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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1505/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6104/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa Telefono_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10357/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 11/06/2025
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 318356 TARI 2013
- INGIUNZIONE n. 318356 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Entrambe le parti si riportano agli atti depositati, e ne richiedono l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, la società Resistente_1 srl impugnava l'ingiunzione di pagamento TARI per gli anni 2013 e 2014, notificata il 16.12.2024, eccependo:
1) la carenza di potere e la nullità dell'avviso di accertamento impugnato, essendo stato predisposto da una società di diritto privato, qual è la SOGET S.p.a., e sottoscritto, esclusivamente, dall'amministratore di quest'ultima, e non dal funzionario comunale responsabile del tributo del Comune Luogo_1, sebbene finalizzato ad accertare la TARI, in violazione di quanto previsto dall'art. 74 del D.Lgs n. 507/1993, istitutivo della TARSU;
2) la carenza di potere, atteso che la concessione conferita dal Comune di Luogo_1 alla SOGET, a seguito dell'indizione del relativo bando e della stipula del contratto per la durata di cinque anni, decorrente dalla data del 6.6.2018, era cessata il 5.6.2023, con la conseguenza che tutti gli atti e le attività posti in essere dalla OG dopo la predetta data dovevano considerarsi nulli, provenendo da un soggetto carente di potere, in violazione di quanto previsto dall'art. 23 Legge n. 62/2005, che aveva introdotto nell'ordinamento un generale divieto di differimento degli effetti di qualsiasi rapporto negoziale con la PA, prevedendo, quale unica deroga, quella della cd. “proroga tecnica”, contenuta entro un limite temporale predefinito, di sei mesi, al fine esclusivo dell'espletamento di una nuova gara;
3)l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento in ragione dell'omessa notifica degli atti presupposti;
4)la decadenza della pretesa azionata.
Si costituiva in giudizio la OG, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
I Giudici di primo grado accoglievano il ricorso, ritenendo fondata la doglianza con cui parte ricorrente contestava la carenza di potere della OG, con assorbimento degli altri motivi.
Avverso tale sentenza propone appello la OG, deducendo la validità delle proroghe del contratto di affidamento e la legittimità della “proroga tecnica”.
Si è costituita la società contribuente, la quale ha dedotto la inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, ha impugnato l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto, riproponendo altresì le questioni non esaminate in primo grado poiché ritenute assorbite.
All'esito dell'udienza del 10.02.2026 la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va rigettata la eccezione di inammissibilità dell'appello. L'articolo 53 c. 1 del d. leg.vo n. 546/92, nel disciplinare la forma dell'appello, dispone che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, “i motivi specifici dell'impugnazione”. La
Cassazione, con giurisprudenza costante, ha affermato che, nel processo tributario, qualora una parte si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni dedotte in primo grado, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, perché tale norma prevede che l'appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi
“.
Nel caso di specie, l'appellante ha indicato i punti della sentenza e i motivi della decisione che riteneva dovessero essere riformati, ribadendo, per contrastarli, le argomentazioni oggetto del ricorso.
Nel merito l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
In primo luogo, va disatteso il motivo accolto dai giudici di primo grado, in conformità a quanto già ritenuto da questa Corte con sentenza n. 5380/25.
A tal proposito va rilevato che il contratto di affidamento è stato stipulato il 15 dicembre 2017, per la durata di cinque anni, con scadenza il 10 giugno 2023. Per effetto di sospensioni dei servizi di riscossione, in data
18 aprile 2019 è stata realizzata un'appendice contrattuale con la quale la scadenza è stata differita al 5 giugno 2025; il 29 ottobre 2021 è stata realizzata un'ulteriore appendice con la quale il termine del contratto
è stato ulteriormente differito al 5 giugno 2026.
Ora, vi è da rilevare, in via generale, che l'affidamento a terzi del servizio di riscossione da parte dei Comuni
è consentito dall'art. 52, comma 6, del D. Lgs. n. 446 del 5.12.1997 e dall'art. 36 del D.L. 31.12.2007, convertito con legge 28.02.2008 n. 31.
La SO.G.E.T. spa possiede il requisito soggettivo per svolgere il servizio, essendo iscritta al n. 153 dell'Albo delle fiscalità locali di cui alla art. 53 del D. Lgs. 446/1997.
Per quanto riguarda la validità delle proroghe, esse, rientrando nell'autonomia delle parti ed essendo conseguenti ai richiamati provvedimenti di sospensione, non presentano profili di illegittimità.
Inoltre, non ricorre alcuna carenza di potere dei soggetti che hanno firmato l'atto, essendo a ciò legittimati dalla sequenza dei provvedimenti amministrativi.
Ne deriva che la concessionaria era legittimata, in forza del contratto, ad emettere l'ingiunzione di pagamento.
Non appare fondato neppure il motivo relativo alla eccepita decadenza. A tal proposito, va anzitutto rilevato che agli atti vi è la prova della notifica degli avvisi di accertamento presupposto, avvenuta in data 8.1.2019: invero, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellata, i relativi avvisi di ricevimento riportano il “codice quietanziamento”, che consente di ricondurli con certezza agli avvisi di accertamento Tari 2013 e 2014.
Inoltre, non ricorre alcuna decadenza nel caso di specie, essendo l'attività di accertamento del tributo comunale soggetto al termine quinquennale di cui all'art. 1 c. 161 L. n. 296/2006, e non al più breve termine triennale previsto per la riscossione del tributo, successivamente alla sopravvenuta definitività dell'accertamento, dall'art. 1 c. 163 della Legge citata.
La regolare notifica degli avvisi di accertamento consente altresì di superare anche l'eccezione relativa alla prescrizione dei crediti tributari, tenuto conto della sospensione prevista dalla normativa emergenziale per il covid.
Lo svolgimento complessivo del giudizio e l'esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine al motivo relativo alla carenza di potere di OG consigliano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6104/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
So.g.e.t. Spa Telefono_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10357/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 11/06/2025
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 318356 TARI 2013
- INGIUNZIONE n. 318356 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Entrambe le parti si riportano agli atti depositati, e ne richiedono l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, la società Resistente_1 srl impugnava l'ingiunzione di pagamento TARI per gli anni 2013 e 2014, notificata il 16.12.2024, eccependo:
1) la carenza di potere e la nullità dell'avviso di accertamento impugnato, essendo stato predisposto da una società di diritto privato, qual è la SOGET S.p.a., e sottoscritto, esclusivamente, dall'amministratore di quest'ultima, e non dal funzionario comunale responsabile del tributo del Comune Luogo_1, sebbene finalizzato ad accertare la TARI, in violazione di quanto previsto dall'art. 74 del D.Lgs n. 507/1993, istitutivo della TARSU;
2) la carenza di potere, atteso che la concessione conferita dal Comune di Luogo_1 alla SOGET, a seguito dell'indizione del relativo bando e della stipula del contratto per la durata di cinque anni, decorrente dalla data del 6.6.2018, era cessata il 5.6.2023, con la conseguenza che tutti gli atti e le attività posti in essere dalla OG dopo la predetta data dovevano considerarsi nulli, provenendo da un soggetto carente di potere, in violazione di quanto previsto dall'art. 23 Legge n. 62/2005, che aveva introdotto nell'ordinamento un generale divieto di differimento degli effetti di qualsiasi rapporto negoziale con la PA, prevedendo, quale unica deroga, quella della cd. “proroga tecnica”, contenuta entro un limite temporale predefinito, di sei mesi, al fine esclusivo dell'espletamento di una nuova gara;
3)l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento in ragione dell'omessa notifica degli atti presupposti;
4)la decadenza della pretesa azionata.
Si costituiva in giudizio la OG, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
I Giudici di primo grado accoglievano il ricorso, ritenendo fondata la doglianza con cui parte ricorrente contestava la carenza di potere della OG, con assorbimento degli altri motivi.
Avverso tale sentenza propone appello la OG, deducendo la validità delle proroghe del contratto di affidamento e la legittimità della “proroga tecnica”.
Si è costituita la società contribuente, la quale ha dedotto la inammissibilità dell'appello e, in ogni caso, ha impugnato l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto, riproponendo altresì le questioni non esaminate in primo grado poiché ritenute assorbite.
All'esito dell'udienza del 10.02.2026 la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va rigettata la eccezione di inammissibilità dell'appello. L'articolo 53 c. 1 del d. leg.vo n. 546/92, nel disciplinare la forma dell'appello, dispone che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, “i motivi specifici dell'impugnazione”. La
Cassazione, con giurisprudenza costante, ha affermato che, nel processo tributario, qualora una parte si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni dedotte in primo grado, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, perché tale norma prevede che l'appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione" e non già "nuovi motivi
“.
Nel caso di specie, l'appellante ha indicato i punti della sentenza e i motivi della decisione che riteneva dovessero essere riformati, ribadendo, per contrastarli, le argomentazioni oggetto del ricorso.
Nel merito l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
In primo luogo, va disatteso il motivo accolto dai giudici di primo grado, in conformità a quanto già ritenuto da questa Corte con sentenza n. 5380/25.
A tal proposito va rilevato che il contratto di affidamento è stato stipulato il 15 dicembre 2017, per la durata di cinque anni, con scadenza il 10 giugno 2023. Per effetto di sospensioni dei servizi di riscossione, in data
18 aprile 2019 è stata realizzata un'appendice contrattuale con la quale la scadenza è stata differita al 5 giugno 2025; il 29 ottobre 2021 è stata realizzata un'ulteriore appendice con la quale il termine del contratto
è stato ulteriormente differito al 5 giugno 2026.
Ora, vi è da rilevare, in via generale, che l'affidamento a terzi del servizio di riscossione da parte dei Comuni
è consentito dall'art. 52, comma 6, del D. Lgs. n. 446 del 5.12.1997 e dall'art. 36 del D.L. 31.12.2007, convertito con legge 28.02.2008 n. 31.
La SO.G.E.T. spa possiede il requisito soggettivo per svolgere il servizio, essendo iscritta al n. 153 dell'Albo delle fiscalità locali di cui alla art. 53 del D. Lgs. 446/1997.
Per quanto riguarda la validità delle proroghe, esse, rientrando nell'autonomia delle parti ed essendo conseguenti ai richiamati provvedimenti di sospensione, non presentano profili di illegittimità.
Inoltre, non ricorre alcuna carenza di potere dei soggetti che hanno firmato l'atto, essendo a ciò legittimati dalla sequenza dei provvedimenti amministrativi.
Ne deriva che la concessionaria era legittimata, in forza del contratto, ad emettere l'ingiunzione di pagamento.
Non appare fondato neppure il motivo relativo alla eccepita decadenza. A tal proposito, va anzitutto rilevato che agli atti vi è la prova della notifica degli avvisi di accertamento presupposto, avvenuta in data 8.1.2019: invero, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellata, i relativi avvisi di ricevimento riportano il “codice quietanziamento”, che consente di ricondurli con certezza agli avvisi di accertamento Tari 2013 e 2014.
Inoltre, non ricorre alcuna decadenza nel caso di specie, essendo l'attività di accertamento del tributo comunale soggetto al termine quinquennale di cui all'art. 1 c. 161 L. n. 296/2006, e non al più breve termine triennale previsto per la riscossione del tributo, successivamente alla sopravvenuta definitività dell'accertamento, dall'art. 1 c. 163 della Legge citata.
La regolare notifica degli avvisi di accertamento consente altresì di superare anche l'eccezione relativa alla prescrizione dei crediti tributari, tenuto conto della sospensione prevista dalla normativa emergenziale per il covid.
Lo svolgimento complessivo del giudizio e l'esistenza di contrasti giurisprudenziali in ordine al motivo relativo alla carenza di potere di OG consigliano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Compensa le spese.