CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6359 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6199/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 6199 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 29.0'5.2025 e vertente
T R A
C.F. , con sede legale in Caselle Torinese (TO), Parte_1 P.IVA_1
Strada San Maurizio n. 12, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Moreno Martini, Emanuele Albesano e
NT AU
APPELLANTE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
in ), C.F. , con sede in Roma,
[...] Controparte_1 P.IVA_2
Via Nazionale n. 200, in persona del commissario straordinario p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elena Bernardi e Gregorio Troilo
APPELLATA
CONCLUSIONI
r.g. n. 6199/2021 1 Per l'appellante)
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, in riforma, anche in punto spese, dell'impugnata Sentenza n. 5093/2021, resa in data
23 gennaio 2021 dal Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, dott. nel Controparte_3
procedimento R.G. 21185/2017, depositata il 24 marzo 2021, non notificata,rigettata ogni avversaria domanda, eccezione, deduzione ed istanza e fatta riserva di ogni deduzione, eccezione, produzione e domanda nel prosieguo del giudizio, riformare integralmente l'impugnata Sentenza e per l'effetto, in accoglimento dei motivi di appello dedotti nel presente atto, accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado, qui integralmente riproposte:
- in via pregiudiziale rimettere alla Corte Costituzionale l'esame della seguente questione di legittimità costituzionalità, già formulata in atti:
“in relazione alla revocabilità ex art. 67, comma 2, l.f., dei pagamenti effettuati nei confronti di un soggetto che svolge un servizio pubblico essenziale, la questione di legittimità costituzionale – per violazione degli articoli 2 e 16 della Costituzione – dell'articolo 67, comma 2, del vigente Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non esclude i pagamenti effettuati come corrispettivo di un servizio pubblico essenziale”;
- in via principale dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile l'avversaria citazione con la quale la Procedura ha radicato il giudizio di primo grado e/o comunque integralmente Cont respingere tutte le domande formulate da , in primo grado e/od in appello, in quanto non provate e/o infondate in fatto e/o in diritto, per i motivi di cui in atti, così mandando assolta la conchiudente da qualsiasi addebito;
- in via subordinata e alternativa limitare le richieste dell'avversaria domanda all'importo corrispondente all'applicazione del criterio del massimo scoperto previsto dall'art. 70 l. fall., per i motivi formulati nel corso del giudizio di primo grado;
- nel denegato caso di ammissione delle istanze istruttorie avversarie ammettere a fornire prova contraria, con il medesimo teste indicato per la prova Pt_1
diretta;
- in ogni caso
r.g. n. 6199/2021 2 con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, in ambedue i gradi, oltre ad
I.V.A. al 22%, C.P.A. al 4% e contributo forfettario, anche in forma aggravata ex art.
96 c.p.c.”.
Per l'appellata)
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione respinta,
NEL MERITO
- in via principale, dichiarare l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello interposto da avverso la sentenza n. 5093/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
Roma in data 23.01.2021 e depositata in data 24.03.2021, non avendo l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, respingere integralmente l'appello proposto da in Parte_1
quanto evidentemente inammissibile ex art. 342 c.p.c., infondato, in fatto ed in diritto e, prima ancora, non provato, per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 5093/2021 emessa dal Tribunale di Roma in data 23.01.2021 e depositata in data 24.03.2021;
IN OGNI CASO
- condannare alla integrale rifusione delle spese processuali di entrambi i Parte_1
gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La in amministrazione straordinaria (già CP_1 [...]
in amministrazione straordinaria) in persona del commissario Controparte_2
straordinario conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Pt_1
concessionaria della gestione dell' di Torino,
[...] Parte_2
per ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 67 comma secondo l. fall. di pagamenti per complessivi € 1.063.150,04 eseguiti a mezzo di n. 24 bonifici bancari dalla società in bonis tra il 24.04.2012 e il 18.10.2012, nel semestre antecedente il deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva, cui poi fecero seguito la dichiarazione di inammissibilità del r.g. n. 6199/2021 3 Tribunale di Roma, la presentazione di una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 comma primo l. fall., una seconda declaratoria di inammissibilità del tribunale adito, la sentenza che ha dichiarato lo stato di insolvenza e il decreto di ammissione all'amministrazione straordinaria ex artt. 30 e 32 D.L.vo 270/1999, e per ottenere conseguentemente la condanna della a restituire all' 'indicata somma, maggiorata Parte_1 CP_4
di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva l'inapplicabilità del Parte_1
principio di consecuzione delle procedure di cui all'art. 69 comma secondo l. fall. e conseguentemente la non revocabilità dei pagamenti, la propria inscentia decoctionis, la mancata dimostrazione ad opera di controparte dell'eventus damni, la ricorrenza dell'ipotesi di esenzione di cui all'art. 67 comma terzo lett. a) l. fall.
e, in subordine, l'applicazione del principio del massimo scoperto di cui all'art. 70 l. fall., con conseguente riduzione dell'importo astrattamente revocabile. Con memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c. la convenuta chiedeva inoltre la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 comma secondo l. fall. nella parte in cui non escludeva la revocabilità dei pagamenti effettuati come corrispettivo di un servizio pubblico essenziale, per violazione degli artt. 2 e 16 Cost.
2. Il Tribunale adito, con sentenza n. 5093/2021, pubblicata il 24.03.2021 e non notificata, accoglieva integralmente la domanda di revocatoria, dichiarando l'inefficacia dei pagamenti e condannando a restituire in favore Parte_1
della massa la somma di € 1.063.150,04 oltre interessi legali decorrenti dalla data dei singoli pagamenti sino al saldo e condannando altresì la convenuta a rifondere all'A.S. attrice le spese di lite da questa anticipate, liquidate in €
52.625,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ad avviso del tribunale: (i) trova applicazione il principio di consecuzione delle procedure, codificato dall'art. 69bis comma secondo l. fall., in quanto tale norma non contempla alcuna distinzione tra domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva e domanda di ammissione al concordato preventivo con contestuale deposito di proposta e piano né presuppone il deposito della proposta e del piano né tanto meno il decreto di ammissione alla r.g. n. 6199/2021 4 procedura, essendo diretta a tutelare la par condicio creditorum in presenza di una successione di procedure concorsuali che abbiano come presupposto il medesimo stato di insolvenza, con la conseguenza che resta irrilevante lo iato temporale intercorso tra l'una e l'altra e tra la data della presentazione della prima domanda di concordato e la data di ammissione della CP_1
all'amministrazione straordinaria;
(ii) non spetta all'A.S. attrice fornire dimostrazione dell'eventus damni, in quanto quest'ultimo è in re ipsa, essendo ricollegabile per presunzione assoluta alla fuoriuscita del denaro conseguente all'atto di disposizione e, quand'anche l'atto solutorio abbia soddisfatto crediti privilegiati, solo in sede di ripartizione dell'attivo è possibile stabilire se esso abbia o meno pregiudicato le ragioni di altri creditori privilegiati;
(iii) la convenuta non è ammessa a provare l'insussistenza dello stato di insolvenza, che è stato giudizialmente accertato ed è oggetto di presunzione iuris et de iure, rilevando ai fini della revocatoria solo la conoscenza o meno di detto stato, che nel caso di specie la certamente aveva in conseguenza della risalenza (al Pt_1
Cont 2009) degli inadempimenti di , dell'anomalo andamento del rapporto, nel corso del quale la convenuta aveva persino segnalato all' la situazione CP_5
debitoria a seguito di solleciti di pagamento rimasti disattesi, aveva poi agito in sede monitoria per ottenere il pagamento ed aveva infine concordato un piano di rientro con la debitrice;
(iv) non ricorre l'ipotesi di esenzione di cui all'art. 67 comma terzo lett. a) l. fall. proprio in ragione delle circostanze indicate al punto precedente;
(v) non è applicabile il principio del c.d. massimo scoperto, non avendo il rapporto dato luogo a reciproche partite di dare ed avere ma generando obbligazioni pecuniarie solo a capo di a fronte dell'erogazione CP_1
di servizi, sicché la differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della fornitrice nel periodo sospetto e l'ammontare residuo delle stesse alla data in cui si è aperta la procedura corrisponde alla somma algebrica dei pagamenti;
(vi) la questione di legittimità costituzionale prospettata è manifestamente infondata e comunque non rilevante ai fini della decisione, sia perché l'art. 67 1. fall. non vieta al creditore di riscuotere il corrispettivo delle prestazioni eseguite, ma lo espone al rischio dell'inefficacia dei pagamenti ricevuti, sia perché l'obbligo di erogare i servizi aeroportuali anche in assenza di corrispettivo, anche laddove esistente, non pregiudicherebbe il diritto dei r.g. n. 6199/2021 5 cittadini alla libera circolazione ma solo l'interesse economico della concessionaria, sia perché tale obbligo non sussiste, potendo il gestore dei servizi aeroportuali, come peraltro accaduto nel caso di specie, effettuare una segnalazione all' ex art. 802 codice della navigazione, trovando peraltro CP_5
applicazione in favore dell'imprenditore che somministri un servizio in regime di monopolio legale l'art. 1461 c.c., con conseguente assoggettabilità alla revocatoria ex art. 67 l. fall. del pagamento ricevuto dal monopolista nel c.d. periodo sospetto.
3. Avverso l'indicata sentenza ha interposto tempestivo appello Parte_1
che ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe ed ha articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo contesta che il c.d. principio di consecuzione delle procedure di cui all'art. 69bis comma secondo l. fall. trovi applicazione solo nell'ipotesi in cui il solvens sia stato ammesso alla procedura concordataria, con conseguente esclusione dei pagamenti di cui si controverte dal c.d. periodo sospetto.
Con il secondo motivo e terzo motivo contesta che l' non abbia fornito CP_4
prova né dell'eventus damni né della scientia decoctionis, in quanto: (i) nel periodo dei pagamenti il rapporto tra le parti ha sempre mantenuto la medesima operatività del passato, ha continuato a svolgere la sua attività di vettore CP_1
aereo senza che gli enti di controllo preposti (in particolare, l' avessero CP_5
attivato provvedimenti di revoca della licenza;
(ii) gli ultimi bilanci, che peraltro non ha obbligo di consultare, non fornivano indicazioni di uno stato di Pt_1
decozione, stante l'aumento del fatturato dal 2009 al 2011, dovendo imputarsi la perdita di esercizio registrata nel 2011 a congiunturali situazioni di mercato comuni a tutti i vettori aerei (l'aumento del 40% del prezzo del carburante e la crisi in Egitto) e non essendo pervenuta alcuna segnalazione di rischio per la continuità aziendale né da parte del collegio sindacale né da parte del revisore dei conti;
(iii) l'azione monitoria instaurata ed il piano di rientro concordato rientrano nella normale dialettica negoziale tra operatori di mercato;
(iv) la rassegna stampa prodotta in primo grado dall' non è univoca nelle CP_4
conclusioni assunte quanto alle condizioni economiche e finanziarie di CP_1
nel periodo dei pagamenti di cui si controverte;
(v) nello stesso periodo CP_1
r.g. n. 6199/2021 6 ha continuato a svolgere la sua attività di vettore aereo, senza che la sua licenza venisse revocata o temporaneamente sospesa dall' ed anzi essendo stata CP_5
sottoposta nel febbraio 2012 ad un controllo da parte di che non riscontrò CP_6
alcuna anomalia in ordine alla stabilità finanziaria della società. Tale circostanza integra una vera e propria presunzione di solvibilità del vettore aereo in capo agli altri operatori del settore;
(vi) sempre nello stesso periodo aveva CP_1
proceduto ad un aumento di capitale di 4,5 milioni di Euro e continuava a godere di credito bancario, tanto da avere ricevuto un finanziamento da parte di BNL di 7 milioni di Euro.
Con il quarto motivo contesta la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto applicabile l'ipotesi di esenzione da revocatoria codificata dall'art. 67 comma terzo lett. a) l. fall. in ragione dei ritardi nell'effettuazione dei pagamenti, omettendo di considerare che la locuzione “termini d'uso” è comunemente interpretata con riferimento ai termini in concreto praticati tra i contraenti nei loro rapporti commerciali e che nel settore aeroportuale negli ultimi anni i ritardati pagamenti e la libera alterazione dei termini di pagamento inizialmente pattuiti costituiscono una prassi del tutto normale.
Con il quinto motivo contesta la sentenza laddove ha ritenuto non rilevante e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67
l. fall. per violazione degli artt. 2 e 16 Cost. nella parte in cui consente la revocatoria dei pagamenti effettuati in favore di un soggetto esercente un servizio pubblico essenziale, il quale sarebbe costretto ad interrompere l'erogazione del servizio, incorrendo nella violazione di diritti costituzionalmente garantiti, quale innanzitutto quello della libera circolazione, che può essere limitato solo per ragioni di interesse pubblico.
4. L'atto di appello è stato ritualmente notificato all'
[...]
, che in data 16.02.2022, oltre il Controparte_7
termine di cui all'art. 166 c.p.c., si è costituito, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. stante la manifesta infondatezza di tutti i motivi e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello in quanto infondato.
5. Il primo motivo di appello è ai limiti dell'inammissibilità e comunque è infondato.
r.g. n. 6199/2021 7 Le doglianze dell'appellante non dialogano infatti con l'ampia e convincente motivazione spesa dal tribunale per giustificare l'applicazione del principio di consecuzione delle procedure, ma si limitano a riproporre le difese svolte in primo grado, incentrate su un'interpretazione restrittiva di tale principio, secondo la quale ai fini della retrodatazione del c.d. periodo sospetto occorrerebbe che sia intervenuta l'ammissione del solvens al concordato preventivo.
Orbene, tale interpretazione non è ormai più attuale a seguito dell'introduzione ad opera del DL 83/2012, conv. dalla legge n. 134/2012, della facoltà per l'imprenditore di presentare il ricorso contenente la domanda di ammissione al concordato preventivo unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con riserva di successivo deposito del piano e della proposta oltre che della documentazione richiesta dall'art. 161 commi secondo e terzo l. fall. (c.d. concordato in bianco o con riserva o preconcordato). Infatti, come ha ben argomentato il Giudice di prime cure, la codificazione del principio di consecuzione delle procedure, operata dal secondo comma dell'art. 69bis l. fall., non a caso introdotto dallo stesso DL
83/2012, è la diretta conseguenza dell'introduzione dell'istituto del concordato in bianco, perché, “una volta introdotta la possibilità di una dissociazione tra la domanda e la proposta di concordato preventivo, la tutela degli interessi dei creditori verrebbe gravemente compromessa ove si negasse la decorrenza del periodo rilevante ai fini della declaratoria di inefficacia degli atti ad essi pregiudizievoli a partire dalla pubblicazione della domanda di domanda di concordato, prescindendo dall'effettivo deposito della proposta e del piano, nonché dall'apertura della procedura di concordato preventivo che sia poi sfociata nel fallimento o nell'apertura di una procedura di amministrazione straordinaria a carico del debitore” (pagg. 5 – 6 sentenza impugnata).
Pienamente consapevole del mutato scenario normativo, la Corte di legittimità ha del resto negli ultimi anni abbandonato l'interpretazione propugnata da (sostenuta, tra le altre, da Cass. n. 8439/2012 e da Cass. n. Pt_1
7324/2016) per ritenere convintamente che il principio di consecuzione delle procedure, che è di creazione giurisprudenziale prima ancora che normativa, impone anche con riferimento alla disciplina previgente all'introduzione del r.g. n. 6199/2021 8 secondo comma dell'art. 69bis l. fall. di retrodatare alla data della pubblicazione
(o del deposito, avendo solo la riforma del 2012 introdotto l'obbligo di iscrivere la domanda nel registro delle imprese) della domanda di ammissione al concordato preventivo la decorrenza del periodo sospetto ai fini dell'esercizio delle azioni recuperatorie;
e ciò anche nelle ipotesi in cui alla domanda non segua il decreto di ammissione per rinuncia del debitore o per dichiarazione di inammissibilità del tribunale (v., ex plurimis, Cass. n. 12148/2025, Cass. n.
36354/2022, Cass. n. 24632/2021, Cass. n. 639/2021).
La consecuzione tra procedure concorsuali consiste per l'appunto nel collegamento tra le diverse procedure, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che si sia manifestata indifferentemente come crisi o come insolvenza, trattandosi di una distinzione di grado dello stesso fenomeno, in base al quale le procedure restano avvinte da un rapporto di continuità causale e unità concettuale (v. Cass. n. 24632/2021, Cass. n.
7324/2016, Cass. n. 8439/2012, cit.), anche se non di stretta continuità cronologica, ammettendosi che tra l'una e l'altra procedura si configuri uno iato temporale, purché di estensione non irragionevole e tale da non risultare esso stesso sintomatico dell'intervenuta variazione del presupposto delle due procedure (v. Cass. n. 36354/2022, Cass. n. 9290/2018).
Nel caso di specie, peraltro, l'appellante non ha mosso alcuna doglianza al capo della sentenza che ha accertato che le due procedure di concordato preventivo (la prima in bianco, che ha preso le mosse il 23.10.2012 e si è conclusa con decreto di inammissibilità del 25.07.2013, la seconda con contestuale deposito di proposta e piano, avviatasi il 01.08.2013 e conclusasi con decreto di inammissibilità del 30.01.2014) e quella di amministrazione straordinaria (il 17.03.2014 il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza di e il successivo 12.05.2014 è stato emanato il decreto che ha CP_1
disposto l'assoggettamento della società all'amministrazione straordinaria) sono causalmente riconducibili alla medesima situazione di insolvenza, di talché tale statuizione deve ritenersi ormai coperta dal giudicato.
6. L'appellante ha concentrato nel secondo e nel terzo motivo le contestazioni sulla sussistenza dello stato di insolvenza all'epoca dei pagamenti dei quali si controverte e sulla scientia decoctionis, ma ha dipanato il proprio r.g. n. 6199/2021 9 bagaglio argomentativo solo con riferimento al secondo profilo, non aggredendo il capo motivatorio, che aveva statuito come a fronte dell'accertamento giudiziale ormai irretrattabile dello stato di insolvenza di l'accipiens non fosse ammessa a dedurre ed a provare che il debitore nel CP_1
periodo sospetto non versasse in uno stato di insolvenza, in quanto a seguito dell'apertura della procedura concorsuale lo stato di insolvenza si presume iure et de iure, rilevando ai fini dell'azione revocatoria solo la conoscenza o meno di detto stato. Ne consegue che anche questo capo della sentenza, che contiene peraltro ampi e pertinenti richiami alla conforme giurisprudenza di legittimità
(alle pronunce già citate dal Tribunale si può aggiungere Cass. n. 6575/2018), è ormai coperto dal giudicato e che il motivo di gravame, manchevole dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. sotto il profilo dell'omissione di una parte argomentativa che contrasti le ragioni della decisione impugnata e che individui un percorso logico argomentativo diverso, è inammissibile.
Il riferimento in questo contesto all'eventus damni non è poi propriamente conferente, se si considera che con tale locuzione si intende la lesione della par condicio che, come ben detto dal Giudice di prime cure, è ricollegabile per presunzione assoluta alla fuoriuscita del bene dalla massa, e non la dimostrazione che nel periodo dei pagamenti fosse insolvente. E' appena CP_1
il caso di rilevare che anche in tema di eventus damni nessuna censura è stata rivolta alle convincenti argomentazioni del Tribunale, fondate sulla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui anche la soddisfazione al di fuori del concorso di un creditore privilegiato non esclude l'eventus damni, posto che solo con la ripartizione dell'attivo sarà possibile stabilire se l'atto solutorio revocando abbia o meno pregiudicato la posizione di altri creditori privilegiati
(v., oltre alle sentenze citate dal Tribunale di Roma, anche Cass. n. 16565/2018,
Cass. S.U. n. 5049/2022).
7. Venendo ora all'esame del terzo motivo di appello, nel condividere la premessa metodologica da cui muove il ragionamento del tribunale – l'onere della prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens può essere assolto mediante il ricorso a presunzioni, sempre che gli elementi indiziari, valutati gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della comune prudenza ed r.g. n. 6199/2021 10 avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, rapportata anche alle sue condizioni professionali ed al contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del solvens – (v. Cass. n. 11145/2025, Cass. n. 13445/2023, Cass. n.
3854/2019) – deve rimarcarsi anche la correttezza delle conclusioni alle quali è giunto il primo Giudice, secondo cui era proprio l'andamento anomalo del rapporto a dover indurre il creditore, a maggior ragione perché operatore economico di grandi dimensioni (la ha un capitale sociale di 13 milioni di Pt_1
Euro) attivo nello stesso settore nel quale operava la (la come CP_1 Pt_1
detto, è la concessionaria dei servizi aeroportuali dello scalo di Torino), a percepire i segni rivelatori dell'insolvenza.
Ed invero: (i) i pagamenti oggetto della domanda sono stati effettuati a partire dal 24.04.2012 ; (ii) alla data del 03.02.2012 il debito scaduto di nei CP_1
confronti di e della sua controllata AT NG (handler dell'aeroporto Pt_1
di Torino) anche per prestazioni rese nel lontano anno 2009 ammontava a 2 milioni di Euro circa;
(iii) a seguito del mancato riscontro di alcuni solleciti di pagamento, il 20.02.2012 segnalava all' ai sensi dell'art. 802 comma Pt_1 CP_5
secondo codice della navigazione (secondo cui l' anche su segnalazione CP_5
del gestore aeroportuale o dell' , vieta la partenza degli aeromobili quando CP_6
risultano violati gli obblighi relativi al pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza della stessa ) la situazione debitoria di e l'Ente di CP_6 CP_1
controllo della navigazione aerea con comunicazione del 21.02.2012 informava che in caso di mancato pagamento dei debiti scaduti o del mancato CP_1
raggiungimento di accordi transattivi con il creditore che aveva effettuato la segnalazione avrebbe vietato il decollo dei suoi aeromobili dall'aeroporto di
Torino; (iv) con lettera del 24.02.2012 sollecitava nuovamente al Pt_1 CP_1
pagamento dei debiti scaduti, avvertendo che a decorrere dal 02.03.2012 la prestazione dei propri servizi sarebbe stata subordinata al loro pagamento anticipato entro i due giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo;
(v) non avendo provveduto al pagamento del debito scaduto, richiedeva Pt_1
ed otteneva dal Tribunale di Torino l'emissione (in data 12.03.2012) di decreto ingiuntivo per l'importo di € 1.405.664,95 in linea capitale e la stessa iniziativa venne condotta anche dalla sua controllata AT NG, che nel frattempo r.g. n. 6199/2021 11 aveva anch'essa imposto il pagamento anticipato delle fatture;
(vi) CP_1
ritardava anche il pagamento anticipato impostole da per i servizi resi tra Pt_1
il 27.04.2012 e il 18.10.2012, al quale si riferiscono ventitré dei ventiquattro pagamenti oggetto della domanda;
(vii) nel contempo non provvedeva CP_1
nemmeno al pagamento della somma giudizialmente ingiunta, tant'è che nel mese di settembre 2012 propose a un piano di rientro, che non riuscì a Pt_1
rispettare, provvedendo solo al versamento della prima rata di Euro 200.000
(oggetto anch'esso della domanda) e lasciando insolute le altre rate.
Plurimi e univoci, come è agevole rilevare, sono gli indicatori dello stato di decozione di desumibili dall'andamento del rapporto, tanto più che da CP_1
anni intratteneva rapporti commerciali intensi e continuativi con Pt_1
l'indicata compagnia aerea e che entrambe le società operavano nello stesso settore di mercato, fortemente ristretto e connotato da una spiccata specificità.
Basti considerare l'entità e la risalenza del debito scaduto, l'aver dovuto ricorrere ad un procedimento monitorio per ottenerne il pagamento, la segnalazione all' che avrebbe potuto condurre al blocco dei voli allo CP_5 CP_1
scalo di Torino, l'imposizione di una forma di autotutela assai radicale, quale il pagamento anticipato rispetto all'erogazione del servizio, il ritardo nel pagamento tanto dello scaduto quanto del debito correnti, l'aver concordato un piano di rientro e il non essere la debitrice riuscita a rispettarlo. Analoghe situazioni avevano, come detto, interessato anche il rapporto tra e la CP_1
AT NG, società interamente controllata dall'odierna appellante.
A fronte di un corredo indiziario tanto definito e concludente, l'argomento introdotto dall'appellante secondo il quale la mancata revoca e la mancata sospensione della licenza di esercizio del trasporto aereo da parte di CP_5
avrebbero dovuto ingenerare una sorta di affidamento sulla solvibilità di CP_1
in capo agli altri operatori del settore, ha un rilievo del tutto marginale e senz'altro inidoneo a scalfire la solidità del quadro contrapposto. Ciò anche a prescindere dal rilievo che l'argomento indiziario di segno contrario avrebbe dovuto essere prospettato con un ben diverso e consistente apparato allegativo e probatorio, così come statuito dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 6978/2020).
Sempre in merito ai margini di intervento dell'Ente preposto al controllo della navigazione aerea, va segnalata l'inammissibilità della circostanza di fatto r.g. n. 6199/2021 12 dedotta da parte appellante in merito all'esito dei controlli che l' avrebbe CP_6
eseguito su nel febbraio 2012, in quanto per la prima volta dedotta nelle CP_1
memorie conclusive del giudizio di primo grado, ben oltre lo spirare del termine di cui all'art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c.
La già evidenziata univocità e concludenza dei dati indizianti la conoscenza effettiva da parte di dello stato di insolvenza di al momento della Pt_1 CP_1
ricezione dei pagamenti derivanti dall'andamento del rapporto intercorso tra le parti esime dalla ricerca di ulteriori indizi, in particolare di quelli che l'Ufficio commissariale ha qualificato come indici indiretti della scientia decoctionis, tra i quali in primo luogo i dati particolarmente allarmanti riportati nei bilanci 2009,
2010 e 2011 della compagnia aerea (la forte e sistematica sottocapitalizzazione della società, l'andamento costantemente negativo e in progressivo peggioramento del capitale circolante netto, la consistente perdita di esercizio,
5,5 milioni di Euro, registrata nel 2011, il drastico peggioramento nello stesso esercizio di tutti gli indici di bilancio, economici, patrimoniali e finanziari). Dati, la cui rilevanza indiziaria può comunque essere riconosciuta, se si tiene conto della spiccata specificità e settorialità del mercato nel quale operavano e CP_1
e delle rilevanti dimensioni di quest'ultima società, elementi da cui si può Pt_1
logicamente postulare che il concessionario unico dei servizi aeroportuali dello scalo di Torino monitorasse l'andamento economico e finanziario del proprio cliente innanzitutto compulsandone i bilanci.
Per contro, né l'aumento di capitale né il finanziamento di BNL potevano indurre un operatore economico avveduto e con il quale intratteneva da CP_1
anni intensi rapporti commerciali a confidare sulla solvibilità della compagnia aerea, come argomentato da parte appellante. Entrambi gli eventi risalgono, infatti, al 2010, collocandosi dunque in un periodo considerevolmente antecedente all'epoca dei pagamenti per cui è causa, principiati, come detto, alla fine di aprile dell'anno 2012.
Il terzo motivo di appello va dunque respinto.
8. Il quarto motivo è parimenti infondato.
Le argomentazioni dedotte da parte appellante, incentrate sulla consuetudinarietà dei ritardi nei pagamenti da parte di coerente con la CP_1
prassi della libera alterazione dei termini inizialmente convenuti che sarebbe r.g. n. 6199/2021 13 vigente nel settore aeroportuale, peccano di astrattezza e non si confrontano con l'effettiva tempistica dei pagamenti per i quali è causa.
Come già evidenziato, infatti, dei ventiquattro pagamenti dei quali l' CP_4
invoca la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 67 comma secondo l. fall. ventitré sono stati eseguiti dopo che alla fine del mese di febbraio 2012 Pt_1
aveva imposto a il pagamento anticipato delle forniture di servizi, a CP_1
seguito del considerevole incremento della debitoria scaduta, che all'inizio di quello stesso mese aveva raggiunto gli 1,4 milioni di Euro. Il ventiquattresimo ed ultimo dei pagamenti revocandi è quello eseguito da in attuazione del CP_1
piano di rientro concordato con all'inizio del mese di settembre 2012 per Pt_1
dilazionare il pagamento delle fatture scadute, alcune delle quali da oltre due anni.
Non viene dunque in rilievo nel caso di specie il consolidarsi tra le parti di una prassi anteriore e adeguatamente stabile volta a derogare ai termini di pagamento inizialmente convenuti e ad introdurre termini di pagamento diversi e più estesi che il creditore abbia sempre accettato senza riserve (v. Cass.
n. 27939/2020, Cass. n. 7580/2019), bensì il compimento di atti solutori o secondo modalità del tutto inusuali imposte unilateralmente dalla controparte a seguito dei reiterati inadempimenti nei quali era incorso il solvens e della richiesta di intervento dell' o in esecuzione di un piano di rientro, concordato per la CP_5
definizione dei debiti scaduti anche da un biennio, modalità satisfattive entrambe che sono per loro natura incompatibili con la previsione invocata dall'appellante. Sarebbe peraltro del tutto incongruo far beneficiare dell'esenzione de qua il creditore che imponendo unilateralmente il prepagamento pena la mancata fruizione dei servizi aeroportuali si sia concretamente avvantaggiato a discapito degli altri creditori (v. per un caso analogo Cass. n. 10117/2018).
E' noto infatti che, in coerenza con la ratio dell'istituto di favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, possono beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 67 comma terzo lettera a) l. fall. i pagamenti o eseguiti in conformità alle originarie condizioni pattuite o effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento (v., tra le altre, Cass. n. 19373/2021).
r.g. n. 6199/2021 14 Previsione premiale che certo non può riconoscersi al creditore che abbia imposto il pagamento anticipato dei corrispettivi.
9. Quanto al quinto ed ultimo motivo di gravame, la Corte non ritiene di doversi discostare dalla condivisibile motivazione del Giudice di prime cure in punto di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 comma secondo l. fall. così come prospettata dall'appellante, secondo cui la norma, nella parte in cui consente la revocatoria dei pagamenti effettuati nel periodo sospetto in favore di un soggetto esercente un servizio pubblico essenziale, il quale, ove non intendesse violare il dettato normativo, sarebbe costretto ad interrompere l'erogazione del servizio, in violazione del diritto di libera circolazione, si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 16 Cost..
Innanzitutto, la Corte Costituzionale (sentenza n. 379/2000), nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 secondo comma l. fall., sollevata in riferimento agli artt. 3 primo comma, 24 primo e secondo comma e 41 primo comma Cost., ha tra l'altro affermato che la centralità della par condicio creditorum costituisce la chiave di lettura di vari istituti, fra i quali la revocatoria fallimentare, essendo evidente che tutelare le ragioni del concorso tra i creditori può significare anche derogare alle regole generali, per consentire la ricostruzione del patrimonio del fallito e ripartire tra tutti i creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, eventuali perdite;
che, alla luce di tale esigenze, il legislatore ha costruito l'azione revocatoria fallimentare per contemperare l'interesse dei creditori di recuperare al patrimonio del fallito la maggiore quantità di beni, in vista dell'esecuzione concorsuale, con quello al normale svolgimento dell'attività economica ed alla stabilità dei diritti;
che, rispetto a tale coerente disegno normativo, solo apposite disposizioni di legge possono giustificare delle deroghe all'articolo 67 l. fall., espressamente disponendo che determinati atti o pagamenti non siano assoggettati a revocatoria fallimentare;
che, soprattutto, appare improprio prospettare l'alternativa degli strumenti a disposizione del creditore nel rifiuto dell'adempimento, con la conseguente mora credendi, o nell'accettazione del pagamento, col rischio della revocatoria. Ciò in quanto il creditore non incorre nella mora quando non riceve il pagamento per un motivo legittimo (art. 1206
c.c.) e. se accetta il pagamento, pur esponendosi al rischio della revocatoria, non r.g. n. 6199/2021 15 necessariamente dovrà soccombere nell'eventuale giudizio che il curatore dovesse promuovere.
D'altro canto, la Corte di Cassazione ha a più riprese statuito che le società concessionarie dei servizi aeroportuali non hanno alcun obbligo a contrarre nei confronti delle compagnie aeree rilevante ai fini della deroga dell'art. 67 comma secondo l. fall. (v. Cass. n. 16192/2018, Cass. n. 10117/2018, Cass. n. 19523/2018).
Giova rilevare inoltre che, come correttamente evidenziato dal Tribunale e come peraltro positivamente riscontrato nel caso di specie, a fronte dell'inadempimento degli obblighi di pagamento di tasse, diritti e tariffe relativi ai servizi aeroportuali, il gestore è facoltizzato ad effettuare una segnalazione all' affinché sia interdetta la partenza degli aeromobili, ai sensi dell'art. 802 CP_5
comma secondo c.n., e può anche, pur operando in regime monopolistico, attivare gli ordinari strumenti di tutela apprestati dagli artt. 1460 e 1461 c.c. Nel caso di specie, ha fatto persino ricorso ad uno strumento di (auto)tutela Pt_1
ancora più efficace, imponendo al vettore aereo, che versava in evidente stato di decozione, il pagamento anticipato dei servizi aeroportuali pena la loro mancata fruizione.
10. L'appello è pertanto infondato e deve essere respinto.
Segue la soccombenza la regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n.
115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'amministrazione straordinaria appellata le spese di lite da questa anticipate, che si liquidano in Euro
20.000,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
r.g. n. 6199/2021 16 Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
30.10.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6199/2021 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 6199 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 29.0'5.2025 e vertente
T R A
C.F. , con sede legale in Caselle Torinese (TO), Parte_1 P.IVA_1
Strada San Maurizio n. 12, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Moreno Martini, Emanuele Albesano e
NT AU
APPELLANTE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
in ), C.F. , con sede in Roma,
[...] Controparte_1 P.IVA_2
Via Nazionale n. 200, in persona del commissario straordinario p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elena Bernardi e Gregorio Troilo
APPELLATA
CONCLUSIONI
r.g. n. 6199/2021 1 Per l'appellante)
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, in riforma, anche in punto spese, dell'impugnata Sentenza n. 5093/2021, resa in data
23 gennaio 2021 dal Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, dott. nel Controparte_3
procedimento R.G. 21185/2017, depositata il 24 marzo 2021, non notificata,rigettata ogni avversaria domanda, eccezione, deduzione ed istanza e fatta riserva di ogni deduzione, eccezione, produzione e domanda nel prosieguo del giudizio, riformare integralmente l'impugnata Sentenza e per l'effetto, in accoglimento dei motivi di appello dedotti nel presente atto, accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado, qui integralmente riproposte:
- in via pregiudiziale rimettere alla Corte Costituzionale l'esame della seguente questione di legittimità costituzionalità, già formulata in atti:
“in relazione alla revocabilità ex art. 67, comma 2, l.f., dei pagamenti effettuati nei confronti di un soggetto che svolge un servizio pubblico essenziale, la questione di legittimità costituzionale – per violazione degli articoli 2 e 16 della Costituzione – dell'articolo 67, comma 2, del vigente Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non esclude i pagamenti effettuati come corrispettivo di un servizio pubblico essenziale”;
- in via principale dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile l'avversaria citazione con la quale la Procedura ha radicato il giudizio di primo grado e/o comunque integralmente Cont respingere tutte le domande formulate da , in primo grado e/od in appello, in quanto non provate e/o infondate in fatto e/o in diritto, per i motivi di cui in atti, così mandando assolta la conchiudente da qualsiasi addebito;
- in via subordinata e alternativa limitare le richieste dell'avversaria domanda all'importo corrispondente all'applicazione del criterio del massimo scoperto previsto dall'art. 70 l. fall., per i motivi formulati nel corso del giudizio di primo grado;
- nel denegato caso di ammissione delle istanze istruttorie avversarie ammettere a fornire prova contraria, con il medesimo teste indicato per la prova Pt_1
diretta;
- in ogni caso
r.g. n. 6199/2021 2 con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, in ambedue i gradi, oltre ad
I.V.A. al 22%, C.P.A. al 4% e contributo forfettario, anche in forma aggravata ex art.
96 c.p.c.”.
Per l'appellata)
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione respinta,
NEL MERITO
- in via principale, dichiarare l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello interposto da avverso la sentenza n. 5093/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
Roma in data 23.01.2021 e depositata in data 24.03.2021, non avendo l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, respingere integralmente l'appello proposto da in Parte_1
quanto evidentemente inammissibile ex art. 342 c.p.c., infondato, in fatto ed in diritto e, prima ancora, non provato, per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 5093/2021 emessa dal Tribunale di Roma in data 23.01.2021 e depositata in data 24.03.2021;
IN OGNI CASO
- condannare alla integrale rifusione delle spese processuali di entrambi i Parte_1
gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La in amministrazione straordinaria (già CP_1 [...]
in amministrazione straordinaria) in persona del commissario Controparte_2
straordinario conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Pt_1
concessionaria della gestione dell' di Torino,
[...] Parte_2
per ottenere la dichiarazione di inefficacia ex art. 67 comma secondo l. fall. di pagamenti per complessivi € 1.063.150,04 eseguiti a mezzo di n. 24 bonifici bancari dalla società in bonis tra il 24.04.2012 e il 18.10.2012, nel semestre antecedente il deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva, cui poi fecero seguito la dichiarazione di inammissibilità del r.g. n. 6199/2021 3 Tribunale di Roma, la presentazione di una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 comma primo l. fall., una seconda declaratoria di inammissibilità del tribunale adito, la sentenza che ha dichiarato lo stato di insolvenza e il decreto di ammissione all'amministrazione straordinaria ex artt. 30 e 32 D.L.vo 270/1999, e per ottenere conseguentemente la condanna della a restituire all' 'indicata somma, maggiorata Parte_1 CP_4
di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva l'inapplicabilità del Parte_1
principio di consecuzione delle procedure di cui all'art. 69 comma secondo l. fall. e conseguentemente la non revocabilità dei pagamenti, la propria inscentia decoctionis, la mancata dimostrazione ad opera di controparte dell'eventus damni, la ricorrenza dell'ipotesi di esenzione di cui all'art. 67 comma terzo lett. a) l. fall.
e, in subordine, l'applicazione del principio del massimo scoperto di cui all'art. 70 l. fall., con conseguente riduzione dell'importo astrattamente revocabile. Con memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c. la convenuta chiedeva inoltre la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 comma secondo l. fall. nella parte in cui non escludeva la revocabilità dei pagamenti effettuati come corrispettivo di un servizio pubblico essenziale, per violazione degli artt. 2 e 16 Cost.
2. Il Tribunale adito, con sentenza n. 5093/2021, pubblicata il 24.03.2021 e non notificata, accoglieva integralmente la domanda di revocatoria, dichiarando l'inefficacia dei pagamenti e condannando a restituire in favore Parte_1
della massa la somma di € 1.063.150,04 oltre interessi legali decorrenti dalla data dei singoli pagamenti sino al saldo e condannando altresì la convenuta a rifondere all'A.S. attrice le spese di lite da questa anticipate, liquidate in €
52.625,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ad avviso del tribunale: (i) trova applicazione il principio di consecuzione delle procedure, codificato dall'art. 69bis comma secondo l. fall., in quanto tale norma non contempla alcuna distinzione tra domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva e domanda di ammissione al concordato preventivo con contestuale deposito di proposta e piano né presuppone il deposito della proposta e del piano né tanto meno il decreto di ammissione alla r.g. n. 6199/2021 4 procedura, essendo diretta a tutelare la par condicio creditorum in presenza di una successione di procedure concorsuali che abbiano come presupposto il medesimo stato di insolvenza, con la conseguenza che resta irrilevante lo iato temporale intercorso tra l'una e l'altra e tra la data della presentazione della prima domanda di concordato e la data di ammissione della CP_1
all'amministrazione straordinaria;
(ii) non spetta all'A.S. attrice fornire dimostrazione dell'eventus damni, in quanto quest'ultimo è in re ipsa, essendo ricollegabile per presunzione assoluta alla fuoriuscita del denaro conseguente all'atto di disposizione e, quand'anche l'atto solutorio abbia soddisfatto crediti privilegiati, solo in sede di ripartizione dell'attivo è possibile stabilire se esso abbia o meno pregiudicato le ragioni di altri creditori privilegiati;
(iii) la convenuta non è ammessa a provare l'insussistenza dello stato di insolvenza, che è stato giudizialmente accertato ed è oggetto di presunzione iuris et de iure, rilevando ai fini della revocatoria solo la conoscenza o meno di detto stato, che nel caso di specie la certamente aveva in conseguenza della risalenza (al Pt_1
Cont 2009) degli inadempimenti di , dell'anomalo andamento del rapporto, nel corso del quale la convenuta aveva persino segnalato all' la situazione CP_5
debitoria a seguito di solleciti di pagamento rimasti disattesi, aveva poi agito in sede monitoria per ottenere il pagamento ed aveva infine concordato un piano di rientro con la debitrice;
(iv) non ricorre l'ipotesi di esenzione di cui all'art. 67 comma terzo lett. a) l. fall. proprio in ragione delle circostanze indicate al punto precedente;
(v) non è applicabile il principio del c.d. massimo scoperto, non avendo il rapporto dato luogo a reciproche partite di dare ed avere ma generando obbligazioni pecuniarie solo a capo di a fronte dell'erogazione CP_1
di servizi, sicché la differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della fornitrice nel periodo sospetto e l'ammontare residuo delle stesse alla data in cui si è aperta la procedura corrisponde alla somma algebrica dei pagamenti;
(vi) la questione di legittimità costituzionale prospettata è manifestamente infondata e comunque non rilevante ai fini della decisione, sia perché l'art. 67 1. fall. non vieta al creditore di riscuotere il corrispettivo delle prestazioni eseguite, ma lo espone al rischio dell'inefficacia dei pagamenti ricevuti, sia perché l'obbligo di erogare i servizi aeroportuali anche in assenza di corrispettivo, anche laddove esistente, non pregiudicherebbe il diritto dei r.g. n. 6199/2021 5 cittadini alla libera circolazione ma solo l'interesse economico della concessionaria, sia perché tale obbligo non sussiste, potendo il gestore dei servizi aeroportuali, come peraltro accaduto nel caso di specie, effettuare una segnalazione all' ex art. 802 codice della navigazione, trovando peraltro CP_5
applicazione in favore dell'imprenditore che somministri un servizio in regime di monopolio legale l'art. 1461 c.c., con conseguente assoggettabilità alla revocatoria ex art. 67 l. fall. del pagamento ricevuto dal monopolista nel c.d. periodo sospetto.
3. Avverso l'indicata sentenza ha interposto tempestivo appello Parte_1
che ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe ed ha articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo contesta che il c.d. principio di consecuzione delle procedure di cui all'art. 69bis comma secondo l. fall. trovi applicazione solo nell'ipotesi in cui il solvens sia stato ammesso alla procedura concordataria, con conseguente esclusione dei pagamenti di cui si controverte dal c.d. periodo sospetto.
Con il secondo motivo e terzo motivo contesta che l' non abbia fornito CP_4
prova né dell'eventus damni né della scientia decoctionis, in quanto: (i) nel periodo dei pagamenti il rapporto tra le parti ha sempre mantenuto la medesima operatività del passato, ha continuato a svolgere la sua attività di vettore CP_1
aereo senza che gli enti di controllo preposti (in particolare, l' avessero CP_5
attivato provvedimenti di revoca della licenza;
(ii) gli ultimi bilanci, che peraltro non ha obbligo di consultare, non fornivano indicazioni di uno stato di Pt_1
decozione, stante l'aumento del fatturato dal 2009 al 2011, dovendo imputarsi la perdita di esercizio registrata nel 2011 a congiunturali situazioni di mercato comuni a tutti i vettori aerei (l'aumento del 40% del prezzo del carburante e la crisi in Egitto) e non essendo pervenuta alcuna segnalazione di rischio per la continuità aziendale né da parte del collegio sindacale né da parte del revisore dei conti;
(iii) l'azione monitoria instaurata ed il piano di rientro concordato rientrano nella normale dialettica negoziale tra operatori di mercato;
(iv) la rassegna stampa prodotta in primo grado dall' non è univoca nelle CP_4
conclusioni assunte quanto alle condizioni economiche e finanziarie di CP_1
nel periodo dei pagamenti di cui si controverte;
(v) nello stesso periodo CP_1
r.g. n. 6199/2021 6 ha continuato a svolgere la sua attività di vettore aereo, senza che la sua licenza venisse revocata o temporaneamente sospesa dall' ed anzi essendo stata CP_5
sottoposta nel febbraio 2012 ad un controllo da parte di che non riscontrò CP_6
alcuna anomalia in ordine alla stabilità finanziaria della società. Tale circostanza integra una vera e propria presunzione di solvibilità del vettore aereo in capo agli altri operatori del settore;
(vi) sempre nello stesso periodo aveva CP_1
proceduto ad un aumento di capitale di 4,5 milioni di Euro e continuava a godere di credito bancario, tanto da avere ricevuto un finanziamento da parte di BNL di 7 milioni di Euro.
Con il quarto motivo contesta la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto applicabile l'ipotesi di esenzione da revocatoria codificata dall'art. 67 comma terzo lett. a) l. fall. in ragione dei ritardi nell'effettuazione dei pagamenti, omettendo di considerare che la locuzione “termini d'uso” è comunemente interpretata con riferimento ai termini in concreto praticati tra i contraenti nei loro rapporti commerciali e che nel settore aeroportuale negli ultimi anni i ritardati pagamenti e la libera alterazione dei termini di pagamento inizialmente pattuiti costituiscono una prassi del tutto normale.
Con il quinto motivo contesta la sentenza laddove ha ritenuto non rilevante e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67
l. fall. per violazione degli artt. 2 e 16 Cost. nella parte in cui consente la revocatoria dei pagamenti effettuati in favore di un soggetto esercente un servizio pubblico essenziale, il quale sarebbe costretto ad interrompere l'erogazione del servizio, incorrendo nella violazione di diritti costituzionalmente garantiti, quale innanzitutto quello della libera circolazione, che può essere limitato solo per ragioni di interesse pubblico.
4. L'atto di appello è stato ritualmente notificato all'
[...]
, che in data 16.02.2022, oltre il Controparte_7
termine di cui all'art. 166 c.p.c., si è costituito, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. stante la manifesta infondatezza di tutti i motivi e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello in quanto infondato.
5. Il primo motivo di appello è ai limiti dell'inammissibilità e comunque è infondato.
r.g. n. 6199/2021 7 Le doglianze dell'appellante non dialogano infatti con l'ampia e convincente motivazione spesa dal tribunale per giustificare l'applicazione del principio di consecuzione delle procedure, ma si limitano a riproporre le difese svolte in primo grado, incentrate su un'interpretazione restrittiva di tale principio, secondo la quale ai fini della retrodatazione del c.d. periodo sospetto occorrerebbe che sia intervenuta l'ammissione del solvens al concordato preventivo.
Orbene, tale interpretazione non è ormai più attuale a seguito dell'introduzione ad opera del DL 83/2012, conv. dalla legge n. 134/2012, della facoltà per l'imprenditore di presentare il ricorso contenente la domanda di ammissione al concordato preventivo unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con riserva di successivo deposito del piano e della proposta oltre che della documentazione richiesta dall'art. 161 commi secondo e terzo l. fall. (c.d. concordato in bianco o con riserva o preconcordato). Infatti, come ha ben argomentato il Giudice di prime cure, la codificazione del principio di consecuzione delle procedure, operata dal secondo comma dell'art. 69bis l. fall., non a caso introdotto dallo stesso DL
83/2012, è la diretta conseguenza dell'introduzione dell'istituto del concordato in bianco, perché, “una volta introdotta la possibilità di una dissociazione tra la domanda e la proposta di concordato preventivo, la tutela degli interessi dei creditori verrebbe gravemente compromessa ove si negasse la decorrenza del periodo rilevante ai fini della declaratoria di inefficacia degli atti ad essi pregiudizievoli a partire dalla pubblicazione della domanda di domanda di concordato, prescindendo dall'effettivo deposito della proposta e del piano, nonché dall'apertura della procedura di concordato preventivo che sia poi sfociata nel fallimento o nell'apertura di una procedura di amministrazione straordinaria a carico del debitore” (pagg. 5 – 6 sentenza impugnata).
Pienamente consapevole del mutato scenario normativo, la Corte di legittimità ha del resto negli ultimi anni abbandonato l'interpretazione propugnata da (sostenuta, tra le altre, da Cass. n. 8439/2012 e da Cass. n. Pt_1
7324/2016) per ritenere convintamente che il principio di consecuzione delle procedure, che è di creazione giurisprudenziale prima ancora che normativa, impone anche con riferimento alla disciplina previgente all'introduzione del r.g. n. 6199/2021 8 secondo comma dell'art. 69bis l. fall. di retrodatare alla data della pubblicazione
(o del deposito, avendo solo la riforma del 2012 introdotto l'obbligo di iscrivere la domanda nel registro delle imprese) della domanda di ammissione al concordato preventivo la decorrenza del periodo sospetto ai fini dell'esercizio delle azioni recuperatorie;
e ciò anche nelle ipotesi in cui alla domanda non segua il decreto di ammissione per rinuncia del debitore o per dichiarazione di inammissibilità del tribunale (v., ex plurimis, Cass. n. 12148/2025, Cass. n.
36354/2022, Cass. n. 24632/2021, Cass. n. 639/2021).
La consecuzione tra procedure concorsuali consiste per l'appunto nel collegamento tra le diverse procedure, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che si sia manifestata indifferentemente come crisi o come insolvenza, trattandosi di una distinzione di grado dello stesso fenomeno, in base al quale le procedure restano avvinte da un rapporto di continuità causale e unità concettuale (v. Cass. n. 24632/2021, Cass. n.
7324/2016, Cass. n. 8439/2012, cit.), anche se non di stretta continuità cronologica, ammettendosi che tra l'una e l'altra procedura si configuri uno iato temporale, purché di estensione non irragionevole e tale da non risultare esso stesso sintomatico dell'intervenuta variazione del presupposto delle due procedure (v. Cass. n. 36354/2022, Cass. n. 9290/2018).
Nel caso di specie, peraltro, l'appellante non ha mosso alcuna doglianza al capo della sentenza che ha accertato che le due procedure di concordato preventivo (la prima in bianco, che ha preso le mosse il 23.10.2012 e si è conclusa con decreto di inammissibilità del 25.07.2013, la seconda con contestuale deposito di proposta e piano, avviatasi il 01.08.2013 e conclusasi con decreto di inammissibilità del 30.01.2014) e quella di amministrazione straordinaria (il 17.03.2014 il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza di e il successivo 12.05.2014 è stato emanato il decreto che ha CP_1
disposto l'assoggettamento della società all'amministrazione straordinaria) sono causalmente riconducibili alla medesima situazione di insolvenza, di talché tale statuizione deve ritenersi ormai coperta dal giudicato.
6. L'appellante ha concentrato nel secondo e nel terzo motivo le contestazioni sulla sussistenza dello stato di insolvenza all'epoca dei pagamenti dei quali si controverte e sulla scientia decoctionis, ma ha dipanato il proprio r.g. n. 6199/2021 9 bagaglio argomentativo solo con riferimento al secondo profilo, non aggredendo il capo motivatorio, che aveva statuito come a fronte dell'accertamento giudiziale ormai irretrattabile dello stato di insolvenza di l'accipiens non fosse ammessa a dedurre ed a provare che il debitore nel CP_1
periodo sospetto non versasse in uno stato di insolvenza, in quanto a seguito dell'apertura della procedura concorsuale lo stato di insolvenza si presume iure et de iure, rilevando ai fini dell'azione revocatoria solo la conoscenza o meno di detto stato. Ne consegue che anche questo capo della sentenza, che contiene peraltro ampi e pertinenti richiami alla conforme giurisprudenza di legittimità
(alle pronunce già citate dal Tribunale si può aggiungere Cass. n. 6575/2018), è ormai coperto dal giudicato e che il motivo di gravame, manchevole dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. sotto il profilo dell'omissione di una parte argomentativa che contrasti le ragioni della decisione impugnata e che individui un percorso logico argomentativo diverso, è inammissibile.
Il riferimento in questo contesto all'eventus damni non è poi propriamente conferente, se si considera che con tale locuzione si intende la lesione della par condicio che, come ben detto dal Giudice di prime cure, è ricollegabile per presunzione assoluta alla fuoriuscita del bene dalla massa, e non la dimostrazione che nel periodo dei pagamenti fosse insolvente. E' appena CP_1
il caso di rilevare che anche in tema di eventus damni nessuna censura è stata rivolta alle convincenti argomentazioni del Tribunale, fondate sulla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui anche la soddisfazione al di fuori del concorso di un creditore privilegiato non esclude l'eventus damni, posto che solo con la ripartizione dell'attivo sarà possibile stabilire se l'atto solutorio revocando abbia o meno pregiudicato la posizione di altri creditori privilegiati
(v., oltre alle sentenze citate dal Tribunale di Roma, anche Cass. n. 16565/2018,
Cass. S.U. n. 5049/2022).
7. Venendo ora all'esame del terzo motivo di appello, nel condividere la premessa metodologica da cui muove il ragionamento del tribunale – l'onere della prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens può essere assolto mediante il ricorso a presunzioni, sempre che gli elementi indiziari, valutati gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della comune prudenza ed r.g. n. 6199/2021 10 avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, rapportata anche alle sue condizioni professionali ed al contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del solvens – (v. Cass. n. 11145/2025, Cass. n. 13445/2023, Cass. n.
3854/2019) – deve rimarcarsi anche la correttezza delle conclusioni alle quali è giunto il primo Giudice, secondo cui era proprio l'andamento anomalo del rapporto a dover indurre il creditore, a maggior ragione perché operatore economico di grandi dimensioni (la ha un capitale sociale di 13 milioni di Pt_1
Euro) attivo nello stesso settore nel quale operava la (la come CP_1 Pt_1
detto, è la concessionaria dei servizi aeroportuali dello scalo di Torino), a percepire i segni rivelatori dell'insolvenza.
Ed invero: (i) i pagamenti oggetto della domanda sono stati effettuati a partire dal 24.04.2012 ; (ii) alla data del 03.02.2012 il debito scaduto di nei CP_1
confronti di e della sua controllata AT NG (handler dell'aeroporto Pt_1
di Torino) anche per prestazioni rese nel lontano anno 2009 ammontava a 2 milioni di Euro circa;
(iii) a seguito del mancato riscontro di alcuni solleciti di pagamento, il 20.02.2012 segnalava all' ai sensi dell'art. 802 comma Pt_1 CP_5
secondo codice della navigazione (secondo cui l' anche su segnalazione CP_5
del gestore aeroportuale o dell' , vieta la partenza degli aeromobili quando CP_6
risultano violati gli obblighi relativi al pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza della stessa ) la situazione debitoria di e l'Ente di CP_6 CP_1
controllo della navigazione aerea con comunicazione del 21.02.2012 informava che in caso di mancato pagamento dei debiti scaduti o del mancato CP_1
raggiungimento di accordi transattivi con il creditore che aveva effettuato la segnalazione avrebbe vietato il decollo dei suoi aeromobili dall'aeroporto di
Torino; (iv) con lettera del 24.02.2012 sollecitava nuovamente al Pt_1 CP_1
pagamento dei debiti scaduti, avvertendo che a decorrere dal 02.03.2012 la prestazione dei propri servizi sarebbe stata subordinata al loro pagamento anticipato entro i due giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun periodo;
(v) non avendo provveduto al pagamento del debito scaduto, richiedeva Pt_1
ed otteneva dal Tribunale di Torino l'emissione (in data 12.03.2012) di decreto ingiuntivo per l'importo di € 1.405.664,95 in linea capitale e la stessa iniziativa venne condotta anche dalla sua controllata AT NG, che nel frattempo r.g. n. 6199/2021 11 aveva anch'essa imposto il pagamento anticipato delle fatture;
(vi) CP_1
ritardava anche il pagamento anticipato impostole da per i servizi resi tra Pt_1
il 27.04.2012 e il 18.10.2012, al quale si riferiscono ventitré dei ventiquattro pagamenti oggetto della domanda;
(vii) nel contempo non provvedeva CP_1
nemmeno al pagamento della somma giudizialmente ingiunta, tant'è che nel mese di settembre 2012 propose a un piano di rientro, che non riuscì a Pt_1
rispettare, provvedendo solo al versamento della prima rata di Euro 200.000
(oggetto anch'esso della domanda) e lasciando insolute le altre rate.
Plurimi e univoci, come è agevole rilevare, sono gli indicatori dello stato di decozione di desumibili dall'andamento del rapporto, tanto più che da CP_1
anni intratteneva rapporti commerciali intensi e continuativi con Pt_1
l'indicata compagnia aerea e che entrambe le società operavano nello stesso settore di mercato, fortemente ristretto e connotato da una spiccata specificità.
Basti considerare l'entità e la risalenza del debito scaduto, l'aver dovuto ricorrere ad un procedimento monitorio per ottenerne il pagamento, la segnalazione all' che avrebbe potuto condurre al blocco dei voli allo CP_5 CP_1
scalo di Torino, l'imposizione di una forma di autotutela assai radicale, quale il pagamento anticipato rispetto all'erogazione del servizio, il ritardo nel pagamento tanto dello scaduto quanto del debito correnti, l'aver concordato un piano di rientro e il non essere la debitrice riuscita a rispettarlo. Analoghe situazioni avevano, come detto, interessato anche il rapporto tra e la CP_1
AT NG, società interamente controllata dall'odierna appellante.
A fronte di un corredo indiziario tanto definito e concludente, l'argomento introdotto dall'appellante secondo il quale la mancata revoca e la mancata sospensione della licenza di esercizio del trasporto aereo da parte di CP_5
avrebbero dovuto ingenerare una sorta di affidamento sulla solvibilità di CP_1
in capo agli altri operatori del settore, ha un rilievo del tutto marginale e senz'altro inidoneo a scalfire la solidità del quadro contrapposto. Ciò anche a prescindere dal rilievo che l'argomento indiziario di segno contrario avrebbe dovuto essere prospettato con un ben diverso e consistente apparato allegativo e probatorio, così come statuito dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 6978/2020).
Sempre in merito ai margini di intervento dell'Ente preposto al controllo della navigazione aerea, va segnalata l'inammissibilità della circostanza di fatto r.g. n. 6199/2021 12 dedotta da parte appellante in merito all'esito dei controlli che l' avrebbe CP_6
eseguito su nel febbraio 2012, in quanto per la prima volta dedotta nelle CP_1
memorie conclusive del giudizio di primo grado, ben oltre lo spirare del termine di cui all'art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c.
