Ordinanza cautelare 16 luglio 2021
Sentenza 15 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 16/07/2021, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/07/2021
N. 00623/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 623 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierfrancesco Zen e Alessandra Celeghin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in San Martino di Lupari, via Rometta n. 13/M1;
contro
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Bianchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma 464;
nei confronti
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Furlan e Stefano Gambato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Padova, Galleria Santa Lucia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della deliberazione del Direttore generale di -OMISSIS--OMISSIS-avente ad oggetto: “ -OMISSIS- ”. Presa d’atto del verbale e approvazione delle graduatorie;
- delle relative graduatorie finali del concorso pubblico per titoli ed esami, per n. 2 posti di -OMISSIS-allegate alla Delibera del -OMISSIS-;
- della nota del -OMISSIS-di -OMISSIS- -OMISSIS- in cui comunicava al -OMISSIS-che non consentiva lo svolgimento delle prove concorsuali nella stanza individuata dal ricorrente nella sua comunicazione -OMISSIS-, nonché di tutti gli altri atti comunque connessi per presupposizione o consequenzialità, anche non conosciuti, con particolare riferimento al verbale rimesso dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami menzionato nella delibera del -OMISSIS- di -OMISSIS--OMISSIS-(non conosciuto), della nota del -OMISSIS-di -OMISSIS- -OMISSIS- e della valutazione orale (“per le vie brevi”) del medico del -OMISSIS-di -OMISSIS- come indicato nella nota di -OMISSIS- -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di AN OC;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Considerato:
- che il ricorso non appare sorretto da sufficienti elementi di fondatezza;
- che infatti l’art. 20 della legge n. 104 del 1992 richiede che in caso di disabilità l’interessato che intende partecipare al concorso nella domanda debba indicare gli ausili necessari “ in relazione al proprio handicap”;
- che nella certificazione medica presentata allegata dal ricorrente è indicato che lo stesso necessita di “ una seduta e banco idonei dal punto di vista ergonomico ” e “ di essere posizionato in situazione ambientale che permetta distanziamenti assai ampi (eventualmente in stanza separata) ”;
- che l’Amministrazione in accoglimento dell’istanza ha assicurato al ricorrente uno spazio di 25 mq per la propria postazione, ed una distanza di 5 m dalla commissione e dagli altri concorrenti;
- che il ricorrente non ha partecipato al concorso ritenendo tali misure non sufficienti;
- che a fronte della soluzione individuata dall’Amministrazione, appare onere dell’interessato allegare elementi atti a comprovare l’inidoneità delle misure adottate “ in relazione al proprio handicap”, come prescritto dal sopra menzionato art. 20 della legge n. 104 del 1992;
- che il ricorrente non ha assolto a tale onere in sede procedimentale (e neppure nel ricorso);
- che peraltro ai fini della domanda cautelare non è allegato alcun elemento idoneo a comprovare, con riguardo al ricorrente, il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla mancata sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, dalla quale deriverebbe all’opposto un sicuro pregiudizio per l’efficiente svolgimento dell’attività delle strutture sanitarie a cui sono destinati i posti messi a concorso;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che le spese della presente fase di giudizio, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, devono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 14 luglio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.