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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/11/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 661/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. VA IC Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott.ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 30 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.377/2025 del Tribunale di
IL ( giudice dr.ssa Julie Martini ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. BARBONI Parte_1 C.F._1
OM e dell'avv. NARDONE ANNAMARIA C.F._2
( elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA C.F._3
ALFONSO LAMARMORA, 36 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
– Ufficio Scolastico Controparte_1 P.IVA_1 Regionale per la Lombardia Ufficio - Ambito Territoriale di IL con il patrocinio dell' AVVOCATURA STATO MILANO . presso i cui uffici è C.F._4 elettivamente domiciliato in IL via Freguglia n. 1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 23 giugno 2025
PER L'APPELLATO
Come da memoria in data 1 ottobre 2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 377/2025 il Tribunale di IL pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del ha così Parte_1 Controparte_1
deciso: “ rigetta il ricorso;
condanna alla rifusione delle spese Parte_1 processuali in favore del e del merito liquidate in Controparte_1 complessivi euro 1800,00, oltre spese generali ed oneri di legge “
La vicenda oggetto della controversia e lo svolgimento del processo di primo grado sono così riassunti nella sentenza appellata: :
“ Con ricorso depositato in via telematica in data 19.9.2024, ha Parte_1
convenuto avanti al Tribunale di IL, in funzione di giudice del lavoro, il ed i suoi uffici periferici, per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“1) ANNULLARE il decreto 24/5/2024 n. 1254 di depennamento della CP_2 dott.ssa dalla graduatoria permanente provinciale, profilo Parte_1
Assistente Amministrativo, a.s. 2022/2023, e risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, profilo Assistente Amministrativo, stipulato con l'Istituto
Comprensivo DO IO, a.s. 2022/2023,
2) PER L'EFFETTO,
- accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa al reinserimento Parte_1 nella graduatoria permanente provinciale, profilo Assistente Amministrativo, a.s.
2022/2023, con ogni effetto giuridico ex tunc, e alla reintegra sul posto di lavoro a tempo indeterminato, profilo Assistente Amministrativo, presso l'Istituto
Comprensivo DO IO, con decorrenza 1/9/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art
63, comma 2, d.lgs. 165/2001;
- accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa al pagamento di Parte_1 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo compreso tra il giorno della risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato – 24/5/2024 -
e quello dell'effettiva reintegrazione, e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del maturato al saldo;
- Condannare le Amministrazioni resistenti al reinserimento della dott.ssa nella graduatoria permanente provinciale, profilo Assistente Parte_1
Amministrativo, a.s. 2022/2023, con ogni effetto giuridico ex tunc, e alla reintegra sul posto di lavoro a tempo indeterminato, profilo Assistente Amministrativo, presso l'Istituto Comprensivo DO IO, con decorrenza 1/9/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art 63, comma 2, d.lgs. 165/2001;
- Condannare le Amministrazioni resistenti in solido al pagamento in favore della dott.ssa di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima Parte_1 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo compreso tra il giorno della risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato – 24/5/2024 - e quello dell'effettiva reintegrazione, e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del maturato al saldo;
- Condannare le Amministrazioni resistenti in solido alla rifusione di spese ed onorari di giudizio - compreso il contributo unificato - da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore dei sottoscritti difensori”.
La ricorrente ha dedotto: - di avere inoltrato, il 27 ottobre 2017, domanda di inserimento nelle
Graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia per il triennio 2017/2021 in qualità di personale A.T.A., per i profili professionali di collaboratore scolastico, dichiarando, tra i titoli di servizio posseduti, il servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico presso la scuola dell'infanzia paritaria “Miniclub i sogni dei bambini” di
OC IN dal 2 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (doc. 4 ric.);
- di aver presentato nuovamente in data 13 aprile 2021 domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale TA per il triennio 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024, nella quale confermava necessariamente tutti i titoli di servizi già dichiarati (ivi compreso quello reso quale collaboratore scolastico, corrispondete a 0,60 punti per il profilo di Assistente Amministrativo, visto che la parte relativa a detti titoli era disponibile in modalità “solo consultazione” (doc. 7 ric.);
- che in data 13 maggio 2021 presentava anche domanda di inserimento/aggiornamento nella graduatoria provinciale permanente TA 24 mesi, profilo Assistente Amministrativo, allegando i soli titoli di servizio maturati nel profilo di Assistente Amministrativo, con esclusione perciò del servizio contestato reso quale Collaboratore Scolastico (doc. 8 ric.);
- per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, e 2021/2022 nel triennio di validità delle graduatorie (2017/2021) la ricorrente aveva ottenuto numerosi incarichi presso le scuole statali;
- in data 20 luglio 2021 aveva quindi accesso alla graduatoria permanente personale TA, provincia di IL, profilo Assistente Amministrativo, posizione 205, punti 25,63 (doc. 9 ric.) e, per l'effetto, veniva cancellata dalla graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia 2021/2024, medesimo profilo Assistente Amministrativo con decorrenza 9/7/2021 (cfr. nota ICS Franceschi di IL 9/7/2021 prot.
2663/2021, doc. 10 ric.) ed era individuata quale destinataria di contratto a tempo determinato dalla graduatoria permanente personale TA, provincia di IL, profilo Assistente Amministrativo, e stipulava contratto con l di Controparte_3
IL con decorrenza 7/9/2021 (doc. 11; cfr. anche interrogazioni storico posizione, docc. 12 e 13);
- in data 1 settembre 2022 veniva assunta in ruolo quale Assistente
Amministrativo, provincia di IL, presso lo stesso Istituto Comprensivo DO
IO di IL (doc. 14 ric.), così come inserita nella suddetta graduatoria permanente, in virtù dei titoli di studio e di servizio posseduti – dai quali era escluso il servizio reso quale Collaboratore Scolastico.
- Con atto di contestazione di addebiti prot. 18909 del 9.11.2023 l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari le contestava una violazione dei doveri di responsabilità e correttezza, idonea a ledere il rapporto di fiducia con codesta amministrazione ( doc. 15 ) per essersi avvantaggiata , ai fini delle assunzioni quale assistente amministrativo per gli anni scolastici 2018/2019; 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 , del periodo di servizio reso dal 2.1.2025 al 31.12.2015 in qualità di assistente amministrativo , annullato da INPS come da nota 324967 del 27.10.2020 ;
- Che il procedimento disciplinare si concludeva con il provvedimento dell'Ufficio competente per i Procedimenti disciplinari 29.3.2024 prot. 774 che così disponeva : “
Irroga art. 1 ) alla signora , nata a [...] ( TP ) il 24.12.1976, Parte_1 assistente amministrativa con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto Comprensivo DO IO di IL ( MI ) la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio pari a mesi 3, secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 8 lettera h CCNL 2019/2021 – comparto istruzione e ricerca , con la seguente motivazione “ grave violazione dei doveri di responsabilità e correttezza per aver falsamente dichiarato , all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia , triennio 2021/2024 , servizi mai svolti e disconosciuti dall'INPS : falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro;
grave pregiudizio del rapporto fiduciario tra amministrazione pubblica e dipendente ( doc. 17 ) ;
- Con atto prot. 1833 ris/e del 22.4.2024 l'Ufficio scolastico di CP_2
IL contestava nuovamente all'odierna ricorrente i medesimi fatti , al fine di procedere alla cancellazione dalla graduatoria permanente , art. 554 d.lgs.297/1994
, profilo professionale Assistente Amministrativo , e alla conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato a.s. 2022/2023 ( doc. 18 ) atteso che , i servizi a tempo determinato quale Assistente Amministrativo resi negli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 individuata da graduatorie di istituto , non fossero validi ed efficaci perché fondati sul punteggio corrispondente al servizio reso dal 2.1.2015 al 31.12.2015 quale Assistente Amministrativo ( rectius , collaboratore scolastico e dunque in profilo diverso ) – annullato da INPS e detti servizi dovevano intendersi come in quegli anni come prestati di fatto e non di diritto
, la ricorrente veniva ritenuta priva del requisito di 24 mesi del servizio nel profilo di
Assistente Amministrativo richiesto ai fini dell'accesso alla graduatoria permanente;
- L'Ufficio procedeva con decreto AOOUSPMI 1254 del 24.5.2024 al depennamento della dr.ssa dalla graduatoria permanente ex art. Parte_1
554 d.lgs. 297/1994 , persomnal4e TA , profilo professionale Assistente
Amministrativo per preteso difetto dei requisiti e alla risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra l'interessata e il Dirigente dell'Istituto
Comprensivo DO IO di IL relativo all'a.s. 2022/2023 . 2022/2023
La ricorrente ha impugnato il Decreto AOOUSPMI 24.5.2024 n. 1254 di depennamento dalla graduatoria permanente provinciale , profilo Assistente
Amministrativo a.s. 2022/2023 , , e risoluzione del contratto a tempo indeterminato con Istituto Commerciale DO IO a.s. 2022/2023 al fine di sentirlo annullare con accertamento del suo diritto al reinserimento in graduatoria, alla reintegra sul posto di lavoro, ed al risarcimento economico e giuridico come per legge.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica, preliminarmente, per l'improcedibilità del procedimento concluso con il provvedimento impugnato per aver l'Amministrazione già posto “qui medesimi fatti e atti a presupposto del procedimento disciplinare avviato nei confronti della mia assistita con atto prot. 18909 del 9/11/2023, e concluso con Parte_1
provvedimento sanzionatorio prot. 774 del 29/3/2024” con evidente violazione del principio del ne bis in idem. “.
In subordine, nel merito, ha rilevato come fosse in possesso dei requisiti di legge per l'ammissione al concorso indetto il 22/4/2022 n. 818 per l'anno scolastico 2021-2022
- Graduatorie a. s. 2022-2023 - di cui all'art. 554 del Decreto Legislativo 16 aprile
1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, relativo, relativo all'Area B - Profilo - Assistente amministrativo, per tutte le province della Lombardia e, segnatamente, ha dedotto come fosse inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto, terza fascia, profilo Assistente Amministrativo, triennio 2017/2021, oltre ad essere in servizio nell'a.s. 2020/2021 e vantasse contratti a t.d. stipulati negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, individuata dalla citata graduatoria di circolo e di Istituto, terza fascia, Assistente
Amministrativo, sicchè legittimamente il 20/7/2021 la medesima aveva quindi accesso alla graduatoria permanente personale TA, provincia di IL, profilo
Assistente Amministrativo “ .
Il Tribunale ha ritenuto infondata la asserita violazione del principio del ne bis in idem rilevando che “ … i due procedimenti azionati dall'Amministrazione sono diversi nei presupposti e negli effetti. Mentre quello del 29 marzo 2024 è, a tutti gli effetti, un provvedimento di adozione di sanzione disciplinare, quello di depennamento del 24 maggio 2024 è – quale imprescindibile atto dovuto – mera conseguenza giuridica dell'accertata mancanza dei requisiti utili all'inserimento nella graduatoria provinciale permanente “.
Passando alla valutazione del merito , , il Tribunale ha rilevato che “ E' circostanza pacifica in giudizio, e comunque documentale, che il procedimento amministrativo per la cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale sia stato avviato a seguito della comunicazione dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
LOMBARDIA del 13 marzo 2023, n. prot. 6581, relativa a una ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa in data il 28 ottobre 2022 nei confronti del titolare dell'Istituto paritario “ di OC IN (SA), Parte_2
nell'ambito del procedimento penale N. 4756/2018 R.G.N.R. e N. 4779/2018
R.G.G.I.P., incardinato presso il Tribunale Ordinario di OC IN (docc. 1-2
).
Nello specifico, l'Amministrazione Scolastica ha contestato la veridicità della dichiarazione inerente al servizio svolto presso l'Istituto paritario Parte_2
di OC IN (SA), a suo tempo effettuata nella domanda di
[...]
inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia TA, valevoli per il triennio scolastico 2018-2021: dalla falsità della suddetta dichiarazione deriverebbe l'invalidità dei servizi statali resi nel triennio 2018-2021 e, conseguentemente,
l'insussistenza del requisito di anzianità utile nella graduatoria permanente TA per l'Anno Scolastico 2021/2022. “
Alla luce delle indagini penali era risultato che “in data Parte_1
27/10/2017 ha presentato presso l'Istituto Comprensivo, via Gattamelata 35,
IL, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia per il personale TA, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso la scuola dal 2/01/2015 al 31/12/2015. Il Parte_2 servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso l'Istituto Comprensivo 'G. Dezza' Via Cadorna,
23-20077- GN (IL) dal 04/10/2018 al30/06/2019” (cfr. pag. 445 – doc. 2
). Nello specifico, il rapporto di lavoro di “era stato instaurato Parte_1 al solo fine di ottenere il punteggio utile all'aggiornamento della graduatoria e alla sua conseguente assunzione” “ ; inoltre con nota del 18 ottobre 2023, n. prot. 17330, l' di OC IN ha Controparte_5 comunicato di aver provveduto all'annullamento del rapporto di lavoro intercorso tra e l'Istituto paritario “ di OC Parte_1 Parte_2
IN (SA), relativamente al periodo compreso tra il 2 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 “.
Il Tribunale , in presenza di tali risultanze documentali , ha evidenziato che Pt_1
non aveva assolto l'onere probatorio a suo carico di provare l'effettività dell'attività lavorativa prestata.
Il Tribunale , richiamando anche il tenore dell'art. 7, co. 7, D.M. 640/2017 (decreto recante la disciplina per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di III
Fascia TA per il triennio 2018-2021), dell'art. 8.5, co.2 del bando di concorso ha concluso che “ non solo il servizio prestato negli AA.SS. 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021 non può aver nessun rilievo giuridico, ma, comunque, in ragione della falsa attestazione sul servizio presso l'Istituto paritario “ Parte_2 di OC IN (SA), non avrebbe potuto – in ogni caso – Parte_1
restare nella graduatoria permanente, dovendosene disporre l'esclusione “
Ha infine ritenuto infondato l'assunto per il quale avrebbe potuto Pt_1 comunque maturare i 24 mesi di servizio richiesti per accedere alla graduatoria permanente anche con un punteggio rettificato dai titoli del servizio prestato negli anni 2017/2021.
Sul punto , ha rilevato : “ Infatti, per essere correttamente inseriti nella graduatoria permanente non basta l'assegnabilità potenziale/ipotetica degli incarichi che altri hanno ottenuto sulla base di un punteggio inferiore assegnato loro in graduatoria di terza fascia, ma è necessaria la maturazione di due anni di servizio effettivamente e legittimamente prestato. Precisamente tale requisito non è stato soddisfatto dalla
. Pt_1
Non ha quindi alcun rilievo il fatto che molteplici contratti di lavoro a tempo determinato siano stati stipulati da persone che nella graduatoria di circolo e di istituto terza fascia TA, triennio 2018/2021, si erano collocate in posizione pari o inferiore a quella corrispondente allo stesso punteggio attribuito alla (13.38) Pt_1 meno i punti a lei assegnati (0,60) per il servizio falsamente prestato come dipendente della scuola di OC IN” Parte_2 Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza appellata , Pt_1
l'accoglimento delle domande proposte .
Ha resistito il chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 30 ottobre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che Parte_1 seguono.
Con un unico articolato motivo di appello censura la sentenza per “ Pt_1
l'erronea applicazione dell'art. 8 del bando citato, e prima ancora degli artt.75 e 76,
D.P.R. 445/2000, al preteso fine di sanzionare i candidati che abbiano prodotto dichiarazioni false o mendaci con l'esclusione dalla relativa procedura nonché con conseguente decadenza dalla connessa graduatoria “ . .
Con richiami alla giurisprudenza anche di legittimità , l'appellante sostiene che “ secondo il richiamato art. 75 D.P.R.445/2000 la sanzione della decadenza automatica si applichi solo quando le dichiarazioni mendaci riguardino un requisito essenziale per il conseguimento del beneficio “ ; che “ al contrario , allorquando queste riguardano requisiti non essenziali all'assunzione , assumono il carattere di vizi funzionali e riconducono non più nell'alveo dell'art. 75 del DPR citato ma in quello dell'art. 55 quater lett. d del D.Lgs. 165 / 2001” ; che “ nella vicenda di causa , dall'esame delle disposizioni contenute nel DM 640/2017 in tema di aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2017/2020 , emerge che la falsa dichiarazione riferita al servizio di collaboratore scolastico reso nel 2015 non riguardava un dato essenziale all'ammissione nella graduatoria per il profilo di assistente amministrativo , e così per l'assunzione nel medesimo profilo , bensì solo un titolo valutabile ai fini del punteggio “ .
