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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10740/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AN
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. US Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
BA), 06/05/1963) Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA DE GASPERI 3 a BAGNOLO CREMASCO con l'Avv. Danilo GUAGLIANI presso il cui studio in MI Via Winckellmann n. 1 ha eletto domicilio telematico
e
BUCCINASCO (MI), 11/12/1966) Parte_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]6 a AN con l'Avv. Adriano CIRILLO presso il cui studio in MI Corso di porta Vittoria n. 18 ha eletto domicilio telematico
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_1 della Repubblica presso il Tribunale di MI degli atti del procedimento
OGGETTO: Parte_3
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in AN il 10/06/1994(anno 1994 atto n. 256 reg. 1 parte );
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli: nato il [...] e US nato il [...] Per_1 I coniugi si sono separati con sentenza n. 1812/2018 del Tribunale di Tribunale Ordinario di MI
Nell'ambito del procedimento per la pronuncia di scioglimento del matrimonio promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 20/03/2024 da nei confronti di Parte_1 Parte_2 le parti, comparse personalmente assiste dai propri difensori all'udienza ex art. 473 bis.
[...]
21 celebrata in data 21.01.2025 hanno raggiunto il seguente accordo:
-pronuncia dello scioglimento del matrimonio
-conferma del contributo paterno in favore di US nella misura di € 200,00 mensili
-spese di lite compensare
I difensori delle parti, invitati ad interloquire in ordine alle istanze istruttorie formulate in atti, hanno congiuntamente dichiarato di non aver formulato alcuna richiesta di prova, in ogni caso superflua atteso l'accordo raggiunto dalle parti
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ha invitato i difensori delle parti a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
I difensori delle parti hanno chiesto congiuntamente che il Tribunale si pronunci in conformità all'accordo raggiunto dai propri assistiti.
La causa, trattenuta in decisione dal giudice delegato, è stata discussa e decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 29.01.2025.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: l'udienza
Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il, i coniugi si i coniugi si sono separati consensualmente il e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di MI/ i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per l'udienza ex art 708 c.p.c. in data 20.06.2016, il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n.1812/2018 pubblicata in data 20.02.2018 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 18/03/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sul mantenimento di US
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti avanti il Giudice delegato all'udienza del
21.01.2025 nel contesto dato rappresenti l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di US.
Il ragazzo, infatti, ha terminato da tempo i propri studi, vive con la madre, soffre di depressione, attacco di panico, ansia e disturbo ossessivo compulsivo. US percepisce un'invalidità di circa
800 euro da circa quattro anni.
Il collegio, pertanto, ritiene equo che entrambi i genitori-stante l'invalidità del ragazzo – continuino a sostenerlo anche economicamente.
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di MI, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
10740 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede sull'accordo delle parti:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
a AN il 10/06/1994 a MI , atto iscritto negli atti di matrimonio Parte_2 presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di AN all'anno /1994 , R 01, n.387, parte
I;
2. Conferma l'obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio US, Parte_1 mediante versamento in favore della madre in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese mediche che non richiedono il preventivo accordo individuate come da Linee Guida del tribunale di MI
3. Compensa tra le parti le spese di lite
4. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN , affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in MI, nella Camera di Consiglio del 29.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AN
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. US Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
BA), 06/05/1963) Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA DE GASPERI 3 a BAGNOLO CREMASCO con l'Avv. Danilo GUAGLIANI presso il cui studio in MI Via Winckellmann n. 1 ha eletto domicilio telematico
e
BUCCINASCO (MI), 11/12/1966) Parte_2
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]6 a AN con l'Avv. Adriano CIRILLO presso il cui studio in MI Corso di porta Vittoria n. 18 ha eletto domicilio telematico
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_1 della Repubblica presso il Tribunale di MI degli atti del procedimento
OGGETTO: Parte_3
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in AN il 10/06/1994(anno 1994 atto n. 256 reg. 1 parte );
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli: nato il [...] e US nato il [...] Per_1 I coniugi si sono separati con sentenza n. 1812/2018 del Tribunale di Tribunale Ordinario di MI
Nell'ambito del procedimento per la pronuncia di scioglimento del matrimonio promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 20/03/2024 da nei confronti di Parte_1 Parte_2 le parti, comparse personalmente assiste dai propri difensori all'udienza ex art. 473 bis.
[...]
21 celebrata in data 21.01.2025 hanno raggiunto il seguente accordo:
-pronuncia dello scioglimento del matrimonio
-conferma del contributo paterno in favore di US nella misura di € 200,00 mensili
-spese di lite compensare
I difensori delle parti, invitati ad interloquire in ordine alle istanze istruttorie formulate in atti, hanno congiuntamente dichiarato di non aver formulato alcuna richiesta di prova, in ogni caso superflua atteso l'accordo raggiunto dalle parti
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ha invitato i difensori delle parti a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
I difensori delle parti hanno chiesto congiuntamente che il Tribunale si pronunci in conformità all'accordo raggiunto dai propri assistiti.
La causa, trattenuta in decisione dal giudice delegato, è stata discussa e decisa dal Collegio nella camera di consiglio del 29.01.2025.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: l'udienza
Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il, i coniugi si i coniugi si sono separati consensualmente il e la separazione è stata omologata con decreto del Tribunale di MI/ i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per l'udienza ex art 708 c.p.c. in data 20.06.2016, il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n.1812/2018 pubblicata in data 20.02.2018 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 18/03/2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sul mantenimento di US
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti avanti il Giudice delegato all'udienza del
21.01.2025 nel contesto dato rappresenti l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di US.
Il ragazzo, infatti, ha terminato da tempo i propri studi, vive con la madre, soffre di depressione, attacco di panico, ansia e disturbo ossessivo compulsivo. US percepisce un'invalidità di circa
800 euro da circa quattro anni.
Il collegio, pertanto, ritiene equo che entrambi i genitori-stante l'invalidità del ragazzo – continuino a sostenerlo anche economicamente.
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di MI, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
10740 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede sull'accordo delle parti:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
a AN il 10/06/1994 a MI , atto iscritto negli atti di matrimonio Parte_2 presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di AN all'anno /1994 , R 01, n.387, parte
I;
2. Conferma l'obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio US, Parte_1 mediante versamento in favore della madre in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese mediche che non richiedono il preventivo accordo individuate come da Linee Guida del tribunale di MI
3. Compensa tra le parti le spese di lite
4. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN , affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in MI, nella Camera di Consiglio del 29.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato