Ordinanza presidenziale 10 dicembre 2022
Sentenza 23 maggio 2023
Ordinanza collegiale 16 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 3 marzo 2025
Ordinanza collegiale 10 luglio 2025
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Espropriazione per pubblica utilità: illegittimo il silenzio del Comune sull'istanza di acquisizione sanante (art. 42-bis d.P.R. 327/2001) presentata dal privato TAR Calabria, sezione II, 6 agosto 2025, n. 1366 Acquisizione sanante: sull'indennizzo decide il giudice ordinario TAR Lombardia, sezione IV, 9 giugno 2025, n. 2067 Espropriazione per pubblica utilità: il provvedimento di acquisizione sanante compete al Consiglio comunale Consiglio di Stato, sezione IV, 23 maggio 2025, n. 4504 Acquisizione sanante: sull'indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 decide il giudice ordinario TAR Marche, sezione I, 22 aprile 2025, n. 288 Processo amministrativo: il giudice amministrativo non può …
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Espropriazione per pubblica utilità: illegittimo il silenzio del Comune sull'istanza di acquisizione sanante (art. 42-bis d.P.R. 327/2001) presentata dal privato TAR Calabria, sezione II, 6 agosto 2025, n. 1366 Acquisizione sanante: sull'indennizzo decide il giudice ordinario TAR Lombardia, sezione IV, 9 giugno 2025, n. 2067 Espropriazione per pubblica utilità: il provvedimento di acquisizione sanante compete al Consiglio comunale Consiglio di Stato, sezione IV, 23 maggio 2025, n. 4504 Acquisizione sanante: sull'indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 decide il giudice ordinario TAR Marche, sezione I, 22 aprile 2025, n. 288 Processo amministrativo: il giudice amministrativo non può …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 23/05/2023, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2023
N. 00280/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2021, proposto da
MI Di IO, TO IA, NA IA, FO IA, RI IA, rappresentati e difesi dagli avvocati Giancarlo Di Lucanardo, Manola Di Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Teramo, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Teramo sull’istanza presentata dai ricorrenti in data 12 maggio 2020, volta alla definizione del procedimento di espropriazione mediante acquisizione sanante dei fondi di proprietà degli istanti o tramite la loro restituzione, nonché per la condanna del Comune di Teramo a provvedere sull’anzidetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in decisione i ricorrenti Di IO MI, IA TO, IA NA, IA FO e IA RI insorgono per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Teramo in relazione all’istanza- diffida per l’avvio e la definizione del procedimento ex art. 42 del D.P.R. n. 327/2001, presentata in data 12 maggio 2020 in relazione alle aree censite in catasto terreni al foglio 61, p.lla n. 1135 per mq. 700, di cui 142 edificabile B2, p.lla n. 1136 per mq. 8 e p.lla n.1137 di mq 40 di cui 1 mq edificabile B2, di loro proprietà ma occupate da molti anni da una strada comunale, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
I ricorrenti deducono che la suddetta occupazione deve ritenersi sine titulo non avendo il Comune di Teramo mai predisposto il relativo atto di esproprio, né mai accettato le proposte di accordo avanzate negli anni dai proprietari e dagli eredi del Sig. IA LT e, quindi, mai versata alcuna indennità di occupazione, di esproprio né corrisposto il relativo danno per occupazione abusiva. I terreni occupati, peraltro, sono stati irreversibilmente trasformati per la realizzazione della descritta opera pubblica.
Il Comune di Teramo, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza camerale del 10 maggio 2023, la causa è stata introitata per la decisione.
2. In via del tutto preliminare, in conformità ai principi già espressi da questo Tribunale in fattispecie analoghe (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sentenza 3 marzo 2021, n. 94/2021; sentenza 22 ottobre 2020, n. 374), va affermato che è ammissibile il ricorso allo strumento dell'azione per “silenzio” di cui agli artt. 31 e 117 del D.Lgs. n. 104/2010 nella fattispecie di cui all'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 in quanto finalizzato ad evitare che l'eccezionale potere ablatorio previsto dalla stessa norma possa essere esercitato sine die in violazione dei valori costituzionali ed europei di certezza e stabilità del quadro regolatorio dell'assetto dei contrapposti interessi in gioco.
3. Ciò chiarito, il ricorso è, nel merito, suscettibile di positivo apprezzamento, con conseguente declaratoria d’illegittimità del silenzio serbato in relazione all’istanza di cui in epigrafe e accertamento dell’obbligo del Comune resistente di provvedere sulla istanza medesima con l’effettiva definizione del procedimento ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta, su istanza di parte, in sostituzione dell’Ente civico inadempiente.
Le spese del presente giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Teramo di provvedere sulla istanza di parte ricorrente con l’effettiva definizione del procedimento ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta, su istanza di parte, in sostituzione dell’Ente civico inadempiente.
Condanna il Comune di Teramo al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese processuali che vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Giovanni Giardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO