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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/07/2025, n. 3097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3097 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 9277/2021 R.G.L., promossa
D A
, , Parte_1 Parte_2 [...]
E , n.q. eredi di Parte_3 Parte_4 Per_1
, rappresentati e difesi dall'avv. ONORATO MARCO e dall'avv.
[...]
FARACI SILVIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrenti -
C O N T R O
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. CACIOPPO SALVATORE ed elettivamente domiciliato in PALERMO, presso l'Avvocatura dell'Istituto in VIALE DEL FANTE n. 58/D
- resistente–
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 28/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere con il pagamento da parte dell in favore dei ricorrenti, in qualità di eredi di CP_1 Per_1 - in relazione alla malattia professionale denunciata
[...] Per_1
il 19/1/2017 - dell'indennizzo in capitale in ragione del 6% di i.p.p.,
[...]
con la decorrenza di legge, liquidato in favore di quest'ultimo, oltre interessi come per legge.
Condanna l' alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che CP_1
liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. ONORATO MARCO e dell'avv. FARACI SILVIA, antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle CTU liquidate come da CP_1
separati decreti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/10/2021 - premesso di Persona_1
aver lavorato come , dal 1983 al 2001, alle dipendenze della Pt_5 CP_2
e la presso lo stabilimento della Fincantieri S.p.a. di
[...] Controparte_3
Palermo - conveniva in giudizio l' che non gli aveva riconosciuto la CP_1
natura professionale della malattia denunciata in data 19/1/2017.
In particolare, chiedeva: “accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto da malattia professionale tabellata consistente in asbestosi polmonare, grave insufficienza respiratoria acuta,
BP riacutizzata, carcinoma uroteliale papillare, placche pleuriche, noduli, dispnea ingravescente, enfisema polmonare ed emoftoe e/o da qualsiasi altra tecnopatia che dovesse ritenersi emergente dal quadro clinico descritto in sede di denunzia di malattia professionale;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della predetta malattia, presentava sin dalla data di contrazione della stessa, un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente dal 6% al 30%, o pari ad una diversa percentuale, maggiore o minore, che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1
corresponsione dell'indennizzo in rendita (nel caso di menomazione accertata pari o superiore al
16%) ovvero in capitale (nel caso di menomazione accertata tra il 6% ed il 15%) per il danno biologico e/o patrimoniale da inabilità permanente accertata nella misura della percentuale che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di eventuale Consulenza Tecnica d'Ufficio, secondo le tabelle delle menomazioni e dell'indennizzo biologico applicabili”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
L'Istituto, pur non contestando l'esposizione a rischio amianto cui il ricorrente è stato sottoposto nello svolgimento della propria attività lavorativa, deduceva che:
“Nel 2017 l'assicurato ha avanzato all' domanda di riconoscimento di “asbestosi, CP_1
placche pleuriche, cuore polmonare e carcinoma uroteliale”. Al fine di tale riconoscimento è stata prodotta documentazione sanitaria, quale: visita pneumologica con spirometria dell'11/2/2016,
e visita urologica coeva;
in entrambe le visite, gli specialisti ponevano la diagnosi di asbestosi, placche pleuriche e cuore polmonare cronico. In realtà, la spirometria deponeva per sindrome ostruttiva grave (diagnosi di BP con enfisema e sindrome ostruttiva marcata), in forte fumatore. Nel referto della visita pneumologica viene citata una TAC torace del 2015 senza mezzo di contrasto, con tali conclusioni: “assenza di modificazioni sostanziali dell'enfisema polmonare;
immodificata area consolidativa lobo inferiore dx”. La diagnosi di asbestosi non era ritenuta confermata dall'Istituto, in quanto la stessa era derivante, solo da mero rilievo anamnestico da parte dello specialista consultato. Per ciò che riguarda il carcinoma uroteliale è pacifico, come da copiosa letteratura scientifica, che lo stesso non può essere messo in relazione alla pregressa esposizione ad asbesto, riconoscendo tale neoplasia altre cause, tra le quali anche il tabagismo, giammai è mai stato dimostrato l'asbesto. Il caso è stato istruito dall , con la CP_1
richiesta di produrre documentazione sanitaria soprattutto strumentale probante le diagnosi di asbestosi e placche pleuriche, non essendo sufficiente ai fini di riconoscimento di benefici economici, solo una diagnosi, peraltro, non confermata. Nulla è stato prodotto a supporto di tale diagnosi, nemmeno in sede opposizione con il patronato e per questo motivo la visita collegiale si CP_4
è chiusa in disaccordo fra le parti”
Nelle more del giudizio, decedeva l'originario ricorrente (21/12/2022) e si costituivano i suoi eredi chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accerti e dichiari che il era affetto da malattia professionale tabellata consistente in Per_1
asbestosi polmonare, grave insufficienza respiratoria acuta, BP riacutizzata, carcinoma uroteliale papillare, placche pleuriche, noduli, dispnea ingravescente, enfisema polmonare ed emoftoe e/o da qualsiasi altra tecnopatia che dovesse ritenersi emergente dal quadro clinico descritto in sede di denunzia di malattia professionale;
- accerti e dichiari che il de cuius, a causa delle predette malattie, presentava sin dalla data di contrazione delle stesse, un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari al 100%, o pari ad una maggiore o minore percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; -autorizzi ad espletarsi CTU medico legale, volta alla disamina degli atti e volta, altresì, ad accertare la malattia professionale del fu Persona_1
derivante dalla esposizione professionale all'asbesto e, conseguentemente, accertare che la morte del de cuius è derivata da malattia professionale contratta a seguito di inalazione di polveri di amianto e/o gas nocivi, legittimanti la pretesa degli eredi relativa alla richiesta di risarcimento danni avanzata dal defunto sig. -accerti e dichiari, sulla base dell'esame degli Persona_1
atti, le patologie riscontrate nel de cuius, sig. la loro data di insorgenza, Persona_1
l'eventuale sussistenza del nesso causale tra le medesime e l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della Fincantieri s.p.a. ed al contatto con polveri e fibre d'amianto; il CTU quantifichi, altresì, eventualmente il danno biologico provocato dalle patologie accertate e dipendenti da esposizione alle suddette polveri;
-ed a tal fine accerti e dichiari che il sig. Per_1
a causa delle mansioni svolte alle dipendenze della Fincantieri s.p.a. e a causa
[...]
dell'inalazione di fibre e polveri nocive, aveva contratto una serie di malattie professionali asbesto- correlate che lo hanno condotto alla morte con conseguente diritto a chiedere la condanna della
Fincantieri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, per le premesse di cui in causale ed a qualsiasi titolo responsabile, al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali subiti e oggi invocati, altresì, dagli eredi ricorrenti;
-per l'effetto condanni
l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore degli CP_1
eredi, odierni ricorrenti, dell'indennizzo in rendita (nel caso di menomazione accertata pari o superiore al 16%) ovvero in capitale (nel caso di menomazione accertata tra il 6 ed il 15%) per il danno biologico e/o patrimoniale da inabilità permanente accertata nella misura della percentuale che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di eventuale Consulenza Tecnica
d'Ufficio, secondo le tabelle delle menomazioni e dell'indennizzo biologico applicabili”.
Nelle note conclusive gli eredi dell'originario ricorrente così concludevano: “- dichiarare che il sig. era affetto da malattia professionale tabellata consistente Persona_1 in asbestosi polmonare, grave insufficienza respiratoria acuta, BP riacutizzata, carcinoma uroteliale papillare, placche pleuriche, noduli, dispnea ingravescente, enfisema polmonare ed emoftoe e/o da qualsiasi altra tecnopatia che dovesse ritenersi emergente dal quadro clinico descritto in sede di denunzia di malattia professionale;
- dichiarare che il sig. , a causa della predetta malattia, presentava sin dalla data di Per_1
contrazione della stessa, un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente dal 6%, o pari ad una diversa percentuale maggiore;
- per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1
corresponsione della corrispondente prestazione che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, secondo le tabelle delle menomazioni e dell'indennizzo biologico applicabili;
– Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore degli avvocati antistatari Marco Onorato e Silvia Faraci”.
L , deducendo di avere corrisposto agli eredi l'indennizzo in capitale in CP_1
misura del 6% liquidato nelle more del giudizio (a ottobre 2024 come da liquidazione in atti) in favore di , chiedeva dichiararsi Persona_1
cessata la materia del contendere, rimettendosi alla giudice sulla disciplina delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica medico- legale, che veniva rinnovata, atteso che il primo consulente nominato, nei chiarimenti richiestigli, non aveva dato esaurienti delucidazioni sull'incidenza della patologia polmonare da asbesto, successivamente accertata, sulle già compromesse condizioni polmonari del lavoratore.
Esaminate le relazioni di C.T.U., questa giudice chiedeva alle parti di dedurre in merito al fatto che i C.T.U. nominati non avessero tenuto in alcun conto gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2021, che aveva fornito indicazioni sulla valutazione delle preesistenze lavorative derivanti da precedenti malattie professionali per cui fosse già stata corrisposta – come nella specie – una rendita sotto il vigore della legge anteriore alla riforma del 2000; ciò, nonostante che di detta pronuncia l'Istituto dovesse tenere conto, anche a sensi della raccomandazione n. 1/2022, che l'Istituto aveva emanato proprio a seguito di detta sentenza.
All'udienza del 16/9/2024, l' deduceva che la sovrintendenza medica CP_1
centrale aveva proceduto a rivalutare la situazione sulla scorta della raccomandazione n. 1/2022, ritenendo che nella fattispecie, applicando la formula di Gabrielli, sarebbe riconoscibile il 6% di i.p.p.
Successivamente, con note autorizzate depositate in data 19.9.2024, l'Istituto precisava: “Il sig. , nel 2019 ha fatto richiesta di malattia professionale asbesto Per_1
correlata, ed è stato già indennizzato per le seguenti menomazioni ai sensi del T.U. 1124/65:
BP (sindrome ostruttiva severa) 35%; ipoacusia 15% e amputazione falangea 2° dito mano sin, 6%. Valutazione complessiva 48%. Orbene, soltanto una tra le superiori menomazioni è concorrente non discriminabile in quanto agisce sullo stesso distretto funzionale: la BP.
La procedura valutativa medico legale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.ro
63/2021, richiamata nell'ordinanza, tiene conto delle preesistenze lavorative/ extralavorative, coesistenti/concorrenti. Invero, le menomazioni preesistenti, talvolta, possono sovrapporsi sul distretto anatomo funzionale leso dall'ultimo evento in modo tale da non potere essere direttamente differenziabili.
Nel caso di specie, si è in presenza di una menomazione policrona concorrente non discriminabile
e i postumi precedenti vanno valutati in regime di danno biologico.
La raccomandazione prevede espressamente che, nel caso in cui i postumi precedenti non siano discriminabili, la rivalutazione in danno biologico dovrà essere effettuata in base alla natura e all'entità dei postumi, così come descritti nell'esame obiettivo riportato negli atti disponibili.
Allorquando, non vi siano esami obiettivi recenti si ricorrerà ad un processo presuntivo medico legale, che consente di modulare la valutazione secondo l'attesa evoluzione del quadro menomativo inizialmente apprezzato. Secondo tale metodologia, dovrà individuarsi una menomazione preesistente presuntivamente discriminata alla quale attribuire il punteggio secondo le tabelle di valutazione del danno biologico. Tale quota verrà defalcata dal danno complessivo, costituito dagli esiti indiscriminabili del primo e del secondo evento. Successivamente, si potrà, quindi, valutare il danno con la formula di Gabrielli. La procedura sopra declinata prevede l'obbligatorietà di procedere all'attualizzazione in danno biologico del quadro invalidante preesistente, attraverso la sistematica estensione dell'esame obiettivo ai sistemi organo funzionali interessati dai precedenti eventi oggetto di tutela.
Orbene, posto che, nel caso di specie, l'unico dato obiettivo è una spirometria del 2008, che evidenzia un indice FEV del 46% corrispondente approssimativamente ad una percentuale di danno biologico intorno al 33% (percentuale attualizzata) delle tabelle vigenti ai sensi del
D.Leg.vo 38/2000 ed applicando il calcolo medico legale dettato dalla formula di si Parte_6
perviene ad una stima del danno biologico del 6,49% arrotondabile al 6%”.
Peraltro, all'udienza del 13/11/2024, veniva sentito a informazioni il Dirigente
Medico dell' , , che dichiarava: “A.D.R.: La CP_1 Persona_2
percentuale del 6% è stata calcolata per il danno concorrente non discriminabile in relazione a quello già oggetto di rendita definitiva emessa sulla base della vecchia normativa del Testo Unico sulla scorta delle nuove tabelle di legge del 2000 poiché danno determinatosi dopo l'entrata in vigore di queste ultime. La misura del danno è stata determinata mediante l'attualizzazione del danno preesistente sulla scorta delle nuove tabelle, il calcolo del nuovo danno sulla scorta di queste ultime e l'applicazione della formula di A.D.R.: Questo nuovo danno va liquidato Parte_6
separatamente dalla vecchia rendita, perché quest'ultima è già cristallizzata sulla scorta della vecchia normativa”.
Con le note sostitutive dell'udienza, come sopra detto, l'Istituto resistente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo disposto in favore degli eredi il pagamento dell'indennizzo del danno biologico in misura pari al 6%;
i procuratori delle parti ricorrenti, invece insistevano per l'accoglimento del ricorso con condanna dell'Istituto al pagamento in favore di essi eredi del danno in capitale o in rendita nella misura del 6% o superiore e al pagamento delle spese di lite, sulla cui disciplina l'Istituto si rimetteva alla decisione della giudice.
Orbene, dagli atti e dalle relazioni di C.T.U. emerge un aggravamento della situazione di insufficienza respiratoria a carico del ricorrente, già oggetto di liquidazione in precedente rendita anteriore alla nuova legge del 2000, e che, valutando gli esiti della spirometria in atti, attualmente il danno biologico derivante dalla patologia polmonare, sia valutata come di tipo ostruttivo che restrittivo, risulterebbe pari complessivamente al 52%, in relazione anche alla patologia polmonare già indennizzata con rendita del 48% in godimento.
La valutazione della patologia sopravvenuta va fatta tenendo conto della preesistenza concorrente lavorativa, secondo quando ritenuto dalla Corte
Costituzionale con la predetta sentenza.
Va premesso, al riguardo, che la nuova disciplina del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi, e alle malattie professionali denunciate, a decorrere dal 25 luglio 2000, data di entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000, a norma dell'art. 13, comma 2, d.lgs. 38/2000.
I due regimi, quello del t.u. 1124 e quello del d.lgs. 38/2000, sono tra loro autonomi e separati, e non si cumulano ai fini della liquidazione di un'unica prestazione previdenziale (Corte cost. 19 dicembre 2006 n. 426; Cass. 18 giugno
2015, n. 12629; Cass. 3 marzo 2014, n. 4944, non mass., in Riv. inf. mal. prof.,
2014, II, 44; Cass. 5 maggio 2011 n. 9956; Cass. 21 luglio 2010 n. 17089); coesistono fino ad esaurimento dei casi ricadenti nel precedente sistema
(ALIBRANDI, Infortuni, 2002, 396; Cass. 12629/2015 cit.).
Bisogna quindi distinguere tra aggravamenti, occorsi sotto il nuovo regime, di situazioni inabilitanti precedenti ed eventi nuovi, cioè avvenuti del nuovo e diverso regime del danno biologico.
Per gli aggravamenti di infortuni occorsi o di malattie denunciate prima del 25 luglio 2000, siano stati essi indennizzati o meno in rendita, continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni del Testo Unico, in un regime di coesistenza delle due discipline che perdurerà fino ad esaurimento dei casi ricadenti nel precedente sistema, e cioè fino al termine di consolidamento delle rendite già costituite, e quindi gli aggravamenti saranno valutati secondo il regime precedente del t.u. 1124.
Per gli eventi nuovi, occorre premettere alcune definizioni, provenienti dalla medicina legale.
La lesione può incidere su un individuo sano, oppure affetto da precedenti patologie: è il problema delle concause di invalidità preesistenti. Queste poi possono essere concorrenti, quando più menomazioni conseguenti a lesioni fra loro indipendenti cumulano i loro effetti sul medesimo sistema organo funzionale
(es. occhio ed occhio, mano destra e mano sinistra, ecc.), ovvero su sistemi organo funzionali diversi ma sinergici ed aventi tra loro rapporti di correlazione funzionale
(es. vista e udito); oppure coesistenti, se le menomazioni interessano sistemi diversi non aventi rapporti di sinergismo o correlazione funzionale (es. sordo congenito che subisca l'amputazione di una gamba;
lesione ad un occhio e perdita di un dito del piede).
Infine, le concause di invalidità, a loro volta, possono dipendere da cause professionali o extra-professionali.
Le preesistenze professionali rilevano, nell'ambito dello stesso regime, sia che siano coesistenti, sia concorrenti, e si cumulano al fine di costituire un'unica prestazione, indennizzo in capitale o rendita (art. 80 t.u. 1124 nella gestione attitudine al lavoro;
art. 13, comma 5, d.lgs. 38/2000, nel regime danno biologico).
Le preesistenze extra professionali rilevano solo se concorrenti.
Ciò posto, il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 d.lgs. 38/2000 sottopone alla stessa disciplina sia le menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro, sia quelle derivanti da infortunio sul lavoro o malattia professionale soggetti al t.u. 1124, ma non indennizzate in rendita;
in entrambi i casi le menomazioni preesistenti, professionali o extra professionali, purché concorrenti, sono prese in considerazione utilizzando la formula Gabrielli di cui all'art. 79 t.u. 1124, come esplicitato nello stesso articolo 13, comma 6, primo periodo.
Il secondo periodo riguarda invece gli infortuni o malattie professionali anteriori indennizzate in rendita o in capitale, ai sensi del t.u. 1124; in tal caso, il secondo periodo del comma 6 disponeva che l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi sotto il regime del t.u. 1124, e il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale venisse valutato “senza tenere conto delle preesistenze”. Tale espressione era stata interpretata nel senso che si deve applicare la regola del doppio indennizzo integrale (Cass. 13 marzo 2018 n. 6048 in una fattispecie di lavoratore affetto da bronco-pneumopatia, indennizzata in rendita sotto il regime nel t.u. 1124; seguita da una silicosi, sotto il regime del d.lgs. 38 del 2000; nello stesso senso Cass. 19 marzo 2018 n. 6774).
Proprio questa disposizione del secondo periodo nel comma 6 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, con sentenza della Corte costituzionale 13 aprile
2021 n. 63, nella parte in cui non prevede che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovi applicazione la medesima disciplina contemplata dal primo periodo, e cioè applicazione della formula Gabrielli in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del medesimo comma 6. Tale interpretazione è stata ribadita dalla ordinanza Corte cost. 22 settembre 2021 n. 192, la quale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, perché già risolta dalla precedente sentenza 63/2021.
La portata della decisione si comprende meglio in relazione alla fattispecie concreta, sottoposta dalla Corte d'appello di Cagliari alla Corte costituzionale:
l'assicurato godeva di una rendita dell' 85% per broncopneumopatia da inabilità lavorativa, sorta fin dal 1987, liquidata dall' in regime t.u. 1124, e richiedeva il CP_1
danno biologico da successiva asbestosi, insorta nel regime d.lgs. 38/2000, determinata dal ctu nel 75%. Il giudice di primo grado la liquidava in questa misura ma, al fine di evitare duplicazioni, disponeva la detrazione dai ratei della nuova prestazione di quelli percepiti per la rendita già in godimento. Secondo la
Cassazione citata l'assicurato avrebbe avuto diritto ad entrambi i benefici;
secondo l' avrebbe avuto diritto ad un danno biologico del 7%, pari alla differenza tra CP_1
il 75% di danno biologico ed il 68% costituito dalla valutazione in danno biologico della pregressa broncopneumopatia. In base alla decisione della Corte all'assicurato competerà, oltre la rendita già liquidata pari all'85% inabilità permanente, un danno biologico del 22% calcolato secondo la formula Gabrielli: viene prima convertito il valore 85 nell'equivalente in danno biologico = 68; poi dal 75% del danno biologico complessivo (BPC+Asbestosi), viene detratto 68, ed abbiamo il danno biologico differenziale riferibile alla sola asbestosi=7; applicando la formula Gabrielli avremo C1 - C2 (100-68=32) - (100-75=25) = 7: 32 = 0,2185
x 100 = 22%.
In tal modo la Corte ha recuperato la ratio dell'art. 79 t.u. 1124, il quale già assimila in unica disciplina sia le preesistenze extra professionali concorrenti, sia quelle professionali in regimi diversi. In effetti la disciplina dettata dall'art. 79 t.u. 1124 per le preesistenze extraprofessionali travalica il significato naturalistico del termine;
infatti la disciplina è comune per:
— inabilità preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro;
— inabilità preesistenti derivanti da fatti professionali ma non disciplinati dal titolo I (infortuni e malattie professionali in agricoltura);
— inabilità preesistenti derivanti da fatti professionali disciplinati dal titolo I ma liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75 t.u.1124.
A questi la Corte ha aggiunto, con la medesima logica, le preesistenze concorrenti, professionali ed extraprofessionali, sotto il regime del t.u. 1124, che costituisce un regime diverso rispetto a quello del decreto legislativo 38/2000.
Ha spiegato la Corte che con la propria decisione non attribuisce rilevanza alle preesistenze in quanto tali, ma solo al fine di effettuare la valutazione della integrità psicofisica attuale su cui calcolare la nuova prestazione.
Pertanto, dopo la pronuncia della Consulta, le discipline del primo e secondo periodo del comma 6 sono identiche, nel senso che in entrambi i casi si applica la formula Gabrielli, rivalutando così la patologia preesistente concorrente, senza duplicazione di benefici.
L'applicazione in concreto della pronuncia della Consulta effettuata dai giudici
– su indicazioni anche da parte della Corte di Cassazione nei relativi giudizi - è data dalla costituzione di una nuova prestazione, rendita o indennizzo in capitale, sulla scorta della nuova normativa, tenuto conto della preesistenza oggetto di rendita già liquidata sotto il vecchio regime normativo, mediante l'applicazione della formula di Gabrielli. L'Istituto, nelle more delle richieste di chiarimenti fatte dalla giudice alla parti, ha liquidato la prestazione nella misura del 6% in favore di , Persona_1
mentre gli eredi del medesimo (anche a seguito di un rinvio determinato dal fatto che l non si era avveduto della già intervenuta costituzione in giudizio degli CP_1
eredi dell'originario ricorrente, a seguito del suo decesso), non hanno contestato il calcolo operato dall'Istituto in relazione alla predetta misura della nuova prestazione spettante, previo scorporo della preesistenza lavorativa mediante l'applicazione della formula di sicché detto calcolo, confermato anche in Parte_6
udienza da funzionario medico-legale dell'Istituto, va ritenuto corretto.
Orbene, parte ricorrente nulla ha dichiarato in relazione al fatto che la prestazione, del 6% di danno biologico, quale indennizzo in capitale – liquidata dall'Istituto in favore di – sia stata effettivamente già corrisposta Persona_1
(come dedotto nelle ultime note ) o meno, sicché va dichiarata cessata la CP_1
materia del contendere con l'avvenuta corresponsione ai ricorrenti eredi di quanto liquidato dall'Istituto in favore del con provvedimento del Persona_1
9.10.2024, in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'Istituto - che ha provveduto alla liquidazione solo dopo molti anni dalla presentazione della domanda amministrativa ed anche dall'instaurazione del presente giudizio -, come liquidate e distratte in parte dispositiva, come pure a carico dell vanno poste le spese CP_1
per le consulenze tecniche liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 2/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 28/5/2025.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 9277/2021 R.G.L., promossa
D A
, , Parte_1 Parte_2 [...]
