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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 18/10/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 111/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 111 del ruolo generale dell'anno 2022 tra nato a [...] il [...], cf: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lanusei, presso lo studio dell'Avv. Gisella Piras, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Ricorrente
e
, nata a [...] il [...], cf: , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Lanusei, presso lo studio dell'Avv. Paolo Giuseppe Pilia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: scioglimento del matrimonio– materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti come da note di trattazione scritta del 7 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che: pagina 1 di 3 - i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Lanusei il 25.03.2010 registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo comune al n.2, Parte II, Serie C, anno 2010 (estratto del matrimonio prodotto);
- dall'unione è nato , il [...]. Per_1
Part Il sig. ha adito il Tribunale di Lanusei chiedendo, tra l'altro, che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio essendo venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale (omologa di separazione personale del Tribunale di Lanusei in data 26.05.2021).
La sig.ra si è costituita in giudizio e ha aderito alla domanda di divorzio. CP_1
In coniugi hanno proposto domande opposto quanto alla collocazione di , il figlio. Per_1
All'udienza del 17.09.2025, il Giudice, sentito il minore, ha proposto un accordo che andava a stabilizzare una situazione di fatto già in itinere da anni;
accordo a cui le parti hanno dichiarato di aderire con note di trattazione scritta del 7.10.2025.
***
I coniugi si sono separati a seguito di procedimento di separazione concluso con omologa del
26.05.2021 pubblicata il 31.05.2021 (RG 514/2020);
L'udienza presidenziale si era tenuta il 11.03.2021 come emerge da detto provvedimento.
È dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
A ciò consegue la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nel luogo e nella data sopra indicate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Lanusei il 25.03.2010 fra e Parte_1 CP_1
registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo comune del medesimo comune al
[...]
n. 2, Parte II, Serie C, anno 2010;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lanusei le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- le parti hanno rinunciato reciprocamente all'assegno divorzile, considerata l'autonomia economica di entrambe;
- il minore è affidato ad entrambi i genitori congiuntamente;
Per_1
pagina 2 di 3 - il minore è collocato con criterio paritario presso i due genitori a settimane alterne (dal Lunedì al
Lunedì); il criterio dell'alternanza è seguito anche durante le festività: sette giorni consecutivi durante le festività natalizie (alternativamente Natale con la madre, Capodanno con il padre); alternativamente
Pasqua con la madre e SQ con il padre;
quindici giorni durante le vacanze estive, da concordarsi anticipatamente, dal primo giugno o dal termine dell'attività scolastica e sino al rientro a scuola con possibilità di spostamenti all'estero o fuori regione previamente concordati, garantiti colloqui telefonici quotidiani con il ragazzo;
i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare con tempestività spostamenti, assenze scolastiche e ogni altra informazione relativa al ragazzo;
- il mantenimento del minore è posto a carico di ciascuno dei genitori per il tempo in cui è collocato presso di loro e le spese straordinarie sono ripartite al 50%, da rimborsarsi previa certificazione;
- l'assegno unico verrà disposto in favore della a fronte della rinuncia del beneficio da parte del CP_1
Part
- in merito all'attività sportiva del minore: nella settimana in cui è collocato a Tortolì presso la madre, i genitori dovranno, ciascuno per una volta alla settimana, andarlo a prendere a Lanusei alla fine degli allenamenti di basket (ore 20.00circa), così da permettergli anche in quella settimana di frequentare in maniera quasi regolare lo sport ovvero lo autorizzeranno a rientrare in pullman;
- la casa coniugale è assegnata alla fino al raggiungimento della indipendenza economica del CP_1 minore;
- le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 111 del ruolo generale dell'anno 2022 tra nato a [...] il [...], cf: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lanusei, presso lo studio dell'Avv. Gisella Piras, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Ricorrente
e
, nata a [...] il [...], cf: , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Lanusei, presso lo studio dell'Avv. Paolo Giuseppe Pilia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: scioglimento del matrimonio– materia famiglia.
Conclusioni congiunte nell'interesse delle parti come da note di trattazione scritta del 7 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti che: pagina 1 di 3 - i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Lanusei il 25.03.2010 registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo comune al n.2, Parte II, Serie C, anno 2010 (estratto del matrimonio prodotto);
- dall'unione è nato , il [...]. Per_1
Part Il sig. ha adito il Tribunale di Lanusei chiedendo, tra l'altro, che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio essendo venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale (omologa di separazione personale del Tribunale di Lanusei in data 26.05.2021).
La sig.ra si è costituita in giudizio e ha aderito alla domanda di divorzio. CP_1
In coniugi hanno proposto domande opposto quanto alla collocazione di , il figlio. Per_1
All'udienza del 17.09.2025, il Giudice, sentito il minore, ha proposto un accordo che andava a stabilizzare una situazione di fatto già in itinere da anni;
accordo a cui le parti hanno dichiarato di aderire con note di trattazione scritta del 7.10.2025.
***
I coniugi si sono separati a seguito di procedimento di separazione concluso con omologa del
26.05.2021 pubblicata il 31.05.2021 (RG 514/2020);
L'udienza presidenziale si era tenuta il 11.03.2021 come emerge da detto provvedimento.
È dunque decorso il tempo prescritto dall'art. 3, comma 3, legge 898/70.
I coniugi non si sono riconciliati né hanno ripreso la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi accertato il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 n. 2 lett. b legge 898/70.
A ciò consegue la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti nel luogo e nella data sopra indicate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Lanusei il 25.03.2010 fra e Parte_1 CP_1
registrato negli atti dell'ufficio di stato civile del medesimo comune del medesimo comune al
[...]
n. 2, Parte II, Serie C, anno 2010;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lanusei le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- le parti hanno rinunciato reciprocamente all'assegno divorzile, considerata l'autonomia economica di entrambe;
- il minore è affidato ad entrambi i genitori congiuntamente;
Per_1
pagina 2 di 3 - il minore è collocato con criterio paritario presso i due genitori a settimane alterne (dal Lunedì al
Lunedì); il criterio dell'alternanza è seguito anche durante le festività: sette giorni consecutivi durante le festività natalizie (alternativamente Natale con la madre, Capodanno con il padre); alternativamente
Pasqua con la madre e SQ con il padre;
quindici giorni durante le vacanze estive, da concordarsi anticipatamente, dal primo giugno o dal termine dell'attività scolastica e sino al rientro a scuola con possibilità di spostamenti all'estero o fuori regione previamente concordati, garantiti colloqui telefonici quotidiani con il ragazzo;
i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare con tempestività spostamenti, assenze scolastiche e ogni altra informazione relativa al ragazzo;
- il mantenimento del minore è posto a carico di ciascuno dei genitori per il tempo in cui è collocato presso di loro e le spese straordinarie sono ripartite al 50%, da rimborsarsi previa certificazione;
- l'assegno unico verrà disposto in favore della a fronte della rinuncia del beneficio da parte del CP_1
Part
- in merito all'attività sportiva del minore: nella settimana in cui è collocato a Tortolì presso la madre, i genitori dovranno, ciascuno per una volta alla settimana, andarlo a prendere a Lanusei alla fine degli allenamenti di basket (ore 20.00circa), così da permettergli anche in quella settimana di frequentare in maniera quasi regolare lo sport ovvero lo autorizzeranno a rientrare in pullman;
- la casa coniugale è assegnata alla fino al raggiungimento della indipendenza economica del CP_1 minore;
- le spese legali sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 8 ottobre 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
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