CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 20/02/2026, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2659/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1334/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401507989 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 715/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv.to Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma in Indirizzo_1 presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) per gli anni dal 01.01.2018 al 31.12.2023 n. 112401507989 emesso da Roma Capitale. L'accertamento riguardava l'immobile sito in Indirizzo_2 Indirizzo_2 per il quale si chiedevano complessivi euro 4.252,00.
In data 01 dicembre 2025 la ricorrente presentava documentazione attestante l'annullamento dell'atto impugnato.
In data 20 gennaio 2026 Roma Capitale si costituiva chiedendo l'estinzione del giudizio per annullamento dell'atto impugnato con compensazione delle spese di giudizio.
Il giorno 21 gennaio 2026 si discute della causa RG. n.1334/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I. rileva l'annullamento dell'atto impugnato da parte di Roma Capitale in data 20.06.2025 con doc. n.
U250600193404 – in atti – emesso in accoglimento delle ragioni di parte ricorrente e
P.Q.M.
Il giudice dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1334/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401507989 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 715/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv.to Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma in Indirizzo_1 presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) per gli anni dal 01.01.2018 al 31.12.2023 n. 112401507989 emesso da Roma Capitale. L'accertamento riguardava l'immobile sito in Indirizzo_2 Indirizzo_2 per il quale si chiedevano complessivi euro 4.252,00.
In data 01 dicembre 2025 la ricorrente presentava documentazione attestante l'annullamento dell'atto impugnato.
In data 20 gennaio 2026 Roma Capitale si costituiva chiedendo l'estinzione del giudizio per annullamento dell'atto impugnato con compensazione delle spese di giudizio.
Il giorno 21 gennaio 2026 si discute della causa RG. n.1334/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I. rileva l'annullamento dell'atto impugnato da parte di Roma Capitale in data 20.06.2025 con doc. n.
U250600193404 – in atti – emesso in accoglimento delle ragioni di parte ricorrente e
P.Q.M.
Il giudice dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.