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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/07/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 787/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minori riunita in camera di conSIlio nelle persone dei SInori magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLLO PRESIDENTE
Dott.ssa Eleonora Montserrat PAPPALETTERE CONSIGLIERE
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI CONSIGLIERE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 787/2024 r.g.c. promossa in sede di appello da
, elettivamente domiciliato in Torino, Via Cernaia n.27, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Federica Sergi del Foro di Torino, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
Appellante
nei confronti di
, elettivamente domiciliata, in primo grado, in Settimo CP_1
Torinese, Via Foglizzo n.2, presso lo studio dell'Avv. Arianna Scavone;
Appellata, contumace nel presente grado avverso la sentenza n. 280/2024 emessa in data 28.2.2024 dal Tribunale Ordinario di Ivrea, in ordine alla separazione giudiziale delle parti;
Dato atto della dichiarazione di non intervento del Procuratore Generale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, Voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, pronunciare la riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Ivrea, indicata in epigrafe, e specificatamente:
NEL MERITO: Accogliere tutti i motivi del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 280/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea, Presidente Dott. Bevilacqua, Giudice relatore estensore Dott. Balzani, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3331/2020 depositata in cancelleria in data 29.02.2024, notificata in data 29.05.2024 e per l'effetto:
- Respingere la domanda di addebito nei confronti del SInor per Parte_1
l'insussistenza dei presupposti per i motivi esposti.
-Respingere la domanda di contributo al mantenimento formulata da parte ricorrente in primo grado e conseguentemente dichiarare che nulla sia dovuto alla SI.ra dal SInor;
CP_1 Pt_1
e conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto di appello.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata: dichiarata contumace all'udienza dell'11.10.2024
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
PREMESSO: CHE le parti hanno contratto matrimonio in data 4 maggio 2013 con il rito civile nel Comune di Traversella, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, e che dall'unione non sono nati figli;
CHE con ricorso depositato in data 4.11.2020, la SI.ra chiedeva che il CP_1
Tribunale di Ivrea dichiarasse la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al SI. , in quanto quest'ultimo aveva violato i doveri nascenti dal Pt_1 matrimonio e, in particolare, aveva improvvisamente lasciato la casa coniugale e così abbandonato la moglie, invalida al 100%, e si era recato a vivere in un residence con un'altra donna. Inoltre, la ricorrente chiedeva che il Tribunale dichiarasse l'obbligo del marito alla corresponsione di una somma a titolo di mantenimento;
Contr il SI. , costituitosi, chiedeva a sua volta al Tribunale la pronuncia Pt_1 della separazione personale e l'autorizzazione per i coniugi a vivere separatamente, in ragione del totale disinteressamento della moglie per la gestione dei rapporti familiari sia dal punto di vista morale che materiale;
inoltre, la SI.ra aveva tenuto un comportamento aggressivo nei confronti del CP_1 marito, costringendo quest'ultimo ad abbandonare la casa coniugale. Inoltre, il resistente chiedeva di dichiarare che nulla fosse dovuto alla SI.ra a titolo CP_1 di mantenimento;
CHE il Presidente aveva esperito il tentativo di conciliazione in data 22.4.2021 con esito negativo, aveva autorizzato i coniugi a vivere separati e disposto l'obbligo di mantenimento in capo al SI. a favore della SI.ra Pt_1 CP_1
Dopo la fase istruttoria, le parti avevano precisato le loro conclusioni;
CHE con sentenza definitiva del 28.2.2024 il Tribunale di Ivrea pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi con addebito della stessa al SI. ; Pt_1 disponeva un contributo al mantenimento in capo al marito con il versamento di una somma di euro 180,00 mensile a favore della moglie;
condannava la parte resistente , già operata la compensazione di un terzo delle spese, al Pt_1 pagamento dei restanti 2/3 delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_1 un valore di euro 5.077.33, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%;
CHE, per quanto rileva in questa sede, in merito all'addebitabilità della separazione al marito, osservava il Tribunale che la moglie aveva lamentato un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio da parte del SI.
, che aveva causato la disgregazione del vincolo matrimoniale. Il Collegio Pt_1 rappresentava, sul punto, essere emerso dalla documentazione che il SI. Pt_1 aveva abbandonato il tetto coniugale (in data 31.3.2020), senza aver dimostrato che l'unione coniugale si fosse già preventivamente frantumata per altri motivi, prima di tale abbandono da parte sua del tetto coniugale.
Per quanto riguarda l'obbligo di mantenimento, osservava il Tribunale che il reddito della SI.ra era di circa euro 1500,00 mensili (reddito pensionistico CP_1
INPS per invalidità civile per € 841,07 e reddito di cittadinanza per € 660,00) e la stessa era gravata da invalidità fisica che le impediva di reperire un'attività lavorativa;
per tale motivo stabiliva doversi prevedere l'obbligo di mantenimento in capo al SI. (titolare di reddito pensionistico mensile di circa € Pt_1
1.900,00) tramite la corresponsione di una somma pari ad euro 180,00 mensili alla moglie;
CHE avverso la citata pronuncia ha interposto gravame il SI. , Parte_1 chiedendo di respingere la domanda di addebito nei suoi confronti e che nulla fosse dovuto alla SI.ra a titolo di mantenimento. CP_1
Argomentava l'appellante, in punto addebito, la violazione dell'art. 143 c.c. perché, in primo luogo, si lamentava un ultra petita della decisione del Giudice di il quale si era basato su un presupposto diverso rispetto a quello CP_3 evidenziato dalla ricorrente;
infatti, mentre la SI.ra aveva chiesto CP_1
l'addebito per il presunto comportamento adulterino del marito, il Giudice aveva valorizzato l'abbandono del tetto coniugale. Inoltre, nel merito, si sottolineava che l'istruttoria avrebbe evidenziato una frattura matrimoniale avvenuta prima dell'abbandono della casa coniugale, perché la convivenza sarebbe divenuta intollerabile, dati i precedenti episodi di aggressioni fisiche e verbali, riportate da entrambi i coniugi, che avrebbe giustificato l'allontanamento del SI. Pt_1 ancor prima della domanda di separazione.
Per quanto concerne l'obbligo al mantenimento, si lamentava l'errore di ritenere sussistente uno squilibrio reddituale tra i coniugi, tale da giustificare un obbligo al mantenimento, anche evidenziando, quanto all'invalidità della moglie, l'irrilevanza di tale elemento, atteso che la SI.ra era una donna in età CP_1 pensionabile e che quindi non aveva più alcun interesse a reperire un'attività lavorativa, ma anzi si sottolineava che grazie a tale condizione la stessa godeva di vantaggi economici e benefici statali tali da garantirle il tenore di vita goduto durante il matrimonio, a differenza del SI. . Pt_1
All'udienza dell'11.10.2024 si presentava personalmente la SI.ra la quale CP_1 dichiarava di non essersi costituita perché non era in grado di pagare un avvocato e non aveva possibilità di accedere al Patrocinio a Spese dello Stato a causa del reddito.
All'udienza del 14.3.2025 la Corte tratteneva la causa a decisione, concedendo termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusional
*** L'appello deve essere respinto, con piena conferma nel merito della sentenza appellata, per le ragioni di cui di seguito.
In primo luogo, quanto al lamentato addebito della separazione al marito, attuale appellante, occorre osservarsi che alcun ultra petita vi è stato da parte del Collegio Giudicante, atteso che la SI.ra aveva lamentato, nel precedente CP_1 grado, sia una presunta infedeltà del marito sia l'abbandono del tetto coniugale, quali cause dell'avvenuta irreversibilità della crisi coniugale. Sebbene l'istruttoria orale non abbia dimostrato l'esistenza ed efficacia causale (nella crisi coniugale) di una relazione extraconiugale del marito (avendo il titolare del residence, SI.
