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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9693 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 6737/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice dott. AR De Simone Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva del 15/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6737/2023
TRA
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
codice CUI ass.to e rapp.to dall'Avv. Susanna Bologna Pt_2
( ), giusta procura speciale ad litem in calce al ricorso, e con CodiceFiscale_2
domicilio digitale eletto all' account pec Emai_1 Email_2
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 [...]
in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale CP_3
dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato in data 8.3.2023 e ritualmente notificato ai resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a Napoli, il ricorrente indicato in epigrafe, cittadino della Nigeria, impugnava il diniego della sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale Cat.A.12/Imm/21 Prot. n.
184 del 7.9.2022, notificato in data 6.2.2023, con cui il Questore della Provincia di
, ottenuto parere contrario al rilascio del titolo autorizzatorio in data 28.6.2022 CP_3
da parte della Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di , rigettava la domanda di permesso di soggiorno per motivi CP_3
umanitari presentata dal ricorrente, invitandolo a lasciare volontariamente lo Stato italiano entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di diniego.
Il ricorrente riteneva di avere diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari o per casi speciali, di cui all'art. 1, comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18;
o alla protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1., t.u.i., considerata la sua integrazione lavorativa sul territorio italiano.
Integrato il contraddittorio nei confronti del , questi, in data Controparte_1
21.3.2023, si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda cautelare e di merito, depositando comparsa di risposta con cui ne chiedeva il rigetto. Con ordinanza del
28.3.2023 e veniva fissata l'udienza per note scritte del 6.11.2024, a scioglimento della quale il Giudice fissava l'udienza davanti al Collegio per il 15.10.2025 ore 12, assegnando alle parti termine fino al 15.9.2025 per il deposito delle note limitate alla precisazione delle conclusioni e successivo termine fino al 2.10.2025 per note conclusionali. A detta udienza è comparso per il ricorrente l'avv. Biagio Graniero
Esposito, in sostituzione del difensore Bologna, il quale si riportava al ricorso e concludeva per l'accoglimento dello stesso con vittoria di spece del giudizio, con attribuzione;
per il – Questura di nessuno è comparso;
il Controparte_1 CP_3
giudice designato, dunque, redatto il verbale, riservava al Collegio la decisione della causa.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter
d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego del rinnovo di pagina 2 di 7 permesso di soggiorno per protezione umanitaria presentata nel 2021; si applica, dunque, la disciplina di cui al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in IT, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo pagina 3 di 7 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in
Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, pagina 4 di 7 comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in IT, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali pagina 5 di 7 con il suo Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, questo Giudice, contrariamente a quanto deciso dalla Questura di , ritiene che il ricorrente abbia diritto al rilascio del permesso di CP_3
soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali". Non vi è dubbio, infatti, che il ricorrente abbia avviato e portato a compimento un consistente percorso di integrazione sociale e lavorativa.
Dalla documentazione prodotta dal difensore, infatti, si evince che il ricorrente, presente in IT quasi dieci anni, si è ivi ricongiunto con la propria madre, essendo allo stato assente qualsivoglia legame di natura familiare con il paese di provenienza.
Egli, in IT ha avuto, esprienze di volontariato ed ha seguito corsi di italiano (cfr. documenti in atti) e, inoltre, ha avuto esperienze lavorative, tutte significative della sua volontà di radicamento nel contesto socio-lavorativo italiano. Infatti, ha lavorato, come manovale edile (cfr. contratti di lavoro ed estratto INPS allegati al ricorso introduttivo) e, allo stato, lavoro come manovale edile con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato presso MP AR (cfr. buste paga ottobre 2024- maggio
2025 e comunicazione obbligatoria Unilav).
Trattasi di tutte circostanze che permettono di affermare che sussistono, nel caso concreto, i presupposti per il rilascio della protezione speciale, potendosi ritenere che, rimpatriando, il richiedente sarà esposto in concreto ad una grave deprivazione dei suoi fondamentali diritti e ad una condizione di vulnerabilità severa, in considerazione del suo radicamento in IT dove vive da molti anni, si è inserito socialmente e lavorativamente. Del resto, il livello di integrazione in particolare, non può ragionevolmente intendersi come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. n.
21240/2020). Nella valutazione comparativa ex art. 8 Cedu tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del pagina 6 di 7 richiedente nel paese di origine, il rimpatrio della ricorrente la esporrebbe al rischio di essere immessa nuovamente in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili, annullando il percorso di integrazione raggiunto in IT . Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica.
