Sentenza breve 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 05/05/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00217/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00098/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2025, proposto da
NE PP, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo De Gregoriis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IL Di Bonaventura, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
previa idonea misura cautelare collegiale,
- della deliberazione n. 127 del 30.01.2025 dell’Azienda Sanitaria Locale di Teramo avente ad oggetto “ Conferimento Incarichi di funzione organizzativa e professionale al personale dei ruoli sanitario e socio sanitario dell’area del comparto in esito alle selezioni tenutesi nei giorni 25,26,27, 28 e 29 gennaio 2025 ”;
- di ogni atto connesso e/o consequenziale e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Teramo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente, dipendente della ASL di Teramo, ha partecipato alla selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di “ Funzione Organizzativa con Coordinamento del Dipartimento Materno-Infantile presso la Struttura Ostetrico-Ginecologica ”, collocandosi in graduatoria in seconda posizione.
Con il ricorso in decisione deduce che, se l’ASL avesse correttamente valutato i suoi titoli, sarebbe risultata vincitrice della selezione.
Resiste l’ASL di Teramo che eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione.
Alla camera di consiglio del 9 aprile 2024 il Collegio ha dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
Si rinvia in proposito ad analogo precedente definito dal Tar Abruzzo – Pescara con sentenza n. 252/2023, che ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario con la seguente condivisibile motivazione: “ La procedura per l'attribuzione degli incarichi di funzione previsti dal CCNL Comparto Sanità non dà luogo ad un concorso interno o a una progressione verticale, ma attiene ad una vicenda tutta interna alla gestione del rapporto di lavoro "privatizzato" già instaurato ed in corso e rientra, pertanto, nell'ordinario potere gestionale della pubblica amministrazione che sfocia in determinazioni del datore di lavoro aventi natura privatistica, espressamente previste dall'art. 5, co. 2 del D.Lgs. 165/2001, anche se adottate in esito a procedure di tipo comparativo (cfr. T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sentenze nn. 64 e 383/2021; T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 27/03/2006, n. 1058; T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 15/11/2002, n. 7169)..... Esula pertanto dal perimetro di cognizione del giudice amministrativo l'esame delle questioni inerenti alla legittimità delle procedure, anche di carattere concorsuale, e degli atti conferimento di incarichi di funzione organizzativa volti ad attribuire a un dipendente già in servizio ulteriori compiti e responsabilità che arricchiscono il contenuto di un rapporto di lavoro già in atto, in quanto riconducibili nel novero degli atti gestionali del rapporto di lavoro, a fronte dei quali sono indubbiamente ravvisabili situazioni giuridiche di diritto soggettivo la cui cognizione appartiene al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 ”.
Deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questione che ha ad oggetto un atto di gestione del rapporto di lavoro pubblico privatizzato la cui cognizione è funzionalmente devoluta al giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà proseguire ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
L'esito in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO