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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2894 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50122/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 50122 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 13.11.2024, vertente
T R A
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Pt_1
rappresentata e difesa dagli Avv. ti Fabio Todarello e Giuseppe Fuda, elettivamente domiciliati in
Roma presso lo studio dell'Avv. Corbyons in Via Cicerone, 44, giusta procura in atti.
ATTORE
E
, in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza del Campidoglio, n. 1. CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Rizzo, in virtù di procura generale alle liti per atto del
Dott. , Notaio in Roma, rep. n. 22013 del 4.08.2022 e presso lo stesso domiciliato negli Persona_1 uffici dell'Avvocatura LI siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21
CONVENUTO
OGGETTO: rimborso retribuzioni ex artt. 79 e 80 d.lgs. 267/2000
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 13.11.2024, da intendersi integralmente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 14 Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato l'11.07.2022, in riassunzione del precedente giudizio instaurato dinanzi al AR – ZI (RG n. 8810/2013), conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per veder accertato e dichiarato il diritto al rimborso a proprio favore degli oneri sostenuti per la retribuzione dei permessi fruiti dai propri dipendenti per l'esercizio delle funzioni pubbliche ex artt.
79 e 80 d.lgs. 267/2000, con riferimento all'attività svolta nel corso degli anni da parte della sig.ra e del sig. come membri degli organi consiliari ed esecutivi dei Parte_2 Controparte_2
Municipi di oltre spese, compensi professionali e accessori di legge. CP_1
1.1 A tal fine esponeva: - che la aveva svolto la propria attività come Consigliera Comunale Pt_2
Con presso il Municipio ex XV) dal 2008 al 2013 e come Assessore dal 2021 ad oggi e che il CP_2
CP_ aveva svolto la propria attività come Consigliere Comunale presso il Municipio IX (ex dal 2008 ad oggi;
- che, in forza dell'art. 79 d.lgs. 267/2000, aveva concesso ai propri dipendenti, nel Pt_1 corso degli anni, i dovuti permessi per l'esercizio della funzione pubblica ed erogato la rispettiva retribuzione;
- che, di conseguenza, aveva formulato richieste di rimborso al ai sensi dell'art. CP_4
Con 80 d.lgs. 267/2000; - che, con nota del 30 novembre 2012, il Municipio di non CP_1 aveva proceduto al richiesto rimborso, in quanto riteneva di dover “accertare la legittimità di quanto richiesto” in riferimento alle “qualità” del soggetto richiedente, ipotizzando che la previsione normativa richiamata non si applicasse nei confronti di , in quanto società svolgente attività di Pt_1
rilevante interesse collettivo e pertanto già finanziata da fondi pubblici;
- che, con nota del 15 aprile
2013, aveva ribadito la propria legittimazione al rimborso;
- che, con nota prot. 49841 del 30 Pt_1
maggio 2013 il , con riferimento alla sola posizione del aveva rappresentato CP_5 CP_2
l'impossibilità di corrispondere ad i rimborsi richiesti, ribadendo la propria determinazione, in Pt_1
ultimo, con nota prot. 63931 del 15 luglio 2013; - che aveva proposto ricorso al AR ZI per Pt_1
l'annullamento delle note dell'Amministrazione capitolina con cui si negavano i rimborsi richiesti;
- che, con sent. n. 10474/2021 del 11 ottobre 2021, il AR ZI aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
pagina 2 di 14 2. Si costituiva tempestivamente in giudizio in data 07.02.2023, per l'udienza di prima CP_1
comparizione fissata, ex art. 168 bis co. 5 cpc, per il 28.02.2022, eccependo, in via preliminare, la parziale prescrizione del diritto azionato e la parziale improcedibilità della domanda, nonché, nel merito, contestando la fondatezza della pretesa di parte attrice.
3. La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed espletamento di ctu contabile al fine di quantificare, sulla base di quanto dedotto e allegato dalle parti (anche con riguardo ai limiti di rimborsabilità previsti dalla legge), gli oneri sostenuti da per la retribuzione dei permessi fruiti Pt_1 dai propri dipendenti per l'esercizio delle funzioni pubbliche ex art. 79 d.lgs. 267/2000 in relazione agli anni dal 2008 al 2013 e dal 2021 ad oggi per la sig.ra e per gli anni dal 2008 ad oggi per il Pt_2 sig. , evidenziando l'entità delle somme già corrisposte. CP_2
4. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I) Sull'eccezione di parziale improcedibilità della domanda
1. ha eccepito, in via preliminare, la parziale improcedibilità della presente domanda in CP_1
riassunzione proposta da , sotto due distinti profili. Pt_1
1.1. Per un vero, infatti, questa sarebbe improcedibile in relazione ai rimborsi relativi al Consigliere
atteso che i provvedimenti impugnati nell'originario giudizio promosso da nei Pt_2 Pt_1
confronti di al GA erano relativi ai soli rimborsi per il Consigliere;
CP_1 CP_2
1.2. Per altro verso, la domanda sarebbe improcedibile poiché anche relativa a rimborsi per periodi successivi alla proposizione ricorso al AR ZI (vale a dire, per i rimborsi del con CP_2 riferimento al periodo che va dal 2014 all'attualità, e per i rimborsi della , dal 2021 Pt_2 all'attualità), da ritenersi pertanto estranei all'originario giudizio.
2. L'eccezione non può trovare accoglimento in alcuna delle sue prospettazioni.
2.1. La prima risulta smentita alla luce della documentazione in atti. Ed invero, avendo riguardo in particolare alle note di del 15 aprile e del 6 agosto 2013 (doc. n. 20 e 23 dell'atto di citazione), Pt_1 si può osservare come l'ente abbia sempre attivato il procedimento per il rimborso con riferimento ad entrambe le posizioni dei propri dipendenti e che sia stata l'Amministrazione capitolina a fornire pagina 3 di 14 riscontro con riferimento al solo pur non procedendo al saldo di alcuno dei rimborsi CP_2
richiesti. La posizione vantata da parte attrice è, quindi, unica e sostanzialmente riferibile ad entrambi i Consiglieri, sicché non può ritenersi che abbia proposto, in sede di riassunzione, una Pt_1
domanda del tutto estranea al precedente giudizio.
2.2. La seconda prospettazione, invece, afferma il vero laddove ritiene che la domanda di parte attrice riferita ai rimborsi successivi all'instaurazione del giudizio in sede amministrativa rappresenti una vera e propria domanda nuova, connessa con le precedenti ma con queste non assimilabile.
Tuttavia, deve essere affermato che in sede di riassunzione ben è possibile cumulare in sé anche la funzione introduttiva di un nuovo giudizio, non traducendosi ciò in una violazione del contraddittorio, in quanto il convenuto, in relazione alle nuove pretese dell'attore, non resta assoggettato alle preclusioni e alle decadenze eventualmente già maturate nella precedente fase del giudizio, potendo pienamente esplicare la propria attività difensiva.
La correttezza di tale conclusione si appalesa tanto più considerando che, se la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, l'attore avrebbe necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, il tutto in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (in tal senso, cfr. Cass., Sez. L., Sentenza n. 15223 del
22/07/2016 nonché, sebbene riferita ad ipotesi di riassunzione conseguente alla declaratoria di incompetenza cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, n. 15753 del 10/07/2014).
3. Per le ragioni suesposte, quindi, l'eccezione di parte convenuta va rigettata e, pertanto, la domanda deve essere considerata pienamente procedibile.
II) Sull'eccezione preliminare di prescrizione dei crediti relativi alla Consigliera Pt_2
1. Sempre in via preliminare, ha eccepito che i crediti di relativi ai rimborsi per CP_1 Pt_1
le retribuzioni erogate a favore della Consigliera sarebbero prescritti, essendo decorso il Pt_2 termine annuale per i diritti retributivi scaturenti da rapporti di lavoro di cui all'art. 2955 c.c., ritenuto applicabile al caso di specie, ovvero, in via subordinata, il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. in relazione a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”,
pagina 4 di 14 considerato che ai sensi dell'art. 80 Tuel “il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta”.
2. L'eccezione non coglie nel segno.
2.1. L'art. 2955 c.c., invocato da parte convenuta, prevede che si prescriva in un anno il diritto
“dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese”.
La disposizione non può trovare applicazione nel caso di specie, difettando il suo presupposto oggettivo di operatività, atteso che in contesa non si discorre di diritti retributivi, non sussistendo alcun rapporto di tipo lavorativo tra le parti in relazione ai crediti per cui si procede, bensì di mere obbligazioni ex lege. La vicenda per cui è causa, infatti, verte sulla rimborsabilità degli oneri sostenuti per i permessi fruiti dai suoi dipendenti per aver svolto funzioni pubbliche di Consigliere Pt_1
Comunale ai sensi degli artt. 79 e 80 d.lgs. 267/2000, crediti questi non assimilabili in alcun modo a quelli per i quali l'art. 2955 c.c. stabilisce il termine di prescrizione annuale.
2.2. L'art. 2948 c.c., altra disposizione richiamata da parte convenuta, prevede invece che “Si prescrivono in cinque anni … gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Anche tale disposizione non può trovare applicazione nel caso in esame, non venendo in rilievo prestazioni da eseguirsi periodicamente. Invero, i crediti relativi ai rimborsi per cui è causa maturano in conseguenza delle prestazioni rese dai dipendenti di società che svolgono incarichi pubblici, sorgono in conseguenza di specifiche istanze documentate e costituiscono debiti autonomi da estinguersi in un'unica soluzione, trovando fondamento nella legge e non in un rapporto di durata tra le parti in contesa.
3. Tanto premesso, ritenuto applicabile nel caso di specie l'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., deve essere rigettata l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta.
III) Sulla debenza dei rimborsi
1. Nel merito, ha contestato di dovere quanto richiesto da parte attrice, sul rilievo che CP_1
sarebbe da annoverare tra gli enti pubblici ai quali, a mente dell'art. 80 Tuel, non spetta il Pt_1
diritto al rimborso relativo agli oneri sostenuti per permessi retribuiti fruiti dai propri dipendenti esercitanti le pubbliche funzioni di cui all'art. 79 Tuel.
pagina 5 di 14 2. Al fine di verificare la fondatezza della domanda di parte attrice, alla luce della contestazione di occorre valutare se debba essere qualificata alla stregua di un soggetto CP_1 Pt_1
pubblico, come tale, non avente diritto al rimborso, ovvero se essa possa essere inquadrata tra le due categorie previste dall'art. 80 TUEL, soggetto datore di lavoro privato o ente pubblico economico, aventi invece diritto al rimborso.
3. L'art. 80 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL) stabilisce che “gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79” (consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti).
3.1. La ratio della disposizione in esame, come è noto, è quella di garantire lo svolgimento di funzioni pubbliche da parte di lavoratori dipendenti senza che il relativo onere ricada sui datori di lavoro privati anziché rimanere a carico delle risorse pubbliche e, segnatamente, del bilancio dell'ente che beneficia di tali funzioni, in ossequio al generale principio civilistico del divieto di indebito arricchimento.
3.2. In materia di interpretazione del citato art. 80 e sulla classificazione delle società a totale partecipazione pubblica ai fini dell'applicabilità di tale disposizione, giova richiamare l'indirizzo interpretativo fornito dall'attività consultiva resa dei giudici amministrativi e contabili, in risposta a diversi quesiti posti sul punto dalle amministrazioni.
3.2.1. In particolare il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, del 22 dicembre 2011, n. 04782, al quale entrambe le parti hanno fatto riferimento nelle proprie difese, ha evidenziato che, in via generale, devono essere considerate pubbliche le seguenti amministrazioni: 1) quelle elencate dall'art. 1, comma 2 dlvo 165/2001; 2) gli enti e soggetti inseriti nel conto economico consolidato individuati a norma dell'art. 1, comma 1 e 3 del d.lgs. 196/2009 dall'Istat, con particolare riferimento all'elenco di cui al comunicato del 24 luglio 2010 e 30 settembre 2011; 3) le società alle quali la legge attribuisce espressamente personalità giuridica di diritto pubblico. In altri termini, stando all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, sono considerati soggetti privati, ai sensi dell'art. 80 TUEL, tutte le pagina 6 di 14 società pubbliche, ad esclusione solo di quelle inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istat e di quelle che hanno per legge personalità giuridica di diritto pubblico.
3.2.2. Alle stesse conclusioni è pervenuto il giudice contabile (cfr. Corte dei Conti – Sezione
Regionale di controllo per il Piemonte, Deliberazione n. 55/2019) che, chiamato anch'esso a rispondere al quesito concerne la corretta interpretazione dell'art. 80 TUEL, in funzione dell'eventuale applicazione di tale disposizione all'ipotesi di un dipendente di una società per azioni a totale partecipazione pubblica svolgente le funzioni di cui all'art. 79 TUEL, ha affermato che “le società a partecipazione pubblica debbono essere comprese tra i soggetti aventi diritto al rimborso per i permessi retribuiti previsti dall'art. 80 del TUEL, in modo da assicurare che i relativi oneri siano sopportati dall'ente che beneficia dell'esercizio delle funzioni pubbliche. Depone, infatti, in tal senso, a prescindere da ogni disquisizione generale sulla natura sostanziale di tali soggetti, “…la qualificazione formale, ossia la costituzione in forma societaria con connessa distinzione soggettiva tra società e soci così come la separazione dei rispettivi patrimoni (che esclude che la provenienza pubblica delle risorse impiegate nel capitale sociale determini automaticamente l'acquisizione della natura pubblicistica delle disponibilità̀ finanziarie della società)”, in coerenza con l'orientamento interpretativo già espresso in materia da altre Sezioni regionali di controllo che si sono pronunciate sulla medesima questione (Sezione di controllo per il ZI, deliberazione n. 182/2013/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 346/2014/PAR; Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 198/2014/PAR).
