TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 2560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2560 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. PE Tripi, all'esito dell'udienza dell'11 giugno 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 903/2023 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Marletta giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
, titolare della ditta individuale denominata “Sua Maestà Gambero Controparte_1
Rosso”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Cosimo Fassari e Emanuele Biancarosa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
E NEI CONFRONTI DI
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_2
avv.ti Valeria Salvati e Pier Luigi Tomaselli, giusta procura generale alle liti in atti;
-Litisconsorte necessario-
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2023, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio esponendo: di aver lavorato, dal 05.04.2017 al 29.02.2020, alle dipendenze della ditta individuale convenuta che si occupa del commercio sia all'ingrosso che al dettaglio di prodotti alimentari e, in particolar modo, di prodotti ittici quali pesci, crostacei e molluschi;
1 di aver disimpegnato nel corso del rapporto di lavoro mansioni sussumibili al livello V del
CCNL Commercio e segnatamente: autista addetto alla consegna della merce presso i clienti utilizzando i mezzi aziendali, tentata vendita di prodotti al momento della consegna e, acquisizione, in caso positivo, dei relativi ordini, carico della merce presso la piattaforma
MAVIN e sistemazione della stessa nel punto vendita di San Giovanni La Punta o nel deposito sito in San Gregorio di Catania;
di aver provveduto alla consegna della merce presso i clienti sia da solo sia unitamente ai sig.ri o , Persona_1 Persona_2
rispettivamente padre e fratello della resistente;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:00 alle ore 16:00, ed il sabato, dalle 07:00 alle 12:30, pari a complessive 52 ore settimanali;
di aver percepito, a fronte del superiore impegno lavorativo e per tutta la durata del rapporto, soltanto la complessiva somma di euro 1.200,00 mensili;
di non aver di contro mai percepito le mensilità aggiuntive 13^ e la 14^ mensilità sì come previste dalla legge e dal CCNL applicabile né, le maggiorazioni per il lavoro straordinario svolto oltre il normale orario lavorativo pari a complessive 12 ore settimanali;
di non aver, altresì, goduto né delle ferie e dei permessi maturati né di aver percepito le rispettive indennità sostitutive;
che il rapporto di lavoro si è concluso in data 29.2.2020, allorché era stato licenziato dalla convenuta oralmente e senza preavviso;
che il rapporto di lavoro intercorso con la convenuta ha natura subordinata essendo stato inserito stabilmente nell'organizzazione aziendale, nonché, sottoposto alle direttive e agli ordini da parte dalla sig.ra , nonché dei sig.ri e quest'ultimo Controparte_1 Persona_1 Persona_2
amministratore di fatto dell'attività intestata alla resistente;
di essere pertanto rimasto creditore della somma pari ad euri 43.917,16 a titolo di differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità;, indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti, maggiorazioni per lavoro straordinario e TFR maturato.
Tanto dedotto, il ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 05.04.2017 al 29.02.2020; accertare e dichiarare che egli ha svolto le mansioni di addetto alle consegne e alle vendite secondo il profilo contrattuale corrispondente al V livello CCNL settore Commercio;
conseguentemente, condannare la società resistente al pagamento delle differenze di retribuzione maturate, oltre alla tredicesima e quattordicesima mensilità ex festività, ai permessi e alle ferie maturate e lo straordinario prestato per la complessiva somma di euro
43917.16, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o per la maggiore o minore somma
2 spettante giusta CTU, il tutto in applicazione del CCNL di settore o in forza dell'art. 36 della
Costituzione; condannare la società resistente al pagamento del TFR maturato pari ad euro
3 .771,22 o della maggiore o minore somma spettante giusta CTU che si chiede fin d'ora voglia essere disposta;
condannare la resistente al pagamento dei contributi previdenziali spettanti sulla retribuzione accertata.
Instauratosi il contraddittorio, si è tempestivamente costituita in giudizio Controparte_1
con memoria depositata il 27.3.2023, chiedendo il rigetto del ricorso.
Preliminarmente ha eccepito la nullità del ricorso stante la carenza di dettagliata descrizione dei fatti e degli elementi su cui si fonda le domande avanzate dal ricorrente.
Nel merito ha contestato gli assunti attorei e la sussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso con il ricorrente nel periodo indicato in ricorso.
Ha dedotto a tale riguardo che il ricorrente non è mai stato assunto alle dipendenze della
CP_
resistente, né stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale per lo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso.
In particolare, ha dedotto che nessuna direttiva o ordine è stato mai impartito al ricorrente né da unica proprietaria ed amministratrice della ditta individuale Controparte_1
convenuta, né tantomeno da - lavoratore assunto solo in data 28.3.2019 Persona_1
in qualità di addetto alla vendita di prodotti ittici - o da soggetto che non ha Persona_2
mai rivestito alcuna posizione presso la ditta resistente.
Con riferimento alle mansioni asseritamente espletate, ha precisato che solo a far data dal CP_ 2019, la resistente, avendo iniziato ad intraprendere l'attività di fornitura per la ristorazione, ha cominciato ad utilizzare il furgone di sua proprietà per effettuare le consegne presso i clienti, mentre prima tale periodo il mezzo fungeva solo da ulteriore deposito per la merce dell'attività al dettaglio, essendo munito di cella frigorifera.
Stante l'insussistenza dell'intercorso rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso tra le parti e non avendo il ricorrente espletato attività lavorativa alle sue dipendenze, la resistente ha pertanto escluso la spettanza di qualsiasi somma per le causali di cui in ricorso.
Ciò posto, ha contestato i conteggi elaborati in ricorso, instando per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Si è costituito in giudizio l' , cui il ricorso è stato notificato da parte ricorrente in ragione CP_2
della proposizione della domanda di regolarizzazione contributiva, con memoria depositata in data 28.03.2023, chiedendo condannarsi la resistente, in caso di accertamento delle
3 differenze retributive rivendicate in ricorso, al pagamento dei contributi nei limiti della prescrizione, quinquennale.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, nonché, interrogatorio formale della resistente e assunzione di prove testimoniali.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata all'udienza del
11.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, formulata da parte resistente nella propria memoria difensiva.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto
e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso
l'esame complessivo dell'atto — che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione — sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato — come nel caso di specie — il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore”. (cfr. C. Cass.
3126/2011; C. Cass. 16855/2003; C. Cass. 817/1999; C. Cass. 11318/1994).
Nel caso in esame, invero, il ricorrente ha sufficientemente individuato le pretese fatte valere, a fronte delle quali peraltro la stessa parte resistente ha articolate adeguate difese, di talché va esclusa l'eccepita nullità dell'atto introduttivo.
3. Ciò posto, oggetto della presente controversia è l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti nel periodo compreso dal 05.04.2017 e il 29.2.2020 e, conseguentemente, il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive e contributive tra quanto ricevuto e quanto ritenuto dovuto in relazione al concreto atteggiarsi del dedotto rapporto di lavoro.
4 Dal canto suo la resistente ha contestato, in radice, gli assunti attorei, eccependo l'insussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro avente natura subordinata intercorso con il ricorrente nel periodo di cui al ricorso.
Venendo al merito della controversia, il ricorso è infondato e va rigettato, risultando assorbente il difetto e prova in ordine alla sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato.
In ossequio al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisca per ottenere il pagamento delle differenze retributive deve provare i fatti posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive, in conformità del principio, scaturente dall'art. 1218 c.c., secondo cui spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass. S.U. 13533/2001).
Quanto alla dimostrazione della natura subordinata del rapporto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità qualifica la subordinazione come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere del datore di lavoro, ossia come assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di quest'ultimo e inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 4500/2007; Cass. n. 9251/2010).
Più specificamente, la Suprema Corte ha evidenziato che “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo…” (cfr. C. Cass.
2728/2010; C. Cass. 12909/2020).
Sempre la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “in tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in
5 un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia
- costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività”. (cfr. C. Cass. 26986/2009).
Laddove tuttavia l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui (non meramente generiche, ma specifiche e reiterate) non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni svolte, assumono rilievo ai fini qualificatori altri elementi complementari e caratterizzanti il rapporto, quali, ad esempio, la collaborazione,
l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione, i quali possono essere valutati globalmente come indizi della subordinazione (cfr. Cass. n.
9252/2010 e, tra le molte, più di recente, Cass. n. 5436/2019).
Tali indici qualificatori assumono particolare rilevanza “nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo…” (cfr. C. Cass. 1536/2009; C. Cass. 23846/2017).
Facendo applicazione di tali principi, si ricava che parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato soddisfatto, dal momento che l'istruttoria orale non ha fornito elementi decisivi a conforto delle tesi sostenute in ricorso.
6 Anzitutto si rileva che la resistente , in sede di interrogatorio formale, ha Controparte_1
negato le circostanze dedotte in ricorso e che il ricorrente avesse mai prestato attività lavorative alle sue dipendenze precisando, altresì, che l'attività di vendita al dettaglio aveva avuto luogo solo dall'ottobre del 2017, allorché era stato inaugurato il negozio. (cfr. Verbale del 5.4.2024)
Nemmeno dal contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi può ritenersi raggiunta la prova degli elementi caratteristici della subordinazione o dei relativi indici sintomatici.
Ed invero, il teste di parte ricorrente , sentito sulle circostanze Testimone_1 dell'articolato di prova formulato in ricorso, dopo aver premesso di essere un fornitore della convenuta, nonché, un amico del ricorrente, ha dichiarato genericamente che il Pt_1
lavorava per la resistente, ma non ha saputo collocare con esattezza il momento in cui il ricorrente sarebbe stato assunto dalla resistente. (ADR “Sono un fornitore della convenuta da circa sei anni e quindi conosco le parti” “Non ho nessuna parentela con le parti. Sono amico del ricorrente” “Il ricorrente ha lavorato per la convenuta” “Ha lavorato sino a quando c'è stato l'inizio del covid” “Ha iniziato all'incirca tra il 2016 e il 2017”).
Ed invero pur avendo precisato di conoscere le parti da circa sei anni – e quindi dal 2018 – ha tuttavia ha collocato l'inizio del rapporto di lavoro “all'incirca tra il 2016 e il 2017” ovvero in un momento anteriore alla sua diretta conoscenza ed allorché - come emerge dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio - la ditta resistente non risultava ancora nemmeno costituita. (cfr. all. 2 ricorso)
Il teste non ha nemmeno saputo riferire con esattezza il momento della conclusione del rapporto di lavoro limitandosi a dichiarare che il ricorrente “Ha lavorato sino a quando c'è stato l'inizio del covid”.
Quanto all'esercizio di poteri di direzione e controllo, il testimone si è limitato a riferire che
“Gli ordini venivano dati solitamente dal padre della convenuta” salvo poi precisare “Sono
a conoscenza di ciò poiché a volte sono stato presente sui luoghi altre volte ci sentivamo con il ricorrente per telefono e mi diceva che stava effettuando delle consegne insieme al fratello della convenuta ovvero insieme ad altra persona, tale PE, all'epoca fidanzato della convenuta”.
Le predette dichiarazioni sono del tutto generiche ed imprecise: anzitutto, mette conto evidenziare che il teste riferisce dell'esercizio del potere direttivo nei confronti del ricorrente da parte del padre della convenuta tale che, come tuttavia documentato Persona_1
7 in atti risulta, essere stato assunto dalla datrice di lavoro solo a far data dal 28.3.2019 e con la qualifica di addetto alla vendita. (cfr. all. 2 ricorso e all. 5 memoria)
Ad ogni buon conto, si rileva, altresì, che il teste non ha saputo riferire il contenuto specifico e l'effettivo tenore degli asseriti ordini impartiti al ricorrente dimostrando peraltro di avere una conoscenza dei fatti di causa meramente sporadica ed indiretta avendo precisato di essere stato solo a volte presente sui luoghi nonché, di aver appreso quanto dichiarato in quanto riferitogli dallo stesso ricorrente, con conseguente inutilizzabilità del relativo dato informativo perché preveniente de relato actoris.
Parimenti imprecise risultano le ulteriori dichiarazioni in ordine agli ulteriori indici della subordinazione ed in particolare dell'orario di lavoro
Ed invero il teste ha riferito che il ricorrente “Iniziava a lavorare alle ore 08,00 e finiva verso le ore 15,00. Tutto ciò avveniva per tutti i giorni della settimana mentre il sabato effettuava anche delle consegne in pescheria. Si occupava delle consegne”, salvo poi precisare di essere “a conoscenza dei fatti sia perché ci sentivamo settimanalmente per gli ordini che venivano effettuati dal ricorrente per conto della convenuta , Controparte_1
sia perché ogni tanto ci incontravamo la mattina, abitando vicini nel comune di S.G. La
Punta” aggiungendo, altresì, che “a volte il ricorrente si lamentava perché le consegne erano troppe dovendosi talora recare anche fuori dalla provincia di Catania, come ad esempio Siracusa, Taormina”.
Trattasi di dichiarazione generiche ed imprecise avendo il teste, anche in questo coso, dichiarato di aver appreso quanto riferito dallo stesso ricorrente con la conseguente inefficacia probatoria trattandosi di testimonianza de relato actoris.
Non appaiono, altresì, decisive le ulteriori dichiarazioni rese dal teste laddove ha riferito che
“Il ricorrente effettuava le consegne con un mezzo della impresa convenuta”, “ Era un mezzo che vedevo spesso posteggiato nei pressi della sede e che a volte vedevo quando il ricorrente procedeva a caricare la merce”, “Il ricorrente si recava anche presso la piattaforma Mavin dove procedeva a caricare la merce”, “A precisazione di quanto prima detto, vorrei evidenziare che io abito vicino alla sede dell'impresa e non vicino alla residenza del ricorrente”, “ Esco di casa intorno alle ore 8,00 del mattino”.
Sul punto mette conto evidenziare, infatti, che la mera presenza del ricorrente suol luogo di lavoro da sola non può certamente valere a dimostrare la sussistenza dell'asserito rapporto di lavoro subordinato ben potendo tale circostanza giustificarsi anche alla luce dei rapporti
8 famigliari all'epoca intercorrenti tra il ricorrente e il padre della Persona_1 convenuta si come riferiti dallo stesso testimone (ADR “la sorella del ricorrente è la moglie
o compagna del , padre della odierna convenuta” “Sono a conoscenza Persona_1
che il rapporto tra il e la sorella del ricorrente si è interrotto e ci sono Persona_1 delle procedure in corso”).
Parimenti, inconducenti si sono rilevate, altresì, le dichiarazioni dell'ulteriore teste di parte ricorrente il quale, dopo aver precisato di conoscere il ricorrente in Testimone_2
quanto amico di vecchia data, sui fatti di causa ha dimostrato di aver un conoscenza del tutto occasionale limitandosi genericamente a riferire di conoscere la convenuta per essersi recato sporadicamente in negozio e in tali occasioni di aver visto il ricorrente e di averlo accompagnato mentre faceva le consegne (ADR “conosco la convenuta perché ogni tanto ci andavo anche a comprare il pesce” “Andavo in negozio sporadicamente. Quando io mi recavo in negozio aspettava la merce per procedere alle consegne” “Ogni tanto facevo compagnia al ricorrente mentre faceva le consegne”)
Quanto all'esercizio di poteri di direzione e controllo, il testimone ha riferito che il ricorrente prendeva ordini dai titolari indicati nelle persone di tali e , ma ha Pt_2 Persona_2
tuttavia espressamente escluso di aver visto la , odierna convenuta, dare Controparte_1 ordini al ricorrente. (ADR “S(H)o che il ricorrente prendeva ordini dai titolari. I titolari dell'impresa sono e ” “Non ho mai visto la dare Pt_2 Persona_2 Controparte_1 ordini al ricorrente”).
Dall'escussione dei predetti testi non sono pertanto emersi elementi utili a comprovare quanto dedotto dal ricorrente atteso che la sporadica prestazione di attività lavorativa da parte del ricorrente all'interno dell'azienda convenuta non appare significativo della esistenza del vincolo della subordinazione.
Peralto, si osserva che dalla prova orale non è emerso alcun elemento di rilievo in ordine alla emanazione di ordini specifici nei riguardi del ricorrente né tantomeno in ordine all'esercizio da parte della convenuta di un'attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative circostanza quest'ultima, nemmeno allegata in ricorso.
Non possono ritenersi, altresì, univocamente dimostrati nemmeno gli ulteriori indici sintomatici della subordinazione e segnatamente la sussistenza di un orario di lavoro fisso di lavoro circostanza riferita genericamente dal solo il teste , nonché, la Testimone_1
cadenza fissa della retribuzione essendosi limitato a tal riguardo il teste Testimone_2
9 a riportare quanto riferitogli dallo stesso ricorrente. (ADR “il ricorrente mi ha detto che prendeva mille e duecento euro al mese”)
Le prospettazioni attoree non hanno trovato nemmeno conferma dall'escussione dei testi di parte resistente, i quali hanno negato in radice la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Ed invero, la teste , titolare di esercizio commerciale sito nelle vicinanze Testimone_3
del negozio della convenuta, ha dichiarato di non aver mai visto il ricorrente tanto da non essere stata in grado di riconoscerlo, nonostante lo stesso fosse presente in aula al momento della sua escussione (ADR “Conosco la convenuta poiché ho un negozio di girarrosto vicino al negozio della medesima. Il mio negozio è sempre stato lì da circa ventinove anni.” “Non conosco il ricorrente” Si dà atto che la teste non riconosce il ricorrente neppure dopo averlo visto).
Ed anche il teste - dipendente della resistente nel medesimo periodo del Testimone_4
ricorrente non parente ed indifferente non avendo rapporti di parentela né giudizi in corso con la convenuta - delle cui dichiarazione non vi è ragione di dubitare, in merito ai fatti di causa, dopo aver premesso di conoscere il ricorrente per averlo incontrato a volte in negozio e presso l'abitazione della (ADR “Conosco il ricorrente perché era cognato di CP_1
. … D.R. Lo incontravo a volte a casa della signora oppure al Persona_1 CP_1 negozio dove si comprava il pesce”) ha escluso che lo stesso effettuasse le consegne per conto della convenuta ribadendo – a precisa domanda - che il ricorrente non lavorava per il negozio. (ADR “Non effettuava consegne per il negozio” “Sono certo di quello che ho affermato. Nel negozio c'erano anche le telecamere. Il ricorrente non ha mai lavorato per il negozio”).
Anche la documentazione allegata al ricorso e, in particolare, le trascrizioni delle conversazioni intercorse tra le parti tramite l'applicazione “WhatsApp” (cfr. All. 6 ricorso) non appaiono idonee a sorreggere conclusioni di tipo diverso
Ed invero, dalle superiori trascrizioni non è possibile stabilire con certezza né la provenienza né l'identità degli interlocutori e, ad ogni buon conto, le conversazioni ivi contenute appaiono del tutto generiche e non contengono nessun elemento fattuale che possa ricondurle all'asserito rapporto di lavoro con la resistente.
Dalle predette telegrafiche e brevi conversazioni, infatti, non si apprezza né la sussistenza di un vincolo di assoggettamento o eterodirezione esercitata dalla resistente nei confronti del
10 ricorrente, né tantomeno la sussistenza di una specifica organizzazione del lavoro che coinvolgesse stabilmente il nell'attività dell'impresa convenuta. Pt_1
In definitiva, il contesto probatorio che scaturisce dalle circostanze esaminate non consente di ritenere provata la sussistenza in concreto degli elementi della subordinazione e gli elementi raccolti non sono decisivi perché privi di sufficiente consistenza ed univocità.
Alla luce di quanto detto, ad avviso di questo giudicante, non può pertanto dirsi raggiunta la prova in merito alla sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la parte conventa, con conseguente infondatezza delle domande svolte nell'atto introduttivo.
Tale decisione, inoltre, si giustifica sulla scorta del condiviso insegnamento della Corte di
Cassazione secondo cui “Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (Cass. 28/09/2006 n.
21028 in motivazione).
Ed infatti, considerato che nel caso in esame, secondo il suesposto criterio di riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c. (cfr. C. Cass. S.U. 13533/2001), era onere del ricorrente provare i fatti costitutivi delle pretese fatte valere (sussistenza ed esatta consistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato) e considerato altresì che nella specie, per i motivi sopra spiegati, siffatta prova non può dirsi raggiunta, le domande attoree devono essere rigettate.
In definitiva, tenuto conto della genericità delle allegazioni attoree e dell'inconducenza delle prove orali raccolte, nonché della contraddittorietà della documentazione in atti, il ricorrente non ha assolto l'onere, sullo stesso gravante, di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente, siccome allegato nel ricorso introduttivo.
Dunque, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso risulta infondato e va rigettato, essendo rimasti indimostrati i fatti costitutivi delle domande tese all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e alla condanna al pagamento delle differenze retributive nonché dei contributi in favore dell' . CP_2
Le spese di lite nei rapporti tra e possono essere compensate, dovendosi Pt_1 CP_1
ritenere sussistenti gravi ed eccezionali ragioni identificabili nelle concrete difficoltà probatorie e nelle conseguenti incertezze in ordine alla ricostruzione dei rapporti di fatto
11 intercorsi tra le parti, che costituiscono elemento valutabile ex art. 92 c.p.c. (cfr. Corte Cost.
77/2018, § 18, ultimo periodo).
Le spese di lite possono integralmente compensarsi anche nei riguardi dell'Ente previdenziale, stante la sua estraneità al merito della controversia e la posizione processuale rivestita nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 903/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta il ricorso e compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Catania, 17 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
PE Tripi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. PE Tripi, all'esito dell'udienza dell'11 giugno 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 903/2023 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Marletta giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
, titolare della ditta individuale denominata “Sua Maestà Gambero Controparte_1
Rosso”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Cosimo Fassari e Emanuele Biancarosa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
E NEI CONFRONTI DI
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_2
avv.ti Valeria Salvati e Pier Luigi Tomaselli, giusta procura generale alle liti in atti;
-Litisconsorte necessario-
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 gennaio 2023, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio esponendo: di aver lavorato, dal 05.04.2017 al 29.02.2020, alle dipendenze della ditta individuale convenuta che si occupa del commercio sia all'ingrosso che al dettaglio di prodotti alimentari e, in particolar modo, di prodotti ittici quali pesci, crostacei e molluschi;
1 di aver disimpegnato nel corso del rapporto di lavoro mansioni sussumibili al livello V del
CCNL Commercio e segnatamente: autista addetto alla consegna della merce presso i clienti utilizzando i mezzi aziendali, tentata vendita di prodotti al momento della consegna e, acquisizione, in caso positivo, dei relativi ordini, carico della merce presso la piattaforma
MAVIN e sistemazione della stessa nel punto vendita di San Giovanni La Punta o nel deposito sito in San Gregorio di Catania;
di aver provveduto alla consegna della merce presso i clienti sia da solo sia unitamente ai sig.ri o , Persona_1 Persona_2
rispettivamente padre e fratello della resistente;
di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:00 alle ore 16:00, ed il sabato, dalle 07:00 alle 12:30, pari a complessive 52 ore settimanali;
di aver percepito, a fronte del superiore impegno lavorativo e per tutta la durata del rapporto, soltanto la complessiva somma di euro 1.200,00 mensili;
di non aver di contro mai percepito le mensilità aggiuntive 13^ e la 14^ mensilità sì come previste dalla legge e dal CCNL applicabile né, le maggiorazioni per il lavoro straordinario svolto oltre il normale orario lavorativo pari a complessive 12 ore settimanali;
di non aver, altresì, goduto né delle ferie e dei permessi maturati né di aver percepito le rispettive indennità sostitutive;
che il rapporto di lavoro si è concluso in data 29.2.2020, allorché era stato licenziato dalla convenuta oralmente e senza preavviso;
che il rapporto di lavoro intercorso con la convenuta ha natura subordinata essendo stato inserito stabilmente nell'organizzazione aziendale, nonché, sottoposto alle direttive e agli ordini da parte dalla sig.ra , nonché dei sig.ri e quest'ultimo Controparte_1 Persona_1 Persona_2
amministratore di fatto dell'attività intestata alla resistente;
di essere pertanto rimasto creditore della somma pari ad euri 43.917,16 a titolo di differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità;, indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti, maggiorazioni per lavoro straordinario e TFR maturato.
Tanto dedotto, il ricorrente ha domandato al Tribunale adito di: accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 05.04.2017 al 29.02.2020; accertare e dichiarare che egli ha svolto le mansioni di addetto alle consegne e alle vendite secondo il profilo contrattuale corrispondente al V livello CCNL settore Commercio;
conseguentemente, condannare la società resistente al pagamento delle differenze di retribuzione maturate, oltre alla tredicesima e quattordicesima mensilità ex festività, ai permessi e alle ferie maturate e lo straordinario prestato per la complessiva somma di euro
43917.16, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria o per la maggiore o minore somma
2 spettante giusta CTU, il tutto in applicazione del CCNL di settore o in forza dell'art. 36 della
Costituzione; condannare la società resistente al pagamento del TFR maturato pari ad euro
3 .771,22 o della maggiore o minore somma spettante giusta CTU che si chiede fin d'ora voglia essere disposta;
condannare la resistente al pagamento dei contributi previdenziali spettanti sulla retribuzione accertata.
Instauratosi il contraddittorio, si è tempestivamente costituita in giudizio Controparte_1
con memoria depositata il 27.3.2023, chiedendo il rigetto del ricorso.
Preliminarmente ha eccepito la nullità del ricorso stante la carenza di dettagliata descrizione dei fatti e degli elementi su cui si fonda le domande avanzate dal ricorrente.
Nel merito ha contestato gli assunti attorei e la sussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso con il ricorrente nel periodo indicato in ricorso.
Ha dedotto a tale riguardo che il ricorrente non è mai stato assunto alle dipendenze della
CP_
resistente, né stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale per lo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso.
In particolare, ha dedotto che nessuna direttiva o ordine è stato mai impartito al ricorrente né da unica proprietaria ed amministratrice della ditta individuale Controparte_1
convenuta, né tantomeno da - lavoratore assunto solo in data 28.3.2019 Persona_1
in qualità di addetto alla vendita di prodotti ittici - o da soggetto che non ha Persona_2
mai rivestito alcuna posizione presso la ditta resistente.
Con riferimento alle mansioni asseritamente espletate, ha precisato che solo a far data dal CP_ 2019, la resistente, avendo iniziato ad intraprendere l'attività di fornitura per la ristorazione, ha cominciato ad utilizzare il furgone di sua proprietà per effettuare le consegne presso i clienti, mentre prima tale periodo il mezzo fungeva solo da ulteriore deposito per la merce dell'attività al dettaglio, essendo munito di cella frigorifera.
Stante l'insussistenza dell'intercorso rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso tra le parti e non avendo il ricorrente espletato attività lavorativa alle sue dipendenze, la resistente ha pertanto escluso la spettanza di qualsiasi somma per le causali di cui in ricorso.
Ciò posto, ha contestato i conteggi elaborati in ricorso, instando per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Si è costituito in giudizio l' , cui il ricorso è stato notificato da parte ricorrente in ragione CP_2
della proposizione della domanda di regolarizzazione contributiva, con memoria depositata in data 28.03.2023, chiedendo condannarsi la resistente, in caso di accertamento delle
3 differenze retributive rivendicate in ricorso, al pagamento dei contributi nei limiti della prescrizione, quinquennale.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, nonché, interrogatorio formale della resistente e assunzione di prove testimoniali.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata all'udienza del
11.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, formulata da parte resistente nella propria memoria difensiva.
Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto
e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso
l'esame complessivo dell'atto — che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione — sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato — come nel caso di specie — il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore”. (cfr. C. Cass.
3126/2011; C. Cass. 16855/2003; C. Cass. 817/1999; C. Cass. 11318/1994).
Nel caso in esame, invero, il ricorrente ha sufficientemente individuato le pretese fatte valere, a fronte delle quali peraltro la stessa parte resistente ha articolate adeguate difese, di talché va esclusa l'eccepita nullità dell'atto introduttivo.
3. Ciò posto, oggetto della presente controversia è l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti nel periodo compreso dal 05.04.2017 e il 29.2.2020 e, conseguentemente, il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive e contributive tra quanto ricevuto e quanto ritenuto dovuto in relazione al concreto atteggiarsi del dedotto rapporto di lavoro.
4 Dal canto suo la resistente ha contestato, in radice, gli assunti attorei, eccependo l'insussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro avente natura subordinata intercorso con il ricorrente nel periodo di cui al ricorso.
Venendo al merito della controversia, il ricorso è infondato e va rigettato, risultando assorbente il difetto e prova in ordine alla sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato.
In ossequio al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisca per ottenere il pagamento delle differenze retributive deve provare i fatti posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive, in conformità del principio, scaturente dall'art. 1218 c.c., secondo cui spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass. S.U. 13533/2001).
Quanto alla dimostrazione della natura subordinata del rapporto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità qualifica la subordinazione come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere del datore di lavoro, ossia come assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di quest'ultimo e inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 4500/2007; Cass. n. 9251/2010).
Più specificamente, la Suprema Corte ha evidenziato che “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo…” (cfr. C. Cass.
2728/2010; C. Cass. 12909/2020).
Sempre la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “in tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in
5 un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia
- costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività”. (cfr. C. Cass. 26986/2009).
Laddove tuttavia l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui (non meramente generiche, ma specifiche e reiterate) non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni svolte, assumono rilievo ai fini qualificatori altri elementi complementari e caratterizzanti il rapporto, quali, ad esempio, la collaborazione,
l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione, i quali possono essere valutati globalmente come indizi della subordinazione (cfr. Cass. n.
9252/2010 e, tra le molte, più di recente, Cass. n. 5436/2019).
Tali indici qualificatori assumono particolare rilevanza “nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo…” (cfr. C. Cass. 1536/2009; C. Cass. 23846/2017).
Facendo applicazione di tali principi, si ricava che parte ricorrente è gravata dell'onere di allegare e provare l'esistenza e l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, l'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione.
Nel caso di specie tale onere probatorio non è stato soddisfatto, dal momento che l'istruttoria orale non ha fornito elementi decisivi a conforto delle tesi sostenute in ricorso.
6 Anzitutto si rileva che la resistente , in sede di interrogatorio formale, ha Controparte_1
negato le circostanze dedotte in ricorso e che il ricorrente avesse mai prestato attività lavorative alle sue dipendenze precisando, altresì, che l'attività di vendita al dettaglio aveva avuto luogo solo dall'ottobre del 2017, allorché era stato inaugurato il negozio. (cfr. Verbale del 5.4.2024)
Nemmeno dal contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi può ritenersi raggiunta la prova degli elementi caratteristici della subordinazione o dei relativi indici sintomatici.
Ed invero, il teste di parte ricorrente , sentito sulle circostanze Testimone_1 dell'articolato di prova formulato in ricorso, dopo aver premesso di essere un fornitore della convenuta, nonché, un amico del ricorrente, ha dichiarato genericamente che il Pt_1
lavorava per la resistente, ma non ha saputo collocare con esattezza il momento in cui il ricorrente sarebbe stato assunto dalla resistente. (ADR “Sono un fornitore della convenuta da circa sei anni e quindi conosco le parti” “Non ho nessuna parentela con le parti. Sono amico del ricorrente” “Il ricorrente ha lavorato per la convenuta” “Ha lavorato sino a quando c'è stato l'inizio del covid” “Ha iniziato all'incirca tra il 2016 e il 2017”).
Ed invero pur avendo precisato di conoscere le parti da circa sei anni – e quindi dal 2018 – ha tuttavia ha collocato l'inizio del rapporto di lavoro “all'incirca tra il 2016 e il 2017” ovvero in un momento anteriore alla sua diretta conoscenza ed allorché - come emerge dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio - la ditta resistente non risultava ancora nemmeno costituita. (cfr. all. 2 ricorso)
Il teste non ha nemmeno saputo riferire con esattezza il momento della conclusione del rapporto di lavoro limitandosi a dichiarare che il ricorrente “Ha lavorato sino a quando c'è stato l'inizio del covid”.
Quanto all'esercizio di poteri di direzione e controllo, il testimone si è limitato a riferire che
“Gli ordini venivano dati solitamente dal padre della convenuta” salvo poi precisare “Sono
a conoscenza di ciò poiché a volte sono stato presente sui luoghi altre volte ci sentivamo con il ricorrente per telefono e mi diceva che stava effettuando delle consegne insieme al fratello della convenuta ovvero insieme ad altra persona, tale PE, all'epoca fidanzato della convenuta”.
Le predette dichiarazioni sono del tutto generiche ed imprecise: anzitutto, mette conto evidenziare che il teste riferisce dell'esercizio del potere direttivo nei confronti del ricorrente da parte del padre della convenuta tale che, come tuttavia documentato Persona_1
7 in atti risulta, essere stato assunto dalla datrice di lavoro solo a far data dal 28.3.2019 e con la qualifica di addetto alla vendita. (cfr. all. 2 ricorso e all. 5 memoria)
Ad ogni buon conto, si rileva, altresì, che il teste non ha saputo riferire il contenuto specifico e l'effettivo tenore degli asseriti ordini impartiti al ricorrente dimostrando peraltro di avere una conoscenza dei fatti di causa meramente sporadica ed indiretta avendo precisato di essere stato solo a volte presente sui luoghi nonché, di aver appreso quanto dichiarato in quanto riferitogli dallo stesso ricorrente, con conseguente inutilizzabilità del relativo dato informativo perché preveniente de relato actoris.
Parimenti imprecise risultano le ulteriori dichiarazioni in ordine agli ulteriori indici della subordinazione ed in particolare dell'orario di lavoro
Ed invero il teste ha riferito che il ricorrente “Iniziava a lavorare alle ore 08,00 e finiva verso le ore 15,00. Tutto ciò avveniva per tutti i giorni della settimana mentre il sabato effettuava anche delle consegne in pescheria. Si occupava delle consegne”, salvo poi precisare di essere “a conoscenza dei fatti sia perché ci sentivamo settimanalmente per gli ordini che venivano effettuati dal ricorrente per conto della convenuta , Controparte_1
sia perché ogni tanto ci incontravamo la mattina, abitando vicini nel comune di S.G. La
Punta” aggiungendo, altresì, che “a volte il ricorrente si lamentava perché le consegne erano troppe dovendosi talora recare anche fuori dalla provincia di Catania, come ad esempio Siracusa, Taormina”.
Trattasi di dichiarazione generiche ed imprecise avendo il teste, anche in questo coso, dichiarato di aver appreso quanto riferito dallo stesso ricorrente con la conseguente inefficacia probatoria trattandosi di testimonianza de relato actoris.
Non appaiono, altresì, decisive le ulteriori dichiarazioni rese dal teste laddove ha riferito che
“Il ricorrente effettuava le consegne con un mezzo della impresa convenuta”, “ Era un mezzo che vedevo spesso posteggiato nei pressi della sede e che a volte vedevo quando il ricorrente procedeva a caricare la merce”, “Il ricorrente si recava anche presso la piattaforma Mavin dove procedeva a caricare la merce”, “A precisazione di quanto prima detto, vorrei evidenziare che io abito vicino alla sede dell'impresa e non vicino alla residenza del ricorrente”, “ Esco di casa intorno alle ore 8,00 del mattino”.
Sul punto mette conto evidenziare, infatti, che la mera presenza del ricorrente suol luogo di lavoro da sola non può certamente valere a dimostrare la sussistenza dell'asserito rapporto di lavoro subordinato ben potendo tale circostanza giustificarsi anche alla luce dei rapporti
8 famigliari all'epoca intercorrenti tra il ricorrente e il padre della Persona_1 convenuta si come riferiti dallo stesso testimone (ADR “la sorella del ricorrente è la moglie
o compagna del , padre della odierna convenuta” “Sono a conoscenza Persona_1
che il rapporto tra il e la sorella del ricorrente si è interrotto e ci sono Persona_1 delle procedure in corso”).
Parimenti, inconducenti si sono rilevate, altresì, le dichiarazioni dell'ulteriore teste di parte ricorrente il quale, dopo aver precisato di conoscere il ricorrente in Testimone_2
quanto amico di vecchia data, sui fatti di causa ha dimostrato di aver un conoscenza del tutto occasionale limitandosi genericamente a riferire di conoscere la convenuta per essersi recato sporadicamente in negozio e in tali occasioni di aver visto il ricorrente e di averlo accompagnato mentre faceva le consegne (ADR “conosco la convenuta perché ogni tanto ci andavo anche a comprare il pesce” “Andavo in negozio sporadicamente. Quando io mi recavo in negozio aspettava la merce per procedere alle consegne” “Ogni tanto facevo compagnia al ricorrente mentre faceva le consegne”)
Quanto all'esercizio di poteri di direzione e controllo, il testimone ha riferito che il ricorrente prendeva ordini dai titolari indicati nelle persone di tali e , ma ha Pt_2 Persona_2
tuttavia espressamente escluso di aver visto la , odierna convenuta, dare Controparte_1 ordini al ricorrente. (ADR “S(H)o che il ricorrente prendeva ordini dai titolari. I titolari dell'impresa sono e ” “Non ho mai visto la dare Pt_2 Persona_2 Controparte_1 ordini al ricorrente”).
Dall'escussione dei predetti testi non sono pertanto emersi elementi utili a comprovare quanto dedotto dal ricorrente atteso che la sporadica prestazione di attività lavorativa da parte del ricorrente all'interno dell'azienda convenuta non appare significativo della esistenza del vincolo della subordinazione.
Peralto, si osserva che dalla prova orale non è emerso alcun elemento di rilievo in ordine alla emanazione di ordini specifici nei riguardi del ricorrente né tantomeno in ordine all'esercizio da parte della convenuta di un'attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative circostanza quest'ultima, nemmeno allegata in ricorso.
Non possono ritenersi, altresì, univocamente dimostrati nemmeno gli ulteriori indici sintomatici della subordinazione e segnatamente la sussistenza di un orario di lavoro fisso di lavoro circostanza riferita genericamente dal solo il teste , nonché, la Testimone_1
cadenza fissa della retribuzione essendosi limitato a tal riguardo il teste Testimone_2
9 a riportare quanto riferitogli dallo stesso ricorrente. (ADR “il ricorrente mi ha detto che prendeva mille e duecento euro al mese”)
Le prospettazioni attoree non hanno trovato nemmeno conferma dall'escussione dei testi di parte resistente, i quali hanno negato in radice la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Ed invero, la teste , titolare di esercizio commerciale sito nelle vicinanze Testimone_3
del negozio della convenuta, ha dichiarato di non aver mai visto il ricorrente tanto da non essere stata in grado di riconoscerlo, nonostante lo stesso fosse presente in aula al momento della sua escussione (ADR “Conosco la convenuta poiché ho un negozio di girarrosto vicino al negozio della medesima. Il mio negozio è sempre stato lì da circa ventinove anni.” “Non conosco il ricorrente” Si dà atto che la teste non riconosce il ricorrente neppure dopo averlo visto).
Ed anche il teste - dipendente della resistente nel medesimo periodo del Testimone_4
ricorrente non parente ed indifferente non avendo rapporti di parentela né giudizi in corso con la convenuta - delle cui dichiarazione non vi è ragione di dubitare, in merito ai fatti di causa, dopo aver premesso di conoscere il ricorrente per averlo incontrato a volte in negozio e presso l'abitazione della (ADR “Conosco il ricorrente perché era cognato di CP_1
. … D.R. Lo incontravo a volte a casa della signora oppure al Persona_1 CP_1 negozio dove si comprava il pesce”) ha escluso che lo stesso effettuasse le consegne per conto della convenuta ribadendo – a precisa domanda - che il ricorrente non lavorava per il negozio. (ADR “Non effettuava consegne per il negozio” “Sono certo di quello che ho affermato. Nel negozio c'erano anche le telecamere. Il ricorrente non ha mai lavorato per il negozio”).
Anche la documentazione allegata al ricorso e, in particolare, le trascrizioni delle conversazioni intercorse tra le parti tramite l'applicazione “WhatsApp” (cfr. All. 6 ricorso) non appaiono idonee a sorreggere conclusioni di tipo diverso
Ed invero, dalle superiori trascrizioni non è possibile stabilire con certezza né la provenienza né l'identità degli interlocutori e, ad ogni buon conto, le conversazioni ivi contenute appaiono del tutto generiche e non contengono nessun elemento fattuale che possa ricondurle all'asserito rapporto di lavoro con la resistente.
Dalle predette telegrafiche e brevi conversazioni, infatti, non si apprezza né la sussistenza di un vincolo di assoggettamento o eterodirezione esercitata dalla resistente nei confronti del
10 ricorrente, né tantomeno la sussistenza di una specifica organizzazione del lavoro che coinvolgesse stabilmente il nell'attività dell'impresa convenuta. Pt_1
In definitiva, il contesto probatorio che scaturisce dalle circostanze esaminate non consente di ritenere provata la sussistenza in concreto degli elementi della subordinazione e gli elementi raccolti non sono decisivi perché privi di sufficiente consistenza ed univocità.
Alla luce di quanto detto, ad avviso di questo giudicante, non può pertanto dirsi raggiunta la prova in merito alla sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la parte conventa, con conseguente infondatezza delle domande svolte nell'atto introduttivo.
Tale decisione, inoltre, si giustifica sulla scorta del condiviso insegnamento della Corte di
Cassazione secondo cui “Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (Cass. 28/09/2006 n.
21028 in motivazione).
Ed infatti, considerato che nel caso in esame, secondo il suesposto criterio di riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c. (cfr. C. Cass. S.U. 13533/2001), era onere del ricorrente provare i fatti costitutivi delle pretese fatte valere (sussistenza ed esatta consistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato) e considerato altresì che nella specie, per i motivi sopra spiegati, siffatta prova non può dirsi raggiunta, le domande attoree devono essere rigettate.
In definitiva, tenuto conto della genericità delle allegazioni attoree e dell'inconducenza delle prove orali raccolte, nonché della contraddittorietà della documentazione in atti, il ricorrente non ha assolto l'onere, sullo stesso gravante, di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente, siccome allegato nel ricorso introduttivo.
Dunque, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso risulta infondato e va rigettato, essendo rimasti indimostrati i fatti costitutivi delle domande tese all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e alla condanna al pagamento delle differenze retributive nonché dei contributi in favore dell' . CP_2
Le spese di lite nei rapporti tra e possono essere compensate, dovendosi Pt_1 CP_1
ritenere sussistenti gravi ed eccezionali ragioni identificabili nelle concrete difficoltà probatorie e nelle conseguenti incertezze in ordine alla ricostruzione dei rapporti di fatto
11 intercorsi tra le parti, che costituiscono elemento valutabile ex art. 92 c.p.c. (cfr. Corte Cost.
77/2018, § 18, ultimo periodo).
Le spese di lite possono integralmente compensarsi anche nei riguardi dell'Ente previdenziale, stante la sua estraneità al merito della controversia e la posizione processuale rivestita nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 903/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione, rigetta il ricorso e compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Catania, 17 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
PE Tripi
12