dove si era momentaneamente trasferito il SI. quando Persona_1 Pt_1 aveva abbandonato la casa coniugale, unicamente dichiarato che nello stesso residence trovava alloggio una donna, presunta amante dell' ), tuttavia è Pt_1 provato e neppure mai contestato che l' , in data 31.3.2020, Pt_1 improvvisamente, si allontanò dalla casa coniugale senza più farvi stabile ritorno. Occorre osservarsi sul punto, che tale condotta è avvenuta, in modo improvviso, durante i giorni delle più gravi restrizioni Covid e nei confronti di una donna invalida al 100% e costretta sulla sedia a rotelle, concretizzandosi quindi un comportamento gravemente lesivo, da parte del marito, dei concreti doveri di assistenza morale e materiale di un coniuge (la moglie) gravemente vulnerabile sotto tutti i profili, oltremodo aggravata dalla particolarissima condizione ambientale conseguente alle notorie restrizioni del periodo più allarmante della citata pandemia. Occorre, ancora, aggiungersi che il SI. non è giunto a Pt_1 provare, tramite l'istruttoria orale espletata, che l'unione coniugale fosse irrimediabilmente disgregata già prima del suo abbandono dalla casa coniugale, così da far venir meno qualsiasi efficacia causale di tale condotta di abbandono nella determinazione della irreversibilità della fine del vincolo matrimoniale. Invero, la teste (assistente sociale) ha fatto cenno solo al fatto Testimone_1 che entrambe le parti le avevano riferito di reciproche conflittualità aggressive, fisiche e verbali, e la vicina di casa dei coniugi, SI.ra , ha Persona_2 riferito solo di bisticci tra i coniugi, negando che le risultasse una forma di aggressività della SI.ra nei confronti dei vicini di casa. In ultima analisi, è CP_1 emersa solo una litigiosità coniugale, peraltro perdurante nel tempo, senza che tale elemento possa dimostrare una effettiva, e causalmente dirimente, pregressa (rispetto all'abbandono del tetto coniugale da parte dell' ) irreversibile Pt_1 intollerabilità della convivenza. Deve, quindi, confermarsi l'addebitabilità allo stesso della separazione, dovendosi ritenere la sua condotta di abbandono del tetto coniugale (anche in ragione delle sopra rappresentate modalità complessive e temporali) una grave violazione dei doveri coniugali ai sensi dell'art 143 c.c. e tale da causare la irreversibilità della crisi matrimoniale.
Anche sotto il profilo economico la Corte condivide le valutazioni del Giudice a quo, tenuto conto che dalla documentazione INPS già acquisita agli atti del procedimento è emerso che la SI.ra vive grazie alla pensione di invalidità e CP_1 al reddito di cittadinanza (ove ancora sussistente nei suoi confronti;
attesa la mancata costituzione dell'appellata non è possibile sapere se la stessa ancora ne benefici). La SI.ra presentatasi personalmente all'udienza dell'11.10.2024 CP_1 ha dichiarato di non poter accedere al Patrocinio a spese dello stato per superamento del reddito e tale dichiarazione è comunque onesta e coerente con quanto calcolato dal Primo Giudice quale suo reddito complessivo (circa € 1.500,00 mensili tra pensione di invalidità e reddito di cittadinanza): la stessa percepisce quindi entrate complessive di poco superiori alla soglia di ammissione al Patrocinio per i non abbienti ed è gravata da una invalidità del 100%, con difficoltà motorie tali da richiedere l'uso di sedia a rotelle e conseguentemente con comprensibili necessari esborsi economici per il disbrigo delle plurime difficoltà quotidiane. Per contro, il SI. gode di una pensione di circa € 1.900,00 Pt_1 mensili e non è gravato da SInificative patologie di talché il peraltro modesto importo previsto a titolo di mantenimento in favore della moglie (€ 180,00 mensili) appare da confermarsi quale strumento di solidarietà coniugale.
Deve, quindi, confermarsi integralmente la sentenza appellata (conseguentemente anche in punto regolamentazione delle spese di lite di primo grado), con rigetto di tutti i motivi di appello proposti.
Restano a carico del SI. , quale appellante soccombente, le spese Parte_1 di lite del presente grado dallo stesso sopportate.
Dichiara tenuto altresì l'appellante, SI. , a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino
Sezione per la Famiglia
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 280/2024 emessa in data 28.2.2024 dal Tribunale Ordinario di Ivrea, in ordine alla separazione giudiziale delle parti;
respinta ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione o domanda, anche istruttoria,
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata.
Restano a carico del SI. , quale appellante soccombente, le spese Parte_1 di lite del presente grado dallo stesso sopportate.
Dichiara tenuto altresì l'appellante, SI. , a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in data 11.7.2025 nella Camera di ConSIlio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE Dott.ssa Carmela MASCARELLO