Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2617 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7843-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 13 giugno 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiama-
ta la causa iscritta al n. 7843/2022 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Giu-
seppe Bisso per e l'avv. Angela Cipolla, in sostituzione Controparte_1
dell'Avv. SI, per Controparte_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti. L'avv. Cipolla in particolare si riporta al contenuto delle note conclu-
sive.
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga decisa.
L'avv. Bisso chiede la distrazione delle spese in proprio favore ex art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:15, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7843/2022 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Giuseppe Bisso ( per procura allegata Email_1
all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
E
( ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Marco SI (
[...] [...]
per procura allegata alla comparsa di costitu- Email_2
zione;
- opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
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Sezione Terza Civile
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1833/2022 del Tribunale di Palermo deposi-
tato il 2 maggio 2022;
2) dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo;
3) condanna al pagamento delle spese di lite soste- Controparte_1
nute dall'opposta con riferimento al giudi- Controparte_2
zio di opposizione, che liquida in complessivi € 2.540,00 per com-
penso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico di;
Controparte_1
5) lascia a carico dell'opponente le spese del giudizio monitorio.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 1833/2022 di questo Tribunale (depositato il 2 mag-
gio 2022 e notificato il successivo 6 maggio 2022), cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore della (già Controparte_2 CP_2
della somma di € 19.047,85 a titolo di saldo del credito scaturente
[...]
da un contratto di finanziamento sottoscritto da con Controparte_1
in data 4 marzo 2016 (poi ceduto all'odierna opposta), oltre in- Pt_1
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teressi e spese del procedimento monitorio.
❖❖❖
Preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di pro-
cedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010, stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbliga-
toria previsto dalla disposizione in argomento.
❖❖❖
Tanto premesso, va osservato che – in base ad un orientamento giuri-
sprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ., SS.UU., n.
13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito,
laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, men-
tre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto in-
giuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr.,
ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) –
si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione,
nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale
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di convenuto).
Nel caso specifico, (già ha assol- Controparte_2 Controparte_2
to all'onere probatorio su essa gravante mediante il deposito in giudizio del citato contratto di finanziamento (prestito personale) del 4 marzo
2016, recante le sottoscrizioni di e le specifiche indica- Controparte_1
zioni del capitale erogato, del totale da rimborsare comprensivo di oneri,
commissioni e interessi, del numero di rate mensili, dell'importo di ogni singola rata e dei tassi applicati (TAN e TAEG), dell'estratto conto certifi-
cato, del contratto di cessione del credito da a Pt_1 Controparte_2
con l'allegato elenco dei crediti ceduti nonché la prova dell'avvenuta ero-
gazione del prestito personale [cfr. produzione di parte opposta].
A fronte di ciò, e dell'allegazione relativa a residuo dovuto di comples-
sivi € 19.047,85 (risultante dall'estratto conto prodotto e scaturente dal mancato pagamento delle rate di rimborso), l'opponente – lungi dal prova-
re l'intervento di alcun fatto estintivo del proprio debito – ha sollevato ec-
cezioni che non colgono nel segno.
Con la prima doglianza parte opponente ha dichiarato di disconoscere le sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento (prestito personale) del 4 marzo 2016.
A fronte di tale disconoscimento, l'opposta ha formulato istanza di ve-
rificazione ex art. 216 c.p.c.
Nel corso del giudizio è stato, dunque, conferito ad un consulente gra-
fologico l'incarico di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni sul predetto contratto e, in definitiva, la sua riconducibilità all'odierno opponente.
Il C.T.U., dopo avere operato il raffronto tra le firme apposte su docu-
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mentazione di riferimento e anche mediante saggi grafici rilasciati dall'interessato, ha affermato che “alla luce dei rilievi effettuati, nonostante
la variabilità delle scrittura del sig.ra è possibile ricono- Controparte_1
scere tra le firme a confronto l'esistenza di corrispondenze grafiche quanti-
tativamente e qualitativamente significative d'ordine ritmico, gestuale e di
dettaglio, sia nei caratteri generali che nei gesti fuggitivi e tratti atipici invo-
lontari … Tali evidenze inducono il consulente tecnico d'ufficio ad esprimere
una valutazione di autografia delle firme apposte sul contratto … del
04.03.2016 oggetto della presente indagine grafica, che risulta, pertanto,
sottoscritto dal sig. ” [cfr. relazione peritale, prof. , Controparte_1 Persona_1
pag. 30].
Ad una siffatta conclusione questo giudice ritiene di doversi uniforma-
re, essendo la stessa supportata, oltre che dai necessari rilievi di compe-
tenza specifica, da un percorso argomentativo lineare e rigoroso.
L'eccezione formulata da parte opponente non può pertanto trovare ac-
coglimento.
Con la seconda doglianza parte opponente ha eccepito la “nullità del
contratto di prestito per violazione dell'art. 124 testo unico bancario” atteso che “della documentazione prodotta non emerge in alcun modo che l'ente
finanziatore abbia fornito al debitore e al coobbligato “le informazioni ne-
cessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mer-
cato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito
alla conclusione di un contratto di credito”.
Sul punto va invero rilevato che alcuna norma del nostro ordinamento prevede una disciplina sanzionatoria da cui possa essere ricavata una
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qualsivoglia invalidità. Ne consegue che anche qualora la circostanza ad-
dotta dall'opponente fosse vera e, soprattutto, provata, alcuna nullità po-
trebbe derivare dal comportamento della creditrice con riflesso sul con-
tratto di finanziamento posto in essere tra le parti.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Con la terza doglianza l'opponente ha eccepito la “mancanza di prova
dell'effettivo versamento delle somme richieste … [essendosi] l'opposto …
limitato a depositare un contratto di prestito personale (peraltro discono-
sciuto sia nel contenuto che nella sottoscrizione) e mai ha ritenuto di fornire
prova dell'effettivo versamento delle somme” [cfr. atto di citazione in opposizione,
pag. 8].
L'eccezione è infondata avendo l'opposta depositato nel fascicolo tele-
matico la prova dell'avvenuta erogazione del credito [cfr. doc. 5, produzione parte opposta].
Infondata è ancora la doglianza relativa alla vessatorietà di alcune clausole (11 e 12) contenute nel contratto de quo.
Orbene, l'art. 33, comma 1, D.lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Con-
sumo) dispone che “nel contratto concluso tra il consumatore ed il profes-
sionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede,
determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e
degli obblighi derivanti dal contratto”.
L'accertamento in concreto della natura vessatoria di una clausola in-
serita nel contratto del consumatore è facilitato da una serie di presun-
zioni, sicché il consumatore assai raramente ha l'onere di dimostrare l'esistenza del significativo squilibrio, essendogli sufficiente dimostrare
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che la clausola in questione rientra in quelle presunte dalla legge come vessatorie.
In particolare, il Codice del Consumo prevede due gruppi di clausole.
In un primo gruppo rientrano una serie di clausole che si presumono ves-
satorie salvo prova contraria (cd. “lista grigia”: art. 33, comma 2, C.d.C.).
In tal ipotesi, per evitare la declaratoria di vessatorietà, l'impresa ha l'onere di provare che la pattuizione non determina un significativo squi-
librio dei diritti e degli obblighi inerenti il contratto;
oppure che la clauso-
la è stata oggetto di trattativa individuale.
Nel secondo gruppo rientrano invece le clausole appartenenti alla c.d.
“lista nera” (art. 36, comma 2, C.d.C.), ossia quelle considerate vessatorie in ogni caso, cioè senza possibilità di prova contraria da parte dell'impresa (sono le clausole che hanno l'effetto di escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professio-
nista; di escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o par-
ziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
di prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto).
Per tutte le altre clausole (e cioè quelle non comprese né nella lista gri-
gia né nella lista nera), è il consumatore che ne invoca la vessatorietà a dovere provare che abbiano arrecato un significativo squilibrio alla pro-
pria posizione.
In linea generale, uno squilibrio sussiste in tutti i casi in cui una delle
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parti, in virtù della propria posizione economica predominante, riesce ad imporre all'altra parte condizioni normative che, in una contrattazione paritaria, ben difficilmente avrebbe potuto ottenere.
Per verificare l'esistenza del significativo squilibrio, secondo l'art. 34
C.d.C. il giudice deve valutare la natura del bene o del servizio oggetto del contratto, le circostanze esistenti al momento della conclusione del con-
tratto e le altre clausole del contratto o di un altro contratto collegato o da cui dipende.
Tale elemento ha particolare rilievo, perché, come chiarito dalla dottri-
na, il significativo squilibrio va valutato tenendo conto di tutte le clausole del contratto e non solamente di una o alcune. Lo squilibrio a danno del consumatore prodotto da una clausola potrebbe essere infatti compensa-
to dal contenuto favorevole al consumatore di un'altra clausola del con-
tratto o di un contratto a questo collegato.
In ogni caso, va precisato che il “significativo squilibrio” è di carattere normativo, non economico: riguarda, cioè, i diritti e gli obblighi scaturenti dal contratto, e non la misura delle prestazioni o l'adeguatezza del corri-
spettivo.
Orbene, facendo applicazione dei superiori principi al caso in esame,
deve rilevarsi che le contestate clausole non determinano alcun significa-
tivo squilibrio dei diritti e degli obblighi inerenti il contratto, prevedendo che, in caso di inadempimento del debitore, questo debba corrispondere tutte le rate scadute ed a scadere.
Da ultimo, infondata è la doglianza, concernente la (presunta) mancata sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. per l'emissione
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di un decreto ingiuntivo per “indeterminatezza delle somme richieste non-
ché' mancanza di prova del credito”, atteso che l'allegato estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. non sarebbe “idoneo né sufficiente a suffraga-
re la pretesa creditoria, che allo stato appare sfornita dei presupposti della
certezza, liquidità ed esigibilità” [atto di citazione in opposizione, pag. 12].
Orbene, tale eccezione è non soltanto infondata, giacché l'estratto con-
to certificato è sufficiente ad integrare la prova scritta privilegiata neces-
saria a valutare la fondatezza del credito al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo (così Cass. civ. n. 26318/2008), ma pure ininfluente in questa sede, ove si consideri che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma ac-
certare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiun-
zione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n.
15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulta fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolari-
tà, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accerta-
mento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del proce-
dimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006).
Alla luce delle argomentazioni che precedono, non avendo l'opponente
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fornito la prova dell'esistenza di alcun fatto estintivo del credito ingiunto,
vanno affermate l'inconsistenza dell'opposizione proposta da _1
, le cui domande devono essere rigettate, e la fondatezza della pre-
[...]
tesa avanzata in sede monitoria.
Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. 1833/2022 di questo Tribunale.
Conseguentemente, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo de-
ve essere confermato e dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
❖❖❖
In base al principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n.
1977/1983) – l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favo-
re di delle spese processuali della presente fase Controparte_2
di opposizione la cui liquidazione viene effettuata (come in dispositivo)
sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come ag-
giornato dal D.M. Giustizia 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), i parametri minimi in ra-
gione del grado di difficoltà della controversia.
Va inoltre mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi op-
ponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno in via definitiva a ca-
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rico di parte opponente.
❖❖❖
Così deciso a Palermo il 13 giugno 2025
Il Giudice
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giu-
stizia 21/2/2011, n. 44.
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