la dinamica era il terzo trasportato, che ha riportato lesioni pure risarcite, , rispetto al Controparte_2
quale, parte convenuta ha eccepito l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c..
Va ritenuta fondata la predetta eccezione avendo il teste un interesse attuale e concreto all'esito del giudizio e pertanto le dichiarazioni dallo tesso rese non possono essere utilizzate ai fini della prova del fatto storico.
La vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, nutre sempre un interesse giuridico – e non di mero fatto – all'esito della lite introdotta dall'altro danneggiato, pertanto, è incapace di testimoniare.
In un incidente che coinvolga più soggetti, il terzo trasportato sulla vettura incidentata è incapace a testimoniare nel processo iniziato dall'altro danneggiato. L'avvenuto risarcimento a suo favore, infatti, non estingue l'interesse del testimone a deporre nel giudizio relativo al fatto illecito che gli ha provocato il danno. (Cassazione, sez. VI civile, n. 19121 del 17 luglio 2019; Cassazione 26 maggio 2021 n. 14468).
Non consentono di ritenere provato il fatto storico le dichiarazioni rese dagli altri testi escussi, poiché intervenuti sul luogo teatro del sinistro successivamente al fatto.
Né possono trarsi elementi a favore degli assunti attorei dalla documentazione prodotta.
Nel verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri di Sant'Agata Militello, l'incidente viene qualificato come “autonomo con feriti”. All'accettazione Triage viene riportato nelle circostanze dell'accesso al P.S. “riferito scivolamento con la moto”.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “Il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , sul presupposto che il sinistro sia stato Org_1
cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che lo stesso sia rimasto sconosciuto. In ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di “mere tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto. In tale ottica, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico dello stesso un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”. La prova che il danneggiato è tenuto a fornire, riguardo al fatto che il danno sia stato causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicchè il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla in mancanza della stessa.
• Cassazione civile, sezione III, sentenza 26 gennaio 2016, n. 1325
Ancora il Supremo Consesso ha affermato che “Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi previsto dalla legge, potrà agire nei confronti dell'impresa designata per conto del Organizzazione_3
allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest'ultimo non fosse identificabile in forza di circostanze obiettive, non dipendenti da sua negligenza;
la legittimazione passiva, processuale e sostanziale, dell'impresa designata rispetto a tale sinistro rimarrà stabilizzata per tutto il corso del giudizio, anche nel caso in cui si accerti successivamente l'identità del responsabile, nei cui confronti la stessa impresa designata, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento del danno, potrà agire in via di regresso”.•Cassazione civile, sezione III, sentenza 22 novembre 2016 n. 23710.
Ebbene, parte attrice che era gravato dell'onere probatorio del fatto storico non ha provato le co Tanto basta per rigettare la domanda.
Quanto alle spese di lite, le stesse in ragione delle modalità di svolgimento del giudizio e del comportamento processuale delle parti, ex art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile, si ritiene di doverle interamente compensare, restando a carico di parte attrice quelle di ctu, liquidate con separato decreto nel corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti,in persona del got, Elisabetta Artino I., uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da;
Parte_3
-Compensa interamente tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a cario di parte attrice le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Patti, 28 febbraio 2024
Il Cancelliere IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Elisabetta Artino I.
SEZIONE 10 BIS
Verbale di udienza
Il giorno 28/2/2024 davanti al Giudice Onorario, dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistito dal
Cancelliere, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 100265/2013, pendente tra nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difesso dall'Avv. Calogero Cicero, attore contro
quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzia per le Controparte_1
Vittime della Strada per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.
, elettivamente domiciliata in Sant'Agata Militello, via Martoglio 14, presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Alfredo Vicari, che la rappresenta e difende per procura in atti;
convenuta
Sono comparsi: l'avv. CICERO CALOGERO per parte attrice e l'avv. Maurizio Calogero La Rupe in sostituzione dell'avv. VICARI ALFREDO per parte convenuta, il quali si riportano alle rispettive posizioni processuali ed in particolare alle note conclusive e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio viene data lettura della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE 10 bis in persona del giudice onorario Elisabetta Artino I., ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
avente a oggetto: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha proposto azione giudiziaria nei confronti dell'impresa designata dal
[...]
per ottenere il risarcimento del danno da incidente, Organizzazione_1
verificatosi in data 27.11.2008, alle ore, 13,30 in Sant'Agata Militello, mentre percorreva alla guida della propria moto, Suzuky tg CP54935, la via di c.da Muti con direzione di marcia mare -monte e a suo dire gli “veniva tagliata la strada” da un'automobile non identificata, che portava lo stesso a perdere il controllo della moto e a subire i danni alla persona qui reclamati .
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la convenuta, la quale ha eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda qualora non venisse provata la richiesta di risarcimento anche alla
, ha contestato la fondatezza della pretesa nell'an per essere emerso dagli atti che l'incidente Org_2
si era verificato in via autonoma, e nel quantum ritenuto eccessivamente esoso.
La causa veniva istruita documentalmente, con la prova testimoniale e con ctu medico-legale ed all'odierna udienza, previa discussione, veniva decisa con lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio.
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Si osserva ancora che in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile agli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre questioni, imponendosi, a tutela delle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass.
n. 11458/2018).
Ciò posto, la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta per essere rimasta sfornita della prova sul suo fondamento.
Nel caso di specie, i fatti sinteticamente dedotti nell'atto di citazione sono stati specificamente contestati dalla convenuta compagnia di assicurazioni che ha sin da subito sostenuto che l'incidente si è verificato in via autonoma da parte dell'attore.
Gli assunti attorei circa il verificarsi dell'evento a causa di un mezzo non identificato che avrebbe tagliato la strada allo è rimasto sfornito di prova anche a seguito dell'esame Pt_2
testimoniale.
L'unica persona presente al momento dell'incidente che avrebbe potuto ricostruirne la dinamica era il terzo trasportato, che ha riportato lesioni pure risarcite, , rispetto al Controparte_2
quale, parte convenuta ha eccepito l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c..
Va ritenuta fondata la predetta eccezione avendo il teste un interesse attuale e concreto all'esito del giudizio e pertanto le dichiarazioni dallo tesso rese non possono essere utilizzate ai fini della prova del fatto storico.
La vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, nutre sempre un interesse giuridico – e non di mero fatto – all'esito della lite introdotta dall'altro danneggiato, pertanto, è incapace di testimoniare.
In un incidente che coinvolga più soggetti, il terzo trasportato sulla vettura incidentata è incapace a testimoniare nel processo iniziato dall'altro danneggiato. L'avvenuto risarcimento a suo favore, infatti, non estingue l'interesse del testimone a deporre nel giudizio relativo al fatto illecito che gli ha provocato il danno. (Cassazione, sez. VI civile, n. 19121 del 17 luglio 2019; Cassazione 26 maggio 2021 n. 14468).
Non consentono di ritenere provato il fatto storico le dichiarazioni rese dagli altri testi escussi, poiché intervenuti sul luogo teatro del sinistro successivamente al fatto.
Né possono trarsi elementi a favore degli assunti attorei dalla documentazione prodotta.
Nel verbale di sopralluogo redatto dai Carabinieri di Sant'Agata Militello, l'incidente viene qualificato come “autonomo con feriti”. All'accettazione Triage viene riportato nelle circostanze dell'accesso al P.S. “riferito scivolamento con la moto”.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “Il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , sul presupposto che il sinistro sia stato Org_1
cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che lo stesso sia rimasto sconosciuto. In ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di “mere tracce ambientali” o di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto. In tale ottica, al fine di evitare frodi assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico dello stesso un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”. La prova che il danneggiato è tenuto a fornire, riguardo al fatto che il danno sia stato causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicchè il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla in mancanza della stessa.
• Cassazione civile, sezione III, sentenza 26 gennaio 2016, n. 1325
Ancora il Supremo Consesso ha affermato che “Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi previsto dalla legge, potrà agire nei confronti dell'impresa designata per conto del Organizzazione_3
allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest'ultimo non fosse identificabile in forza di circostanze obiettive, non dipendenti da sua negligenza;
la legittimazione passiva, processuale e sostanziale, dell'impresa designata rispetto a tale sinistro rimarrà stabilizzata per tutto il corso del giudizio, anche nel caso in cui si accerti successivamente l'identità del responsabile, nei cui confronti la stessa impresa designata, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento del danno, potrà agire in via di regresso”.•Cassazione civile, sezione III, sentenza 22 novembre 2016 n. 23710.
Ebbene, parte attrice che era gravato dell'onere probatorio del fatto storico non ha provato le co Tanto basta per rigettare la domanda.
Quanto alle spese di lite, le stesse in ragione delle modalità di svolgimento del giudizio e del comportamento processuale delle parti, ex art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile, si ritiene di doverle interamente compensare, restando a carico di parte attrice quelle di ctu, liquidate con separato decreto nel corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti,in persona del got, Elisabetta Artino I., uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da;
Parte_3
-Compensa interamente tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a cario di parte attrice le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Patti, 28 febbraio 2024
Il Cancelliere IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Elisabetta Artino I.