L'appellante censura la sentenza anche laddove ha ritenuto non violato il principio del ne bis in idem;
osserva testualmente : “ infatti posto che la dichiarazione de quo riguarda un requisito non nessenziale all'assunzione , e assume il carattere di vizio funzionale , la stessa rientra non più nell'alveo dell'art. 75 del DPR citato , ma in quello dell'art. 55 quater , lett. d del D.Lgs .n. 165/2001 , con conseguente esclusione della legittima possibilità di duplicare il procedimento sanzionatorio rispetto ad essa “
L'appellante osserva inoltre come il Tribunale non abbia adeguatamente valutato che nella fattispecie l'utilità del punteggio del servizio prestato in qualità di assistente amministrativo negli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 “ era sterilizzata dalla prova che la dr.ssa avrebbe ottenuto ugualmente gli Pt_1
incarichi di supplenza …in virtù del minore punteggio risultante dalla sottrazione di
0,60 punti de quibus “ poiché “ dagli atti ostesi da diverse scuole della provincia di
IL – allegati in giudizio – risulta infatti che negli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021 , le stesse scuole individuavano dalle medesime graduatorie di circolo e di istituto nelle quali era graduata l'interessata , quali destinatari di contratto a t.d. per il profilo di assistente amministrativo , aspiranti con punteggio uguale o inferiore a 13,28 ( docc. 20-29 fasc. primo grado ).
Tali censure , ad avviso del Collegio, non colgono nel segno.
Va premesso che in questo grado del giudizio non contesta le Pt_1 argomentazioni con le quali il Tribunale , con espresso riferimento alle indagini penali e agli accertamenti ispettivi dell'INPS svolti a OC IN , ha ritenuto e confermato la fittizietà della asserita e dichiarata attività lavorativa svolta da presso la scuola “ “dal 2.1.2015 al 31.12.2015. Pt_1 Parte_2
Ciò premesso, il Collegio osserva innanzitutto che l'impugnato decreto CP_2
24/5/2024 n. 1254 di depennamento della dott.ssa dalla Parte_1 graduatoria permanente provinciale, profilo Assistente Amministrativo, a.s.
2022/2023, e di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, profilo
Assistente Amministrativo, stipulato con l'Istituto Comprensivo DO IO, a.s.
2022/2023 non può ritenersi adottato all'esito di un procedimento di natura disciplinare e non assume la natura di un provvedimento sanzionatorio .
Si legge testualmente nel decreto suddetto : “ Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione , relative alle scuole di ogni ordine e grado , decreto legislativo 297 del 16 Aprile 1994;
Visto il Decreto Ministeriale n. 640 del 30 Agosto 2017 ;
Visto il decreto Ministeriale n. 50 del 3 Marzo 2021 ;
Visto il bando di concorso a titoli del Direttore Generale Regione Lombardia relativo alle graduatorie permanenti di cui al d.lvo 297/94 art. 554 , profilo professionale
Assistente Amministrativo prot. N. 818 del 22.4.2022 – graduatorie a.s. 2022/2023;
Vista la graduatoria permanente definitiva del concorso di cui sopra , pubblicata sull'albo di questo ufficio in data 2.8.2022 con prot. N. 1898 nella quale risulta inserito il nominativo della signora , nata il [...] alla Parte_1 posizione 87 con punti 31,63 , in virtù della quale la stessa ha conseguito il contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2022 ;
Visti gli artt. 9, comma 2 del bando di concorso a titoli del direttore generale Regione
Lombardia relativo alle graduatorie permanenti di cui al D.Lvo 297/94 art. 554 , profilo professionale Assistente Amministrativo prot. N. 818 del 22.4.2022 , che così recita : “ Tutti i candidati sono ammessi con riserva . L'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti …. E l'art. 8 comma 5 del medesimo bando di concorso a norma del quale “ l'amministrazione si riserva di effettuare i controlli delle dichiarazioni e delle autocertificazioni …” :
Vista la domanda di inclusione in graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia , personale TA , profilo Assistente Amministrativo , triennio 2017/2020 della signora
, in cui ella dichiarava di aver prestato servizio, in qualità di Parte_1 assistente amministrativo dal 2.1.2015 al 31.12.2015 , presso l'Istituto paritario “
Miniclub I Sogni dei Bambini “
Vista la domanda di inclusione in graduatoria di circolo e di istituto terza fascia , personale TA , profilo Assistente Amministrativo , triennio 2021/2024 della signora in cui ella parimenti dichiarava di aver prestato servizio , in qualità Parte_1 di assistente amministrativo dal 2.1.2015 al 31.12.2015 presso l'Istituto paritario
Miniclub I sogni dei bambini “;
Vista l'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali , emessa il 28.10.2022
, nel procedimento penale n. 4758R.G.N.R e N. 4779 2018 R.G. GIP , incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di OC IN in cui alla pagina
442 è riferito che la signora “ in data 27.10.2017 ha presentato Parte_1 presso l'Istituto Comprensivo, via Gattamelata 35, IL , domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale TA, nella quale ha dichiarato falsamente di aver prestato servizio presso la scuola Miniclub i
Sogni dei Bimbi dal 2.1.2015 al 31.12.2015 . Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso l'Istituto Comprensivo “ G. Dezza “ via Cadorna 23 – GN dal 4.10.2018 al
30.6.2019 ;
Considerato il fatto che i suddetti periodi di servizio, dichiarati dalla signora Pt_3 nella domanda per l'inserimento nella graduatoria di circolo e di istituto di
[...] terza fascia TA , i servizi svolti negli anni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 presso Istituzioni scolastiche della provincia di IL , ai sensi dell'art. 7 comma 7
D.M 640/2017 , si intendono prestati di fatto e non di diritto , con la conseguenza che per tali servizi non è riconosciuto alcun punteggio;
Vista la comunicazione prot.n. 17330 del 18.10.2023 con cui l'INPS , direzione di
OC inferiore riferiva di aver annullato il rapporto di lavoro intercorso tra la signora e la scuola paritaria denominata “ Miniclub I Sogni dei Parte_1
Bambini “ per il periodo dal 2.1.2015 al 31.12.2015 e di aver notificato alla S.V. il relativo provvedimento di disconoscimento avente prot. N. 0324967 del 27.10.2020
;
Considerato il fatto che il suddetto periodo di servizio, dichiarato dalla signora nella domanda per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di Parte_1 istituto di terza fascia TA , i servizi svolti negli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 presso Istituzioni scolastiche nella provincia di
IL , ai sensi dell'art. 7 , comma 7 D.M. 640/2017 , si intendono prestati in fatto e non di diritto , con la conseguenza che per tali servizi non è riconosciuto alcun punteggio;
Considerato che , per effetto di quanto sopra esposto , la signora Parte_4 ha maturato il requisito dei 24 mesi di servizio nel profilo amministrativo di
[...]
Assistente Amministrativo , richiesto dall'art. 2, comma 2 del bando di concorso ( decreto prot. N. 818 del 22.4.2022 ) ; Visto l'avvio del procedimento amministrativo , prot. N. 9675 del 19.4.2024 , finalizzato all'esclusione della signora dalla graduatoria Parte_1 permanente provinciale art. 554 Decreto legislativo 297/94, profilo professionale
Assistente Amministrativo , e conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato a.s. 2022/2023 ; ….
Decreta
ART. 1 – Per quanto sopra , , nata il [...] ( TP ) è Parte_5 depennata dalla graduatoria permanente provinciale a.s. 2021/2022 – graduatoria a.s.2022/2023 , profilo Assistente Amministrativo , in quanto non in possesso dei requisiti previsti per l'accesso .
ART.
2 -Per gli effetti , è risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra la stessa ed il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo DO IO – IL , relativo all'anno scolastico 2022/2023 e il servizio prestato sarà dichiarato di fatto e non di diritto …..
.
Tale decreto investe essenzialmente il mendacio inerente la domanda di inclusione in graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia , personale TA , e le ripercussioni conseguenti in ordine da un lato ai servizi svolti negli anni
2018/2019, 2019/2020 2020/2021, 2021/2022 presso Istituzioni scolastiche della provincia di IL e dall'altro la conseguente insussistenza del requisito dei 24 mesi di servizio nel profilo di assistente amministrativo richiesto dall'art. 2 , comma 2 del bando di concorso ( decreto prot. N. 818 del 22.4.2022 ) per l'inserimento nella graduatoria permanente provinciale a.s.2022/2023 –profilo assistente amministrativo , con ulteriore ricaduta, infine , sul contratto a tempo indeterminato stipulato tra e il dirigente scolastico dell'I.C. “DO IO “ di Pt_1
IL .
Va ribadito che tale decreto non può ritenersi, ad avviso del Collegio, espressione di un potere sanzionatorio e deve pertanto escludersi la violazione del principio del ne bis in idem denunciata dall'appellante .
Sul punto questa Corte territoriale , pronunciando su una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del procedimento ( cfr. . sent. n. 753/2025 ) ha escluso la natura sanzionatoria del decreto di depennamento dalle graduatorie permanenti e della risoluzione del contratto a tempo indeterminato stipulato .
Si legge testualmente nella motivazione di tale sentenza che deve escludersi la natura sanzionatoria di tale decreto “ alla luce dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, condivisi da questo collegio ed applicabili nella fattispecie , per i quali “ in tema di accesso al pubblico impiego la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.n. 445 del 2000 si verifica ogniqualvolta , in assenza della falsa dichiarazione , l'impiego non sarebbe stato ottenuto , ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio;
ne consegue che la decadenza in questione – risolvendosi in un vizio genetico del contratto , ossia nella nullità dello stesso – va apprezzata in termini di rifiuto dell'Amministrazione di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro , del quale , pertanto , non si potrà tener conto ai fini di successive assunzioni o avanzamento di carriera “ ( così ex plurimis Cass.
Sez. Lav. ord. 22673/2020 ).
Nella motivazione di tale ordinanza , la Corte di Cassazione ha ribadito “ il principio di diritto secondo cui «il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d d.p.r.
3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2001) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. » (
Cass. n. 18699/2019 e negli stessi termini Cass. n. 10854/2020 pronunciata in fattispecie nella quale, a seguito della falsa dichiarazione, era stato ottenuto l'inserimento nelle graduatorie di istituto del personale TA) “ .
Si legge ancora nella ordinanza :
“ con le richiamate pronunce si è evidenziato che l'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la «non veridicità del contenuto» comporta la decadenza del dichiarante «dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera», opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio;
si è precisato, inoltre, che sul piano contrattuale la "decadenza dai benefici" si risolve in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e ciò è stato affermato in linea con l'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza della
Corte, alla stregua del quale nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, che in attuazione dell'art. 97 Cost. impongono alle Pubbliche Amministrazioni l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e degli artt. 23 e seguenti del d.P.R. n. 487/1994, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 30999/2019, Cass. n. 17002/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);
quanto ai poteri che la Pubblica Amministrazione può esercitare ove si avveda della falsità della dichiarazione e, più in generale, dell'illegittimità dell'assunzione si è evidenziato che l'atto con il quale l'amministrazione revochi l'incarico a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale o dell'inosservanza dell'ordine di graduatoria «equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale» (Cass. nn.
8328/2010, 19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019), ovverosia, secondo un più risalente ma pur sempre valido precedente, !a decadenza in questi casi va apprezzata «semplicemente in termini di rifiuto dell'amministrazione scolastica di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro a causa della nullità del contratto per violazione di norma imperativa» (Cass.13150/2006);
dai richiamati principi, qui ribaditi perché condivisi dal Collegio, discende, inoltre, che il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche
Amministrazioni, e pertanto, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum “.
In materia ,peraltro , proprio in relazione al principio del ne bis in idem , la Corte di
Cassazione ha inoltre avuto occasione di affermare espressamente che “ in tema di contratti conclusi per il conferimento di incarichi per le supplenze del personale docente ed educativo delle scuole pubbliche , la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato a causa della violazione delle disposizioni inerenti all'inserimento nelle graduatorie istituite a tal fine , non ha natura disciplinare e sanzionatoria , conseguendo all'accertata inosservanza di dette disposizioni , sicchè la successiva irrogazione nei confronti del titolare del contratto risolto di un licenziamento disciplinare , per gli stessi fatti posti a base della cessazione del rapporto , non contrasta con il principio del ne bis in idem “ ( Cass. Sez. Lav. ord.
3055/2024 ) … “
Nella stessa sentenza n. 753/2025 questa Corte territoriale ha anche richiamato quelle pronunce della giurisprudenza di legittimità ( cfr. in particolare Cassazione
Sez. Lav. 8259/2022 Pres. ) che , in casi analoghi , hanno Parte_6 evidenziato che si è in presenza “ di un atto di gestione della disciplina delle graduatorie stabilmente riportato da questa S.C. nell'ambito dei diritti soggettivi (
Cass. Sez. Unite 23 luglio 2014 n. 16756 ; Cass. 28 luglio 2009 n. 17466 ) , che non si tratta “ di un intervento di autotutela amministrativa in senso proprio , ovverosia di un provvedere discrezionale in senso contrario ad una precedente decisione , sicchè non vi è luogo a richiamare le regole di cui alla legge 241/1990 “ , che si tratta solo “ della corretta applicazione delle regole di disciplina della procedura da cui dipende il diritto che la P.A. , gestendo le graduatorie , era chiamata a riconoscere e che ha ritenuto non essere sorto ….”.
Il Collegio condivide totalmente tali argomentazioni ed intende anche nella fattispecie dare continuità all'orientamento espresso nella citata sentenza n.
753/2025 in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente procedimento.
Si è trattato quindi solo di atti inerenti la corretta gestione della disciplina relativa alle graduatorie oggetto di causa. In proposito, il Tribunale ha correttamente richiamato ( così come la stessa
Amministrazione evidenzia nel decreto ora in esame ) l'art. 7, co. 7, D.M. 640/2017
(decreto recante la disciplina per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia TA per il triennio 2018-2021) in forza del quale “…l'eventuale servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma
5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio” nonché l''art. 8.5, co. 2, del bando di concorso per il quale “le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R.28.12.2000, n.445 pubblicato nella
G.U n.42 del 20.2.2001” (doc. 17, fascicolo resistente).
Si tratta di disciplina la cui applicazione implica l'insussistenza , legittimamente ravvisata dall'Amministrazione dell'essenziale requisito dei 24 mesi di servizio nel profilo di assistente amministrativo richiesto dall'art. 2 , comma 2 del bando di concorso ( decreto prot. N. 818 del 22.4.2022 ) per l'inserimento nella graduatoria permanente provinciale a.s.2022/2023 –profilo assistente amministrativo
Va infine disattesa la censura dell'appellante fondata sulla considerazione che l'utilità del punteggio del servizio prestato in qualità di assistente amministrativo negli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 “ era sterilizzata dalla prova che la dr.ssa avrebbe ottenuto ugualmente gli incarichi i supplenza …in virtù del Pt_1
minore punteggio risultante dalla sottrazione di 0,60 punti de quibus “ poiché “ dagli atti ostesi da diverse scuole della provincia di IL – allegati in giudizio – risulta infatti che negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 , le stesse scuole individuavano dalle medesime graduatorie di circolo e di istituto nelle quali era graduata l'interessata , quali destinatari di contratto a t.d. per il profilo di assistente amministrativo , aspiranti con punteggio uguale o inferiore a 13,28 ( docc.
20-29 fasc. primo grado ) “ .
L'assunto non è fondato .
In ordine alla analoga questione sollevata nel procedimento oggetto della citata sentenza 753/2025 questa Corte ha già osservato , con argomentazioni totalmente condivise anche da questo collegio, che “ ai fini della maturazione del requisito dei
24 mesi debbono essere valutati solo i contratti effettivamente stipulati dalla ricorrente: di fatto la ricorrente, senza il punteggio derivante dal servizio paritario, non avrebbe ottenuto i contratti che hanno determinato in concreto il raggiungimento del servizio necessario per accedere alle graduatorie permanenti ed e' quindi del tutto irrilevante valutare se avrebbe potuto ottenere altri contratti
“.
Nella fattispecie il Collegio condivide allora quanto analogamente affermato, in altri termini, dal Tribunale : “… per essere correttamente inseriti nella graduatoria permanente non basta l'assegnabilità potenziale/ipotetica degli incarichi che altri hanno ottenuto sulla base di un punteggio inferiore assegnato loro in graduatoria di terza fascia, ma è necessaria la maturazione di due anni di servizio effettivamente e legittimamente prestato. Precisamente tale requisito non è stato soddisfatto dalla
. Non ha quindi alcun rilievo il fatto che molteplici contratti di lavoro a tempo Pt_1 determinato siano stati stipulati da persone che nella graduatoria di circolo e di istituto terza fascia TA, triennio 2018/2021, si erano collocate in posizione pari o inferiore a quella corrispondente allo stesso punteggio attribuito alla (13.38) Pt_1 meno i punti a lei assegnati (0,60) per il servizio falsamente prestato come dipendente della scuola di OC IN “. . Parte_2 Parte_2
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione , l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte appellata ex d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022 , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , nella misura specificata in dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 377/2025 del Tribunale di IL;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che , in favore di parte appellata , liquida in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali ed oneri di legge
;
si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012. IL, 30 ottobre 2025
Il Presidente .
VA IC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. VA IC Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott.ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 30 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.377/2025 del Tribunale di
IL ( giudice dr.ssa Julie Martini ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. BARBONI Parte_1 C.F._1
OM e dell'avv. NARDONE ANNAMARIA C.F._2
( elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA C.F._3
ALFONSO LAMARMORA, 36 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
– Ufficio Scolastico Controparte_1 P.IVA_1 Regionale per la Lombardia Ufficio - Ambito Territoriale di IL con il patrocinio dell' AVVOCATURA STATO MILANO . presso i cui uffici è C.F._4 elettivamente domiciliato in IL via Freguglia n. 1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 23 giugno 2025
PER L'APPELLATO
Come da memoria in data 1 ottobre 2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 377/2025 il Tribunale di IL pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del ha così Parte_1 Controparte_1
deciso: “ rigetta il ricorso;
condanna alla rifusione delle spese Parte_1 processuali in favore del e del merito liquidate in Controparte_1 complessivi euro 1800,00, oltre spese generali ed oneri di legge “
La vicenda oggetto della controversia e lo svolgimento del processo di primo grado sono così riassunti nella sentenza appellata: :
“ Con ricorso depositato in via telematica in data 19.9.2024, ha Parte_1
convenuto avanti al Tribunale di IL, in funzione di giudice del lavoro, il ed i suoi uffici periferici, per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“1) ANNULLARE il decreto 24/5/2024 n. 1254 di depennamento della CP_2 dott.ssa dalla graduatoria permanente provinciale, profilo Parte_1
Assistente Amministrativo, a.s. 2022/2023, e risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, profilo Assistente Amministrativo, stipulato con l'Istituto
Comprensivo DO IO, a.s. 2022/2023,
2) PER L'EFFETTO,
- accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa al reinserimento Parte_1 nella graduatoria permanente provinciale, profilo Assistente Amministrativo, a.s.
2022/2023, con ogni effetto giuridico ex tunc, e alla reintegra sul posto di lavoro a tempo indeterminato, profilo Assistente Amministrativo, presso l'Istituto
Comprensivo DO IO, con decorrenza 1/9/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art
63, comma 2, d.lgs. 165/2001;
- accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa al pagamento di Parte_1 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo compreso tra il giorno della risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato – 24/5/2024 -
e quello dell'effettiva reintegrazione, e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del maturato al saldo;
- Condannare le Amministrazioni resistenti al reinserimento della dott.ssa nella graduatoria permanente provinciale, profilo Assistente Parte_1
Amministrativo, a.s. 2022/2023, con ogni effetto giuridico ex tunc, e alla reintegra sul posto di lavoro a tempo indeterminato, profilo Assistente Amministrativo, presso l'Istituto Comprensivo DO IO, con decorrenza 1/9/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art 63, comma 2, d.lgs. 165/2001;
- Condannare le Amministrazioni resistenti in solido al pagamento in favore della dott.ssa di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima Parte_1 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo compreso tra il giorno della risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato – 24/5/2024 - e quello dell'effettiva reintegrazione, e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del maturato al saldo;
- Condannare le Amministrazioni resistenti in solido alla rifusione di spese ed onorari di giudizio - compreso il contributo unificato - da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore dei sottoscritti difensori”.
La ricorrente ha dedotto: - di avere inoltrato, il 27 ottobre 2017, domanda di inserimento nelle
Graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia per il triennio 2017/2021 in qualità di personale A.T.A., per i profili professionali di collaboratore scolastico, dichiarando, tra i titoli di servizio posseduti, il servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico presso la scuola dell'infanzia paritaria “Miniclub i sogni dei bambini” di
OC IN dal 2 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (doc. 4 ric.);
- di aver presentato nuovamente in data 13 aprile 2021 domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale TA per il triennio 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024, nella quale confermava necessariamente tutti i titoli di servizi già dichiarati (ivi compreso quello reso quale collaboratore scolastico, corrispondete a 0,60 punti per il profilo di Assistente Amministrativo, visto che la parte relativa a detti titoli era disponibile in modalità “solo consultazione” (doc. 7 ric.);
- che in data 13 maggio 2021 presentava anche domanda di inserimento/aggiornamento nella graduatoria provinciale permanente TA 24 mesi, profilo Assistente Amministrativo, allegando i soli titoli di servizio maturati nel profilo di Assistente Amministrativo, con esclusione perciò del servizio contestato reso quale Collaboratore Scolastico (doc. 8 ric.);
- per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, e 2021/2022 nel triennio di validità delle graduatorie (2017/2021) la ricorrente aveva ottenuto numerosi incarichi presso le scuole statali;
- in data 20 luglio 2021 aveva quindi accesso alla graduatoria permanente personale TA, provincia di IL, profilo Assistente Amministrativo, posizione 205, punti 25,63 (doc. 9 ric.) e, per l'effetto, veniva cancellata dalla graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia 2021/2024, medesimo profilo Assistente Amministrativo con decorrenza 9/7/2021 (cfr. nota ICS Franceschi di IL 9/7/2021 prot.
2663/2021, doc. 10 ric.) ed era individuata quale destinataria di contratto a tempo determinato dalla graduatoria permanente personale TA, provincia di IL, profilo Assistente Amministrativo, e stipulava contratto con l di Controparte_3
IL con decorrenza 7/9/2021 (doc. 11; cfr. anche interrogazioni storico posizione, docc. 12 e 13);
- in data 1 settembre 2022 veniva assunta in ruolo quale Assistente
Amministrativo, provincia di IL, presso lo stesso Istituto Comprensivo DO
IO di IL (doc. 14 ric.), così come inserita nella suddetta graduatoria permanente, in virtù dei titoli di studio e di servizio posseduti – dai quali era escluso il servizio reso quale Collaboratore Scolastico.
- Con atto di contestazione di addebiti prot. 18909 del 9.11.2023 l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari le contestava una violazione dei doveri di responsabilità e correttezza, idonea a ledere il rapporto di fiducia con codesta amministrazione ( doc. 15 ) per essersi avvantaggiata , ai fini delle assunzioni quale assistente amministrativo per gli anni scolastici 2018/2019; 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 , del periodo di servizio reso dal 2.1.2025 al 31.12.2015 in qualità di assistente amministrativo , annullato da INPS come da nota 324967 del 27.10.2020 ;
- Che il procedimento disciplinare si concludeva con il provvedimento dell'Ufficio competente per i Procedimenti disciplinari 29.3.2024 prot. 774 che così disponeva : “
Irroga art. 1 ) alla signora , nata a [...] ( TP ) il 24.12.1976, Parte_1 assistente amministrativa con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto Comprensivo DO IO di IL ( MI ) la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio pari a mesi 3, secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 8 lettera h CCNL 2019/2021 – comparto istruzione e ricerca , con la seguente motivazione “ grave violazione dei doveri di responsabilità e correttezza per aver falsamente dichiarato , all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia , triennio 2021/2024 , servizi mai svolti e disconosciuti dall'INPS : falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro;
grave pregiudizio del rapporto fiduciario tra amministrazione pubblica e dipendente ( doc. 17 ) ;
- Con atto prot. 1833 ris/e del 22.4.2024 l'Ufficio scolastico di CP_2
IL contestava nuovamente all'odierna ricorrente i medesimi fatti , al fine di procedere alla cancellazione dalla graduatoria permanente , art. 554 d.lgs.297/1994
, profilo professionale Assistente Amministrativo , e alla conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato a.s. 2022/2023 ( doc. 18 ) atteso che , i servizi a tempo determinato quale Assistente Amministrativo resi negli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 individuata da graduatorie di istituto , non fossero validi ed efficaci perché fondati sul punteggio corrispondente al servizio reso dal 2.1.2015 al 31.12.2015 quale Assistente Amministrativo ( rectius , collaboratore scolastico e dunque in profilo diverso ) – annullato da INPS e detti servizi dovevano intendersi come in quegli anni come prestati di fatto e non di diritto
, la ricorrente veniva ritenuta priva del requisito di 24 mesi del servizio nel profilo di
Assistente Amministrativo richiesto ai fini dell'accesso alla graduatoria permanente;
- L'Ufficio procedeva con decreto AOOUSPMI 1254 del 24.5.2024 al depennamento della dr.ssa dalla graduatoria permanente ex art. Parte_1
554 d.lgs. 297/1994 , persomnal4e TA , profilo professionale Assistente
Amministrativo per preteso difetto dei requisiti e alla risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra l'interessata e il Dirigente dell'Istituto
Comprensivo DO IO di IL relativo all'a.s. 2022/2023 . 2022/2023
La ricorrente ha impugnato il Decreto AOOUSPMI 24.5.2024 n. 1254 di depennamento dalla graduatoria permanente provinciale , profilo Assistente
Amministrativo a.s. 2022/2023 , , e risoluzione del contratto a tempo indeterminato con Istituto Commerciale DO IO a.s. 2022/2023 al fine di sentirlo annullare con accertamento del suo diritto al reinserimento in graduatoria, alla reintegra sul posto di lavoro, ed al risarcimento economico e giuridico come per legge.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica, preliminarmente, per l'improcedibilità del procedimento concluso con il provvedimento impugnato per aver l'Amministrazione già posto “qui medesimi fatti e atti a presupposto del procedimento disciplinare avviato nei confronti della mia assistita con atto prot. 18909 del 9/11/2023, e concluso con Parte_1
provvedimento sanzionatorio prot. 774 del 29/3/2024” con evidente violazione del principio del ne bis in idem. “.
