TRIB
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/11/2024, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 10283/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Baglioni Chiara, in virtù di procura speciale in atti CP_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Crisafulli Osiride Rita e dell'avv. Zirpoli Andrea, in CP_2 virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore nata dalla relazione tra e , Per_1 CP_1 CP_2 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 19/04/2024 e CP_1 CP_2 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
*** Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto emerso in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 stabile collocazione e residenza presso la madre. I genitori assumeranno in maniera condivisa ogni scelta rilevante per la figlia, mentre gestiranno in maniera autonoma l'ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva competenza.
DISPONE, salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori, in linea con i desiderata ed il maggior benessere della figlia, che il padre la tenga con sé:
− a fine settimana alternati, dal sabato alle h. 12:00 alla domenica sera dopo cena (entro le ore 22), quando il padre la riaccompagnerà presso la casa materna.
− durante la settimana, il martedì ed il giovedì, dopo la danza fino alle ore 22,00.
− i genitori, fuori dal periodo scolastico, si impegnano a rimodulare tale assetto di base, anche prevedendo un ulteriore pernottamento infrasettimanale, in ragione delle reazioni della figlia al nuovo assetto familiare e quindi della sua miglior tutela. Condividono sin d'ora di alternarsi nella gestione delle attività scolastiche ed extrascolastiche della figlia, concordando anche il supporto dei nonni materni e paterni. Con tale modalità di gestione manterrà un Per_1 rapporto costante e continuativo con entrambi i genitori.
− durante le vacanze scolastiche natalizie la figlia trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre i periodi 23 – 30 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio e, comunque, come consuetudine familiare passerà ogni anno la cena della Vigilia di Natale con la madre mentre il pranzo di Natale lo trascorrerà con il padre.
− durante le vacanze pasquali, così come le altre festività, ad anni alterni con ciascun genitore.
− durante le vacanze scolastiche estive per un periodo esclusivo di due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Analogo periodo esclusivo spetterà alla madre.
DÀ ATTO che i genitori dichiarano di impegnarsi a mantenere momenti condivisi con la figlia.
DISPONE che il Sig. concorra al mantenimento della figlia, versando entro il 5 di ogni mese CP_1 alla madre collocataria, la somma di € 400,00 mensili che sarà annualmente rivalutato secondo l'indice ISTAT. Inoltre, il signor verserà la somma di € 50,00 settimanali direttamente alla CP_1 figlia . Per_1
DISPONE che le spese straordinarie di carattere scolastico e sportivo, necessitate o concordate secondo i dettami del Protocollo, siano a carico del signor al 100%. Le parti danno atto che CP_1 tutte le spese inerenti all'attività di danza, ivi comprese quelle collaterali quali gli stages, si intendono espressamente approvate;
gli stage saranno sostenuti al 50% tra le Parti. Le spese mediche straordinarie, nuovamente necessitate o concordate secondo i dettami del
Protocollo, saranno suddivise al 50% tra i genitori.
DÀ ATTO che i genitori dichiarano quanto segue:
- l'assegno Unico verrà percepito dalla signora al 100%. CP_2
I seguenti beni:
“- arredi casa Sangano-Via Verdi n. 5, compresi Tv - play station e barbecue
- arredi e accessori casa al mare situata Diano san Pietro
- orologio Rolex (n. client 170, Ref. Montre 116710LN, n. serie M894116, modele Oyster Perpetual)
- 2 anelli di cui un trilogy
- 1 collana con iniziale A brillantini “ rimangono nel possesso e nella proprietà della signora CP_2
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 31.10.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 10283/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Baglioni Chiara, in virtù di procura speciale in atti CP_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Crisafulli Osiride Rita e dell'avv. Zirpoli Andrea, in CP_2 virtù di procura speciale in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: , nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore nata dalla relazione tra e , Per_1 CP_1 CP_2 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 19/04/2024 e CP_1 CP_2 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
*** Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto emerso in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 stabile collocazione e residenza presso la madre. I genitori assumeranno in maniera condivisa ogni scelta rilevante per la figlia, mentre gestiranno in maniera autonoma l'ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva competenza.
DISPONE, salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori, in linea con i desiderata ed il maggior benessere della figlia, che il padre la tenga con sé:
− a fine settimana alternati, dal sabato alle h. 12:00 alla domenica sera dopo cena (entro le ore 22), quando il padre la riaccompagnerà presso la casa materna.
− durante la settimana, il martedì ed il giovedì, dopo la danza fino alle ore 22,00.
− i genitori, fuori dal periodo scolastico, si impegnano a rimodulare tale assetto di base, anche prevedendo un ulteriore pernottamento infrasettimanale, in ragione delle reazioni della figlia al nuovo assetto familiare e quindi della sua miglior tutela. Condividono sin d'ora di alternarsi nella gestione delle attività scolastiche ed extrascolastiche della figlia, concordando anche il supporto dei nonni materni e paterni. Con tale modalità di gestione manterrà un Per_1 rapporto costante e continuativo con entrambi i genitori.
− durante le vacanze scolastiche natalizie la figlia trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre i periodi 23 – 30 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio e, comunque, come consuetudine familiare passerà ogni anno la cena della Vigilia di Natale con la madre mentre il pranzo di Natale lo trascorrerà con il padre.
− durante le vacanze pasquali, così come le altre festività, ad anni alterni con ciascun genitore.
− durante le vacanze scolastiche estive per un periodo esclusivo di due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. Analogo periodo esclusivo spetterà alla madre.
DÀ ATTO che i genitori dichiarano di impegnarsi a mantenere momenti condivisi con la figlia.
DISPONE che il Sig. concorra al mantenimento della figlia, versando entro il 5 di ogni mese CP_1 alla madre collocataria, la somma di € 400,00 mensili che sarà annualmente rivalutato secondo l'indice ISTAT. Inoltre, il signor verserà la somma di € 50,00 settimanali direttamente alla CP_1 figlia . Per_1
DISPONE che le spese straordinarie di carattere scolastico e sportivo, necessitate o concordate secondo i dettami del Protocollo, siano a carico del signor al 100%. Le parti danno atto che CP_1 tutte le spese inerenti all'attività di danza, ivi comprese quelle collaterali quali gli stages, si intendono espressamente approvate;
gli stage saranno sostenuti al 50% tra le Parti. Le spese mediche straordinarie, nuovamente necessitate o concordate secondo i dettami del
Protocollo, saranno suddivise al 50% tra i genitori.
DÀ ATTO che i genitori dichiarano quanto segue:
- l'assegno Unico verrà percepito dalla signora al 100%. CP_2
I seguenti beni:
“- arredi casa Sangano-Via Verdi n. 5, compresi Tv - play station e barbecue
- arredi e accessori casa al mare situata Diano san Pietro
- orologio Rolex (n. client 170, Ref. Montre 116710LN, n. serie M894116, modele Oyster Perpetual)
- 2 anelli di cui un trilogy
- 1 collana con iniziale A brillantini “ rimangono nel possesso e nella proprietà della signora CP_2
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 31.10.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.