E , n.q. eredi di Parte_3 Parte_4 Per_1
, rappresentati e difesi dall'avv. ONORATO MARCO e dall'avv.
[...]
FARACI SILVIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrenti -
C O N T R O
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. CACIOPPO SALVATORE ed elettivamente domiciliato in PALERMO, presso l'Avvocatura dell'Istituto in VIALE DEL FANTE n. 58/D
- resistente–
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 28/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere con il pagamento da parte dell in favore dei ricorrenti, in qualità di eredi di CP_1 Per_1 - in relazione alla malattia professionale denunciata
[...] Per_1
il 19/1/2017 - dell'indennizzo in capitale in ragione del 6% di i.p.p.,
[...]
con la decorrenza di legge, liquidato in favore di quest'ultimo, oltre interessi come per legge.
Condanna l' alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che CP_1
liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. ONORATO MARCO e dell'avv. FARACI SILVIA, antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle CTU liquidate come da CP_1
separati decreti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/10/2021 - premesso di Persona_1
aver lavorato come , dal 1983 al 2001, alle dipendenze della Pt_5 CP_2
e la presso lo stabilimento della Fincantieri S.p.a. di
[...] Controparte_3
Palermo - conveniva in giudizio l' che non gli aveva riconosciuto la CP_1
natura professionale della malattia denunciata in data 19/1/2017.
In particolare, chiedeva: “accertare e dichiarare che il ricorrente è affetto da malattia professionale tabellata consistente in asbestosi polmonare, grave insufficienza respiratoria acuta,
BP riacutizzata, carcinoma uroteliale papillare, placche pleuriche, noduli, dispnea ingravescente, enfisema polmonare ed emoftoe e/o da qualsiasi altra tecnopatia che dovesse ritenersi emergente dal quadro clinico descritto in sede di denunzia di malattia professionale;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della predetta malattia, presentava sin dalla data di contrazione della stessa, un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente dal 6% al 30%, o pari ad una diversa percentuale, maggiore o minore, che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1
corresponsione dell'indennizzo in rendita (nel caso di menomazione accertata pari o superiore al
16%) ovvero in capitale (nel caso di menomazione accertata tra il 6% ed il 15%) per il danno biologico e/o patrimoniale da inabilità permanente accertata nella misura della percentuale che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di eventuale Consulenza Tecnica d'Ufficio, secondo le tabelle delle menomazioni e dell'indennizzo biologico applicabili”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
L'Istituto, pur non contestando l'esposizione a rischio amianto cui il ricorrente è stato sottoposto nello svolgimento della propria attività lavorativa, deduceva che:
“Nel 2017 l'assicurato ha avanzato all' domanda di riconoscimento di “asbestosi, CP_1
placche pleuriche, cuore polmonare e carcinoma uroteliale”. Al fine di tale riconoscimento è stata prodotta documentazione sanitaria, quale: visita pneumologica con spirometria dell'11/2/2016,
e visita urologica coeva;
in entrambe le visite, gli specialisti ponevano la diagnosi di asbestosi, placche pleuriche e cuore polmonare cronico. In realtà, la spirometria deponeva per sindrome ostruttiva grave (diagnosi di BP con enfisema e sindrome ostruttiva marcata), in forte fumatore. Nel referto della visita pneumologica viene citata una TAC torace del 2015 senza mezzo di contrasto, con tali conclusioni: “assenza di modificazioni sostanziali dell'enfisema polmonare;
immodificata area consolidativa lobo inferiore dx”. La diagnosi di asbestosi non era ritenuta confermata dall'Istituto, in quanto la stessa era derivante, solo da mero rilievo anamnestico da parte dello specialista consultato. Per ciò che riguarda il carcinoma uroteliale è pacifico, come da copiosa letteratura scientifica, che lo stesso non può essere messo in relazione alla pregressa esposizione ad asbesto, riconoscendo tale neoplasia altre cause, tra le quali anche il tabagismo, giammai è mai stato dimostrato l'asbesto. Il caso è stato istruito dall , con la CP_1
richiesta di produrre documentazione sanitaria soprattutto strumentale probante le diagnosi di asbestosi e placche pleuriche, non essendo sufficiente ai fini di riconoscimento di benefici economici, solo una diagnosi, peraltro, non confermata. Nulla è stato prodotto a supporto di tale diagnosi, nemmeno in sede opposizione con il patronato e per questo motivo la visita collegiale si CP_4
è chiusa in disaccordo fra le parti”
Nelle more del giudizio, decedeva l'originario ricorrente (21/12/2022) e si costituivano i suoi eredi chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accerti e dichiari che il era affetto da malattia professionale tabellata consistente in Per_1
asbestosi polmonare, grave insufficienza respiratoria acuta, BP riacutizzata, carcinoma uroteliale papillare, placche pleuriche, noduli, dispnea ingravescente, enfisema polmonare ed emoftoe e/o da qualsiasi altra tecnopatia che dovesse ritenersi emergente dal quadro clinico descritto in sede di denunzia di malattia professionale;
- accerti e dichiari che il de cuius, a causa delle predette malattie, presentava sin dalla data di contrazione delle stesse, un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari al 100%, o pari ad una maggiore o minore percentuale che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; -autorizzi ad espletarsi CTU medico legale, volta alla disamina degli atti e volta, altresì, ad accertare la malattia professionale del fu Persona_1
derivante dalla esposizione professionale all'asbesto e, conseguentemente, accertare che la morte del de cuius è derivata da malattia professionale contratta a seguito di inalazione di polveri di amianto e/o gas nocivi, legittimanti la pretesa degli eredi relativa alla richiesta di risarcimento danni avanzata dal defunto sig. -accerti e dichiari, sulla base dell'esame degli Persona_1
atti, le patologie riscontrate nel de cuius, sig. la loro data di insorgenza, Persona_1
l'eventuale sussistenza del nesso causale tra le medesime e l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della Fincantieri s.p.a. ed al contatto con polveri e fibre d'amianto; il CTU quantifichi, altresì, eventualmente il danno biologico provocato dalle patologie accertate e dipendenti da esposizione alle suddette polveri;
-ed a tal fine accerti e dichiari che il sig. Per_1
a causa delle mansioni svolte alle dipendenze della Fincantieri s.p.a. e a causa
[...]