La già evidenziata univocità e concludenza dei dati indizianti la conoscenza effettiva da parte di dello stato di insolvenza di al momento della Pt_1 CP_1
ricezione dei pagamenti derivanti dall'andamento del rapporto intercorso tra le parti esime dalla ricerca di ulteriori indizi, in particolare di quelli che l'Ufficio commissariale ha qualificato come indici indiretti della scientia decoctionis, tra i quali in primo luogo i dati particolarmente allarmanti riportati nei bilanci 2009,
2010 e 2011 della compagnia aerea (la forte e sistematica sottocapitalizzazione della società, l'andamento costantemente negativo e in progressivo peggioramento del capitale circolante netto, la consistente perdita di esercizio,
5,5 milioni di Euro, registrata nel 2011, il drastico peggioramento nello stesso esercizio di tutti gli indici di bilancio, economici, patrimoniali e finanziari). Dati, la cui rilevanza indiziaria può comunque essere riconosciuta, se si tiene conto della spiccata specificità e settorialità del mercato nel quale operavano e CP_1
e delle rilevanti dimensioni di quest'ultima società, elementi da cui si può Pt_1
logicamente postulare che il concessionario unico dei servizi aeroportuali dello scalo di Torino monitorasse l'andamento economico e finanziario del proprio cliente innanzitutto compulsandone i bilanci.
Per contro, né l'aumento di capitale né il finanziamento di BNL potevano indurre un operatore economico avveduto e con il quale intratteneva da CP_1
anni intensi rapporti commerciali a confidare sulla solvibilità della compagnia aerea, come argomentato da parte appellante. Entrambi gli eventi risalgono, infatti, al 2010, collocandosi dunque in un periodo considerevolmente antecedente all'epoca dei pagamenti per cui è causa, principiati, come detto, alla fine di aprile dell'anno 2012.
Il terzo motivo di appello va dunque respinto.
8. Il quarto motivo è parimenti infondato.
Le argomentazioni dedotte da parte appellante, incentrate sulla consuetudinarietà dei ritardi nei pagamenti da parte di coerente con la CP_1
prassi della libera alterazione dei termini inizialmente convenuti che sarebbe r.g. n. 6199/2021 13 vigente nel settore aeroportuale, peccano di astrattezza e non si confrontano con l'effettiva tempistica dei pagamenti per i quali è causa.
Come già evidenziato, infatti, dei ventiquattro pagamenti dei quali l' CP_4
invoca la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 67 comma secondo l. fall. ventitré sono stati eseguiti dopo che alla fine del mese di febbraio 2012 Pt_1
aveva imposto a il pagamento anticipato delle forniture di servizi, a CP_1
seguito del considerevole incremento della debitoria scaduta, che all'inizio di quello stesso mese aveva raggiunto gli 1,4 milioni di Euro. Il ventiquattresimo ed ultimo dei pagamenti revocandi è quello eseguito da in attuazione del CP_1
piano di rientro concordato con all'inizio del mese di settembre 2012 per Pt_1
dilazionare il pagamento delle fatture scadute, alcune delle quali da oltre due anni.
Non viene dunque in rilievo nel caso di specie il consolidarsi tra le parti di una prassi anteriore e adeguatamente stabile volta a derogare ai termini di pagamento inizialmente convenuti e ad introdurre termini di pagamento diversi e più estesi che il creditore abbia sempre accettato senza riserve (v. Cass.
n. 27939/2020, Cass. n. 7580/2019), bensì il compimento di atti solutori o secondo modalità del tutto inusuali imposte unilateralmente dalla controparte a seguito dei reiterati inadempimenti nei quali era incorso il solvens e della richiesta di intervento dell' o in esecuzione di un piano di rientro, concordato per la CP_5
definizione dei debiti scaduti anche da un biennio, modalità satisfattive entrambe che sono per loro natura incompatibili con la previsione invocata dall'appellante. Sarebbe peraltro del tutto incongruo far beneficiare dell'esenzione de qua il creditore che imponendo unilateralmente il prepagamento pena la mancata fruizione dei servizi aeroportuali si sia concretamente avvantaggiato a discapito degli altri creditori (v. per un caso analogo Cass. n. 10117/2018).
E' noto infatti che, in coerenza con la ratio dell'istituto di favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, possono beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 67 comma terzo lettera a) l. fall. i pagamenti o eseguiti in conformità alle originarie condizioni pattuite o effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento (v., tra le altre, Cass. n. 19373/2021).
r.g. n. 6199/2021 14 Previsione premiale che certo non può riconoscersi al creditore che abbia imposto il pagamento anticipato dei corrispettivi.
9. Quanto al quinto ed ultimo motivo di gravame, la Corte non ritiene di doversi discostare dalla condivisibile motivazione del Giudice di prime cure in punto di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 comma secondo l. fall. così come prospettata dall'appellante, secondo cui la norma, nella parte in cui consente la revocatoria dei pagamenti effettuati nel periodo sospetto in favore di un soggetto esercente un servizio pubblico essenziale, il quale, ove non intendesse violare il dettato normativo, sarebbe costretto ad interrompere l'erogazione del servizio, in violazione del diritto di libera circolazione, si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 16 Cost..
Innanzitutto, la Corte Costituzionale (sentenza n. 379/2000), nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 secondo comma l. fall., sollevata in riferimento agli artt. 3 primo comma, 24 primo e secondo comma e 41 primo comma Cost., ha tra l'altro affermato che la centralità della par condicio creditorum costituisce la chiave di lettura di vari istituti, fra i quali la revocatoria fallimentare, essendo evidente che tutelare le ragioni del concorso tra i creditori può significare anche derogare alle regole generali, per consentire la ricostruzione del patrimonio del fallito e ripartire tra tutti i creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, eventuali perdite;
che, alla luce di tale esigenze, il legislatore ha costruito l'azione revocatoria fallimentare per contemperare l'interesse dei creditori di recuperare al patrimonio del fallito la maggiore quantità di beni, in vista dell'esecuzione concorsuale, con quello al normale svolgimento dell'attività economica ed alla stabilità dei diritti;
che, rispetto a tale coerente disegno normativo, solo apposite disposizioni di legge possono giustificare delle deroghe all'articolo 67 l. fall., espressamente disponendo che determinati atti o pagamenti non siano assoggettati a revocatoria fallimentare;
che, soprattutto, appare improprio prospettare l'alternativa degli strumenti a disposizione del creditore nel rifiuto dell'adempimento, con la conseguente mora credendi, o nell'accettazione del pagamento, col rischio della revocatoria. Ciò in quanto il creditore non incorre nella mora quando non riceve il pagamento per un motivo legittimo (art. 1206
c.c.) e. se accetta il pagamento, pur esponendosi al rischio della revocatoria, non r.g. n. 6199/2021 15 necessariamente dovrà soccombere nell'eventuale giudizio che il curatore dovesse promuovere.
D'altro canto, la Corte di Cassazione ha a più riprese statuito che le società concessionarie dei servizi aeroportuali non hanno alcun obbligo a contrarre nei confronti delle compagnie aeree rilevante ai fini della deroga dell'art. 67 comma secondo l. fall. (v. Cass. n. 16192/2018, Cass. n. 10117/2018, Cass. n. 19523/2018).
Giova rilevare inoltre che, come correttamente evidenziato dal Tribunale e come peraltro positivamente riscontrato nel caso di specie, a fronte dell'inadempimento degli obblighi di pagamento di tasse, diritti e tariffe relativi ai servizi aeroportuali, il gestore è facoltizzato ad effettuare una segnalazione all' affinché sia interdetta la partenza degli aeromobili, ai sensi dell'art. 802 CP_5
comma secondo c.n., e può anche, pur operando in regime monopolistico, attivare gli ordinari strumenti di tutela apprestati dagli artt. 1460 e 1461 c.c. Nel caso di specie, ha fatto persino ricorso ad uno strumento di (auto)tutela Pt_1
ancora più efficace, imponendo al vettore aereo, che versava in evidente stato di decozione, il pagamento anticipato dei servizi aeroportuali pena la loro mancata fruizione.
10. L'appello è pertanto infondato e deve essere respinto.
Segue la soccombenza la regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n.
115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'amministrazione straordinaria appellata le spese di lite da questa anticipate, che si liquidano in Euro
20.000,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
r.g. n. 6199/2021 16 Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
30.10.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6199/2021 17