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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 354/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 448/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
P.IVA_1Aterp Calabria -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Soveria Simeri - Via Agata Pallavicino 9 88050 Soveria Simeri CZ
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC-IMU19-149 - 2963 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1299/2025 depositato il 05/12/2025 Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento instaurato dall'ATERP Calabria contro il Comune di Soveria Simeri, l'ente regionale ha impugnato l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2019 sostenendo, da un lato, la nullità dell'atto per mancanza dell'attestazione di conformità prevista dall'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale e, dall'altro, l'illegittimità della pretesa poiché gli immobili oggetto di accertamento devono considerarsi alloggi sociali ai sensi del DM 22 aprile 2008, e come tali esenti dall'IMU. L'ATERP ha ricostruito il quadro normativo nazionale e regionale, richiamando la disciplina che assimila gli alloggi di edilizia residenziale pubblica alle abitazioni principali e che, secondo la prospettazione del ricorrente, impone il riconoscimento dell'esenzione. Ha inoltre ribadito che gli immobili sono destinati stabilmente a nuclei svantaggiati con canoni calmierati, secondo la definizione di alloggio sociale, e che la funzione sociale e vincolata delle entrate dell'ente non consente di sostenere il prelievo richiesto. Il Comune di Soveria Simeri si è costituito contestando integralmente il ricorso. Ha affermato innanzitutto che l'atto notificato è assistito dalla necessaria attestazione di conformità, presente nelle ultime pagine dell'avviso, escludendo quindi la prospettata nullità. Nel merito ha richiamato precedenti giurisprudenziali, tra cui le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di Primo e Secondo grado della Calabria, che già in altri giudizi tra le stesse parti hanno confermato la debenza dell'IMU su alloggi analoghi, ritenendo che la normativa preveda per gli immobili assegnati dagli ex IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica non l'esenzione, ma una mera detrazione di 200 euro. Secondo il Comune, gli immobili non integrano la nozione di “alloggio sociale” disciplinata dal DM 22 aprile 2008, poiché l'esenzione richiede l'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente, mentre nel caso degli alloggi destinati agli assegnatari l'utilizzazione è indiretta e configura attività di tipo economico, come chiarito dalla Cassazione nelle pronunce richiamate. L'amministrazione ha quindi sostenuto che l'avviso impugnato applica correttamente la disciplina IMU e il regolamento comunale, evidenziando che gli immobili sono alloggi di edilizia residenziale pubblica e non alloggi sociali esenti, e che la pretesa erariale è pienamente conforme al quadro normativo e giurisprudenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento. La prima eccezione formale dell'atto è destituita di fondamento, come argomentato dalla resistente e confermato dalla documentazione prodotta. Il processo si incentra dunque sulla qualificazione degli immobili, sulla natura dell'utilizzazione e sulla corretta interpretazione del regime agevolativo previsto per gli alloggi sociali. Orbene, essendosi la Corte più volte pronunciata sulla medesima questione in diritto, per semplicità si rinvia ex art. 118 disp. att c..p.c. alla sentenza della CTP di Catanzaro nr. 9432 del 16 aprile 2025. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 725,00 oltre accessori di legge. Catanzaro, 1.12.2025
Il Giudice
AN OM
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 448/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
P.IVA_1Aterp Calabria -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Soveria Simeri - Via Agata Pallavicino 9 88050 Soveria Simeri CZ
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC-IMU19-149 - 2963 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1299/2025 depositato il 05/12/2025 Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel procedimento instaurato dall'ATERP Calabria contro il Comune di Soveria Simeri, l'ente regionale ha impugnato l'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2019 sostenendo, da un lato, la nullità dell'atto per mancanza dell'attestazione di conformità prevista dall'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale e, dall'altro, l'illegittimità della pretesa poiché gli immobili oggetto di accertamento devono considerarsi alloggi sociali ai sensi del DM 22 aprile 2008, e come tali esenti dall'IMU. L'ATERP ha ricostruito il quadro normativo nazionale e regionale, richiamando la disciplina che assimila gli alloggi di edilizia residenziale pubblica alle abitazioni principali e che, secondo la prospettazione del ricorrente, impone il riconoscimento dell'esenzione. Ha inoltre ribadito che gli immobili sono destinati stabilmente a nuclei svantaggiati con canoni calmierati, secondo la definizione di alloggio sociale, e che la funzione sociale e vincolata delle entrate dell'ente non consente di sostenere il prelievo richiesto. Il Comune di Soveria Simeri si è costituito contestando integralmente il ricorso. Ha affermato innanzitutto che l'atto notificato è assistito dalla necessaria attestazione di conformità, presente nelle ultime pagine dell'avviso, escludendo quindi la prospettata nullità. Nel merito ha richiamato precedenti giurisprudenziali, tra cui le sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di Primo e Secondo grado della Calabria, che già in altri giudizi tra le stesse parti hanno confermato la debenza dell'IMU su alloggi analoghi, ritenendo che la normativa preveda per gli immobili assegnati dagli ex IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica non l'esenzione, ma una mera detrazione di 200 euro. Secondo il Comune, gli immobili non integrano la nozione di “alloggio sociale” disciplinata dal DM 22 aprile 2008, poiché l'esenzione richiede l'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente, mentre nel caso degli alloggi destinati agli assegnatari l'utilizzazione è indiretta e configura attività di tipo economico, come chiarito dalla Cassazione nelle pronunce richiamate. L'amministrazione ha quindi sostenuto che l'avviso impugnato applica correttamente la disciplina IMU e il regolamento comunale, evidenziando che gli immobili sono alloggi di edilizia residenziale pubblica e non alloggi sociali esenti, e che la pretesa erariale è pienamente conforme al quadro normativo e giurisprudenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento. La prima eccezione formale dell'atto è destituita di fondamento, come argomentato dalla resistente e confermato dalla documentazione prodotta. Il processo si incentra dunque sulla qualificazione degli immobili, sulla natura dell'utilizzazione e sulla corretta interpretazione del regime agevolativo previsto per gli alloggi sociali. Orbene, essendosi la Corte più volte pronunciata sulla medesima questione in diritto, per semplicità si rinvia ex art. 118 disp. att c..p.c. alla sentenza della CTP di Catanzaro nr. 9432 del 16 aprile 2025. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 725,00 oltre accessori di legge. Catanzaro, 1.12.2025
Il Giudice
AN OM