4. Tale conclusione trova altresì conferma nelle previsioni normative del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), il quale, all'art. 1, comma
3, stabilisce che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”.
5. Ritiene il Tribunale di dovere condividere gli esposti indirizzi, in continuità con il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11265/2020) secondo cui “in base al principio civilistico del divieto di indebito arricchimento e tenuto conto della distinzione tra società
pagina 7 di 14 partecipata e socio pubblico, gli oneri derivanti dalla fruizione da parte dei dipendenti di società "in house" dei permessi retribuiti previsti per l'esercizio di funzioni elettive presso lo stesso ente locale che partecipa alla società sono a carico di quest'ultimo e devono essere rimborsati alla società datrice di lavoro nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 267 del 2000”.
6. Tanto premesso, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 richiamato, deve essere considerato Pt_1 quale “soggetto privato”, atteso che tale ente non rientra tra quelli menzionati dall'art. 1, comma 2 d. lgs. n. 165/2001, non risulta inserito nel Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche, predisposto dall'Istat e non è nemmeno dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ex lege.
7. Ne discende, quindi, che, nel caso di specie, gli oneri derivanti dalla fruizione dei permessi retribuiti previsti per l'esercizio di funzioni elettive presso l'ente comunale, da parte dei dipendenti di
, devono essere posti a carico di quest'ultimo e devono essere rimborsati dall'Amministrazione Pt_1
capitolina.
IV) Sul quantum
1. Una volta stabilito che gli oneri sostenuti da devono essere posti in capo a Pt_1 CP_1 occorre procedere all'esatta quantificazione dei rimborsi dovuti in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti di parte attrice nel corso degli anni.
2. Questo Tribunale ha disposto CTU contabile al fine di quantificare, sulla base di quanto dedotto e allegato dalle parti (anche con riguardo ai limiti di rimborsabilità previsti dalla legge) gli oneri sostenuti da per la retribuzione dei permessi fruiti dai propri dipendenti, evidenziando l'entità Pt_1
delle somme già corrisposte.
3. La relazione della Ctu, le cui operazioni sono sinteticamente esposte di seguito, risulta chiara e completa, rispondente al quesito, avendo anche efficacemente preso posizione in relazione alle osservazioni delle consulenze di parte.
3.1. In via preliminare, la Ctu ha quantificato il monte ore o giornate di permessi per lo svolgimento di cariche pubbliche da parte dei dipendenti di , secondo quanto indicato dall'art. 79 Tuel. Pt_1
pagina 8 di 14 Tale disposizione riconosce ai dipendenti di datori di lavoro privati o di enti pubblici economici il diritto di assentarsi dal servizio, per quanto riguarda i componenti degli organi consiliari, “per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento” (art. 79 comma 1 Tuel), e, per quanto riguarda i membri degli organi esecutivi, “per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.” (art. 79 comma 3 Tuel).
In aggiunta a tali permessi, “i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali … hanno diritto … di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese …” (art. 79 comma 4 Tuel).
3.1.1. Sulla base della documentazione in atti, la Ctu ha ricostruito la posizione della sig.ra Pt_2
come segue: a) per il periodo 2008-2010, è stato conteggiata l'intera giornata lavorativa per ogni convocazione del Consiglio di Municipio, atteso che l'art. 79 citato, nella sua formulazione al tempo vigente, prevedeva che “I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali
… hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli”, mentre non è stato valorizzato il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro, stante l'assenza di autodichiarazioni della dipendente sul punto;
b) per il periodo 2011-2013, invece si è fatto riferimento al calcolo effettivo delle ore di assenza, per come risultante dal certificato del Comune di Roma per la partecipazione al Consiglio del Municipio, e /o alle sedute di commissione;
c) per il periodo 2021-2023, si è distinto a seconda che si tratti di assenze dovute per la partecipazione alle sedute della Giunta, per cui sono stati conteggiati anche i tempi di percorrenza, ovvero a quelle del Consiglio, per cui invece non sono stati conteggiati i tempi di spostamento, avendo la dipendente autodichiarato di aver usufruito di “Permessi retribuiti monte ore
24” di cui all'art. 79 comma 4 Tuel.
Le risultanze con riferimento alla quantificazione oraria dei permessi fruiti dalla emergono Pt_2
dagli allegati da A a A8 alla relazione.
pagina 9 di 14 3.1.2. Per quanto invece riguarda la posizione della sig. a) per il periodo 2008-2011, pur CP_2
essendo presenti le fatture presentate da per gli oneri dalla stessa sostenuti per la retribuzione Pt_1
dei permessi fruiti dal dipendente, in assenza di ulteriori documenti giustificativi per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni del Municipio IX, non si è potuto procedere all'effettivo conteggio delle ore di assenza retribuite;
b) per il periodo dal 2012 al 30.09.2020, è stato considerato, oltre all'effettivo periodo di permanenza in Consiglio, anche il tempo di percorrenza nella misura di 50 minuti per tratta luogo di lavoro-Municipio e viceversa, secondo quanto autodichiarato dallo stesso;
c) per il periodo successivo al 01/10/2020, sempre stando alle autodichiarazioni del dipendente, è stato conteggiato un tempo pari ad 80 minuti per tratta.
Le risultanze con riferimento alla quantificazione oraria dei permessi fruiti dalla emergono Pt_2
dagli allegati da B a B11 alla relazione.
3.2. La Ctu ha, poi, determinato il costo effettivo relativo a ciascuna mensilità da liquidare, con riferimento al prodotto del totale di ore di permessi retribuiti espresso in 100/mi, per il relativo costo orario. Tale ultimo dato è stato tratto, quando presente, dagli atti di causa (vd. pagg. 14 e ss relazione)
e, quando assente, rideterminato secondo quanto risulta dai prospetti allegati da C a C7 per il dipendente e da D a D4 per il dipendente CP_2 Pt_2
3.3. Infine, la Ctu ha proceduto a determinare l'esatta quantificazione degli oneri sostenuti da Pt_1 per la retribuzione dei permessi fruiti dai suoi dipendenti per l'esercizio delle pubbliche funzioni. Per ogni mensilità, è stato calcolato il prodotto fra il totale di ore di permessi retribuiti espresso in 100/mi ed il relativo costo orario, determinati come sopra (vd pagg. 16 e ss relazione).
3.3.1. Rimettendo la valutazione sul punto al Giudice, la Ctu ha svolto due distinti conteggi alternativi: il primo applicando il limite di rimborsabilità, dall'anno 2011, secondo la legge n.10 del
26 febbraio 2011, la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e secondo quanto stabilito dalla
Determinazione Dirigenziale del 28/01/2022 redatta dal il secondo senza alcuna CP_6 CP_7
applicazione del limite di rimborsabilità.
4. Questo Tribunale ritiene che, nel caso di specie, risultino applicabili i limiti di rimborsabilità di cui all'art. 82 comma 2 Tuel, per le motivazioni di seguito esposte.
pagina 10 di 14 5. Sul punto, occorre considerare che entrambi i dipendenti di hanno rivestito, nel corso degli Pt_1
anni, il ruolo di Consigliere municipale e la anche quelli di Assessore di Giunta municipale. Pt_2
5.1. È pacifico che i Municipi di – a dispetto di come potrebbe far ritenere la loro CP_1
denominazione – costituiscono, agli effetti della disciplina del Tuel, delle c.d. Circoscrizioni di decentramento comunale, disciplinate dall'art. 17, il quale stabilisce che “i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune. … L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento”.
5.2. Lo Statuto di (appr. con deliberazione dell'Assemblea LI n. 8 del 7 marzo CP_1
2013), infatti, al Capo IV intitolato “Decentramento municipale”, stabilisce che “Il territorio di
[...]
, al fine di adeguare l'azione amministrativa dell'Ente alle esigenze del decentramento, è CP_1
articolato in quindici Municipi, quali circoscrizioni di partecipazione, consultazione e gestione di servizi nonché di esercizio delle funzioni conferite da . CP_1
6. Tanto premesso, poiché tra gli organi di – Città metropolitana – e le sue CP_1 articolazioni “municipali” vi è una completa alterità soggettiva, risulta evidente come l'art. 5, comma
4, del d.lgs. 17 settembre 2010 n. 156, richiamato da parte attrice, riferendosi esclusivamente a “i consiglieri dell'Assemblea LI di , non possa trovare applicazione nel caso di CP_1
specie.
6.1. Ciò trova conferma nella ratio di cui al predetto art. 5 comma 4, d.lgs. 156/2010, atteso che – come rilevato dalla parte attrice – il motivo per cui la generale disciplina di cui all'art. 82, comma 2,
TUEL non trova applicazione in relazione ai consiglieri dell'Assemblea LI è da rinvenirsi nella “complessità e specificità delle funzioni conferite a anche in considerazione CP_1 della particolare rilevanza demografica dell'Ente”, dati questi certamente non replicabili per i singoli
Municipi e i relativi consiglieri municipali.
7. Alla luce di quanto precede, quindi, la materia dei limiti ai rimborsi riconosciuti per i permessi retribuiti fruiti dai membri dei consigli e delle giunte municipali di come i dipendenti CP_1
pagina 11 di 14 di per cui è causa, risulta disciplinata dalla normativa generale, vale a dire dagli artt. 79 e ss Pt_1
Tuel, ivi compreso il limite di rimborsabilità previsto dall'art. 82 comma 2, il quale stabilisce che
“Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale,
l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente”.
7.1. Di conseguenza, in applicazione della richiamata normativa, il rimborso riconosciuto per i permessi retribuiti fruiti dai Consiglieri Municipali, non può eccedere l'importo mensile di euro
951,885 (pari, appunto, a ¼ dell'indennità mensile riconosciuta al Presidente del Municipio che ammonta ad euro 3.807,54), anche laddove l'entità complessiva dei costi sostenuti dal datore di lavoro nello stesso periodo risulti superiore.
8. Per tali ragioni, l'ammontare degli oneri sostenuti da nel corso degli anni per i permessi dei Pt_1
propri dipendenti, in accoglimento della quantificazione effettuata dalla Ctu contabile tenendo in considerazione i limiti legali di rimborsabilità di cui all'art. 82 comma 2 Tuel, risulta pari alla somma complessiva di euro 162.053.81, di cui euro 128.358,73 in relazione ai permessi fruiti dalla sig.ra
(al netto dei pagamenti già effettuati da per € 14.931,48,) ed euro 33.695,08 in Pt_2 CP_1 relazione a quelli fruiti dal sig. (al netto dei pagamenti già effettuati da per € CP_2 CP_1
65.414,66).
9. Con riferimento alla posizione della il consulente tecnico di dott.ssa Pt_2 CP_1
ha presentato osservazioni alla Ctu, in merito alle quali occorre Persona_2 CP_8
pronunciarsi.
9.1. Il Ct ha rappresentato che avrebbe già rimborsato a somme in eccedenza CP_1 Pt_1
per euro 10.044,00 (limitandosi al periodo considerato nella relazione, cfr pag. 32), avendo sopportato anche costi relativi a permessi ai quali non era tenuta. In particolare, il Ct ha sostenuto che, in forza del parere fornito dal Segretario Generale di con Nota CP/56927 del 14/05/2024, CP_1
pagina 12 di 14 oggetto di rimborso avrebbero dovuto essere solo gli oneri relativi ai permessi di cui al comma 3 dell'art. 79 Tuel e non anche a quelli per le ulteriori 24 ore previste dal comma 4 della disposizione.
9.2. Tale posizione non appare condivisibile, in quanto il richiamato parere sembra fondarsi su un errore di fatto, dal momento che questo rappresenta che l'art. 79 comma 4 Tuel “non contempla – tra le figure di amministratore che, oltre ai permessi di cui ai commi precedenti, possono avvalersi di ulteriori permessi retribuiti (fino a un massimo di 24 o 48 ore) – i componenti degli organi esecutivi delle articolazioni “circoscrizionali” dell'Ente (per i componenti delle Giunte CP_1
Municipali)” mentre, dalla lettura degli artt. 79 e 80 Tuel, al tempo già vigenti nell'attuale formulazione, chiaramente si evince il contrario.
9.3. Non potendo trovare accoglimento le osservazioni della consulenza tecnica di parte convenuta, merita, pertanto, conferma la quantificazione operata dal Ctu nella propria relazione, senza che possano prospettarsi altre decurtazioni.
10. In conclusione, quindi, la domanda di parte attrice può trovare parziale accoglimento, dovendosi porre a carico di il rimborso degli oneri sostenuti da in relazione ai permessi CP_1 Pt_1
retribuiti dai propri dipendenti per una somma complessiva di euro 162.053.81.
V) Sulle spese
1. Le spese del giudizio, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto contro dei parametri medi di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/2022, avuto riguardo alla competenza relativa ai giudizi di cognizione davanti al tribunale, al valore della domanda (tenuto conto del decisum e non del petitum, scaglione da euro 52.001 a euro
260.000), considerata la complessità della causa e l'attività in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto al rimborso, a favore di degli oneri da essa sostenuti per Parte_1 la retribuzione dei permessi fruiti dai propri dipendenti per l'esercizio delle funzioni pubbliche ex art. 79 d.lgs. 267/2000 negli anni dal 2008 al 2013 e dal 2021 ad oggi per la sig.ra e dal 2008 ad Pt_2 oggi per il sig. nell'ammontare complessivo di euro 162.053.81; CP_2
pagina 13 di 14 - per l'effetto, condanna al rimborso del relativo importo per un totale complessivo pari CP_1
ad euro 162.053.81;
- condanna altresì al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio CP_1 Parte_1
liquidate in complessivi euro 14.103, oltre al rimborso dell'importo versato per contributo unificato
(spese esenti pari ad euro 1.214,00), spese generali, iva e cpa come per legge,
- pone le spese di ctu (come liquidate in corso di causa) definitivamente a carico di CP_1
Roma 25.02.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Del Castello Per_3
(DM 22.10.2024)
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 50122 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 13.11.2024, vertente
T R A
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Pt_1
rappresentata e difesa dagli Avv. ti Fabio Todarello e Giuseppe Fuda, elettivamente domiciliati in
Roma presso lo studio dell'Avv. Corbyons in Via Cicerone, 44, giusta procura in atti.
ATTORE
E
, in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza del Campidoglio, n. 1. CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Rizzo, in virtù di procura generale alle liti per atto del
Dott. , Notaio in Roma, rep. n. 22013 del 4.08.2022 e presso lo stesso domiciliato negli Persona_1 uffici dell'Avvocatura LI siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21
CONVENUTO
OGGETTO: rimborso retribuzioni ex artt. 79 e 80 d.lgs. 267/2000
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 13.11.2024, da intendersi integralmente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 14 Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato l'11.07.2022, in riassunzione del precedente giudizio instaurato dinanzi al AR – ZI (RG n. 8810/2013), conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
per veder accertato e dichiarato il diritto al rimborso a proprio favore degli oneri sostenuti per la retribuzione dei permessi fruiti dai propri dipendenti per l'esercizio delle funzioni pubbliche ex artt.
79 e 80 d.lgs. 267/2000, con riferimento all'attività svolta nel corso degli anni da parte della sig.ra e del sig. come membri degli organi consiliari ed esecutivi dei Parte_2 Controparte_2
Municipi di oltre spese, compensi professionali e accessori di legge. CP_1
1.1 A tal fine esponeva: - che la aveva svolto la propria attività come Consigliera Comunale Pt_2
Con presso il Municipio ex XV) dal 2008 al 2013 e come Assessore dal 2021 ad oggi e che il CP_2
CP_ aveva svolto la propria attività come Consigliere Comunale presso il Municipio IX (ex dal 2008 ad oggi;
- che, in forza dell'art. 79 d.lgs. 267/2000, aveva concesso ai propri dipendenti, nel Pt_1 corso degli anni, i dovuti permessi per l'esercizio della funzione pubblica ed erogato la rispettiva retribuzione;
- che, di conseguenza, aveva formulato richieste di rimborso al ai sensi dell'art. CP_4
Con 80 d.lgs. 267/2000; - che, con nota del 30 novembre 2012, il Municipio di non CP_1 aveva proceduto al richiesto rimborso, in quanto riteneva di dover “accertare la legittimità di quanto richiesto” in riferimento alle “qualità” del soggetto richiedente, ipotizzando che la previsione normativa richiamata non si applicasse nei confronti di , in quanto società svolgente attività di Pt_1
rilevante interesse collettivo e pertanto già finanziata da fondi pubblici;
- che, con nota del 15 aprile
2013, aveva ribadito la propria legittimazione al rimborso;
- che, con nota prot. 49841 del 30 Pt_1
maggio 2013 il , con riferimento alla sola posizione del aveva rappresentato CP_5 CP_2
l'impossibilità di corrispondere ad i rimborsi richiesti, ribadendo la propria determinazione, in Pt_1
ultimo, con nota prot. 63931 del 15 luglio 2013; - che aveva proposto ricorso al AR ZI per Pt_1
l'annullamento delle note dell'Amministrazione capitolina con cui si negavano i rimborsi richiesti;
- che, con sent. n. 10474/2021 del 11 ottobre 2021, il AR ZI aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
pagina 2 di 14 2. Si costituiva tempestivamente in giudizio in data 07.02.2023, per l'udienza di prima CP_1
comparizione fissata, ex art. 168 bis co. 5 cpc, per il 28.02.2022, eccependo, in via preliminare, la parziale prescrizione del diritto azionato e la parziale improcedibilità della domanda, nonché, nel merito, contestando la fondatezza della pretesa di parte attrice.
3. La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed espletamento di ctu contabile al fine di quantificare, sulla base di quanto dedotto e allegato dalle parti (anche con riguardo ai limiti di rimborsabilità previsti dalla legge), gli oneri sostenuti da per la retribuzione dei permessi fruiti Pt_1 dai propri dipendenti per l'esercizio delle funzioni pubbliche ex art. 79 d.lgs. 267/2000 in relazione agli anni dal 2008 al 2013 e dal 2021 ad oggi per la sig.ra e per gli anni dal 2008 ad oggi per il Pt_2 sig. , evidenziando l'entità delle somme già corrisposte. CP_2
4. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
I) Sull'eccezione di parziale improcedibilità della domanda
1. ha eccepito, in via preliminare, la parziale improcedibilità della presente domanda in CP_1
riassunzione proposta da , sotto due distinti profili. Pt_1
1.1. Per un vero, infatti, questa sarebbe improcedibile in relazione ai rimborsi relativi al Consigliere
atteso che i provvedimenti impugnati nell'originario giudizio promosso da nei Pt_2 Pt_1
confronti di al GA erano relativi ai soli rimborsi per il Consigliere;
CP_1 CP_2
1.2. Per altro verso, la domanda sarebbe improcedibile poiché anche relativa a rimborsi per periodi successivi alla proposizione ricorso al AR ZI (vale a dire, per i rimborsi del con CP_2 riferimento al periodo che va dal 2014 all'attualità, e per i rimborsi della , dal 2021 Pt_2 all'attualità), da ritenersi pertanto estranei all'originario giudizio.
2. L'eccezione non può trovare accoglimento in alcuna delle sue prospettazioni.
2.1. La prima risulta smentita alla luce della documentazione in atti. Ed invero, avendo riguardo in particolare alle note di del 15 aprile e del 6 agosto 2013 (doc. n. 20 e 23 dell'atto di citazione), Pt_1 si può osservare come l'ente abbia sempre attivato il procedimento per il rimborso con riferimento ad entrambe le posizioni dei propri dipendenti e che sia stata l'Amministrazione capitolina a fornire pagina 3 di 14 riscontro con riferimento al solo pur non procedendo al saldo di alcuno dei rimborsi CP_2
richiesti. La posizione vantata da parte attrice è, quindi, unica e sostanzialmente riferibile ad entrambi i Consiglieri, sicché non può ritenersi che abbia proposto, in sede di riassunzione, una Pt_1
domanda del tutto estranea al precedente giudizio.
2.2. La seconda prospettazione, invece, afferma il vero laddove ritiene che la domanda di parte attrice riferita ai rimborsi successivi all'instaurazione del giudizio in sede amministrativa rappresenti una vera e propria domanda nuova, connessa con le precedenti ma con queste non assimilabile.
Tuttavia, deve essere affermato che in sede di riassunzione ben è possibile cumulare in sé anche la funzione introduttiva di un nuovo giudizio, non traducendosi ciò in una violazione del contraddittorio, in quanto il convenuto, in relazione alle nuove pretese dell'attore, non resta assoggettato alle preclusioni e alle decadenze eventualmente già maturate nella precedente fase del giudizio, potendo pienamente esplicare la propria attività difensiva.
La correttezza di tale conclusione si appalesa tanto più considerando che, se la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, l'attore avrebbe necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, il tutto in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (in tal senso, cfr. Cass., Sez. L., Sentenza n. 15223 del
22/07/2016 nonché, sebbene riferita ad ipotesi di riassunzione conseguente alla declaratoria di incompetenza cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, n. 15753 del 10/07/2014).
3. Per le ragioni suesposte, quindi, l'eccezione di parte convenuta va rigettata e, pertanto, la domanda deve essere considerata pienamente procedibile.
II) Sull'eccezione preliminare di prescrizione dei crediti relativi alla Consigliera Pt_2
1. Sempre in via preliminare, ha eccepito che i crediti di relativi ai rimborsi per CP_1 Pt_1
le retribuzioni erogate a favore della Consigliera sarebbero prescritti, essendo decorso il Pt_2 termine annuale per i diritti retributivi scaturenti da rapporti di lavoro di cui all'art. 2955 c.c., ritenuto applicabile al caso di specie, ovvero, in via subordinata, il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. in relazione a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”,
pagina 4 di 14 considerato che ai sensi dell'art. 80 Tuel “il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta”.
2. L'eccezione non coglie nel segno.
2.1. L'art. 2955 c.c., invocato da parte convenuta, prevede che si prescriva in un anno il diritto
“dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese”.
La disposizione non può trovare applicazione nel caso di specie, difettando il suo presupposto oggettivo di operatività, atteso che in contesa non si discorre di diritti retributivi, non sussistendo alcun rapporto di tipo lavorativo tra le parti in relazione ai crediti per cui si procede, bensì di mere obbligazioni ex lege. La vicenda per cui è causa, infatti, verte sulla rimborsabilità degli oneri sostenuti per i permessi fruiti dai suoi dipendenti per aver svolto funzioni pubbliche di Consigliere Pt_1
Comunale ai sensi degli artt. 79 e 80 d.lgs. 267/2000, crediti questi non assimilabili in alcun modo a quelli per i quali l'art. 2955 c.c. stabilisce il termine di prescrizione annuale.
2.2. L'art. 2948 c.c., altra disposizione richiamata da parte convenuta, prevede invece che “Si prescrivono in cinque anni … gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Anche tale disposizione non può trovare applicazione nel caso in esame, non venendo in rilievo prestazioni da eseguirsi periodicamente. Invero, i crediti relativi ai rimborsi per cui è causa maturano in conseguenza delle prestazioni rese dai dipendenti di società che svolgono incarichi pubblici, sorgono in conseguenza di specifiche istanze documentate e costituiscono debiti autonomi da estinguersi in un'unica soluzione, trovando fondamento nella legge e non in un rapporto di durata tra le parti in contesa.
3. Tanto premesso, ritenuto applicabile nel caso di specie l'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., deve essere rigettata l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta.
III) Sulla debenza dei rimborsi
1. Nel merito, ha contestato di dovere quanto richiesto da parte attrice, sul rilievo che CP_1
sarebbe da annoverare tra gli enti pubblici ai quali, a mente dell'art. 80 Tuel, non spetta il Pt_1
diritto al rimborso relativo agli oneri sostenuti per permessi retribuiti fruiti dai propri dipendenti esercitanti le pubbliche funzioni di cui all'art. 79 Tuel.
pagina 5 di 14 2. Al fine di verificare la fondatezza della domanda di parte attrice, alla luce della contestazione di occorre valutare se debba essere qualificata alla stregua di un soggetto CP_1 Pt_1
pubblico, come tale, non avente diritto al rimborso, ovvero se essa possa essere inquadrata tra le due categorie previste dall'art. 80 TUEL, soggetto datore di lavoro privato o ente pubblico economico, aventi invece diritto al rimborso.
3. L'art. 80 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL) stabilisce che “gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79” (consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti).
3.1. La ratio della disposizione in esame, come è noto, è quella di garantire lo svolgimento di funzioni pubbliche da parte di lavoratori dipendenti senza che il relativo onere ricada sui datori di lavoro privati anziché rimanere a carico delle risorse pubbliche e, segnatamente, del bilancio dell'ente che beneficia di tali funzioni, in ossequio al generale principio civilistico del divieto di indebito arricchimento.
3.2. In materia di interpretazione del citato art. 80 e sulla classificazione delle società a totale partecipazione pubblica ai fini dell'applicabilità di tale disposizione, giova richiamare l'indirizzo interpretativo fornito dall'attività consultiva resa dei giudici amministrativi e contabili, in risposta a diversi quesiti posti sul punto dalle amministrazioni.
3.2.1. In particolare il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, del 22 dicembre 2011, n. 04782, al quale entrambe le parti hanno fatto riferimento nelle proprie difese, ha evidenziato che, in via generale, devono essere considerate pubbliche le seguenti amministrazioni: 1) quelle elencate dall'art. 1, comma 2 dlvo 165/2001; 2) gli enti e soggetti inseriti nel conto economico consolidato individuati a norma dell'art. 1, comma 1 e 3 del d.lgs. 196/2009 dall'Istat, con particolare riferimento all'elenco di cui al comunicato del 24 luglio 2010 e 30 settembre 2011; 3) le società alle quali la legge attribuisce espressamente personalità giuridica di diritto pubblico. In altri termini, stando all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, sono considerati soggetti privati, ai sensi dell'art. 80 TUEL, tutte le pagina 6 di 14 società pubbliche, ad esclusione solo di quelle inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istat e di quelle che hanno per legge personalità giuridica di diritto pubblico.
3.2.2. Alle stesse conclusioni è pervenuto il giudice contabile (cfr. Corte dei Conti – Sezione
Regionale di controllo per il Piemonte, Deliberazione n. 55/2019) che, chiamato anch'esso a rispondere al quesito concerne la corretta interpretazione dell'art. 80 TUEL, in funzione dell'eventuale applicazione di tale disposizione all'ipotesi di un dipendente di una società per azioni a totale partecipazione pubblica svolgente le funzioni di cui all'art. 79 TUEL, ha affermato che “le società a partecipazione pubblica debbono essere comprese tra i soggetti aventi diritto al rimborso per i permessi retribuiti previsti dall'art. 80 del TUEL, in modo da assicurare che i relativi oneri siano sopportati dall'ente che beneficia dell'esercizio delle funzioni pubbliche. Depone, infatti, in tal senso, a prescindere da ogni disquisizione generale sulla natura sostanziale di tali soggetti, “…la qualificazione formale, ossia la costituzione in forma societaria con connessa distinzione soggettiva tra società e soci così come la separazione dei rispettivi patrimoni (che esclude che la provenienza pubblica delle risorse impiegate nel capitale sociale determini automaticamente l'acquisizione della natura pubblicistica delle disponibilità̀ finanziarie della società)”, in coerenza con l'orientamento interpretativo già espresso in materia da altre Sezioni regionali di controllo che si sono pronunciate sulla medesima questione (Sezione di controllo per il ZI, deliberazione n. 182/2013/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 346/2014/PAR; Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 198/2014/PAR).
4. Tale conclusione trova altresì conferma nelle previsioni normative del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), il quale, all'art. 1, comma
3, stabilisce che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”.
5. Ritiene il Tribunale di dovere condividere gli esposti indirizzi, in continuità con il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11265/2020) secondo cui “in base al principio civilistico del divieto di indebito arricchimento e tenuto conto della distinzione tra società
pagina 7 di 14 partecipata e socio pubblico, gli oneri derivanti dalla fruizione da parte dei dipendenti di società "in house" dei permessi retribuiti previsti per l'esercizio di funzioni elettive presso lo stesso ente locale che partecipa alla società sono a carico di quest'ultimo e devono essere rimborsati alla società datrice di lavoro nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 267 del 2000”.
6. Tanto premesso, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 richiamato, deve essere considerato Pt_1 quale “soggetto privato”, atteso che tale ente non rientra tra quelli menzionati dall'art. 1, comma 2 d. lgs. n. 165/2001, non risulta inserito nel Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche, predisposto dall'Istat e non è nemmeno dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ex lege.
7. Ne discende, quindi, che, nel caso di specie, gli oneri derivanti dalla fruizione dei permessi retribuiti previsti per l'esercizio di funzioni elettive presso l'ente comunale, da parte dei dipendenti di
, devono essere posti a carico di quest'ultimo e devono essere rimborsati dall'Amministrazione Pt_1
capitolina.
IV) Sul quantum
1. Una volta stabilito che gli oneri sostenuti da devono essere posti in capo a Pt_1 CP_1 occorre procedere all'esatta quantificazione dei rimborsi dovuti in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti di parte attrice nel corso degli anni.
2. Questo Tribunale ha disposto CTU contabile al fine di quantificare, sulla base di quanto dedotto e allegato dalle parti (anche con riguardo ai limiti di rimborsabilità previsti dalla legge) gli oneri sostenuti da per la retribuzione dei permessi fruiti dai propri dipendenti, evidenziando l'entità Pt_1
delle somme già corrisposte.
3. La relazione della Ctu, le cui operazioni sono sinteticamente esposte di seguito, risulta chiara e completa, rispondente al quesito, avendo anche efficacemente preso posizione in relazione alle osservazioni delle consulenze di parte.
3.1. In via preliminare, la Ctu ha quantificato il monte ore o giornate di permessi per lo svolgimento di cariche pubbliche da parte dei dipendenti di , secondo quanto indicato dall'art. 79 Tuel. Pt_1
pagina 8 di 14 Tale disposizione riconosce ai dipendenti di datori di lavoro privati o di enti pubblici economici il diritto di assentarsi dal servizio, per quanto riguarda i componenti degli organi consiliari, “per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento” (art. 79 comma 1 Tuel), e, per quanto riguarda i membri degli organi esecutivi, “per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.” (art. 79 comma 3 Tuel).
In aggiunta a tali permessi, “i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali … hanno diritto … di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese …” (art. 79 comma 4 Tuel).
3.1.1. Sulla base della documentazione in atti, la Ctu ha ricostruito la posizione della sig.ra Pt_2
come segue: a) per il periodo 2008-2010, è stato conteggiata l'intera giornata lavorativa per ogni convocazione del Consiglio di Municipio, atteso che l'art. 79 citato, nella sua formulazione al tempo vigente, prevedeva che “I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali
… hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli”, mentre non è stato valorizzato il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro, stante l'assenza di autodichiarazioni della dipendente sul punto;
b) per il periodo 2011-2013, invece si è fatto riferimento al calcolo effettivo delle ore di assenza, per come risultante dal certificato del Comune di Roma per la partecipazione al Consiglio del Municipio, e /o alle sedute di commissione;
c) per il periodo 2021-2023, si è distinto a seconda che si tratti di assenze dovute per la partecipazione alle sedute della Giunta, per cui sono stati conteggiati anche i tempi di percorrenza, ovvero a quelle del Consiglio, per cui invece non sono stati conteggiati i tempi di spostamento, avendo la dipendente autodichiarato di aver usufruito di “Permessi retribuiti monte ore
24” di cui all'art. 79 comma 4 Tuel.
Le risultanze con riferimento alla quantificazione oraria dei permessi fruiti dalla emergono Pt_2
dagli allegati da A a A8 alla relazione.
pagina 9 di 14 3.1.2. Per quanto invece riguarda la posizione della sig. a) per il periodo 2008-2011, pur CP_2
essendo presenti le fatture presentate da per gli oneri dalla stessa sostenuti per la retribuzione Pt_1
dei permessi fruiti dal dipendente, in assenza di ulteriori documenti giustificativi per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni del Municipio IX, non si è potuto procedere all'effettivo conteggio delle ore di assenza retribuite;
b) per il periodo dal 2012 al 30.09.2020, è stato considerato, oltre all'effettivo periodo di permanenza in Consiglio, anche il tempo di percorrenza nella misura di 50 minuti per tratta luogo di lavoro-Municipio e viceversa, secondo quanto autodichiarato dallo stesso;
c) per il periodo successivo al 01/10/2020, sempre stando alle autodichiarazioni del dipendente, è stato conteggiato un tempo pari ad 80 minuti per tratta.
Le risultanze con riferimento alla quantificazione oraria dei permessi fruiti dalla emergono Pt_2
dagli allegati da B a B11 alla relazione.
3.2. La Ctu ha, poi, determinato il costo effettivo relativo a ciascuna mensilità da liquidare, con riferimento al prodotto del totale di ore di permessi retribuiti espresso in 100/mi, per il relativo costo orario. Tale ultimo dato è stato tratto, quando presente, dagli atti di causa (vd. pagg. 14 e ss relazione)
e, quando assente, rideterminato secondo quanto risulta dai prospetti allegati da C a C7 per il dipendente e da D a D4 per il dipendente CP_2 Pt_2
3.3. Infine, la Ctu ha proceduto a determinare l'esatta quantificazione degli oneri sostenuti da Pt_1 per la retribuzione dei permessi fruiti dai suoi dipendenti per l'esercizio delle pubbliche funzioni. Per ogni mensilità, è stato calcolato il prodotto fra il totale di ore di permessi retribuiti espresso in 100/mi ed il relativo costo orario, determinati come sopra (vd pagg. 16 e ss relazione).
3.3.1. Rimettendo la valutazione sul punto al Giudice, la Ctu ha svolto due distinti conteggi alternativi: il primo applicando il limite di rimborsabilità, dall'anno 2011, secondo la legge n.10 del
26 febbraio 2011, la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e secondo quanto stabilito dalla
Determinazione Dirigenziale del 28/01/2022 redatta dal il secondo senza alcuna CP_6 CP_7
applicazione del limite di rimborsabilità.
4. Questo Tribunale ritiene che, nel caso di specie, risultino applicabili i limiti di rimborsabilità di cui all'art. 82 comma 2 Tuel, per le motivazioni di seguito esposte.
pagina 10 di 14 5. Sul punto, occorre considerare che entrambi i dipendenti di hanno rivestito, nel corso degli Pt_1
anni, il ruolo di Consigliere municipale e la anche quelli di Assessore di Giunta municipale. Pt_2
5.1. È pacifico che i Municipi di – a dispetto di come potrebbe far ritenere la loro CP_1
denominazione – costituiscono, agli effetti della disciplina del Tuel, delle c.d. Circoscrizioni di decentramento comunale, disciplinate dall'art. 17, il quale stabilisce che “i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune. … L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento”.
5.2. Lo Statuto di (appr. con deliberazione dell'Assemblea LI n. 8 del 7 marzo CP_1
2013), infatti, al Capo IV intitolato “Decentramento municipale”, stabilisce che “Il territorio di
[...]
, al fine di adeguare l'azione amministrativa dell'Ente alle esigenze del decentramento, è CP_1
articolato in quindici Municipi, quali circoscrizioni di partecipazione, consultazione e gestione di servizi nonché di esercizio delle funzioni conferite da . CP_1
6. Tanto premesso, poiché tra gli organi di – Città metropolitana – e le sue CP_1 articolazioni “municipali” vi è una completa alterità soggettiva, risulta evidente come l'art. 5, comma
4, del d.lgs. 17 settembre 2010 n. 156, richiamato da parte attrice, riferendosi esclusivamente a “i consiglieri dell'Assemblea LI di , non possa trovare applicazione nel caso di CP_1
specie.
6.1. Ciò trova conferma nella ratio di cui al predetto art. 5 comma 4, d.lgs. 156/2010, atteso che – come rilevato dalla parte attrice – il motivo per cui la generale disciplina di cui all'art. 82, comma 2,
TUEL non trova applicazione in relazione ai consiglieri dell'Assemblea LI è da rinvenirsi nella “complessità e specificità delle funzioni conferite a anche in considerazione CP_1 della particolare rilevanza demografica dell'Ente”, dati questi certamente non replicabili per i singoli
Municipi e i relativi consiglieri municipali.
7. Alla luce di quanto precede, quindi, la materia dei limiti ai rimborsi riconosciuti per i permessi retribuiti fruiti dai membri dei consigli e delle giunte municipali di come i dipendenti CP_1
pagina 11 di 14 di per cui è causa, risulta disciplinata dalla normativa generale, vale a dire dagli artt. 79 e ss Pt_1
Tuel, ivi compreso il limite di rimborsabilità previsto dall'art. 82 comma 2, il quale stabilisce che
“Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale,
l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente”.
7.1. Di conseguenza, in applicazione della richiamata normativa, il rimborso riconosciuto per i permessi retribuiti fruiti dai Consiglieri Municipali, non può eccedere l'importo mensile di euro
951,885 (pari, appunto, a ¼ dell'indennità mensile riconosciuta al Presidente del Municipio che ammonta ad euro 3.807,54), anche laddove l'entità complessiva dei costi sostenuti dal datore di lavoro nello stesso periodo risulti superiore.
8. Per tali ragioni, l'ammontare degli oneri sostenuti da nel corso degli anni per i permessi dei Pt_1
propri dipendenti, in accoglimento della quantificazione effettuata dalla Ctu contabile tenendo in considerazione i limiti legali di rimborsabilità di cui all'art. 82 comma 2 Tuel, risulta pari alla somma complessiva di euro 162.053.81, di cui euro 128.358,73 in relazione ai permessi fruiti dalla sig.ra
(al netto dei pagamenti già effettuati da per € 14.931,48,) ed euro 33.695,08 in Pt_2 CP_1 relazione a quelli fruiti dal sig. (al netto dei pagamenti già effettuati da per € CP_2 CP_1
65.414,66).
9. Con riferimento alla posizione della il consulente tecnico di dott.ssa Pt_2 CP_1
ha presentato osservazioni alla Ctu, in merito alle quali occorre Persona_2 CP_8
pronunciarsi.
9.1. Il Ct ha rappresentato che avrebbe già rimborsato a somme in eccedenza CP_1 Pt_1
per euro 10.044,00 (limitandosi al periodo considerato nella relazione, cfr pag. 32), avendo sopportato anche costi relativi a permessi ai quali non era tenuta. In particolare, il Ct ha sostenuto che, in forza del parere fornito dal Segretario Generale di con Nota CP/56927 del 14/05/2024, CP_1
pagina 12 di 14 oggetto di rimborso avrebbero dovuto essere solo gli oneri relativi ai permessi di cui al comma 3 dell'art. 79 Tuel e non anche a quelli per le ulteriori 24 ore previste dal comma 4 della disposizione.
9.2. Tale posizione non appare condivisibile, in quanto il richiamato parere sembra fondarsi su un errore di fatto, dal momento che questo rappresenta che l'art. 79 comma 4 Tuel “non contempla – tra le figure di amministratore che, oltre ai permessi di cui ai commi precedenti, possono avvalersi di ulteriori permessi retribuiti (fino a un massimo di 24 o 48 ore) – i componenti degli organi esecutivi delle articolazioni “circoscrizionali” dell'Ente (per i componenti delle Giunte CP_1
Municipali)” mentre, dalla lettura degli artt. 79 e 80 Tuel, al tempo già vigenti nell'attuale formulazione, chiaramente si evince il contrario.
9.3. Non potendo trovare accoglimento le osservazioni della consulenza tecnica di parte convenuta, merita, pertanto, conferma la quantificazione operata dal Ctu nella propria relazione, senza che possano prospettarsi altre decurtazioni.
10. In conclusione, quindi, la domanda di parte attrice può trovare parziale accoglimento, dovendosi porre a carico di il rimborso degli oneri sostenuti da in relazione ai permessi CP_1 Pt_1
retribuiti dai propri dipendenti per una somma complessiva di euro 162.053.81.
V) Sulle spese
1. Le spese del giudizio, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto contro dei parametri medi di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/2022, avuto riguardo alla competenza relativa ai giudizi di cognizione davanti al tribunale, al valore della domanda (tenuto conto del decisum e non del petitum, scaglione da euro 52.001 a euro
260.000), considerata la complessità della causa e l'attività in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto al rimborso, a favore di degli oneri da essa sostenuti per Parte_1 la retribuzione dei permessi fruiti dai propri dipendenti per l'esercizio delle funzioni pubbliche ex art. 79 d.lgs. 267/2000 negli anni dal 2008 al 2013 e dal 2021 ad oggi per la sig.ra e dal 2008 ad Pt_2 oggi per il sig. nell'ammontare complessivo di euro 162.053.81; CP_2
pagina 13 di 14 - per l'effetto, condanna al rimborso del relativo importo per un totale complessivo pari CP_1
ad euro 162.053.81;
- condanna altresì al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio CP_1 Parte_1
liquidate in complessivi euro 14.103, oltre al rimborso dell'importo versato per contributo unificato
(spese esenti pari ad euro 1.214,00), spese generali, iva e cpa come per legge,
- pone le spese di ctu (come liquidate in corso di causa) definitivamente a carico di CP_1
Roma 25.02.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Del Castello Per_3
(DM 22.10.2024)
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