TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 30/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 2037/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2037 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 23.12.2024 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. GIOVANAZZI ILARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Marconi, 2 38065 Mori ITALIA;
e da
(c.f. ) nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo- dall'avv. MARSILI CINZIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via Roma n. 20;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da note.
Parte convenuta: come da note.
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso congiunto”.
Fatto e diritto
pagina1 di 4 1. Con ricorso depositato il 23.12.2024 hanno chiesto Parte_1 Parte_2
congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori nata il [...] a [...] e Persona_1 Persona_2
nato il [...] a [...], dalla loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuti da entrambi i genitori.
2. In data 27.12.2024 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno prodotto la documentazione richiesta (atto di nascita di entrambi i minori) ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al ricorso depositato.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi dei minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1. I genitori di e gestiranno i figli in modo condiviso con residenza principale dei Per_1 Per_2 minori presso la madre, attualmente nell'abitazione di proprietà del signor sita Nogaredo Pt_1
(TN), via per Sasso, 24 e in seguito presso la nuova abitazione che la signora ha acquistato, Parte_2
in Rovereto, via Cittadella (doc. 18).
2. Il signor e la signora hanno trovato un accordo sulle modalità di Parte_1 Parte_2
gestione dei figli e , come da calendario su due settimane qui trascritto, e così via Per_1 Per_2
di seguito per le settimane a seguire:
Lunedì Mamma
Martedì Papà
pagina2 di 4 Mercoledì Mamma
Giovedì Mamma
Venerdì Papà
Sabato Papà
Domenica Papà
Lunedì Mamma
Martedì Papà
Mercoledì Papà
Giovedì Mamma
Venerdì Mamma
Sabato Mamma
Domenica Mamma
3. Per quanto riguarda il calendario dei periodi di vacanza e delle ricorrenze i genitori stabiliscono quanto segue:
• Per le vacanze di Natale e di Pasqua i genitori divideranno il periodo a metà fra loro, alternando fra loro i periodi di anno in anno;
• i genitori trascorreranno il compleanno di ciascun figlio con lo stesso alternandosi fra loro di anno in anno, ma preferendo la soluzione di trascorrerli tutti assieme;
• entrambi i figli trascorreranno la giornata del compleanno di ciascun genitore con il predetto;
• i figli trascorreranno le vacanze di carnevale, i ponti e le altre festività infrasettimanali con ciascun genitore ad anni alterni.
• durante le vacanze estive entrambi i figli assieme trascorreranno con ciascun genitore almeno 3 settimane anche non consecutive, previa reciproca comunicazione dei rispettivi periodi entro il 31 marzo di ciascun anno.
• Tutto quanto sopra relativo alla frequentazione con i figli, salvo diverso accordo;
4. Il signor si accolla in via esclusiva il mutuo, che egli continuerà a pagare in via esclusiva, Pt_1 dell'appartamento di Nogaredo, già residenza familiare ove attualmente vive la signora con Parte_2
i figli. La signora continuerà a farsi carico delle bollette e delle spese ordinarie Parte_2 dell'appartamento fino a quando restituirà l'immobile al signor impegnandosi a liberarlo Pt_1
entro giugno 2025, non appena le verrà consegnato ed avrà arredato il suo nuovo appartamento.
5. Tenuto conto di quanto sopra le parti concordano che l'assegno di mantenimento ordinario in favore dei figli a carico del signor da versarsi sul conto corrente della signora entro il giorno Pt_1 Parte_2
15 di ogni mese, sarà di 225,00 € a figlio (450,00 € totali), da versarsi a partire dal mese successivo a pagina3 di 4 quello di restituzione da parte della signora della casa familiare al signor Nel periodo Parte_2 Pt_1 da dicembre 2024 compreso fino alla restituzione dell'immobile come sopra, il signor verserà € Pt_1
75,00 mensili a figlio (€ 150,00 mensili complessivamente) quale contributo al mantenimento ordinario dei figli e si accollerà la metà della spesa ordinaria per la mensa per il mese di novembre 2024. Ciascun
contributo con rivalutazione annuale su base ISTAT decorso un anno dalla omologa;
6. Tutte le provvidenze pubbliche a favore della prole attuali e future (AUU INPS, e qualsiasi CP_1
altro emolumento pubblico), così come eventuali assegni familiari, spetteranno alla signora Parte_2
7. Le detrazioni fiscali per i figli a carico, laddove previste, saranno divise al 50 % fra i genitori, mentre ciascuno di loro si detrarrà le spese straordinarie detraibili nella quota con la quale vi avrà effettivamente provveduto;
8. La mensa scolastica, per entrambi i figli, sarà a carico della signora Parte_2
9. Le spese ordinarie per il vestiario ed accessori di entrambi i figli saranno a carico della signora Parte_2 ad esclusione di quelle per l'acquisto di capi che richiederanno da soli un esborso eguale o maggiore di euro 100,00 (ad es: giacconi, cappotti, scarpe, etc.), che le parti decidono di qualificare come spesa straordinaria e il costo dei quali quindi sarà suddiviso a metà tra i genitori, previo accordo.
10. Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo il Protocollo CNF. per quanto qui non espressamente previsto;
le parti espressamente indicano altresì fra le spese straordinarie, oltre a quanto sopra previsto per il vestiario ed accessori, le spese per i trasporti pubblici, scolastici e non, nonché le spese per la dotazione scolastica di inizio anno.
11. I ricorrenti intendono anche definire ogni questione patrimoniale insorta dalla loro relazione e convivenza more uxorio e pertanto concordano che il signor rimborserà alla signora Pt_1 Parte_2
la somma di euro 10.500,00 da costei versata in costanza di convivenza per spese relative all'appartamento – casa familiare di proprietà del signor come segue: Il signor Pt_1 Pt_1
verserà un acconto di euro 5.500,00 contestualmente alla riconsegna da parte della signora Parte_2 della casa familiare sita Nogaredo (TN), via per Sasso, 24; verserà quindi il saldo di ulteriori €
5.000,00 entro marzo 2026. Con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di non aver altro reciprocamente a pretendere con riguardo alle questioni patrimoniali conseguenti – direttamente e/o indirettamente – alla loro relazione, alla convivenza ed alle spese ordinarie e/o straordinarie pregresse per i figli, salvo quanto sopra previsto per il futuro.
12. Le spese legali si intendono compensate e perciò ciascuna parte pagherà esclusivamente il compenso del proprio difensore;
13. I difensori con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 comma 2 L. 247/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 30/01/2025.
La giudice estensora Giulia Paoli Il presidente Giulio Adilardi
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2037 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 23.12.2024 da:
(c.f. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. GIOVANAZZI ILARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Via Marconi, 2 38065 Mori ITALIA;
e da
(c.f. ) nata a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo- dall'avv. MARSILI CINZIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rovereto (TN), via Roma n. 20;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da note.
Parte convenuta: come da note.
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso congiunto”.
Fatto e diritto
pagina1 di 4 1. Con ricorso depositato il 23.12.2024 hanno chiesto Parte_1 Parte_2
congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori nata il [...] a [...] e Persona_1 Persona_2
nato il [...] a [...], dalla loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuti da entrambi i genitori.
2. In data 27.12.2024 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno prodotto la documentazione richiesta (atto di nascita di entrambi i minori) ed hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte di cui al ricorso depositato.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi dei minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
1. I genitori di e gestiranno i figli in modo condiviso con residenza principale dei Per_1 Per_2 minori presso la madre, attualmente nell'abitazione di proprietà del signor sita Nogaredo Pt_1
(TN), via per Sasso, 24 e in seguito presso la nuova abitazione che la signora ha acquistato, Parte_2
in Rovereto, via Cittadella (doc. 18).
2. Il signor e la signora hanno trovato un accordo sulle modalità di Parte_1 Parte_2
gestione dei figli e , come da calendario su due settimane qui trascritto, e così via Per_1 Per_2
di seguito per le settimane a seguire:
Lunedì Mamma
Martedì Papà
pagina2 di 4 Mercoledì Mamma
Giovedì Mamma
Venerdì Papà
Sabato Papà
Domenica Papà
Lunedì Mamma
Martedì Papà
Mercoledì Papà
Giovedì Mamma
Venerdì Mamma
Sabato Mamma
Domenica Mamma
3. Per quanto riguarda il calendario dei periodi di vacanza e delle ricorrenze i genitori stabiliscono quanto segue:
• Per le vacanze di Natale e di Pasqua i genitori divideranno il periodo a metà fra loro, alternando fra loro i periodi di anno in anno;
• i genitori trascorreranno il compleanno di ciascun figlio con lo stesso alternandosi fra loro di anno in anno, ma preferendo la soluzione di trascorrerli tutti assieme;
• entrambi i figli trascorreranno la giornata del compleanno di ciascun genitore con il predetto;
• i figli trascorreranno le vacanze di carnevale, i ponti e le altre festività infrasettimanali con ciascun genitore ad anni alterni.
• durante le vacanze estive entrambi i figli assieme trascorreranno con ciascun genitore almeno 3 settimane anche non consecutive, previa reciproca comunicazione dei rispettivi periodi entro il 31 marzo di ciascun anno.
• Tutto quanto sopra relativo alla frequentazione con i figli, salvo diverso accordo;
4. Il signor si accolla in via esclusiva il mutuo, che egli continuerà a pagare in via esclusiva, Pt_1 dell'appartamento di Nogaredo, già residenza familiare ove attualmente vive la signora con Parte_2
i figli. La signora continuerà a farsi carico delle bollette e delle spese ordinarie Parte_2 dell'appartamento fino a quando restituirà l'immobile al signor impegnandosi a liberarlo Pt_1
entro giugno 2025, non appena le verrà consegnato ed avrà arredato il suo nuovo appartamento.
5. Tenuto conto di quanto sopra le parti concordano che l'assegno di mantenimento ordinario in favore dei figli a carico del signor da versarsi sul conto corrente della signora entro il giorno Pt_1 Parte_2
15 di ogni mese, sarà di 225,00 € a figlio (450,00 € totali), da versarsi a partire dal mese successivo a pagina3 di 4 quello di restituzione da parte della signora della casa familiare al signor Nel periodo Parte_2 Pt_1 da dicembre 2024 compreso fino alla restituzione dell'immobile come sopra, il signor verserà € Pt_1
75,00 mensili a figlio (€ 150,00 mensili complessivamente) quale contributo al mantenimento ordinario dei figli e si accollerà la metà della spesa ordinaria per la mensa per il mese di novembre 2024. Ciascun
contributo con rivalutazione annuale su base ISTAT decorso un anno dalla omologa;
6. Tutte le provvidenze pubbliche a favore della prole attuali e future (AUU INPS, e qualsiasi CP_1
altro emolumento pubblico), così come eventuali assegni familiari, spetteranno alla signora Parte_2
7. Le detrazioni fiscali per i figli a carico, laddove previste, saranno divise al 50 % fra i genitori, mentre ciascuno di loro si detrarrà le spese straordinarie detraibili nella quota con la quale vi avrà effettivamente provveduto;
8. La mensa scolastica, per entrambi i figli, sarà a carico della signora Parte_2
9. Le spese ordinarie per il vestiario ed accessori di entrambi i figli saranno a carico della signora Parte_2 ad esclusione di quelle per l'acquisto di capi che richiederanno da soli un esborso eguale o maggiore di euro 100,00 (ad es: giacconi, cappotti, scarpe, etc.), che le parti decidono di qualificare come spesa straordinaria e il costo dei quali quindi sarà suddiviso a metà tra i genitori, previo accordo.
10. Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo il Protocollo CNF. per quanto qui non espressamente previsto;
le parti espressamente indicano altresì fra le spese straordinarie, oltre a quanto sopra previsto per il vestiario ed accessori, le spese per i trasporti pubblici, scolastici e non, nonché le spese per la dotazione scolastica di inizio anno.
11. I ricorrenti intendono anche definire ogni questione patrimoniale insorta dalla loro relazione e convivenza more uxorio e pertanto concordano che il signor rimborserà alla signora Pt_1 Parte_2
la somma di euro 10.500,00 da costei versata in costanza di convivenza per spese relative all'appartamento – casa familiare di proprietà del signor come segue: Il signor Pt_1 Pt_1
verserà un acconto di euro 5.500,00 contestualmente alla riconsegna da parte della signora Parte_2 della casa familiare sita Nogaredo (TN), via per Sasso, 24; verserà quindi il saldo di ulteriori €
5.000,00 entro marzo 2026. Con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di non aver altro reciprocamente a pretendere con riguardo alle questioni patrimoniali conseguenti – direttamente e/o indirettamente – alla loro relazione, alla convivenza ed alle spese ordinarie e/o straordinarie pregresse per i figli, salvo quanto sopra previsto per il futuro.
12. Le spese legali si intendono compensate e perciò ciascuna parte pagherà esclusivamente il compenso del proprio difensore;
13. I difensori con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 comma 2 L. 247/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 30/01/2025.
La giudice estensora Giulia Paoli Il presidente Giulio Adilardi
pagina4 di 4