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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/07/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di TE Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1031/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Pietro Roccasalva;
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv. Manlio Galeano e Maria Rosa Battiato;
Appellato
OGGETTO: appello – cancellazione dagli elenchi braccianti agricoli – disoccupazione agricola – ripetizione d'indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 493/2022 del 9.5.2022, il Tribunale di Ragusa, in funzione del giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto da avverso i Parte_1
provvedimenti con cui l sulla base dell'accertamento ispettivo del 30.12.2013, CP_1 aveva disposto la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli negli anni 2008,
2009 e 2010 per le giornate di lavoro prestate alle dipendenze dell'azienda TE
ND di Ispica e, per l'effetto, ritenuto indebita l'indennità di disoccupazione precedentemente erogata.
Il tribunale, richiamate le previsioni di cui all'art. 2135 c.c., sulla scorta di quanto statuito dal medesimo ufficio nel giudizio proposto avverso l'accertamento ispettivo del 2013 (cfr. sent. 282/2021), osservava, anzitutto, che l'attività esercitata dall'azienda
TE ND di Ispica consisteva, pacificamente, nella lavorazione, imballaggio e confezionamento di ortaggi che non erano prevalentemente frutto della coltivazione del fondo.
Escludeva, quindi, che l'azienda datrice di lavoro espletasse, nel caso di specie, alcuna delle attività agricole connesse ai sensi dell'art. 2135 comma 3 c.c. Negava, altresì, che detta attività fosse stata svolta con gli strumenti normalmente utilizzati per la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico, tipici dell'attività agricola in senso stretto, atteso che tali non potevano considerarsi le attrezzature (vasca, nastro trasportatore) menzionate dalla ricorrente e dal teste . Tes_1
Il tribunale condannava, pertanto, la ricorrente al pagamento delle spese di lite ritenendo inapplicabile, nella fattispecie de qua, la previsione di cui all'art. 152 disp.att.c.p.c.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto depositato il Parte_1
9.11.2022; resisteva al gravame l CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 5 giugno 2025, ai sensi dell'art.127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame, censura la sentenza per aver Parte_1
omesso di qualificare come attività agricola connessa ai sensi dell'art. 2135, comma 3 ultima parte, c.c. l'attività di fornitura di servizi a terzi svolta dall'azienda datrice di lavoro, sulla base di un'interpretazione non conforme alla ratio e alla lettera della disposizione in parola, sì come riscritta dal d.lgs. n. 228/2001 che, in ossequio al diritto comunitario, ha ampliato il concetto di attività agricola fino a ricomprendervi attività connesse all'attività agricola principale, quali quelle di valorizzazione del territorio, del patrimonio rurale, di ricezione e ospitalità, prima escluse (cfr. Cass. n. 24995/2010).
Rilevato che la seconda parte del comma 3 dell'art. 2135 c.c. qualifica come attività agricole connesse, le attività dirette alla fornitura di servizi “mediante utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata”, l'appellante deduce che ritenere che detta norma abbia inteso riferirsi alle sole risorse e attrezzature impiegate esclusivamente nel ciclo biologico, e non anche a quelle impiegate per lo svolgimento dell'attività agricola complessivamente considerata, contrasterebbe tanto con il dato letterale che con la finalità della citata disposizione. A sostegno richiama la risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 446/2021 (cfr. all.4).
Sostiene che, invero, per qualificare la fornitura di servizi a terzi come attività agricola connessa deve farsi ricorso al criterio della prevalenza solo quando l'imprenditore agricolo si avvale di attrezzature e risorse normalmente non impiegate per la propria attività e non quando il servizio viene reso con le stesse attrezzature e le risorse impiegate per la lavorazione dei prodotti coltivati in azienda.
Ribadite le difese di primo grado, aggiunge che l'esperita istruttoria orale (cfr. testi e ) ha confermato che l'attività di lavorazione e di imballaggio degli Tes_1 Tes_2
ortaggi in favore di terzi veniva effettuata con l'utilizzazione non soltanto prevalente, come richiesto dalla norma, ma addirittura esclusiva di attrezzature (bilancia e nastro trasportatore) e di risorse (manodopera) normalmente impiegate per l'attività agricola esercitata dalla ditta TE ND di Ispica.
Assume che, anche a voler aderire all'assunto del giudice secondo cui le attrezzature a cui fa riferimento la norma siano esclusivamente quelle impiegate nel ciclo biologico, la vasca per il lavaggio degli ortaggi e il nastro trasportatore non potevano considerarsi estranee al ciclo biologico.
Chiede, pertanto, che, qualificata correttamente l'attività svolta dall'azienda
ND TE, venga accertato il proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2008, 2009, 2010 e, di conseguenza, il diritto a mantenere il trattamento di disoccupazione agricola per il periodo indicato.
2. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Il collegio osserva in premessa che il giudice di primo grado non si è pronunciato in ordine alle giornate per le quali l ha del tutto disconosciuto la sussistenza del CP_1
rapporto di lavoro e su tali giornate non vi è uno specifico motivo di appello.
2.1. L'art. 2135 c.c. dispone "1. E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge."
Il giudice di primo grado ha interpretato la citata disposizione come segue. “La disposizione è chiara nell'indicare due tipologie alternative di attività connesse: a) lavorazione dei prodotti prevalentemente provenienti dell'attività agricola in senso stretto svolta dallo stesso imprenditore;
b) fornitura di beni e servizi tramite gli strumenti e risorse normalmente impiegati nell'attività agricola in senso stretto svolta dal medesimo imprenditore.
Quanto all'attività connessa sub b), gli strumenti e le risorse devono essere normalmente utilizzati nell'attività agricola in senso stretto e non anche nell'attività connessa ai sensi della prima parte della medesima disposizione. In altri termini, la fornitura di beni e servizi si considera attività connessa ove realizzata con gli strumenti normalmente funzionali alla cura e sviluppo del ciclo biologico;
non essendo invece sufficiente l'utilizzo di strumentazione normalmente utilizzata nella lavorazione del proprio prodotto agricolo…
…l'attività oggetto del presente procedimento consiste pacificamente nella lavorazione, cernita, imballaggio e confezionamento di ortaggi. È inoltre pacifico che tali ortaggi provenissero prevalentemente da imprese agricole terze, non avendo la ricorrente specificamente contestato tale affermazione contenuta nel verbale di accertamento ispettivo (pag. 4). Pertanto, nel caso di specie non ricorre un'attività connessa ai sensi della prima parte dell'art. 2135 co. 3 c.c. Né tale attività può qualificarsi come connessa ai sensi della seconda parte della disposizione citata, alla luce di quanto sopra esposto. Infatti, l'attività oggetto del presente giudizio veniva svolta tramite bilancia e nastro trasportatore che, non avendo nulla a che vedere col predetto ciclo biologico, non possono considerarsi normalmente impiegati nell'attività agricola…”.
Il collegio condivide tale valutazione.
In ordine all'interpretazione del terzo comma dell'art. 2135 c.c., che indica le attività agricole per connessione, il collegio richiama il condiviso orientamento della
Suprema Cassazione civile sez. trib. - 18/2/2025, n. 4130 secondo cui “Va precisato che la connessione rileva sia dal punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo. La connessione soggettiva postula che le attività di cui al terzo comma siano esercitate da chi è imprenditore agricolo "essenziale" (Cass. n. 4790 del 2023); si tratta, quindi, di attività ulteriori rispetto a quella propriamente agricola. La connessione oggettiva, a sua volta, si fonda, con riguardo alle attività di fornitura di beni o servizi, sui criteri di "normalità" (Cass. n. 8690 del 2013) e di "prevalenza"
(Circolare Agenzia delle entrate n. 44/E del 14.5.2002): gli strumenti o le risorse dell'azienda agricola devono essere utilizzati continuativamente e sistematicamente nell'attività agricola principale e "le attrezzature agricole non devono essere impiegate nell'attività connessa in misura prevalente rispetto all'utilizzo operato nell'attività agricola di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento" (Circolare cit., par. 2). Si tratta di criteri eminentemente quantitativi che devono condurre ad un giudizio di tipo qualitativo, secondo cui, per poter rientrare fra le attività connesse,
l'attività di fornitura di beni o servizi da parte dell'imprenditore agricolo non deve aver assunto per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale, perché altrimenti non si configurerebbe più come attività agricola connessa di fornitura di servizi ma assumerebbe i connotati di attività commerciale (Cass. n. 16614 del 2016; Cass. n. 7238 del 2015; Cass. n. 6853 del
2011)”. Negli stessi termini Cassazione civile sez. trib. - 18/ 2/2025, n. 4130 e
Cassazione civile sez. I - 8/8/2016, n. 16614: “L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, c.c., il corrispondente onere probatorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva negato la qualità di imprenditore agricolo alla odierna ricorrente in mancanza di prova che le attività di conservazione e commercializzazione da lei esercitate riguardassero prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo)”.
E', dunque, necessario che l'attività di coltivazione del fondo sia svolta con criterio di prevalenza rispetto a quella di confezionamento di prodotti di terzi. Nel caso in esame l'odierna appellante non ha fornito prova di tale prevalenza. Come emerge dal verbale ispettivo, il cui contenuto è stato confermato dai testi escussi in udienza,
l'attività di imballaggio per conto terzi è di gran lunga prevalente – nel periodo in cui ha lavorato l'odierna appellante – rispetto alla produzione di prodotti agricoli e alla lavorazione dei beni prodotti dalla ditta ND TE. Gli ispettori hanno accertato che per lunghi periodi non vi è stata produzione di prodotti propri nel 2008, 2009 e
2010. Per tale ragione l'attività dell'odierna appellante addetta all'imballaggio non può considerarsi come attività agricola in quanto l'attività di imballaggio era prevalente rispetto a quella di produzione dei prodotti agricoli e veniva svolta con strumenti non propri dell'attività di coltivazione del fondo.
Negli stessi termini si è già pronunciata questa Corte di appello nella sentenza n.
872/2024, passata in giudicato, con la quale è stata rigettata l'impugnazione proposta da ND TE, datore di lavoro dell'odierna appellante, avverso l'avviso di addebito conseguente al medesimo verbale di accertamento posto a fondamento del disconoscimento del rapporto di lavoro per cui è causa. Con tale sentenza la Corte di appello ha escluso che i lavoratori assunti da ND TE nel medesimo periodo oggetto del presente giudizio addetti al confezionamento di prodotti agricoli provenienti prevalentemente da terzi potessero considerarsi lavoratori agricoli facendo richiamo all'interpretazione dell'art. 2135 c.c. qui condiviso secondo cui “La norma richiede certamente un collegamento con l'attività propriamente agricola, mediante
l'utilizzazione di attrezzature e risorse normalmente impiegate nell'attività agricola, mancante nella fattispecie in esame. Non sono strumenti utilizzati normalmente nell'attività agricola la bilancia e il nastro trasportatore, che invece sono prevalentemente utilizzati nell'attività della cui qualificazione si discute”.
2.2. Nel corso del giudizio, con le note del 23.10.2024, il difensore dell'appellante ha invocato la decadenza ex art. 8 del DPR n. 818/1957 in relazione agli anni 2008 e
2009 per essere intervenuto il disconoscimento oltre il termine di cinque anni previsto dalla norma citata.
Il rilievo è infondato.
L'art. 8 del DPR n. 818/1957 prevede “I contributi o le quote di contributo di cui al presente decreto indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni o della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato”.
Premesso che la disposizione in esame, come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, ha carattere eccezionale e tale forma di sanatoria presuppone sempre, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione con l' (Cassazione civile sez. lav. - 9/11/2001, n. 13919 e più recente CP_1
Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 12355 del 7 20/05/2010), in relazione ai periodi lavorati negli anni 2008 e 2009 per i quali l'attività lavorativa era esistente ma non era qualificabile come attività di bracciante agricola il termine di decadenza decorre dalla data in cui è stato effettuato il versamento stesso dei contributi. L ha eccepito che CP_1
l'appellante non ha documentato che i contributi siano stati effettivamente versati.
In ogni caso, poiché i contributi più datati disconosciuti come contributi per il lavoro agricolo sono relativi al mese di dicembre 2008, e certamente sono stati versati in epoca successiva a tale periodo, la decadenza non è maturata considerato che l'accertamento dell'indebito versamento è avvenuto con verbale del 30.12.2013 entro il quinquennio dal versamento dei contributi del 2008 e 2009 per cui è causa.
3. Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del D.P.R n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado che liquida in € 4.996,00, oltre rimborso spese generali;
a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R n. 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 5.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di TE Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1031/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Pietro Roccasalva;
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv. Manlio Galeano e Maria Rosa Battiato;
Appellato
OGGETTO: appello – cancellazione dagli elenchi braccianti agricoli – disoccupazione agricola – ripetizione d'indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 493/2022 del 9.5.2022, il Tribunale di Ragusa, in funzione del giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto da avverso i Parte_1
provvedimenti con cui l sulla base dell'accertamento ispettivo del 30.12.2013, CP_1 aveva disposto la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli negli anni 2008,
2009 e 2010 per le giornate di lavoro prestate alle dipendenze dell'azienda TE
ND di Ispica e, per l'effetto, ritenuto indebita l'indennità di disoccupazione precedentemente erogata.
Il tribunale, richiamate le previsioni di cui all'art. 2135 c.c., sulla scorta di quanto statuito dal medesimo ufficio nel giudizio proposto avverso l'accertamento ispettivo del 2013 (cfr. sent. 282/2021), osservava, anzitutto, che l'attività esercitata dall'azienda
TE ND di Ispica consisteva, pacificamente, nella lavorazione, imballaggio e confezionamento di ortaggi che non erano prevalentemente frutto della coltivazione del fondo.
Escludeva, quindi, che l'azienda datrice di lavoro espletasse, nel caso di specie, alcuna delle attività agricole connesse ai sensi dell'art. 2135 comma 3 c.c. Negava, altresì, che detta attività fosse stata svolta con gli strumenti normalmente utilizzati per la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico, tipici dell'attività agricola in senso stretto, atteso che tali non potevano considerarsi le attrezzature (vasca, nastro trasportatore) menzionate dalla ricorrente e dal teste . Tes_1
Il tribunale condannava, pertanto, la ricorrente al pagamento delle spese di lite ritenendo inapplicabile, nella fattispecie de qua, la previsione di cui all'art. 152 disp.att.c.p.c.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto depositato il Parte_1
9.11.2022; resisteva al gravame l CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 5 giugno 2025, ai sensi dell'art.127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame, censura la sentenza per aver Parte_1
omesso di qualificare come attività agricola connessa ai sensi dell'art. 2135, comma 3 ultima parte, c.c. l'attività di fornitura di servizi a terzi svolta dall'azienda datrice di lavoro, sulla base di un'interpretazione non conforme alla ratio e alla lettera della disposizione in parola, sì come riscritta dal d.lgs. n. 228/2001 che, in ossequio al diritto comunitario, ha ampliato il concetto di attività agricola fino a ricomprendervi attività connesse all'attività agricola principale, quali quelle di valorizzazione del territorio, del patrimonio rurale, di ricezione e ospitalità, prima escluse (cfr. Cass. n. 24995/2010).
Rilevato che la seconda parte del comma 3 dell'art. 2135 c.c. qualifica come attività agricole connesse, le attività dirette alla fornitura di servizi “mediante utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata”, l'appellante deduce che ritenere che detta norma abbia inteso riferirsi alle sole risorse e attrezzature impiegate esclusivamente nel ciclo biologico, e non anche a quelle impiegate per lo svolgimento dell'attività agricola complessivamente considerata, contrasterebbe tanto con il dato letterale che con la finalità della citata disposizione. A sostegno richiama la risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 446/2021 (cfr. all.4).
Sostiene che, invero, per qualificare la fornitura di servizi a terzi come attività agricola connessa deve farsi ricorso al criterio della prevalenza solo quando l'imprenditore agricolo si avvale di attrezzature e risorse normalmente non impiegate per la propria attività e non quando il servizio viene reso con le stesse attrezzature e le risorse impiegate per la lavorazione dei prodotti coltivati in azienda.
Ribadite le difese di primo grado, aggiunge che l'esperita istruttoria orale (cfr. testi e ) ha confermato che l'attività di lavorazione e di imballaggio degli Tes_1 Tes_2
ortaggi in favore di terzi veniva effettuata con l'utilizzazione non soltanto prevalente, come richiesto dalla norma, ma addirittura esclusiva di attrezzature (bilancia e nastro trasportatore) e di risorse (manodopera) normalmente impiegate per l'attività agricola esercitata dalla ditta TE ND di Ispica.
Assume che, anche a voler aderire all'assunto del giudice secondo cui le attrezzature a cui fa riferimento la norma siano esclusivamente quelle impiegate nel ciclo biologico, la vasca per il lavaggio degli ortaggi e il nastro trasportatore non potevano considerarsi estranee al ciclo biologico.
Chiede, pertanto, che, qualificata correttamente l'attività svolta dall'azienda
ND TE, venga accertato il proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2008, 2009, 2010 e, di conseguenza, il diritto a mantenere il trattamento di disoccupazione agricola per il periodo indicato.
2. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Il collegio osserva in premessa che il giudice di primo grado non si è pronunciato in ordine alle giornate per le quali l ha del tutto disconosciuto la sussistenza del CP_1
rapporto di lavoro e su tali giornate non vi è uno specifico motivo di appello.
2.1. L'art. 2135 c.c. dispone "1. E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge."
Il giudice di primo grado ha interpretato la citata disposizione come segue. “La disposizione è chiara nell'indicare due tipologie alternative di attività connesse: a) lavorazione dei prodotti prevalentemente provenienti dell'attività agricola in senso stretto svolta dallo stesso imprenditore;
b) fornitura di beni e servizi tramite gli strumenti e risorse normalmente impiegati nell'attività agricola in senso stretto svolta dal medesimo imprenditore.
Quanto all'attività connessa sub b), gli strumenti e le risorse devono essere normalmente utilizzati nell'attività agricola in senso stretto e non anche nell'attività connessa ai sensi della prima parte della medesima disposizione. In altri termini, la fornitura di beni e servizi si considera attività connessa ove realizzata con gli strumenti normalmente funzionali alla cura e sviluppo del ciclo biologico;
non essendo invece sufficiente l'utilizzo di strumentazione normalmente utilizzata nella lavorazione del proprio prodotto agricolo…
…l'attività oggetto del presente procedimento consiste pacificamente nella lavorazione, cernita, imballaggio e confezionamento di ortaggi. È inoltre pacifico che tali ortaggi provenissero prevalentemente da imprese agricole terze, non avendo la ricorrente specificamente contestato tale affermazione contenuta nel verbale di accertamento ispettivo (pag. 4). Pertanto, nel caso di specie non ricorre un'attività connessa ai sensi della prima parte dell'art. 2135 co. 3 c.c. Né tale attività può qualificarsi come connessa ai sensi della seconda parte della disposizione citata, alla luce di quanto sopra esposto. Infatti, l'attività oggetto del presente giudizio veniva svolta tramite bilancia e nastro trasportatore che, non avendo nulla a che vedere col predetto ciclo biologico, non possono considerarsi normalmente impiegati nell'attività agricola…”.
Il collegio condivide tale valutazione.
In ordine all'interpretazione del terzo comma dell'art. 2135 c.c., che indica le attività agricole per connessione, il collegio richiama il condiviso orientamento della
Suprema Cassazione civile sez. trib. - 18/2/2025, n. 4130 secondo cui “Va precisato che la connessione rileva sia dal punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo. La connessione soggettiva postula che le attività di cui al terzo comma siano esercitate da chi è imprenditore agricolo "essenziale" (Cass. n. 4790 del 2023); si tratta, quindi, di attività ulteriori rispetto a quella propriamente agricola. La connessione oggettiva, a sua volta, si fonda, con riguardo alle attività di fornitura di beni o servizi, sui criteri di "normalità" (Cass. n. 8690 del 2013) e di "prevalenza"
(Circolare Agenzia delle entrate n. 44/E del 14.5.2002): gli strumenti o le risorse dell'azienda agricola devono essere utilizzati continuativamente e sistematicamente nell'attività agricola principale e "le attrezzature agricole non devono essere impiegate nell'attività connessa in misura prevalente rispetto all'utilizzo operato nell'attività agricola di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento" (Circolare cit., par. 2). Si tratta di criteri eminentemente quantitativi che devono condurre ad un giudizio di tipo qualitativo, secondo cui, per poter rientrare fra le attività connesse,
l'attività di fornitura di beni o servizi da parte dell'imprenditore agricolo non deve aver assunto per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale, perché altrimenti non si configurerebbe più come attività agricola connessa di fornitura di servizi ma assumerebbe i connotati di attività commerciale (Cass. n. 16614 del 2016; Cass. n. 7238 del 2015; Cass. n. 6853 del
2011)”. Negli stessi termini Cassazione civile sez. trib. - 18/ 2/2025, n. 4130 e
Cassazione civile sez. I - 8/8/2016, n. 16614: “L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, c.c., il corrispondente onere probatorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva negato la qualità di imprenditore agricolo alla odierna ricorrente in mancanza di prova che le attività di conservazione e commercializzazione da lei esercitate riguardassero prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo)”.
E', dunque, necessario che l'attività di coltivazione del fondo sia svolta con criterio di prevalenza rispetto a quella di confezionamento di prodotti di terzi. Nel caso in esame l'odierna appellante non ha fornito prova di tale prevalenza. Come emerge dal verbale ispettivo, il cui contenuto è stato confermato dai testi escussi in udienza,
l'attività di imballaggio per conto terzi è di gran lunga prevalente – nel periodo in cui ha lavorato l'odierna appellante – rispetto alla produzione di prodotti agricoli e alla lavorazione dei beni prodotti dalla ditta ND TE. Gli ispettori hanno accertato che per lunghi periodi non vi è stata produzione di prodotti propri nel 2008, 2009 e
2010. Per tale ragione l'attività dell'odierna appellante addetta all'imballaggio non può considerarsi come attività agricola in quanto l'attività di imballaggio era prevalente rispetto a quella di produzione dei prodotti agricoli e veniva svolta con strumenti non propri dell'attività di coltivazione del fondo.
Negli stessi termini si è già pronunciata questa Corte di appello nella sentenza n.
872/2024, passata in giudicato, con la quale è stata rigettata l'impugnazione proposta da ND TE, datore di lavoro dell'odierna appellante, avverso l'avviso di addebito conseguente al medesimo verbale di accertamento posto a fondamento del disconoscimento del rapporto di lavoro per cui è causa. Con tale sentenza la Corte di appello ha escluso che i lavoratori assunti da ND TE nel medesimo periodo oggetto del presente giudizio addetti al confezionamento di prodotti agricoli provenienti prevalentemente da terzi potessero considerarsi lavoratori agricoli facendo richiamo all'interpretazione dell'art. 2135 c.c. qui condiviso secondo cui “La norma richiede certamente un collegamento con l'attività propriamente agricola, mediante
l'utilizzazione di attrezzature e risorse normalmente impiegate nell'attività agricola, mancante nella fattispecie in esame. Non sono strumenti utilizzati normalmente nell'attività agricola la bilancia e il nastro trasportatore, che invece sono prevalentemente utilizzati nell'attività della cui qualificazione si discute”.
2.2. Nel corso del giudizio, con le note del 23.10.2024, il difensore dell'appellante ha invocato la decadenza ex art. 8 del DPR n. 818/1957 in relazione agli anni 2008 e
2009 per essere intervenuto il disconoscimento oltre il termine di cinque anni previsto dalla norma citata.
Il rilievo è infondato.
L'art. 8 del DPR n. 818/1957 prevede “I contributi o le quote di contributo di cui al presente decreto indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni o della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato”.
Premesso che la disposizione in esame, come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, ha carattere eccezionale e tale forma di sanatoria presuppone sempre, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione con l' (Cassazione civile sez. lav. - 9/11/2001, n. 13919 e più recente CP_1
Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 12355 del 7 20/05/2010), in relazione ai periodi lavorati negli anni 2008 e 2009 per i quali l'attività lavorativa era esistente ma non era qualificabile come attività di bracciante agricola il termine di decadenza decorre dalla data in cui è stato effettuato il versamento stesso dei contributi. L ha eccepito che CP_1
l'appellante non ha documentato che i contributi siano stati effettivamente versati.
In ogni caso, poiché i contributi più datati disconosciuti come contributi per il lavoro agricolo sono relativi al mese di dicembre 2008, e certamente sono stati versati in epoca successiva a tale periodo, la decadenza non è maturata considerato che l'accertamento dell'indebito versamento è avvenuto con verbale del 30.12.2013 entro il quinquennio dal versamento dei contributi del 2008 e 2009 per cui è causa.
3. Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del D.P.R n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado che liquida in € 4.996,00, oltre rimborso spese generali;
a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R n. 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 5.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi