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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/07/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 303/2023
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 18/07/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 303/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RABINO Parte_1 C.F._1
ENRICO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZECCHINI SILVIA Controparte_1 P.IVA_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti, premesso che:
- con ricorso depositato il 29.3.2023 il ricorrente, , ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. n. 310 2022 00009965 81 000 con cui l' aveva richiesto il CP_1
pagamento di € 3.196,25 a titolo di contributi I.V.S. fissi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo dal gennaio 2021 al dicembre 2021 oltre sanzioni e spese di notifica;
pagina 1 di 4 - a fondamento dell'opposizione il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto, prima della notifica dell'avviso di addebito, alcun accertamento o avviso bonario relativo alla pretesa portata dal titolo e ha concluso chiedendo annullarsi l'avviso di addebito;
- costituendosi in giudizio l' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per CP_1
mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 24 del d. lgs. 49/1999;
- con istanza del 26.9.2023 il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini, rappresentando il tempestivo deposito telematico del ricorso e la necessità di un successivo deposito del medesimo ricorso a causa di un errore rilevato dalla Cancelleria nel deposito;
- con ordinanza dell'1.4.2025 il ricorrente è stato rimesso in termini, con assegnazione di un termine a parte resistente per il deposito di eventuale memoria integrativa, sulla scorta delle motivazioni di seguito riportate:
“- esperiti gli accertamenti tramite la Cancelleria, all'esito dei quali è emerso che parte ricorrente ha depositato il ricorso in opposizione in data 27.3.2023
(tempestivamente), ricevendo la prima, la seconda e la terza pec (doc. 3 allegato alla nota del 26.9.2023), e che detto deposito è stato rifiutato dalla Cancelleria, in quanto inserito tra gli errori fatali e non recuperabile in ragione della scelta del rito
Cartabia, inoperante sul ruolo lavoro (come risulta dalla attestazione della
Cancelleria del 16.1.2025;
- rilevato pertanto che, dopo un primo deposito del 27.3.2023 rifiutato, il ricorrente ha depositato nuovamente ricorso in data 29.2.2023, ossia il giorno dopo aver ricevuto la comunicazione dalla Cancelleria dell'errore sul deposito (doc. 4 allegato alla nota del 26.9.2023) ma quando era ormai scaduto il termine per la proposizione dell'opposizione ex art. 24 d. lgs. 46/99;
- ritenuto che possano applicarsi anche alla presente fattispecie i principi espressi dalla Suprema Corte in ordine alla ammissibilità della rimessione in termini nel caso di deposito di atto introduttivo in un registro sbagliato, trattandosi di atto comunque pervenuto a conoscenza dell'ufficio di cancelleria e affetto da mera irregolarità rimediabile (così la sentenza Cass. n. 31371/2022: “il deposito in via telematica, utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenzioni, non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia in assenza di una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia per il raggiungimento dello scopo, una
pagina 2 di 4 volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”);
- ritenuto che, applicando i principi sopraindicati al caso di specie, debba essere accolta l'istanza di rimessione in termini del ricorrente, considerando tempestivo il deposito del ricorso;
- rilevato che al momento della costituzione in giudizio l' ha svolto le proprie CP_1 difese alla luce della apparente tardività del ricorso;
rilevato che esigenze di tutela del contraddittorio inducano ad assegnare all' CP_1 in ragione della rimessione in termini del ricorrente, un termine per l'eventuale integrazione delle difese”
- l' ha depositato note integrative in data 9.5.2025; CP_1
- senza svolgimento di istruttoria, la causa è stata discussa all'odierna udienza;
* * * * * considerato che:
1. - parte ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, si è limitata a contestare la legittimità dell'avviso di addebito per via della mancata notifica dell'accertamento d'ufficio o dell'avviso bonario prodromico, senza tuttavia formulare difese circa la fondatezza nel merito della pretesa dell' , pretesa i cui contenuti risultano chiaramente evincibili dalla prima CP_2
pagine dell'ava e dal dettaglio contenuto nelle pagine successive;
2. - non possono, dunque, essere analizzate ulteriori doglianze relative alla debenza dei contributi in esame sollevate da parte ricorrente solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso, dovendosi a tale riguardo richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte con riferimento alla opposizione a cartella esattoriale e applicabili anche al caso di specie, secondo cui “I motivi dell' opposizione a cartella esattoriale si configurano come "causa petendi" della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che la decisione di accoglimento della stessa fondata su vizi non dedotti in sede di ricorso introduttivo, oppure dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la "ratio decidendi", è viziata da extra o ultrapetizione” (Cass. civ., Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 20003 del 27/07/2018);
3. – tanto premesso, l'unico motivo di doglianza oggetto di causa non è fondato, dal momento che l'art. 24 del d. lgs. 46/1999, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti pagina 3 di 4 previdenziali, prevede per l'ente la mera facoltà, e non già l'obbligo, di richiedere il pagamento dei contributi mediante avviso bonario al debitore prima dell'iscrizione a ruolo;
del resto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “In tema di omissioni contributive, l'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del citato d.lgs., esclude l'applicabilità della procedura di cui alla l. n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione” (così Cass. civ., sez. lav., 05/01/2022,
n. 183);
4. – essendo il perimetro del giudizio limitato alla doglianza sin qui analizzata, dalla infondatezza di quest'ultima discende il rigetto del ricorso;
5. – le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 alla stregua dei valori minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della mancanza di istruttoria;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- respinge il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere all le spese di lite, liquidate in € 886,00 oltre CP_1
rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, e oneri riflessi.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 18/07/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 303/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RABINO Parte_1 C.F._1
ENRICO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZECCHINI SILVIA Controparte_1 P.IVA_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti, premesso che:
- con ricorso depositato il 29.3.2023 il ricorrente, , ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. n. 310 2022 00009965 81 000 con cui l' aveva richiesto il CP_1
pagamento di € 3.196,25 a titolo di contributi I.V.S. fissi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo dal gennaio 2021 al dicembre 2021 oltre sanzioni e spese di notifica;
pagina 1 di 4 - a fondamento dell'opposizione il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto, prima della notifica dell'avviso di addebito, alcun accertamento o avviso bonario relativo alla pretesa portata dal titolo e ha concluso chiedendo annullarsi l'avviso di addebito;
- costituendosi in giudizio l' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione per CP_1
mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 24 del d. lgs. 49/1999;
- con istanza del 26.9.2023 il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini, rappresentando il tempestivo deposito telematico del ricorso e la necessità di un successivo deposito del medesimo ricorso a causa di un errore rilevato dalla Cancelleria nel deposito;
- con ordinanza dell'1.4.2025 il ricorrente è stato rimesso in termini, con assegnazione di un termine a parte resistente per il deposito di eventuale memoria integrativa, sulla scorta delle motivazioni di seguito riportate:
“- esperiti gli accertamenti tramite la Cancelleria, all'esito dei quali è emerso che parte ricorrente ha depositato il ricorso in opposizione in data 27.3.2023
(tempestivamente), ricevendo la prima, la seconda e la terza pec (doc. 3 allegato alla nota del 26.9.2023), e che detto deposito è stato rifiutato dalla Cancelleria, in quanto inserito tra gli errori fatali e non recuperabile in ragione della scelta del rito
Cartabia, inoperante sul ruolo lavoro (come risulta dalla attestazione della
Cancelleria del 16.1.2025;
- rilevato pertanto che, dopo un primo deposito del 27.3.2023 rifiutato, il ricorrente ha depositato nuovamente ricorso in data 29.2.2023, ossia il giorno dopo aver ricevuto la comunicazione dalla Cancelleria dell'errore sul deposito (doc. 4 allegato alla nota del 26.9.2023) ma quando era ormai scaduto il termine per la proposizione dell'opposizione ex art. 24 d. lgs. 46/99;
- ritenuto che possano applicarsi anche alla presente fattispecie i principi espressi dalla Suprema Corte in ordine alla ammissibilità della rimessione in termini nel caso di deposito di atto introduttivo in un registro sbagliato, trattandosi di atto comunque pervenuto a conoscenza dell'ufficio di cancelleria e affetto da mera irregolarità rimediabile (così la sentenza Cass. n. 31371/2022: “il deposito in via telematica, utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenzioni, non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia in assenza di una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia per il raggiungimento dello scopo, una
pagina 2 di 4 volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”);
- ritenuto che, applicando i principi sopraindicati al caso di specie, debba essere accolta l'istanza di rimessione in termini del ricorrente, considerando tempestivo il deposito del ricorso;
- rilevato che al momento della costituzione in giudizio l' ha svolto le proprie CP_1 difese alla luce della apparente tardività del ricorso;
rilevato che esigenze di tutela del contraddittorio inducano ad assegnare all' CP_1 in ragione della rimessione in termini del ricorrente, un termine per l'eventuale integrazione delle difese”
- l' ha depositato note integrative in data 9.5.2025; CP_1
- senza svolgimento di istruttoria, la causa è stata discussa all'odierna udienza;
* * * * * considerato che:
1. - parte ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, si è limitata a contestare la legittimità dell'avviso di addebito per via della mancata notifica dell'accertamento d'ufficio o dell'avviso bonario prodromico, senza tuttavia formulare difese circa la fondatezza nel merito della pretesa dell' , pretesa i cui contenuti risultano chiaramente evincibili dalla prima CP_2
pagine dell'ava e dal dettaglio contenuto nelle pagine successive;
2. - non possono, dunque, essere analizzate ulteriori doglianze relative alla debenza dei contributi in esame sollevate da parte ricorrente solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso, dovendosi a tale riguardo richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte con riferimento alla opposizione a cartella esattoriale e applicabili anche al caso di specie, secondo cui “I motivi dell' opposizione a cartella esattoriale si configurano come "causa petendi" della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che la decisione di accoglimento della stessa fondata su vizi non dedotti in sede di ricorso introduttivo, oppure dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la "ratio decidendi", è viziata da extra o ultrapetizione” (Cass. civ., Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 20003 del 27/07/2018);
3. – tanto premesso, l'unico motivo di doglianza oggetto di causa non è fondato, dal momento che l'art. 24 del d. lgs. 46/1999, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti pagina 3 di 4 previdenziali, prevede per l'ente la mera facoltà, e non già l'obbligo, di richiedere il pagamento dei contributi mediante avviso bonario al debitore prima dell'iscrizione a ruolo;
del resto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “In tema di omissioni contributive, l'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del citato d.lgs., esclude l'applicabilità della procedura di cui alla l. n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione” (così Cass. civ., sez. lav., 05/01/2022,
n. 183);
4. – essendo il perimetro del giudizio limitato alla doglianza sin qui analizzata, dalla infondatezza di quest'ultima discende il rigetto del ricorso;
5. – le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 alla stregua dei valori minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della mancanza di istruttoria;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- respinge il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere all le spese di lite, liquidate in € 886,00 oltre CP_1
rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, e oneri riflessi.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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