In subordine, nel merito, ha rilevato come fosse in possesso dei requisiti di legge per l'ammissione al concorso indetto il 22/4/2022 n. 818 per l'anno scolastico 2021-2022
- Graduatorie a. s. 2022-2023 - di cui all'art. 554 del Decreto Legislativo 16 aprile
1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, relativo, relativo all'Area B - Profilo - Assistente amministrativo, per tutte le province della Lombardia e, segnatamente, ha dedotto come fosse inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto, terza fascia, profilo Assistente Amministrativo, triennio 2017/2021, oltre ad essere in servizio nell'a.s. 2020/2021 e vantasse contratti a t.d. stipulati negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, individuata dalla citata graduatoria di circolo e di Istituto, terza fascia, Assistente
Amministrativo, sicchè legittimamente il 20/7/2021 la medesima aveva quindi accesso alla graduatoria permanente personale TA, provincia di IL, profilo
Assistente Amministrativo “ .
Il Tribunale ha ritenuto infondata la asserita violazione del principio del ne bis in idem rilevando che “ … i due procedimenti azionati dall'Amministrazione sono diversi nei presupposti e negli effetti. Mentre quello del 29 marzo 2024 è, a tutti gli effetti, un provvedimento di adozione di sanzione disciplinare, quello di depennamento del 24 maggio 2024 è – quale imprescindibile atto dovuto – mera conseguenza giuridica dell'accertata mancanza dei requisiti utili all'inserimento nella graduatoria provinciale permanente “.
Passando alla valutazione del merito , , il Tribunale ha rilevato che “ E' circostanza pacifica in giudizio, e comunque documentale, che il procedimento amministrativo per la cancellazione dalla graduatoria permanente provinciale sia stato avviato a seguito della comunicazione dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
LOMBARDIA del 13 marzo 2023, n. prot. 6581, relativa a una ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa in data il 28 ottobre 2022 nei confronti del titolare dell'Istituto paritario “ di OC IN (SA), Parte_2
nell'ambito del procedimento penale N. 4756/2018 R.G.N.R. e N. 4779/2018
R.G.G.I.P., incardinato presso il Tribunale Ordinario di OC IN (docc. 1-2
).
Nello specifico, l'Amministrazione Scolastica ha contestato la veridicità della dichiarazione inerente al servizio svolto presso l'Istituto paritario Parte_2
di OC IN (SA), a suo tempo effettuata nella domanda di
[...]
inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia TA, valevoli per il triennio scolastico 2018-2021: dalla falsità della suddetta dichiarazione deriverebbe l'invalidità dei servizi statali resi nel triennio 2018-2021 e, conseguentemente,
l'insussistenza del requisito di anzianità utile nella graduatoria permanente TA per l'Anno Scolastico 2021/2022. “
Alla luce delle indagini penali era risultato che “in data Parte_1
27/10/2017 ha presentato presso l'Istituto Comprensivo, via Gattamelata 35,
IL, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia per il personale TA, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso la scuola dal 2/01/2015 al 31/12/2015. Il Parte_2 servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso l'Istituto Comprensivo 'G. Dezza' Via Cadorna,
23-20077- GN (IL) dal 04/10/2018 al30/06/2019” (cfr. pag. 445 – doc. 2
). Nello specifico, il rapporto di lavoro di “era stato instaurato Parte_1 al solo fine di ottenere il punteggio utile all'aggiornamento della graduatoria e alla sua conseguente assunzione” “ ; inoltre con nota del 18 ottobre 2023, n. prot. 17330, l' di OC IN ha Controparte_5 comunicato di aver provveduto all'annullamento del rapporto di lavoro intercorso tra e l'Istituto paritario “ di OC Parte_1 Parte_2
IN (SA), relativamente al periodo compreso tra il 2 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 “.
Il Tribunale , in presenza di tali risultanze documentali , ha evidenziato che Pt_1
non aveva assolto l'onere probatorio a suo carico di provare l'effettività dell'attività lavorativa prestata.
Il Tribunale , richiamando anche il tenore dell'art. 7, co. 7, D.M. 640/2017 (decreto recante la disciplina per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di III
Fascia TA per il triennio 2018-2021), dell'art. 8.5, co.2 del bando di concorso ha concluso che “ non solo il servizio prestato negli AA.SS. 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021 non può aver nessun rilievo giuridico, ma, comunque, in ragione della falsa attestazione sul servizio presso l'Istituto paritario “ Parte_2 di OC IN (SA), non avrebbe potuto – in ogni caso – Parte_1
restare nella graduatoria permanente, dovendosene disporre l'esclusione “
Ha infine ritenuto infondato l'assunto per il quale avrebbe potuto Pt_1 comunque maturare i 24 mesi di servizio richiesti per accedere alla graduatoria permanente anche con un punteggio rettificato dai titoli del servizio prestato negli anni 2017/2021.
Sul punto , ha rilevato : “ Infatti, per essere correttamente inseriti nella graduatoria permanente non basta l'assegnabilità potenziale/ipotetica degli incarichi che altri hanno ottenuto sulla base di un punteggio inferiore assegnato loro in graduatoria di terza fascia, ma è necessaria la maturazione di due anni di servizio effettivamente e legittimamente prestato. Precisamente tale requisito non è stato soddisfatto dalla
. Pt_1
Non ha quindi alcun rilievo il fatto che molteplici contratti di lavoro a tempo determinato siano stati stipulati da persone che nella graduatoria di circolo e di istituto terza fascia TA, triennio 2018/2021, si erano collocate in posizione pari o inferiore a quella corrispondente allo stesso punteggio attribuito alla (13.38) Pt_1 meno i punti a lei assegnati (0,60) per il servizio falsamente prestato come dipendente della scuola di OC IN” Parte_2 Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza appellata , Pt_1
l'accoglimento delle domande proposte .
Ha resistito il chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
All'udienza del 30 ottobre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che Parte_1 seguono.
Con un unico articolato motivo di appello censura la sentenza per “ Pt_1
l'erronea applicazione dell'art. 8 del bando citato, e prima ancora degli artt.75 e 76,
D.P.R. 445/2000, al preteso fine di sanzionare i candidati che abbiano prodotto dichiarazioni false o mendaci con l'esclusione dalla relativa procedura nonché con conseguente decadenza dalla connessa graduatoria “ . .
Con richiami alla giurisprudenza anche di legittimità , l'appellante sostiene che “ secondo il richiamato art. 75 D.P.R.445/2000 la sanzione della decadenza automatica si applichi solo quando le dichiarazioni mendaci riguardino un requisito essenziale per il conseguimento del beneficio “ ; che “ al contrario , allorquando queste riguardano requisiti non essenziali all'assunzione , assumono il carattere di vizi funzionali e riconducono non più nell'alveo dell'art. 75 del DPR citato ma in quello dell'art. 55 quater lett. d del D.Lgs. 165 / 2001” ; che “ nella vicenda di causa , dall'esame delle disposizioni contenute nel DM 640/2017 in tema di aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2017/2020 , emerge che la falsa dichiarazione riferita al servizio di collaboratore scolastico reso nel 2015 non riguardava un dato essenziale all'ammissione nella graduatoria per il profilo di assistente amministrativo , e così per l'assunzione nel medesimo profilo , bensì solo un titolo valutabile ai fini del punteggio “ .