dell'inalazione di fibre e polveri nocive, aveva contratto una serie di malattie professionali asbesto- correlate che lo hanno condotto alla morte con conseguente diritto a chiedere la condanna della
Fincantieri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, per le premesse di cui in causale ed a qualsiasi titolo responsabile, al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali subiti e oggi invocati, altresì, dagli eredi ricorrenti;
-per l'effetto condanni
l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore degli CP_1
eredi, odierni ricorrenti, dell'indennizzo in rendita (nel caso di menomazione accertata pari o superiore al 16%) ovvero in capitale (nel caso di menomazione accertata tra il 6 ed il 15%) per il danno biologico e/o patrimoniale da inabilità permanente accertata nella misura della percentuale che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di eventuale Consulenza Tecnica
d'Ufficio, secondo le tabelle delle menomazioni e dell'indennizzo biologico applicabili”.
Nelle note conclusive gli eredi dell'originario ricorrente così concludevano: “- dichiarare che il sig. era affetto da malattia professionale tabellata consistente Persona_1 in asbestosi polmonare, grave insufficienza respiratoria acuta, BP riacutizzata, carcinoma uroteliale papillare, placche pleuriche, noduli, dispnea ingravescente, enfisema polmonare ed emoftoe e/o da qualsiasi altra tecnopatia che dovesse ritenersi emergente dal quadro clinico descritto in sede di denunzia di malattia professionale;
- dichiarare che il sig. , a causa della predetta malattia, presentava sin dalla data di Per_1
contrazione della stessa, un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente dal 6%, o pari ad una diversa percentuale maggiore;
- per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1
corresponsione della corrispondente prestazione che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, secondo le tabelle delle menomazioni e dell'indennizzo biologico applicabili;
– Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore degli avvocati antistatari Marco Onorato e Silvia Faraci”.
L , deducendo di avere corrisposto agli eredi l'indennizzo in capitale in CP_1
misura del 6% liquidato nelle more del giudizio (a ottobre 2024 come da liquidazione in atti) in favore di , chiedeva dichiararsi Persona_1
cessata la materia del contendere, rimettendosi alla giudice sulla disciplina delle spese di lite.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica medico- legale, che veniva rinnovata, atteso che il primo consulente nominato, nei chiarimenti richiestigli, non aveva dato esaurienti delucidazioni sull'incidenza della patologia polmonare da asbesto, successivamente accertata, sulle già compromesse condizioni polmonari del lavoratore.
Esaminate le relazioni di C.T.U., questa giudice chiedeva alle parti di dedurre in merito al fatto che i C.T.U. nominati non avessero tenuto in alcun conto gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2021, che aveva fornito indicazioni sulla valutazione delle preesistenze lavorative derivanti da precedenti malattie professionali per cui fosse già stata corrisposta – come nella specie – una rendita sotto il vigore della legge anteriore alla riforma del 2000; ciò, nonostante che di detta pronuncia l'Istituto dovesse tenere conto, anche a sensi della raccomandazione n. 1/2022, che l'Istituto aveva emanato proprio a seguito di detta sentenza.
All'udienza del 16/9/2024, l' deduceva che la sovrintendenza medica CP_1
centrale aveva proceduto a rivalutare la situazione sulla scorta della raccomandazione n. 1/2022, ritenendo che nella fattispecie, applicando la formula di Gabrielli, sarebbe riconoscibile il 6% di i.p.p.
Successivamente, con note autorizzate depositate in data 19.9.2024, l'Istituto precisava: “Il sig. , nel 2019 ha fatto richiesta di malattia professionale asbesto Per_1
correlata, ed è stato già indennizzato per le seguenti menomazioni ai sensi del T.U. 1124/65:
BP (sindrome ostruttiva severa) 35%; ipoacusia 15% e amputazione falangea 2° dito mano sin, 6%. Valutazione complessiva 48%. Orbene, soltanto una tra le superiori menomazioni è concorrente non discriminabile in quanto agisce sullo stesso distretto funzionale: la BP.
La procedura valutativa medico legale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.ro
63/2021, richiamata nell'ordinanza, tiene conto delle preesistenze lavorative/ extralavorative, coesistenti/concorrenti. Invero, le menomazioni preesistenti, talvolta, possono sovrapporsi sul distretto anatomo funzionale leso dall'ultimo evento in modo tale da non potere essere direttamente differenziabili.
Nel caso di specie, si è in presenza di una menomazione policrona concorrente non discriminabile
e i postumi precedenti vanno valutati in regime di danno biologico.
La raccomandazione prevede espressamente che, nel caso in cui i postumi precedenti non siano discriminabili, la rivalutazione in danno biologico dovrà essere effettuata in base alla natura e all'entità dei postumi, così come descritti nell'esame obiettivo riportato negli atti disponibili.
Allorquando, non vi siano esami obiettivi recenti si ricorrerà ad un processo presuntivo medico legale, che consente di modulare la valutazione secondo l'attesa evoluzione del quadro menomativo inizialmente apprezzato. Secondo tale metodologia, dovrà individuarsi una menomazione preesistente presuntivamente discriminata alla quale attribuire il punteggio secondo le tabelle di valutazione del danno biologico. Tale quota verrà defalcata dal danno complessivo, costituito dagli esiti indiscriminabili del primo e del secondo evento. Successivamente, si potrà, quindi, valutare il danno con la formula di Gabrielli. La procedura sopra declinata prevede l'obbligatorietà di procedere all'attualizzazione in danno biologico del quadro invalidante preesistente, attraverso la sistematica estensione dell'esame obiettivo ai sistemi organo funzionali interessati dai precedenti eventi oggetto di tutela.
Orbene, posto che, nel caso di specie, l'unico dato obiettivo è una spirometria del 2008, che evidenzia un indice FEV del 46% corrispondente approssimativamente ad una percentuale di danno biologico intorno al 33% (percentuale attualizzata) delle tabelle vigenti ai sensi del
D.Leg.vo 38/2000 ed applicando il calcolo medico legale dettato dalla formula di si Parte_6
perviene ad una stima del danno biologico del 6,49% arrotondabile al 6%”.
Peraltro, all'udienza del 13/11/2024, veniva sentito a informazioni il Dirigente
Medico dell' , , che dichiarava: “A.D.R.: La CP_1 Persona_2
percentuale del 6% è stata calcolata per il danno concorrente non discriminabile in relazione a quello già oggetto di rendita definitiva emessa sulla base della vecchia normativa del Testo Unico sulla scorta delle nuove tabelle di legge del 2000 poiché danno determinatosi dopo l'entrata in vigore di queste ultime. La misura del danno è stata determinata mediante l'attualizzazione del danno preesistente sulla scorta delle nuove tabelle, il calcolo del nuovo danno sulla scorta di queste ultime e l'applicazione della formula di A.D.R.: Questo nuovo danno va liquidato Parte_6
separatamente dalla vecchia rendita, perché quest'ultima è già cristallizzata sulla scorta della vecchia normativa”.
Con le note sostitutive dell'udienza, come sopra detto, l'Istituto resistente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo disposto in favore degli eredi il pagamento dell'indennizzo del danno biologico in misura pari al 6%;
i procuratori delle parti ricorrenti, invece insistevano per l'accoglimento del ricorso con condanna dell'Istituto al pagamento in favore di essi eredi del danno in capitale o in rendita nella misura del 6% o superiore e al pagamento delle spese di lite, sulla cui disciplina l'Istituto si rimetteva alla decisione della giudice.
Orbene, dagli atti e dalle relazioni di C.T.U. emerge un aggravamento della situazione di insufficienza respiratoria a carico del ricorrente, già oggetto di liquidazione in precedente rendita anteriore alla nuova legge del 2000, e che, valutando gli esiti della spirometria in atti, attualmente il danno biologico derivante dalla patologia polmonare, sia valutata come di tipo ostruttivo che restrittivo, risulterebbe pari complessivamente al 52%, in relazione anche alla patologia polmonare già indennizzata con rendita del 48% in godimento.
La valutazione della patologia sopravvenuta va fatta tenendo conto della preesistenza concorrente lavorativa, secondo quando ritenuto dalla Corte
Costituzionale con la predetta sentenza.
Va premesso, al riguardo, che la nuova disciplina del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi, e alle malattie professionali denunciate, a decorrere dal 25 luglio 2000, data di entrata in vigore del d.m. 12 luglio 2000, a norma dell'art. 13, comma 2, d.lgs. 38/2000.
I due regimi, quello del t.u. 1124 e quello del d.lgs. 38/2000, sono tra loro autonomi e separati, e non si cumulano ai fini della liquidazione di un'unica prestazione previdenziale (Corte cost. 19 dicembre 2006 n. 426; Cass. 18 giugno
2015, n. 12629; Cass. 3 marzo 2014, n. 4944, non mass., in Riv. inf. mal. prof.,
2014, II, 44; Cass. 5 maggio 2011 n. 9956; Cass. 21 luglio 2010 n. 17089); coesistono fino ad esaurimento dei casi ricadenti nel precedente sistema
(ALIBRANDI, Infortuni, 2002, 396; Cass. 12629/2015 cit.).
Bisogna quindi distinguere tra aggravamenti, occorsi sotto il nuovo regime, di situazioni inabilitanti precedenti ed eventi nuovi, cioè avvenuti del nuovo e diverso regime del danno biologico.
Per gli aggravamenti di infortuni occorsi o di malattie denunciate prima del 25 luglio 2000, siano stati essi indennizzati o meno in rendita, continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni del Testo Unico, in un regime di coesistenza delle due discipline che perdurerà fino ad esaurimento dei casi ricadenti nel precedente sistema, e cioè fino al termine di consolidamento delle rendite già costituite, e quindi gli aggravamenti saranno valutati secondo il regime precedente del t.u. 1124.
Per gli eventi nuovi, occorre premettere alcune definizioni, provenienti dalla medicina legale.
La lesione può incidere su un individuo sano, oppure affetto da precedenti patologie: è il problema delle concause di invalidità preesistenti. Queste poi possono essere concorrenti, quando più menomazioni conseguenti a lesioni fra loro indipendenti cumulano i loro effetti sul medesimo sistema organo funzionale
(es. occhio ed occhio, mano destra e mano sinistra, ecc.), ovvero su sistemi organo funzionali diversi ma sinergici ed aventi tra loro rapporti di correlazione funzionale
(es. vista e udito); oppure coesistenti, se le menomazioni interessano sistemi diversi non aventi rapporti di sinergismo o correlazione funzionale (es. sordo congenito che subisca l'amputazione di una gamba;
lesione ad un occhio e perdita di un dito del piede).
Infine, le concause di invalidità, a loro volta, possono dipendere da cause professionali o extra-professionali.
Le preesistenze professionali rilevano, nell'ambito dello stesso regime, sia che siano coesistenti, sia concorrenti, e si cumulano al fine di costituire un'unica prestazione, indennizzo in capitale o rendita (art. 80 t.u. 1124 nella gestione attitudine al lavoro;
art. 13, comma 5, d.lgs. 38/2000, nel regime danno biologico).
Le preesistenze extra professionali rilevano solo se concorrenti.
Ciò posto, il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 d.lgs. 38/2000 sottopone alla stessa disciplina sia le menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro, sia quelle derivanti da infortunio sul lavoro o malattia professionale soggetti al t.u. 1124, ma non indennizzate in rendita;
in entrambi i casi le menomazioni preesistenti, professionali o extra professionali, purché concorrenti, sono prese in considerazione utilizzando la formula Gabrielli di cui all'art. 79 t.u. 1124, come esplicitato nello stesso articolo 13, comma 6, primo periodo.
Il secondo periodo riguarda invece gli infortuni o malattie professionali anteriori indennizzate in rendita o in capitale, ai sensi del t.u. 1124; in tal caso, il secondo periodo del comma 6 disponeva che l'assicurato continuerà a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi sotto il regime del t.u. 1124, e il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale venisse valutato “senza tenere conto delle preesistenze”. Tale espressione era stata interpretata nel senso che si deve applicare la regola del doppio indennizzo integrale (Cass. 13 marzo 2018 n. 6048 in una fattispecie di lavoratore affetto da bronco-pneumopatia, indennizzata in rendita sotto il regime nel t.u. 1124; seguita da una silicosi, sotto il regime del d.lgs. 38 del 2000; nello stesso senso Cass. 19 marzo 2018 n. 6774).
Proprio questa disposizione del secondo periodo nel comma 6 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, con sentenza della Corte costituzionale 13 aprile
2021 n. 63, nella parte in cui non prevede che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovi applicazione la medesima disciplina contemplata dal primo periodo, e cioè applicazione della formula Gabrielli in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del medesimo comma 6. Tale interpretazione è stata ribadita dalla ordinanza Corte cost. 22 settembre 2021 n. 192, la quale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, perché già risolta dalla precedente sentenza 63/2021.
La portata della decisione si comprende meglio in relazione alla fattispecie concreta, sottoposta dalla Corte d'appello di Cagliari alla Corte costituzionale:
l'assicurato godeva di una rendita dell' 85% per broncopneumopatia da inabilità lavorativa, sorta fin dal 1987, liquidata dall' in regime t.u. 1124, e richiedeva il CP_1
danno biologico da successiva asbestosi, insorta nel regime d.lgs. 38/2000, determinata dal ctu nel 75%. Il giudice di primo grado la liquidava in questa misura ma, al fine di evitare duplicazioni, disponeva la detrazione dai ratei della nuova prestazione di quelli percepiti per la rendita già in godimento. Secondo la
Cassazione citata l'assicurato avrebbe avuto diritto ad entrambi i benefici;
secondo l' avrebbe avuto diritto ad un danno biologico del 7%, pari alla differenza tra CP_1
il 75% di danno biologico ed il 68% costituito dalla valutazione in danno biologico della pregressa broncopneumopatia. In base alla decisione della Corte all'assicurato competerà, oltre la rendita già liquidata pari all'85% inabilità permanente, un danno biologico del 22% calcolato secondo la formula Gabrielli: viene prima convertito il valore 85 nell'equivalente in danno biologico = 68; poi dal 75% del danno biologico complessivo (BPC+Asbestosi), viene detratto 68, ed abbiamo il danno biologico differenziale riferibile alla sola asbestosi=7; applicando la formula Gabrielli avremo C1 - C2 (100-68=32) - (100-75=25) = 7: 32 = 0,2185
x 100 = 22%.
In tal modo la Corte ha recuperato la ratio dell'art. 79 t.u. 1124, il quale già assimila in unica disciplina sia le preesistenze extra professionali concorrenti, sia quelle professionali in regimi diversi. In effetti la disciplina dettata dall'art. 79 t.u. 1124 per le preesistenze extraprofessionali travalica il significato naturalistico del termine;
infatti la disciplina è comune per:
— inabilità preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro;
— inabilità preesistenti derivanti da fatti professionali ma non disciplinati dal titolo I (infortuni e malattie professionali in agricoltura);
— inabilità preesistenti derivanti da fatti professionali disciplinati dal titolo I ma liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75 t.u.1124.
A questi la Corte ha aggiunto, con la medesima logica, le preesistenze concorrenti, professionali ed extraprofessionali, sotto il regime del t.u. 1124, che costituisce un regime diverso rispetto a quello del decreto legislativo 38/2000.
Ha spiegato la Corte che con la propria decisione non attribuisce rilevanza alle preesistenze in quanto tali, ma solo al fine di effettuare la valutazione della integrità psicofisica attuale su cui calcolare la nuova prestazione.
Pertanto, dopo la pronuncia della Consulta, le discipline del primo e secondo periodo del comma 6 sono identiche, nel senso che in entrambi i casi si applica la formula Gabrielli, rivalutando così la patologia preesistente concorrente, senza duplicazione di benefici.
L'applicazione in concreto della pronuncia della Consulta effettuata dai giudici
– su indicazioni anche da parte della Corte di Cassazione nei relativi giudizi - è data dalla costituzione di una nuova prestazione, rendita o indennizzo in capitale, sulla scorta della nuova normativa, tenuto conto della preesistenza oggetto di rendita già liquidata sotto il vecchio regime normativo, mediante l'applicazione della formula di Gabrielli. L'Istituto, nelle more delle richieste di chiarimenti fatte dalla giudice alla parti, ha liquidato la prestazione nella misura del 6% in favore di , Persona_1
mentre gli eredi del medesimo (anche a seguito di un rinvio determinato dal fatto che l non si era avveduto della già intervenuta costituzione in giudizio degli CP_1
eredi dell'originario ricorrente, a seguito del suo decesso), non hanno contestato il calcolo operato dall'Istituto in relazione alla predetta misura della nuova prestazione spettante, previo scorporo della preesistenza lavorativa mediante l'applicazione della formula di sicché detto calcolo, confermato anche in Parte_6
udienza da funzionario medico-legale dell'Istituto, va ritenuto corretto.
Orbene, parte ricorrente nulla ha dichiarato in relazione al fatto che la prestazione, del 6% di danno biologico, quale indennizzo in capitale – liquidata dall'Istituto in favore di – sia stata effettivamente già corrisposta Persona_1
(come dedotto nelle ultime note ) o meno, sicché va dichiarata cessata la CP_1
materia del contendere con l'avvenuta corresponsione ai ricorrenti eredi di quanto liquidato dall'Istituto in favore del con provvedimento del Persona_1
9.10.2024, in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'Istituto - che ha provveduto alla liquidazione solo dopo molti anni dalla presentazione della domanda amministrativa ed anche dall'instaurazione del presente giudizio -, come liquidate e distratte in parte dispositiva, come pure a carico dell vanno poste le spese CP_1
per le consulenze tecniche liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 2/07/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 28/5/2025.
La Giudice
Paola Marino