Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/05/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7597/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dott. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dott. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7597/2024 promossa da :
, C.F. , nato a [...], Parte_1 C.F._1
il 18/04/1975, residente in [...]26 16136 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ICARDI DANILO
(C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura C.F._2
in atti
Per l'adozione di
, nata a [...] il [...] Parte_2
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
Tutto cio premesso, il Sigor insta affinché codesto Parte_1
Ecc.mo Tribunale, ai sensi degli artt. 291 e seguenti del Cod. Civ., previ gli accertamenti di cui all'art. 312 Cod Civ.
Voglia emettere decreto motivato decidendo di far luogo alla ADOZIONE di nata a [...] il [...] da parte di Parte_2
nato a [...] il [...]. Parte_1
CONCLUSIONI PUBBLICO MINISTERO
CHIEDE che il Tribunale di Genova pronunci la richiesta adozione con i provvedimenti conseguenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente che a partire dall'anno 2006 ha intessuto un solido legame affettivo con la Sig.ra nata in [...] il [...]. Parte_3
Gli stessi, uniti in matrimonio in Genova il 31 maggio 2014, convivono ed hanno sempre convissuto fin dall'anno 2006 nella medesima abitazione unitamente ad nata in [...] il [...], figlia (in allora di Parte_2
cinque anni di età) della Sig.ra e del Sig. Parte_3 Parte_4
nato in [...] il [...].
[...]
Evidenzia il ricorrente che il Sig. invero, si era allontanato dalla Parte_4
Sig.ra e dalla figlia quando la medesima aveva poco piu' di un Pt_3 Pt_2
anno di età, e non ha piu' mantenuto alcun contatto né dal punto di vista affettivo
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 né dal punto di vista materiale/economico con la Sig.ra e nemmeno Pt_3
con la figlia , che nel corso degli anni, come in oggi, non ha mai incontrato Pt_2
e non ha mai neppure sentito telefonicamente.
è pertanto rimasta con la propria madre e col Sig. , con Parte_2 Pt_1
i quali ha sempre convissuto e convive in oggi. La stessa frequenta la Facoltà di
Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi in Genova.
Deduce il ricorrente di essersi preso cura di fin dal primo momento Pt_2
instaurando con la stessa un solido e duraturo legame affettivo. Il reciproco sentimento si é pertanto consolidato sempre piu', fino a trasformarsi in un affetto profondo che ha arricchito entrambi, poiché il Sig. ha visto e tutt'ora Pt_1
vede in una vera e propria figlia e , da parte sua, si é sempre rivolta Pt_2 Pt_2
al chiamandolo papà. Pt_1
La famiglia del Sig. si é successivamente arricchita con l'arrivo Parte_1
di , nato in [...] il [...] dall'unione del Persona_1
con la Sig.ra Deduce il ricorrente che tra Pt_1 Parte_3 Parte_2
ed il fratello da subito é sorto il naturale reciproco
[...] Persona_1
legame di convivenza affettiva, oltre che materiale, sorella/fratello. Tutti i suddetti componenti della famiglia convivono nell'abitazione famigliare in
Genova, Via Ausonia n. 26/1.
Il Sig. prova, parimenti ricambiato, identico sentimento Parte_1
padre/figlio nei confronti di e di e intende Persona_1 Parte_2
pertanto fornire il giusto riconoscimento giuridico a tutti i componenti della propria famiglia, con i quali vi é serena convivenza, collocando tutti anche giuridicamente su identico piano e nel contempo eliminando il forte disagio che i medesimi famigliari conviventi subìscono nel vedere identificata con un Pt_2
cognome diverso da , a tutti gli effetti proprio fratello (a titolo di mero Per_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 esempio, per il rilascio dei documenti di identità, oppure per l'acquisto di biglietti di viaggio, come nelle altre vicende della vita quotidiana).
Per tali motivi il Signor nato a [...] il [...] Parte_1
intende adottare nata in [...] il [...]. Parte_2
Il Sig. ribadisce che attualmente convive con lo stesso Pt_1 Parte_2
e la di lui moglie ed il figlio degli stessi in Genova, Via Persona_1
Ausonia n. 26/1.
Il Sig. é coniugato con la Sig.ra nata a [...] il 23 Pt_1 Parte_3
aprile 1973 e residente in [...]1 la quale presta il consenso all'adozione della propria figlia come da dichiarazione allegata Parte_2
al ricorso.
Il Sig e la Sig.ra hanno un figlio minorenne, Parte_1 Parte_3
nato [...] in [...], il quale convive con i propri Persona_1
genitori e la propria sorella Parte_2
Rappresenta infine che il Signor nato in [...] il 26 giugno Parte_4
1968, padre biologico di presta consenso a che Parte_2 Parte_2
venga adottata da , come da documentazione allegata al
[...] Parte_1
ricorso.
All'udienza del 26 aprile erano presenti:
a) la sig.ra nata a [...] il [...] la quale ha Parte_2
dichiarato di essere favorevole all'adozione da parte del sig. Parte_1
[...]
b) la sig.ra nata a [...] il [...] la quale ha Parte_3
dichiarato di essere favorevole all'adozione della propria figlia da parte
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 del sig. . Parte_1
Agli sono poi stati depositati la dichiarazione di consenso della nonna materna nonché la dichiarazione di consenso all'adozione del secondo figlio, sig.
nato il [...]. Persona_1
La sig.ra ha chiesto di sostituire il cognome Parte_2
con il cognome . Pt_2 Pt_1
Va osservato che l'art. 291 c.c. consente, invero, l'adozione di maggiorenne a persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto i trentacinque anni e che superano di diciotto anni l'età della persona da adottare.
Tale istituto nasceva originariamente per assicurare la discendenza a chi non l'avesse, rendendo così possibile la trasmissione del patrimonio e del cognome:
l'interesse primario protetto da questo tipo di adozione era dunque quello dell'adottante che, privo di discendenza, intendesse trasmettere il patrimonio ed il nome ad un soggetto cui era legato da rapporti di affetto.
Come è noto, però, l'istituto in esame ha subìto una progressiva evoluzione ad opera della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità che, nel consentire oggi l'adozione del maggiorenne anche in presenza di figli dell'adottante purché questi vi acconsentano, ha attribuito all'istituto in esame la funzione principale di consolidare quell'unità familiare e quei legami di affettivi che si creano di fatto nelle cosiddette “famiglie allargate” in cui l'adottando è inserito in modo stabile e duraturo ed è riconosciuto come parte integrante da tutti i membri.
Tale evoluzione si inserisce a pieno titolo nel solco dell'ormai consolidatasi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 concezione personalistica della famiglia che ha superato il precedente impianto patrimonialistico, sicché il giudice non deve limitarsi ad accertare la mera sussistenza dei presupposti di legge, ma deve valutare, ai sensi dell'art. 312 n. 2)
c.c., la convenienza in concreto per l'adottando a vedersi riconosciuta tale appartenenza al contesto famigliare e che ciò trovi effettiva e reale corrispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia.
Orbene, nel caso di specie risulta ampiamente provata quell'unione affettiva e quel legame fra l'adottante e l'adottanda inquadrabile in un vero e proprio rapporto padre-figlia.
Invero la adottanda è la figlia della moglie del ricorrente con cui hanno costituito un legame affettivo da tempo consolidato: si tratta quindi di un vero rapporto filiale di fatto, che tipicamente si crea quando inizia una convivenza tra due persone una delle quali è già genitore. La coabitazione e il coniugio per molti anni e il legame stabile tra l'adottante e la madre della adottata sono elementi più che sufficienti per far ritenere sussistente un rapporto familiare che può essere oggi formalizzato con l'adozione di maggiorenni secondo quell'evoluzione giurisprudenziale che ha reinterpretato in chiave personalistica l'istituto dell'adozione del maggiorenne a scapito degli interessi meramente patrimoniali.
Risultano quindi soddisfatti tutti i presupposti di cui all'art. 291 c.c
L'adottante ha infatti compiuto gli anni cinquanta e, pertanto, supera nella misura prevista dalla legge quella dell'adottanda che ne ha ventiquattro.
La adottanda non è coniugata.
La madre dell'adottanda, coniugata con l'adottante, ha prestato il consenso all'adozione come da verbale di udienza.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 In sede di udienza l'adottante ha confermato di essere d'accordo all'adozione.
La adottanda ha espresso piena adesione all'adozione. Analoga adesione è stata prestata dal fratello dell'adottanda e dal padre dell'adottante.
Sussistono pertanto tutte le condizioni previste dalla legge e non osta alcun impedimento.
L'adottanda ha chiesto di sostituire il cognome materno e di acquisire il cognome dell'adottante.
L'adottante in ricorso si è dichiarato favorevole ed ha prestato il proprio consenso a tale scelta.
Tale richiesta può certamente essere accolta e va, come tale, inquadrata nell'ambito di una lettura costituzionalmente orientata dell'adozione di maggiorenne, come è stata data dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
286/2016, poi richiamata anche dalla giurisprudenza di merito (si veda Trib.
Parma, sent. 2/2019 del 27/02/2019 "all'epoca dell'emanazione dell'art. 299 cod. civ., e negli anni successivi, le motivazioni che giustificavano una interpretazione rigida dello stesso articolo hanno perso la loro forza, in ragione della modifica della funzione dell'istituto dell'adozione del maggiorenne: da tutela della stirpe e del patrimonio dell'adottante, al riconoscimento giuridico di un rapporto umano di tipo familiare tutelabile ai sensi dell'art. 31 e 32 Cost., nonché di una relazione sociale, affettiva e identitaria, di una storia personale tra adottante e adottando: ed è in base di tali principi, umanamente riconosciuti ad ogni livello, che l'interpretazione della disposizione deve adeguarsi, pena la violazione di norme costituzionali poste a diretto presidio dei diritti inviolabili della persona, che la nostra Costituzione riconosce e garantisce sia come individuo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nulla vieta quindi una deroga dell'art. 299 cod. civ. in considerazione di una lettura costituzionalmente
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 orientata dell'istituto dell'adozione di maggiorenne, volta da un lato alla nuova funzione che assolve l'istituto, e dall'altro a un nuovo impianto giuridico di riconoscimento del valore dell'identità della persona."
Per quanto concerne le spese di lite, stante la natura congiunta del procedimento non vi è luogo a provvedere nulla in merito.
PQM
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
Visti gli artt. 313 e 314 c.c.,
DISPONE farsi luogo all'adozione di:
nata a [...] il [...] Parte_2
da parte di nato a [...] il [...]. ai sensi e per Parte_1
gli effetti degli artt. 291 e ss. cc.
La adottata acquisirà il cognome di e quindi si chiamerà Pt_1
nata a [...] il [...] Persona_2
Ordina la annotazione della presente sentenza sul registro degli atti dello Stato
Civile previa modifica del cognome dell'adottata.
Nulla sulle spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 24 APRILE 2025
Il Presidente est.
Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8