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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2095/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPIRITO ANGELO, Presidente
LEPRE ANTONIO, TO
CAPUTO LUCA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15645/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500024770000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500024770000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500024770000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220113236841000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240025940636000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240115417754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1510/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071/80/2025/00024770000, notificatale in data 9 settembre 2025 per il mancato pagamento di € 34.098,47.
La ricorrente afferma di non aver mai ricevuto le notifiche delle seguenti cartelle presupposte dall'atto impugnato:
1) cartella n. 071/2022/01132368/41;
2) cartella n. 071/2024/00259406/36 3) cartella n. 071/2024/01154177/54.
Inoltre, la Ricorrente_1 contesta anche la violazione dell'art. 50 co. 2 dpr 602/1973.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso per la regolare notificazione delle cartelle menzionate, specificando, altresì, che in relazione alla cartella
071/2022/01132368/41 la ricorrente ha anche chiesto la rateizzazione
Si è altresì costituita la Regione Campania chiedendo il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, in quanto:
- per la cartella 071/2022/01132368/41, vi è stata la richiesta di rateizzazione sicché è evidente che la ricorrente era a conoscenza della stessa;
- per la cartella 071/2024/00259406/36 vi è stata la notifica in data 20.7.2024 inizialmente non andata a buon fine, ma a cui è seguita l'affissione e la comunicazione dell'avviso del deposito in Comune con la conseguente compiuta giacenza in data 6.11.2024;
- per la cartella 071/2024/01154177/54 la notifica è stata effettuata a persona di famiglia.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto della notula in atti, sono liquidate, in favore di ciascuna delle parti costituite, in € 1.685,00 per la fase di studio, € 810,00 per la fase introduttiva, € 945,00 per la fase istruttoria, per un totale di € 3.440,00, somma da ridurre ex art. 15 co. 2 sexies d.l.vo n. 546/1992 in € 2.752,60, oltre rimborso del 15% per spese generali.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso;
b) condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, delle spese processuali liquidate in € 2.752,60, oltre rimborso del 15% per spese generali.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPIRITO ANGELO, Presidente
LEPRE ANTONIO, TO
CAPUTO LUCA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15645/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via G. Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500024770000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500024770000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500024770000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220113236841000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240025940636000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240115417754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1510/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 071/80/2025/00024770000, notificatale in data 9 settembre 2025 per il mancato pagamento di € 34.098,47.
La ricorrente afferma di non aver mai ricevuto le notifiche delle seguenti cartelle presupposte dall'atto impugnato:
1) cartella n. 071/2022/01132368/41;
2) cartella n. 071/2024/00259406/36 3) cartella n. 071/2024/01154177/54.
Inoltre, la Ricorrente_1 contesta anche la violazione dell'art. 50 co. 2 dpr 602/1973.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso per la regolare notificazione delle cartelle menzionate, specificando, altresì, che in relazione alla cartella
071/2022/01132368/41 la ricorrente ha anche chiesto la rateizzazione
Si è altresì costituita la Regione Campania chiedendo il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, in quanto:
- per la cartella 071/2022/01132368/41, vi è stata la richiesta di rateizzazione sicché è evidente che la ricorrente era a conoscenza della stessa;
- per la cartella 071/2024/00259406/36 vi è stata la notifica in data 20.7.2024 inizialmente non andata a buon fine, ma a cui è seguita l'affissione e la comunicazione dell'avviso del deposito in Comune con la conseguente compiuta giacenza in data 6.11.2024;
- per la cartella 071/2024/01154177/54 la notifica è stata effettuata a persona di famiglia.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto della notula in atti, sono liquidate, in favore di ciascuna delle parti costituite, in € 1.685,00 per la fase di studio, € 810,00 per la fase introduttiva, € 945,00 per la fase istruttoria, per un totale di € 3.440,00, somma da ridurre ex art. 15 co. 2 sexies d.l.vo n. 546/1992 in € 2.752,60, oltre rimborso del 15% per spese generali.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso;
b) condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, delle spese processuali liquidate in € 2.752,60, oltre rimborso del 15% per spese generali.