L'appellante censura la sentenza anche laddove ha ritenuto non violato il principio del ne bis in idem;
osserva testualmente : “ infatti posto che la dichiarazione de quo riguarda un requisito non nessenziale all'assunzione , e assume il carattere di vizio funzionale , la stessa rientra non più nell'alveo dell'art. 75 del DPR citato , ma in quello dell'art. 55 quater , lett. d del D.Lgs .n. 165/2001 , con conseguente esclusione della legittima possibilità di duplicare il procedimento sanzionatorio rispetto ad essa “
L'appellante osserva inoltre come il Tribunale non abbia adeguatamente valutato che nella fattispecie l'utilità del punteggio del servizio prestato in qualità di assistente amministrativo negli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 “ era sterilizzata dalla prova che la dr.ssa avrebbe ottenuto ugualmente gli Pt_1
incarichi di supplenza …in virtù del minore punteggio risultante dalla sottrazione di
0,60 punti de quibus “ poiché “ dagli atti ostesi da diverse scuole della provincia di
IL – allegati in giudizio – risulta infatti che negli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021 , le stesse scuole individuavano dalle medesime graduatorie di circolo e di istituto nelle quali era graduata l'interessata , quali destinatari di contratto a t.d. per il profilo di assistente amministrativo , aspiranti con punteggio uguale o inferiore a 13,28 ( docc. 20-29 fasc. primo grado ).
Tali censure , ad avviso del Collegio, non colgono nel segno.
Va premesso che in questo grado del giudizio non contesta le Pt_1 argomentazioni con le quali il Tribunale , con espresso riferimento alle indagini penali e agli accertamenti ispettivi dell'INPS svolti a OC IN , ha ritenuto e confermato la fittizietà della asserita e dichiarata attività lavorativa svolta da presso la scuola “ “dal 2.1.2015 al 31.12.2015. Pt_1 Parte_2
Ciò premesso, il Collegio osserva innanzitutto che l'impugnato decreto CP_2
24/5/2024 n. 1254 di depennamento della dott.ssa dalla Parte_1 graduatoria permanente provinciale, profilo Assistente Amministrativo, a.s.
2022/2023, e di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, profilo
Assistente Amministrativo, stipulato con l'Istituto Comprensivo DO IO, a.s.
2022/2023 non può ritenersi adottato all'esito di un procedimento di natura disciplinare e non assume la natura di un provvedimento sanzionatorio .
Si legge testualmente nel decreto suddetto : “ Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione , relative alle scuole di ogni ordine e grado , decreto legislativo 297 del 16 Aprile 1994;
Visto il Decreto Ministeriale n. 640 del 30 Agosto 2017 ;
Visto il decreto Ministeriale n. 50 del 3 Marzo 2021 ;
Visto il bando di concorso a titoli del Direttore Generale Regione Lombardia relativo alle graduatorie permanenti di cui al d.lvo 297/94 art. 554 , profilo professionale
Assistente Amministrativo prot. N. 818 del 22.4.2022 – graduatorie a.s. 2022/2023;
Vista la graduatoria permanente definitiva del concorso di cui sopra , pubblicata sull'albo di questo ufficio in data 2.8.2022 con prot. N. 1898 nella quale risulta inserito il nominativo della signora , nata il [...] alla Parte_1 posizione 87 con punti 31,63 , in virtù della quale la stessa ha conseguito il contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2022 ;
Visti gli artt. 9, comma 2 del bando di concorso a titoli del direttore generale Regione
Lombardia relativo alle graduatorie permanenti di cui al D.Lvo 297/94 art. 554 , profilo professionale Assistente Amministrativo prot. N. 818 del 22.4.2022 , che così recita : “ Tutti i candidati sono ammessi con riserva . L'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti …. E l'art. 8 comma 5 del medesimo bando di concorso a norma del quale “ l'amministrazione si riserva di effettuare i controlli delle dichiarazioni e delle autocertificazioni …” :
Vista la domanda di inclusione in graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia , personale TA , profilo Assistente Amministrativo , triennio 2017/2020 della signora
, in cui ella dichiarava di aver prestato servizio, in qualità di Parte_1 assistente amministrativo dal 2.1.2015 al 31.12.2015 , presso l'Istituto paritario “
Miniclub I Sogni dei Bambini “
Vista la domanda di inclusione in graduatoria di circolo e di istituto terza fascia , personale TA , profilo Assistente Amministrativo , triennio 2021/2024 della signora in cui ella parimenti dichiarava di aver prestato servizio , in qualità Parte_1 di assistente amministrativo dal 2.1.2015 al 31.12.2015 presso l'Istituto paritario
Miniclub I sogni dei bambini “;
Vista l'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali , emessa il 28.10.2022
, nel procedimento penale n. 4758R.G.N.R e N. 4779 2018 R.G. GIP , incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di OC IN in cui alla pagina
442 è riferito che la signora “ in data 27.10.2017 ha presentato Parte_1 presso l'Istituto Comprensivo, via Gattamelata 35, IL , domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale TA, nella quale ha dichiarato falsamente di aver prestato servizio presso la scuola Miniclub i
Sogni dei Bimbi dal 2.1.2015 al 31.12.2015 . Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso l'Istituto Comprensivo “ G. Dezza “ via Cadorna 23 – GN dal 4.10.2018 al
30.6.2019 ;
Considerato il fatto che i suddetti periodi di servizio, dichiarati dalla signora Pt_3 nella domanda per l'inserimento nella graduatoria di circolo e di istituto di
[...] terza fascia TA , i servizi svolti negli anni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 presso Istituzioni scolastiche della provincia di IL , ai sensi dell'art. 7 comma 7
D.M 640/2017 , si intendono prestati di fatto e non di diritto , con la conseguenza che per tali servizi non è riconosciuto alcun punteggio;
Vista la comunicazione prot.n. 17330 del 18.10.2023 con cui l'INPS , direzione di
OC inferiore riferiva di aver annullato il rapporto di lavoro intercorso tra la signora e la scuola paritaria denominata “ Miniclub I Sogni dei Parte_1
Bambini “ per il periodo dal 2.1.2015 al 31.12.2015 e di aver notificato alla S.V. il relativo provvedimento di disconoscimento avente prot. N. 0324967 del 27.10.2020
;
Considerato il fatto che il suddetto periodo di servizio, dichiarato dalla signora nella domanda per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di Parte_1 istituto di terza fascia TA , i servizi svolti negli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 presso Istituzioni scolastiche nella provincia di
IL , ai sensi dell'art. 7 , comma 7 D.M. 640/2017 , si intendono prestati in fatto e non di diritto , con la conseguenza che per tali servizi non è riconosciuto alcun punteggio;
Considerato che , per effetto di quanto sopra esposto , la signora Parte_4 ha maturato il requisito dei 24 mesi di servizio nel profilo amministrativo di
[...]
Assistente Amministrativo , richiesto dall'art. 2, comma 2 del bando di concorso ( decreto prot. N. 818 del 22.4.2022 ) ; Visto l'avvio del procedimento amministrativo , prot. N. 9675 del 19.4.2024 , finalizzato all'esclusione della signora dalla graduatoria Parte_1 permanente provinciale art. 554 Decreto legislativo 297/94, profilo professionale
Assistente Amministrativo , e conseguente revoca del contratto a tempo indeterminato a.s. 2022/2023 ; ….
Decreta
ART. 1 – Per quanto sopra , , nata il [...] ( TP ) è Parte_5 depennata dalla graduatoria permanente provinciale a.s. 2021/2022 – graduatoria a.s.2022/2023 , profilo Assistente Amministrativo , in quanto non in possesso dei requisiti previsti per l'accesso .
ART.
2 -Per gli effetti , è risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra la stessa ed il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo DO IO – IL , relativo all'anno scolastico 2022/2023 e il servizio prestato sarà dichiarato di fatto e non di diritto …..
.
Tale decreto investe essenzialmente il mendacio inerente la domanda di inclusione in graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia , personale TA , e le ripercussioni conseguenti in ordine da un lato ai servizi svolti negli anni
2018/2019, 2019/2020 2020/2021, 2021/2022 presso Istituzioni scolastiche della provincia di IL e dall'altro la conseguente insussistenza del requisito dei 24 mesi di servizio nel profilo di assistente amministrativo richiesto dall'art. 2 , comma 2 del bando di concorso ( decreto prot. N. 818 del 22.4.2022 ) per l'inserimento nella graduatoria permanente provinciale a.s.2022/2023 –profilo assistente amministrativo , con ulteriore ricaduta, infine , sul contratto a tempo indeterminato stipulato tra e il dirigente scolastico dell'I.C. “DO IO “ di Pt_1
IL .
Va ribadito che tale decreto non può ritenersi, ad avviso del Collegio, espressione di un potere sanzionatorio e deve pertanto escludersi la violazione del principio del ne bis in idem denunciata dall'appellante .
Sul punto questa Corte territoriale , pronunciando su una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del procedimento ( cfr. . sent. n. 753/2025 ) ha escluso la natura sanzionatoria del decreto di depennamento dalle graduatorie permanenti e della risoluzione del contratto a tempo indeterminato stipulato .
Si legge testualmente nella motivazione di tale sentenza che deve escludersi la natura sanzionatoria di tale decreto “ alla luce dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, condivisi da questo collegio ed applicabili nella fattispecie , per i quali “ in tema di accesso al pubblico impiego la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.n. 445 del 2000 si verifica ogniqualvolta , in assenza della falsa dichiarazione , l'impiego non sarebbe stato ottenuto , ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio;
ne consegue che la decadenza in questione – risolvendosi in un vizio genetico del contratto , ossia nella nullità dello stesso – va apprezzata in termini di rifiuto dell'Amministrazione di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro , del quale , pertanto , non si potrà tener conto ai fini di successive assunzioni o avanzamento di carriera “ ( così ex plurimis Cass.
Sez. Lav. ord. 22673/2020 ).
Nella motivazione di tale ordinanza , la Corte di Cassazione ha ribadito “ il principio di diritto secondo cui «il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d d.p.r.
3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2001) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. » (
Cass. n. 18699/2019 e negli stessi termini Cass. n. 10854/2020 pronunciata in fattispecie nella quale, a seguito della falsa dichiarazione, era stato ottenuto l'inserimento nelle graduatorie di istituto del personale TA) “ .
Si legge ancora nella ordinanza :
“ con le richiamate pronunce si è evidenziato che l'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la «non veridicità del contenuto» comporta la decadenza del dichiarante «dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera», opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio;
si è precisato, inoltre, che sul piano contrattuale la "decadenza dai benefici" si risolve in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, e ciò è stato affermato in linea con l'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza della
Corte, alla stregua del quale nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, che in attuazione dell'art. 97 Cost. impongono alle Pubbliche Amministrazioni l'individuazione del contraente nel rispetto delle procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e degli artt. 23 e seguenti del d.P.R. n. 487/1994, seppure non direttamente attinente al contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 30999/2019, Cass. n. 17002/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);
quanto ai poteri che la Pubblica Amministrazione può esercitare ove si avveda della falsità della dichiarazione e, più in generale, dell'illegittimità dell'assunzione si è evidenziato che l'atto con il quale l'amministrazione revochi l'incarico a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale o dell'inosservanza dell'ordine di graduatoria «equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale» (Cass. nn.
8328/2010, 19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019), ovverosia, secondo un più risalente ma pur sempre valido precedente, !a decadenza in questi casi va apprezzata «semplicemente in termini di rifiuto dell'amministrazione scolastica di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro a causa della nullità del contratto per violazione di norma imperativa» (Cass.13150/2006);
dai richiamati principi, qui ribaditi perché condivisi dal Collegio, discende, inoltre, che il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche
Amministrazioni, e pertanto, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum “.
In materia ,peraltro , proprio in relazione al principio del ne bis in idem , la Corte di
Cassazione ha inoltre avuto occasione di affermare espressamente che “ in tema di contratti conclusi per il conferimento di incarichi per le supplenze del personale docente ed educativo delle scuole pubbliche , la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato a causa della violazione delle disposizioni inerenti all'inserimento nelle graduatorie istituite a tal fine , non ha natura disciplinare e sanzionatoria , conseguendo all'accertata inosservanza di dette disposizioni , sicchè la successiva irrogazione nei confronti del titolare del contratto risolto di un licenziamento disciplinare , per gli stessi fatti posti a base della cessazione del rapporto , non contrasta con il principio del ne bis in idem “ ( Cass. Sez. Lav. ord.
3055/2024 ) … “
Nella stessa sentenza n. 753/2025 questa Corte territoriale ha anche richiamato quelle pronunce della giurisprudenza di legittimità ( cfr. in particolare Cassazione
Sez. Lav. 8259/2022 Pres. ) che , in casi analoghi , hanno Parte_6 evidenziato che si è in presenza “ di un atto di gestione della disciplina delle graduatorie stabilmente riportato da questa S.C. nell'ambito dei diritti soggettivi (
Cass. Sez. Unite 23 luglio 2014 n. 16756 ; Cass. 28 luglio 2009 n. 17466 ) , che non si tratta “ di un intervento di autotutela amministrativa in senso proprio , ovverosia di un provvedere discrezionale in senso contrario ad una precedente decisione , sicchè non vi è luogo a richiamare le regole di cui alla legge 241/1990 “ , che si tratta solo “ della corretta applicazione delle regole di disciplina della procedura da cui dipende il diritto che la P.A. , gestendo le graduatorie , era chiamata a riconoscere e che ha ritenuto non essere sorto ….”.
Il Collegio condivide totalmente tali argomentazioni ed intende anche nella fattispecie dare continuità all'orientamento espresso nella citata sentenza n.
753/2025 in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente procedimento.
Si è trattato quindi solo di atti inerenti la corretta gestione della disciplina relativa alle graduatorie oggetto di causa. In proposito, il Tribunale ha correttamente richiamato ( così come la stessa
Amministrazione evidenzia nel decreto ora in esame ) l'art. 7, co. 7, D.M. 640/2017
(decreto recante la disciplina per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia TA per il triennio 2018-2021) in forza del quale “…l'eventuale servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma
5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio” nonché l''art. 8.5, co. 2, del bando di concorso per il quale “le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R.28.12.2000, n.445 pubblicato nella
G.U n.42 del 20.2.2001” (doc. 17, fascicolo resistente).
Si tratta di disciplina la cui applicazione implica l'insussistenza , legittimamente ravvisata dall'Amministrazione dell'essenziale requisito dei 24 mesi di servizio nel profilo di assistente amministrativo richiesto dall'art. 2 , comma 2 del bando di concorso ( decreto prot. N. 818 del 22.4.2022 ) per l'inserimento nella graduatoria permanente provinciale a.s.2022/2023 –profilo assistente amministrativo
Va infine disattesa la censura dell'appellante fondata sulla considerazione che l'utilità del punteggio del servizio prestato in qualità di assistente amministrativo negli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 “ era sterilizzata dalla prova che la dr.ssa avrebbe ottenuto ugualmente gli incarichi i supplenza …in virtù del Pt_1
minore punteggio risultante dalla sottrazione di 0,60 punti de quibus “ poiché “ dagli atti ostesi da diverse scuole della provincia di IL – allegati in giudizio – risulta infatti che negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 , le stesse scuole individuavano dalle medesime graduatorie di circolo e di istituto nelle quali era graduata l'interessata , quali destinatari di contratto a t.d. per il profilo di assistente amministrativo , aspiranti con punteggio uguale o inferiore a 13,28 ( docc.
20-29 fasc. primo grado ) “ .
L'assunto non è fondato .
In ordine alla analoga questione sollevata nel procedimento oggetto della citata sentenza 753/2025 questa Corte ha già osservato , con argomentazioni totalmente condivise anche da questo collegio, che “ ai fini della maturazione del requisito dei
24 mesi debbono essere valutati solo i contratti effettivamente stipulati dalla ricorrente: di fatto la ricorrente, senza il punteggio derivante dal servizio paritario, non avrebbe ottenuto i contratti che hanno determinato in concreto il raggiungimento del servizio necessario per accedere alle graduatorie permanenti ed e' quindi del tutto irrilevante valutare se avrebbe potuto ottenere altri contratti
“.
Nella fattispecie il Collegio condivide allora quanto analogamente affermato, in altri termini, dal Tribunale : “… per essere correttamente inseriti nella graduatoria permanente non basta l'assegnabilità potenziale/ipotetica degli incarichi che altri hanno ottenuto sulla base di un punteggio inferiore assegnato loro in graduatoria di terza fascia, ma è necessaria la maturazione di due anni di servizio effettivamente e legittimamente prestato. Precisamente tale requisito non è stato soddisfatto dalla
. Non ha quindi alcun rilievo il fatto che molteplici contratti di lavoro a tempo Pt_1 determinato siano stati stipulati da persone che nella graduatoria di circolo e di istituto terza fascia TA, triennio 2018/2021, si erano collocate in posizione pari o inferiore a quella corrispondente allo stesso punteggio attribuito alla (13.38) Pt_1 meno i punti a lei assegnati (0,60) per il servizio falsamente prestato come dipendente della scuola di OC IN “. . Parte_2 Parte_2
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione , l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte appellata ex d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022 , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , nella misura specificata in dispositivo.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 377/2025 del Tribunale di IL;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che , in favore di parte appellata , liquida in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali ed oneri di legge
;
si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012. IL, 30 ottobre 2025
Il Presidente .
VA IC