Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 1505
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di potere e nullità dell'avviso di accertamento per sottoscrizione da parte di società di diritto privato

    La Corte ha ritenuto che le proroghe del contratto di affidamento fossero valide e che la concessionaria fosse legittimata ad emettere l'ingiunzione di pagamento.

  • Rigettato
    Carenza di potere per cessazione del contratto di concessione

    La Corte ha ritenuto che le proroghe del contratto di affidamento fossero valide e che la concessionaria fosse legittimata ad emettere l'ingiunzione di pagamento.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'ingiunzione per omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la notifica degli avvisi di accertamento presupposto, in quanto i relativi avvisi di ricevimento riportano il “codice quietanziamento”.

  • Rigettato
    Decadenza della pretesa azionata

    La Corte ha ritenuto che l'attività di accertamento del tributo comunale sia soggetta al termine quinquennale di cui all'art. 1 c. 161 L. n. 296/2006, e non al più breve termine triennale previsto per la riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 1505
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1505
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo