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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. RE LM Presidente
- dott.ssa RM FE Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2438 R.G.A.C. dell'anno 2025 trattenuta in decisione all'udienza del
10.12.2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. RE Delmorgine;
C.F._1
E Con
, nato a [...] il [...] residente a [...]del Manco Parte_2
(CS) in Via Cavour n. 11 (C.F. rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
LE ET;
Con l'intervento del PM.
Oggetto: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
chiedeva la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità Parte_1
genitoriale contenute nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza n.1780/2024 dell'11.09.2024, resa all'esito del giudizio iscritto al n. 1325/2024 R.G.A.C., con la quale veniva disposta la modifica dell'accordo - cristallizzato nel verbale d'udienza del 22 dicembre 2021 (proc. n. 2289/2021) e recepito dal Collegio- tra l'odierna ricorrente e
[...]
in merito al collocamento e al mantenimento delle figlie minori Controparte_2
e nate dal rapporto affettivo, ormai cessato, tra le predette parti. In Per_1 Per_2
particolare, la ricorrente chiedeva la conferma dell'affido condiviso delle figlie minori, il collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il calendario stilato in ricorso, nonché, previa revoca delle precedenti disposizioni in tema di mantenimento, la previsione di un assegno a carico del padre in favore delle figlie minori dell'importo di 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , aderendo alla domanda di collocamento Controparte_2 della sola figlia minore presso la madre, previo percorso di monitoraggio dei Servizi Per_2
Sociali territorialmente competenti, resistendo alle ulteriori domande e chiedendo un assegno di mantenimento a carico della madre di 200,00 euro mensili in favore delle figlie
, maggiorenne non economicamente indipendente, e , collocate presso Per_3 Per_1
il padre.
All'udienza del 10 dicembre 2025, le parti chiedevano recepirsi l'accordo trascritto nel coevo verbale di udienza e ivi riportato: la figlia minore verrà collocata Per_2
prevalentemente presso la madre ed il padre potrà vederla liberamente, mentre la figlia minore è collocata presso la madre dal venerdì dall'uscita di scuola sino a Per_1 domenica sera alle ore 21,00 ovvero sino al lunedì mattina a seconda che sia possibile a portarla a scuola da parte della madre. Gli altri giorni resterà presso il padre. Per_1
Restano ferme le condizioni già previste per le festività e il periodo estivo. Ciascuno provvederà al mantenimento in via diretta delle figlie nei periodi di permanenza presso di sé. Il sig. percepirà 2/3 degli assegni unici previsti per le tre figlie e, al CP_2 conseguimento dei 21 anni da parte di , percepirà il 50% dei restanti assegni Per_3
unici. Il paritetico riparto delle spese straordinarie per le tre figlie.
I procuratori delle parti chiedevano, dunque, modificarsi le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui all'accordo intervenuto.
Devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi della prole, le condizioni concordate dalle parti in merito al collocamento e al mantenimento delle figlie minori. La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
Si dà atto che l'assegno unico per le tre figlie verrà percepito dal sig. CP_2
per 2/3 e, al compimento dei 21 anni da parte di , lo stesso percepirà
[...] Per_3
il 50% dei restanti assegni unici.
P. Q. M.
Il Collegio, a modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale contenute nella sentenza n. 1780/2024, emessa dal Tribunale di
Cosenza in data 11.09.2024,
- recepisce le condizioni di cui all'accordo tra le parti,
- compensa le spese processuali
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025.
Il giudice est. Il Presidente
RM FE RE LM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. RE LM Presidente
- dott.ssa RM FE Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2438 R.G.A.C. dell'anno 2025 trattenuta in decisione all'udienza del
10.12.2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. RE Delmorgine;
C.F._1
E Con
, nato a [...] il [...] residente a [...]del Manco Parte_2
(CS) in Via Cavour n. 11 (C.F. rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
LE ET;
Con l'intervento del PM.
Oggetto: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
chiedeva la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità Parte_1
genitoriale contenute nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza n.1780/2024 dell'11.09.2024, resa all'esito del giudizio iscritto al n. 1325/2024 R.G.A.C., con la quale veniva disposta la modifica dell'accordo - cristallizzato nel verbale d'udienza del 22 dicembre 2021 (proc. n. 2289/2021) e recepito dal Collegio- tra l'odierna ricorrente e
[...]
in merito al collocamento e al mantenimento delle figlie minori Controparte_2
e nate dal rapporto affettivo, ormai cessato, tra le predette parti. In Per_1 Per_2
particolare, la ricorrente chiedeva la conferma dell'affido condiviso delle figlie minori, il collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il calendario stilato in ricorso, nonché, previa revoca delle precedenti disposizioni in tema di mantenimento, la previsione di un assegno a carico del padre in favore delle figlie minori dell'importo di 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , aderendo alla domanda di collocamento Controparte_2 della sola figlia minore presso la madre, previo percorso di monitoraggio dei Servizi Per_2
Sociali territorialmente competenti, resistendo alle ulteriori domande e chiedendo un assegno di mantenimento a carico della madre di 200,00 euro mensili in favore delle figlie
, maggiorenne non economicamente indipendente, e , collocate presso Per_3 Per_1
il padre.
All'udienza del 10 dicembre 2025, le parti chiedevano recepirsi l'accordo trascritto nel coevo verbale di udienza e ivi riportato: la figlia minore verrà collocata Per_2
prevalentemente presso la madre ed il padre potrà vederla liberamente, mentre la figlia minore è collocata presso la madre dal venerdì dall'uscita di scuola sino a Per_1 domenica sera alle ore 21,00 ovvero sino al lunedì mattina a seconda che sia possibile a portarla a scuola da parte della madre. Gli altri giorni resterà presso il padre. Per_1
Restano ferme le condizioni già previste per le festività e il periodo estivo. Ciascuno provvederà al mantenimento in via diretta delle figlie nei periodi di permanenza presso di sé. Il sig. percepirà 2/3 degli assegni unici previsti per le tre figlie e, al CP_2 conseguimento dei 21 anni da parte di , percepirà il 50% dei restanti assegni Per_3
unici. Il paritetico riparto delle spese straordinarie per le tre figlie.
I procuratori delle parti chiedevano, dunque, modificarsi le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui all'accordo intervenuto.
Devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, avuto particolare riguardo agli interessi della prole, le condizioni concordate dalle parti in merito al collocamento e al mantenimento delle figlie minori. La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
Si dà atto che l'assegno unico per le tre figlie verrà percepito dal sig. CP_2
per 2/3 e, al compimento dei 21 anni da parte di , lo stesso percepirà
[...] Per_3
il 50% dei restanti assegni unici.
P. Q. M.
Il Collegio, a modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale contenute nella sentenza n. 1780/2024, emessa dal Tribunale di
Cosenza in data 11.09.2024,
- recepisce le condizioni di cui all'accordo tra le parti,
- compensa le spese processuali
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025.
Il giudice est. Il Presidente
RM FE RE LM