In ordine alle spese processuali si procede alla loro compensazione, stante il raggiungimento di uno stabile percorso di integrazione socio-lavorativa in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, XIII sezione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla il provvedimento della Questura di e riconosce al ricorrente il diritto CP_3
al rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 DLgs n.25\08, come modificato e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 24.10.2025
Presidente est
Dott.ssa Marida Corso
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice dott. AR De Simone Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva del 15/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6737/2023
TRA
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
codice CUI ass.to e rapp.to dall'Avv. Susanna Bologna Pt_2
( ), giusta procura speciale ad litem in calce al ricorso, e con CodiceFiscale_2
domicilio digitale eletto all' account pec Emai_1 Email_2
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 [...]
in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale CP_3
dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con ricorso depositato in data 8.3.2023 e ritualmente notificato ai resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a Napoli, il ricorrente indicato in epigrafe, cittadino della Nigeria, impugnava il diniego della sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale Cat.A.12/Imm/21 Prot. n.
184 del 7.9.2022, notificato in data 6.2.2023, con cui il Questore della Provincia di
, ottenuto parere contrario al rilascio del titolo autorizzatorio in data 28.6.2022 CP_3
da parte della Commissione territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di , rigettava la domanda di permesso di soggiorno per motivi CP_3
umanitari presentata dal ricorrente, invitandolo a lasciare volontariamente lo Stato italiano entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di diniego.
Il ricorrente riteneva di avere diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari o per casi speciali, di cui all'art. 1, comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18;
o alla protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1., t.u.i., considerata la sua integrazione lavorativa sul territorio italiano.
Integrato il contraddittorio nei confronti del , questi, in data Controparte_1
21.3.2023, si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda cautelare e di merito, depositando comparsa di risposta con cui ne chiedeva il rigetto. Con ordinanza del
28.3.2023 e veniva fissata l'udienza per note scritte del 6.11.2024, a scioglimento della quale il Giudice fissava l'udienza davanti al Collegio per il 15.10.2025 ore 12, assegnando alle parti termine fino al 15.9.2025 per il deposito delle note limitate alla precisazione delle conclusioni e successivo termine fino al 2.10.2025 per note conclusionali. A detta udienza è comparso per il ricorrente l'avv. Biagio Graniero
Esposito, in sostituzione del difensore Bologna, il quale si riportava al ricorso e concludeva per l'accoglimento dello stesso con vittoria di spece del giudizio, con attribuzione;
per il – Questura di nessuno è comparso;
il Controparte_1 CP_3
giudice designato, dunque, redatto il verbale, riservava al Collegio la decisione della causa.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter
d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego del rinnovo di pagina 2 di 7 permesso di soggiorno per protezione umanitaria presentata nel 2021; si applica, dunque, la disciplina di cui al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, così statuendo «
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in IT, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo pagina 3 di 7 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in
Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, pagina 4 di 7 comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in IT, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali pagina 5 di 7 con il suo Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, questo Giudice, contrariamente a quanto deciso dalla Questura di , ritiene che il ricorrente abbia diritto al rilascio del permesso di CP_3
soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali". Non vi è dubbio, infatti, che il ricorrente abbia avviato e portato a compimento un consistente percorso di integrazione sociale e lavorativa.
Dalla documentazione prodotta dal difensore, infatti, si evince che il ricorrente, presente in IT quasi dieci anni, si è ivi ricongiunto con la propria madre, essendo allo stato assente qualsivoglia legame di natura familiare con il paese di provenienza.
Egli, in IT ha avuto, esprienze di volontariato ed ha seguito corsi di italiano (cfr. documenti in atti) e, inoltre, ha avuto esperienze lavorative, tutte significative della sua volontà di radicamento nel contesto socio-lavorativo italiano. Infatti, ha lavorato, come manovale edile (cfr. contratti di lavoro ed estratto INPS allegati al ricorso introduttivo) e, allo stato, lavoro come manovale edile con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato presso MP AR (cfr. buste paga ottobre 2024- maggio
2025 e comunicazione obbligatoria Unilav).
Trattasi di tutte circostanze che permettono di affermare che sussistono, nel caso concreto, i presupposti per il rilascio della protezione speciale, potendosi ritenere che, rimpatriando, il richiedente sarà esposto in concreto ad una grave deprivazione dei suoi fondamentali diritti e ad una condizione di vulnerabilità severa, in considerazione del suo radicamento in IT dove vive da molti anni, si è inserito socialmente e lavorativamente. Del resto, il livello di integrazione in particolare, non può ragionevolmente intendersi come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. n.
21240/2020). Nella valutazione comparativa ex art. 8 Cedu tra il grado di integrazione effettiva raggiunto nel nostro paese e la situazione soggettiva ed oggettiva del pagina 6 di 7 richiedente nel paese di origine, il rimpatrio della ricorrente la esporrebbe al rischio di essere immessa nuovamente in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello presente nel Paese d'origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili, annullando il percorso di integrazione raggiunto in IT . Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica.
In ordine alle spese processuali si procede alla loro compensazione, stante il raggiungimento di uno stabile percorso di integrazione socio-lavorativa in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, XIII sezione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla il provvedimento della Questura di e riconosce al ricorrente il diritto CP_3
al rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 DLgs n.25\08, come modificato e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 24.10.2025
Presidente est
Dott.ssa Marida Corso
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