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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/06/2025, n. 3147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3147 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DLE POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10694/2023 promosso con ricorso da
Parte_1
(C.F. RA ) nata il [...] a [...] – RS - Brasile;
C.F._1
Parte_2
(C.F. RA ) nata il [...] a [...] – RS – Brasile C.F._2
e ricorrenti
tutte con il patrocinio dell'Avv. Luigi Toppeta del Foro di Lanciano
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace
resistente nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza telematica del 24 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex 281 decies c.p.c., depositato in data 25 luglio 2023, le ricorrenti, cittadine brasiliane, nate e residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti, in linea retta, del cittadino italiano , nato il [...] Persona_1
a RS (BL) ed emigrato in Brasile. Le ricorrenti deducevano che in Brasile Persona_1 ha sposato il 05/05/1887 a Veranopolis – RS - Brasile e che da tale unione nasceva, il Persona_2
22/12/1894 a Lagoa Vermelha – RS – Brasile, il figlio , il quale, a sua volta, Parte_3 generava dei figli, dando luogo alla linea di discendenza esplicitata nel ricorso e risultante dalla documentazione anagrafica.
Deducevano, infine, i ricorrenti che decedeva in Brasile nel 1930, senza mai Persona_1 acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine, l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti fino alle odierne ricorrenti.
Le ricorrenti hanno adito il Tribunale adducendo di non essendo riuscite ad ottenere alcun appuntamento presso il Consolato competente di Curitiba, a causa della situazione di paralisi in cui versa il Parte_4 predetto, che prevede liste di attesa di almeno dieci anni per poter esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975, che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero anche prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa.
Ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...], fino al richiedente. A tal riguardo si evidenzia che le ricorrenti hanno prodotto, come doc. 1, il certificato di battesimo di che può sostituire la “certificazione” di nascita risultante dai registri di stato Persona_1 civile per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile “comunale”, divenuta obbligatoria nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato nel 1867; si rileva, inoltre, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dalle ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, che la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso.
Risulta, inoltre, sempre dal doc. 1 allegato al ricorso, che è deceduto senza Persona_1 acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, avendola, quindi, trasmessa iure sanguinis al figlio che l'ha a sua volta trasmessa ai suoi Parte_3 discendenti, senza soluzione di continuità fino alle odierne ricorrenti, secondo la linea di discendenza indicata nel ricorso, anche se le medesime hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nate in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al Ministero che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente, i ricorrenti avrebbero potuto rivolgersi al competente Consolato di Curitiba, per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i talia in Brasile versino da anni in uno Parte_5 stato di paralisi, che comporta una prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni, come peraltro documentato dalle ricorrenti. Sul punto si osserva che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando le ricorrenti indicate in epigrafe cittadine italiane e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto conto che l'enorme quantità Controparte_1 di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che le ricorrenti, come sopra indicate, sono cittadine italiane iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo Persona_1 cittadino italiano.
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. - Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 18 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini