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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/05/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 28.05.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA
, nella causa civile iscritta al N. 1898/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione ”e vertente TRA
rapp.to e difeso dall' Avv. Paolo Galluccio ed elett.te dom.ta presso il suo Parte_1 CE) alla via Giotto, 87.
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e Controparte_1 omiciliata in alla via Unità Italiana n. 28 CP_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 26/03/2021, il ricorrente, in epigrafe indicato, dipendente dell
[...] con la qualifica di infermiere professionale, in servizio presso l'U.O.C. di Medicina del P.O. di CP_1
AN, inquadrato nel livello D, Fascia 3 del ccnl Sanità, deducendo di aver svolto anche mansioni inferiori di operatore socio sanitario per carenza di organico, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare che il ricorrente dal 15.02.2016 aveva svolto anche mansioni inferiori non rientranti tra quelle di inquadramento e, conseguentemente, chiedeva di condannare l' resistente ad assegnare il ricorrente esclusivamente alle mansioni CP_1 corrispondenti alla categoria D – inquadramento di appartenenza;
chiedeva, altresì, di condannare parte resistente al risarcimento del danno per il demansionamento patito nell'arco temporale dal 15.02.2016 a tutt'oggi, da calcolarsi, in via equitativa nell'ammontare di € 54.360,00 o nella somma maggiore o minore che l'adito Giudicante dovesse ritenere equa o di giustizia;
vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio l' si costituiva in giudizio e chiedeva il Controparte_2 rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
Espletata l'istruttoria, all'esito del deposito delle note sostitutive ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa di motivazione.
***************************
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
1 Il ricorrente, a fondamento della propria domanda, ha dedotto di essere dipendente dell CP_3 con inquadramento nella cat. D), 3 del ccnl di categoria con profilo infermiere professionale, in servizio presso l'U.O.C. di Medicina P.O. di AN .
Ha, poi, dedotto, che già da diversi anni ed, in particolare dal 2016, per la mancanza di personale con la qualifica di operatore socio sanitario era costretto a svolgere quotidianamente compiti e mansioni di tale qualifica e livello inferiore, al fine di garantire e consentire il normale funzionamento del reparto e la necessaria ed indispensabile assistenza ai pazienti.
Ha, quindi, specificato di essere stato impegnato ad espletare i seguenti compiti: pulizia e cura igienica dei pazienti;
riordino dei letti;
trasporto degli ammalati, trasporto emoprelievi in laboratorio, mobilizzazione dei pazienti, clisteri, preparazioni per colonscopie.
Tanto premesso in punto di fatto, va rilevato, in diritto, che la disciplina delle mansioni nel pubblico impiego è attualmente contenuta nell'art. 52 del D.Lgs. n.165/2001
Tale disposizioni normativa, pur ponendo una regolamentazione in parte differente da quella rinvenibile nell'art.2103 c.c. per il rapporto di lavoro privato (soprattutto in relazione alla fattispecie della assegnazione a mansioni superiori), stabilisce, tuttavia, anche nel rapporto di pubblico impiego il principio del divieto di mutatio in pejus delle mansioni del dipendente, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e con l'assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori.
Resta preclusa, infatti, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita, alla stregua dell'art. 2103 cod. civ. che pone un divieto analogo esplicitato dalla previsione della nullità di ogni patto contrario.
L'esatto ambito delle mansioni esigibili è, pertanto, indicato in termini analoghi nelle due citate disposizioni e l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza.
Tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare.
E', infatti, principio unanimemente riconosciuto in dottrina ed in giurisprudenza quello in base al quale
è legittima l'adibizione a mansioni inferiori del dipendente per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza (Cass. 2 maggio 2003 n. 6714, Cass. 10 giugno 2004 n. 11045 e Cass. 7 agosto 2008 n.
17774; Cass.n21.02.2013 n. 4301).
In particolare, nella materia de qua, la Suprema Corte ha chiarito che “ Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di
2 appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (cfr. Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020)
In tema di demansionamento e di dequalificazione professionale, al fine di accertare la legittimità o meno dell'adibizione del dipendente a mansioni inferiori, bisogna, pertanto, verificare se l'espletamento delle stesse incida o meno sullo svolgimento, in modo prevalente ed assorbente, delle mansioni di appartenenza.
Pertanto, affinché, possa ritenersi integrata un'ipotesi di svolgimento di mansioni inferiori vietato dalla legge, ossia una situazione giuridica tutelabile dalla legge in quanto concretante una fattispecie concreta posta in essere in violazione dell'art. 52, d.lgs. n. 165 del 2001 è, pertanto, necessario il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore a quello di assunzione
Tanto chiarito, è evidente che non ci possa essere una prevalenza di attività demansionanti se queste ultime vengono fatte in aggiunta alle proprie mansioni senza che vi sia stato un significativo svuotamento delle stesse.
Preliminarmente, rileva il Tribunale, in adesione a quanto già argomentato dalla Corte di Appello di
Napoli, in analoga fattispecie, che “l'attività di soddisfazione di bisogni primari dei pazienti con interventi sia di aiuto alberghiero sia igienico sanitaria, propria degli operatori con qualifica OSS, costituisce la tipica attività di supporto dell'assistenza infermieristica. Deve, perciò escludersi che si abbia riguardo a compiti del tutto estranei alla professionalità degli infermieri” (cfr. Cda di Napoli sentenza n. 358/2022 relatrice Presidente Papa) .
In relazione all'aspetto relativo alla prevalenza delle mansioni, applicando i principi di diritto sopra richiamati alla fattispecie in esame, va rilevato che dall'esame delle risultanze dell'istruttoria, così come espletata in corso di causa, pur se emerso che il ricorrente abbia svolto mansioni di operatore socio sanitario, ha comunque continuato a svolgere, in modo prevalente ed assorbente, le mansioni di competenza del personale infermieristico.
Tale circostanza emerge, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa ovvero i Direttori susseguiti nel periodo oggetto del ricorso, soggetti, pertanto, particolarmente qualificati oltre che a conoscenza diretta dei fatti.
In particolare il ha escluso che il ricorrente abbia svolto dette mansioni inferiori ovvero che Tes_1 le stesse gli siano state formalmente assegnate ed ordinate;
la ha affermato che il ricorrente ha Pt_2 svolto certamente mansioni rientranti nella qualifica dell'infermiere, ma non ha escluso l'espletamento di dette mansioni inferiori, se non in presenza di particolari condizioni.
3 La teste - Direttore Medico del , prima come Testimone_2 Parte_3 sostituta e dal 2021, ha assunto l'incarico a seguito di vincita del concorso – ha, sul punto, precisato quanto segue: “ conosco il ricorrente è un infermiere in servizio presso il di AN e svolge le Parte_3 seguenti mansioni: partecipazione all'identificazione dei bisogni di salute del paziente;
identificare i bisogni di assistenza infermieristica del paziente e formulare i relativi obiettivi;
- pianificazione, gestione e valutazione dell'intervento assistenziale infermieristico;
- garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; - agire sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
confermo che in quanto Parte_1 infermiere, è tenuto alla redazione della cartella infermieristica di ciascun paziente assistito;
preciso che questo è un obbligo di tutti gli infermieri in servizio .
E' presente personale in servizio O.S.S. dipendente della ovvero dipendente delle Cooperative alle quali è CP_3 appaltato il servizio socio sanitario a garanzia della copertura dei turni di lavoro,
Avendo pochi operatori socio sanitari dipendenti la ha sopperito chiedendo l'ausilio di altre operatori CP_1 dipendenti di cooperative terzi.
Dal 2016 la copertura dei turni con le OSS ha riguardato la mattina anche nei festivi ed i pomeriggi eccetto i festivi , ma solo in parte , perché in alcuni pomeriggi dei giorni festivi la copertura era garantita. Intorno alla metà del 2021 anche i turni notturni sono stati coperti dagli operatori OSS.
Preciso che anche negli anni precedenti vi era l'occasionale presenza nei turni notturni degli operatori socio sanitari
In linea generale vi erano due operatori socio sanitari la mattina , uno il pomeriggio, e la notte quando vi era la copertura uno solo. Quando operava l'operatore socio sanitario nel turno notturno vi era presumibilmente qualche esigenza operativa specifica per un paziente.
Non escludo che il ricorrente, come altri infermieri, possa aver svolto mansioni di OSS, in modo assolutamente occasionale ovvero in presenza di situazioni particolari . Tuttavia vi è l'obbligo per l'infermiere di indicare nella cartella clinica le attività svolte ivi comprese quelle tipiche degli OSS e dai controlli fatti a campione non ho rilevato che tali attività fossero state registrate” (cfr. verbale di udienza dell'08.05.2024)
Il teste , Direttore dell'unità Operativa Complessa del PO di dal Testimone_3 Parte_4 gennaio 2020, ha riferito quanto segue: " Conosco è un infermiere impiegato nel reparto di Parte_1 medicina. Abbiamo lavorato insieme. Svolgeva tutte le attività rientranti nella procedura infermieristica: era addetto alla assistenza sanitaria ed infermieristica dei pazienti ricoverati.
Ha svolto sempre le mansioni di infermiere ed io non ho mai assegnato al ricorrente mansioni differenti da quelle normalmente previste nel reparto ed attinenti al suo profilo professionale. Principalmente la mattina ero presente in reparto;
a volte il pomeriggio. Ho fatto richiesta di implementazione di medici infermieri ed operatori socio sanitari in accordo con la direzione sanitaria” (cfr. verbale di udienza del 22.11.2023)
Peraltro gli stessi testi di parte ricorrente hanno concordemente riferito che le mansioni di operatore sociosanitario (indicate in ricorso) era espletate, dal ricorrente, in aggiunta a quelle di infermiere professionale.
4 Si riportano per esteso le dette testimonianze.
: “ sono infermiere dell'Ospedale di AN dal 2001, fino a dicembre 2021 presso l'Unità Testimone_4
Operativa di Medicina . Non ricordo se il ricorrente ha testimoniato nel mio giudizio .
E' capitato di aver fatto i turni con E' infermiere e si occupava delle seguenti mansioni: Pt_1
•Somministrare e preparare le terapie farmacologiche;
•Monitorare lo stato di salute del paziente e l'andamento delle cure;
•Analizzare i bisogni fisici, psicologici e sociali di ciascun paziente;
•Pianificare e gestire gli interventi di assistenza infermieristica in base alle esigenze rilevate;
•Raccogliere campioni per le analisi mediche;
•Educare il paziente sul corretto mantenimento delle terapie;
•Svolgere attività di mediazione tra il dottore, il paziente e i famigliari;
•Offrire sostegno psicologico e informazioni alle persone in cura e ai loro familiari;
Le mansioni che ho sopra descritto sono quelle tipiche dell'infermiere e venivano svolte sia da me che dal ricorrente.
Il ricorrente si è occupato anche delle seguenti mansioni: Il riordino dei letti;
Trasporto dei pazienti;
Trasporto Emoprelievi in laboratorio;
Mobilizzare i pazienti allettati;
Incombenze igieniche sui pazienti;
Cambiare i pannoloni;
Alzare ed abbassare lo schienale del letto;
Porgere una bottiglia;
Accendere un cellulare;
Cambiare lenzuola, coperte, federe e cuscini;
Clisteri,
Preparazione per colonscopie;
Anche io svolgevo queste ultime mansioni in aggiunta a quelle infermieristiche.
Preciso che non vi era un ordine di servizio che ci imponeva di espletare le ultime mansioni indicate. Facevamo ciò in quanto vi era totale assenza di personale rientrante nel profilo di operatore socio sanitario” (cfr. verbale di udienza del
22.11.2023)
Il teste ha riferito “ Io sono infermiere ed ho lavorato nel reparto di medicina dal 2011 al 2021. Testimone_5
Ho lavorato insieme al ricorrente. Qualche volta abbiamo lavorato lo stesso turno
Il ricorrente svolgeva le seguenti mansioni:
Somministrare e preparare le terapie farmacologiche;
•Monitorare lo stato di salute del paziente e l'andamento delle cure;
•Analizzare i bisogni fisici, psicologici e sociali di ciascun paziente;
•Pianificare e gestire gli interventi di assistenza infermieristica in base alle esigenze rilevate;
•Raccogliere campioni per le analisi mediche;
•Educare il paziente sul corretto mantenimento delle terapie;
•Svolgere attività di mediazione tra il dottore, il paziente e i famigliari;
•Offrire sostegno psicologico e informazioni alle persone in cura e ai loro familiari;
•Organizzare il lavoro del personale ausiliario di supporto;
Tali mansioni rientrano nelle competenze dell'infermiere e venivano svolte anche da me in reparto.
5 In aggiunta alle attività indicate svolgevamo anche le seguenti mansioni:
Il riordino dei letti;
Trasporto dei pazienti;
Trasporto Emoprelievi in laboratorio;
Mobilizzare i pazienti allettati;
Incombenze igieniche sui pazienti;
Cambiare i pannoloni;
Alzare ed abbassare lo schienale del letto;
Porgere una bottiglia;
Accendere un cellulare;
Cambiare lenzuola, coperte, federe e cuscini;
Clisteri,
Preparazione per colonscopie
Non vi era un ordine di servizio che ci imponeva di svolgere tali ultime mansioni. Le dovevamo espletare in quanto vi era carenza di personale rientrante nel profilo di operatore socio sanitario.
E' normale che se un paziente ha bisogno di essere cambiato, in assenza di un operatore, io per forza dovevo farlo. Ciò capitava specialmente di notte, festivi e prefestivi e quando l'operatore socio sanitario mancava perché svolgeva altre sue mansioni ".
E' emerso, pertanto, dall'istruttoria espletata la sussistenza di carenza di organico della figura professionale di operatore socio sanitario in particolare nei turni notturni festivi e prefestivi e che il ricorrente abbia svolto anche dette mansioni.
La teste ha precisato al riguardo che “dal 2016 la copertura dei turni con le OSS ha riguardato la Pt_2 mattina anche nei festivi ed i pomeriggi eccetto i festivi , ma solo in parte , perché in alcuni pomeriggi dei giorni festivi la copertura era garantita. Intorno alla metà del 2021 anche i turni notturni sono stati coperti dagli operatori OSS. Preciso che anche negli anni precedenti vi era l'occasionale presenza nei turni notturni degli operatori socio sanitari. In linea generale vi erano due operatori socio sanitari la mattina , uno il pomeriggio, e la notte quando vi era la copertura uno solo.
Quando operava l'operatore socio sanitario nel turno notturno vi era presumibilmente qualche esigenza operativa specifica per un paziente”
Tuttavia, dalle suddette deposizioni testimoniali, innanzi riportate, non può, però, ritenersi provato l'elemento da qualificarsi, ai sensi della giurisprudenza di legittimità sopra citata, determinante ed assorbente ai fini dell'accoglimento della domanda giudiziale e cioè che, effettivamente, tali mansioni inferiori, abbiano, determinato l'inadempimento dei compiti tipici del profilo infermieristico avendo, sostanzialmente, impedito al ricorrente di espletare, in maniera completa, le mansioni tipiche del profilo e qualifica rivestiti.
6 Inoltre non sono stati allegati nemmeno ordini di servizio con i quali si imponeva al personale infermieristico (ed al ricorrente) di espletare dette mansioni inferiori.
Anzi i testi di parte ricorrente hanno precisato che non vi erano ordini di servizio in tal senso. Tes_5
ha riferito “ Non vi era un ordine di servizio che ci imponeva di svolgere tali ultime mansioni” .
[...] Tes_4
ha riferito “Preciso che non vi era un ordine di servizio che ci imponeva di espletare le ultime mansioni indicate”
[...]
Ancora il teste di parte resistente ha precisato in relazione alla posizione del Testimone_6 Pt_1
“ Ha svolto sempre le mansioni di infermiere ed io non ho mai assegnato al ricorrente mansioni differenti da quelle normalmente previste nel reparto ed attinenti al suo profilo professionale” .
Tuttavia , indipendentemente dalla sussistenza o meno degli ordini di servizio, va ribadito quanto prima chiarito in ordine alla mancata prova della circostanza, dirimente ai fini della definizione della presente controversia, che l'adibizione del ricorrente anche alle mansioni di cui sopra si è detto, in aggiunta alle proprie, si sia effettivamente tradotta in un sostanziale svuotamento di queste ultime e, pertanto nell'inadempimento dei compiti tipici del profilo infermieristico avendo, sostanzialmente, impedito al medesimo di espletare, in maniera completa, le mansioni tipiche del profilo e qualifica rivestiti.
Alla stregua dell'istruttoria così come espletata, non può, pertanto, concludersi nel senso dell'illegittimità dell'adibizione del ricorrente a mansioni inferiori, essendo stato, comunque, assicurato l'espletamento, in modo prevalente ed assorbente, di quelle concernenti la qualifica di appartenenza.
Perché vi sia illegittimità è, infatti, necessario il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello di assunzione, circostanza, quest'ultima, rimasta, nella specie, del tutto sfornita di prova.
Inoltre, in ottemperanza ai principi della Suprema Corte, innanzi richiamati, (cfr. Corte di Cassazione
Sez. L - , Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020) non può nemmeno ritenersi meritevole di accoglimento la domanda volta ad ottenere la condanna della resistente ad assegnare il ricorrente esclusivamente alle mansioni infermieristiche.
Inoltre, a prescindere dal suddetto profilo, già di per se assorbente ai fini della decisione della presente controversia, per mera completezza espositiva va, altresì, evidenziata la mancata allegazione e prova del danno da demansionamento di cui si chiede, in questa sede, il risarcimento.
In ordine a tale specifico profilo, occorre premettere che, secondo un consolidato orientamento della
Corte di legittimità “In tema di danno da demansionamento, il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata
7 categoria, sicchè non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2018, n. 13484; Cassazione civile, sez. lav., 16/11/2017, n. 27209: “Il danno da demansionamento non è in re ipsa ma deve essere provato dal lavoratore mediante dati oggettivi”; Cassazione civile, sez. lav., 05/12/2017, n. 29047: In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”; Cassazione civile, sez. lav., 21/06/2017, n. 15376: “Il lavoratore che richieda il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale (nella specie, danno da demansionamento) deve produrre specifica allegazione dell'esistenza di un pregiudizio oggettivamente accertabile, posto che tale diritto non sorge automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale.”; Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2015, n. 1327; Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2015, n.
23837; Cassazione civile, sez. lav., 17/09/2010, n. 19785: “In tema di demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Inoltre mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo, peraltro, precipuo rilievo la prova per presunzioni. Ne discende che il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione
8 lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunzi il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c.”).
Le citate pronunce sono in linea con i principi affermati da Cassazione civile, sez. un., 24/03/2006, n.
6572, i quali meritano di essere richiamati (v. motivazione): “3. E' noto, poi, che dall'inadempimento datoriale può nascere, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore: danno professionale, danno all'integrità psico-fisica o danno biologico, danno all'immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione danno cd. esistenziale, che possono anche coesistere l'una con l'altra. Prima di scendere all'esame particolare, occorre sottolineare che proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore (come sottolineato con forza dal secondo degli indirizzi giurisprudenziali sopra ricordati), che deve in primo luogo precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno. Non è, quindi, sufficiente prospettare l'esistenza della dequalificazione e chiedere, genericamente, il risarcimento del danno, non potendo il giudice prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato e valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. - non può, invece, mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto (tra le tante Cass. sez. un. 3 febbraio 1998 n. 1099)”.
Tenuto conto di tale insegnamento, deve prendersi atto del fatto che nel proprio ricorso ex art. 414 cpc ciascun lavoratore ha nella sostanza omesso qualsiasi allegazione di profili di nocumento, indicati con la necessaria specificità, in rapporto di causalità diretta con il lamentato demansionamento
Nell'atto introduttivo del giudizio, infatti, il ricorrente si è limitato ad invocare un asserito pregiudizio a diritti, costituzionalmente riconosciuti e garantiti, come la professionalità, la dignità e l'immagine, tralasciando di dare concretezza a tali formule.
Nessun profilo di specificità è, infatti, rinvenibile, nella richiesta di risarcimento dei danni subiti in relazione ai quali ci si limita a citare precedenti giurisprudenziali senza indicare, con sufficiente precisione e concretezza, in che cosa si sia tradotto il danno di cui si chiede il risarcimento.
Ciò considerato in tema di allegazioni e passando ad esaminare la questione della prova da fornire, deve osservarsi che, non potendosi considerare scontato aprioristicamente il pregiudizio in concreto subito dal lavoratore, il danno esistenziale (cioè, secondo la definizione delle SS.UU. nella citata pronuncia, “il
9 danno non patrimoniale all'identità professionale sul luogo di lavoro, all'immagine o alla vita di relazione o comunque alla lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 Cost”) può essere verificato mediante la prova testimoniale, documentale o presuntiva, che dimostri nel processo gli effettivi cambiamenti che il demansionamento illegittimo ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato.
Applicando detti criteri al caso di specie, si osserva che nel ricorso introduttivo si lamenta una lesione della professionalità e all'immagine professionale a seguito del demansionamento di ciascun dipendente nonché la lesione alla sua dignità, ma, in mancanza di specificazioni sulla natura e le caratteristiche del danno esistenziale e alla professionalità, non è possibile neppure la liquidazione in forma equitativa, necessitando questa di parametri a cui ancorarsi.
In particolare, quanto al danno alla professionalità, che ha contenuto patrimoniale, non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio, dell'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e della mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero della frustrazione di determinate aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, In assenza di detti elementi, da proporre necessariamente a cura dell'interessato, è difficile individuare un danno alla professionalità, perchè - fermo l'inadempimento -
l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore.
Anche quanto al danno non patrimoniale all'immagine professionale, ove si verifichi tale ipotesi deve ammettersi il risarcimento dello stesso qualora la lesione presenti carattere di gravità, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e il danno non sia futile, vale a dire non consista in meri disagi o fastidi, in quanto ogni ipotesi di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale soggiace, nell'an e nel quantum, al criterio della tolleranza, che opera su due fronti: quello che attiene al momento del danno ingiusto o cd. danno evento e quello che attiene al cd. danno conseguenza, ossia alla perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato ( v. Cass., 8.2.2019, n. 3720 e precedenti conformi ivi richiamati).
Anche in questo caso, pertanto, non può prescindersi dalle precise indicazioni sull'oggetto e sul modo di operare dell'asserito pregiudizio, che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'effettiva esistenza dello stesso.
Il danno alla dignità ed all'immagine professionali sono stati dedotti, al contrario, in modo assolutamente generico senza alcun riferimento a circostanze di fatto specifiche dalle quali desumere la lesione prospettata.
10 In altre parole, non è sufficiente la prova della dequalificazione, dell'isolamento, della forzata inoperosità, dell'assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie, perchè questi elementi integrano l'inadempimento del datore, ma, dimostrata questa premessa, è, poi, necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, abbia inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore, alterandone l'equilibrio e le abitudini di vita.
Come rilevato dalle SS.UU. nella suddetta pronuncia del 24/03/2006, n. 6572: “Non può infatti escludersi, come già rilevato, che la lesione degli interessi relazionali, connessi al rapporto di lavoro, resti sostanzialmente priva di effetti, non provochi, cioè, conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo garantito l'interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva;
se è così sussiste l'inadempimento, ma non c'è pregiudizio e, quindi, non c'è nulla da risarcire, secondo i principi ribaditi dalia Corte Costituzionale con la sentenza n. 378 del 1994 per cui
"E' sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato".
Alla stregue delle argomentazioni sopra riportate il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto della serialità del contenzioso e della natura degli interessi coinvolti, sono interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
11
, nella causa civile iscritta al N. 1898/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione ”e vertente TRA
rapp.to e difeso dall' Avv. Paolo Galluccio ed elett.te dom.ta presso il suo Parte_1 CE) alla via Giotto, 87.
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e Controparte_1 omiciliata in alla via Unità Italiana n. 28 CP_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 26/03/2021, il ricorrente, in epigrafe indicato, dipendente dell
[...] con la qualifica di infermiere professionale, in servizio presso l'U.O.C. di Medicina del P.O. di CP_1
AN, inquadrato nel livello D, Fascia 3 del ccnl Sanità, deducendo di aver svolto anche mansioni inferiori di operatore socio sanitario per carenza di organico, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare che il ricorrente dal 15.02.2016 aveva svolto anche mansioni inferiori non rientranti tra quelle di inquadramento e, conseguentemente, chiedeva di condannare l' resistente ad assegnare il ricorrente esclusivamente alle mansioni CP_1 corrispondenti alla categoria D – inquadramento di appartenenza;
chiedeva, altresì, di condannare parte resistente al risarcimento del danno per il demansionamento patito nell'arco temporale dal 15.02.2016 a tutt'oggi, da calcolarsi, in via equitativa nell'ammontare di € 54.360,00 o nella somma maggiore o minore che l'adito Giudicante dovesse ritenere equa o di giustizia;
vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio l' si costituiva in giudizio e chiedeva il Controparte_2 rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
Espletata l'istruttoria, all'esito del deposito delle note sostitutive ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa di motivazione.
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La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
1 Il ricorrente, a fondamento della propria domanda, ha dedotto di essere dipendente dell CP_3 con inquadramento nella cat. D), 3 del ccnl di categoria con profilo infermiere professionale, in servizio presso l'U.O.C. di Medicina P.O. di AN .
Ha, poi, dedotto, che già da diversi anni ed, in particolare dal 2016, per la mancanza di personale con la qualifica di operatore socio sanitario era costretto a svolgere quotidianamente compiti e mansioni di tale qualifica e livello inferiore, al fine di garantire e consentire il normale funzionamento del reparto e la necessaria ed indispensabile assistenza ai pazienti.
Ha, quindi, specificato di essere stato impegnato ad espletare i seguenti compiti: pulizia e cura igienica dei pazienti;
riordino dei letti;
trasporto degli ammalati, trasporto emoprelievi in laboratorio, mobilizzazione dei pazienti, clisteri, preparazioni per colonscopie.
Tanto premesso in punto di fatto, va rilevato, in diritto, che la disciplina delle mansioni nel pubblico impiego è attualmente contenuta nell'art. 52 del D.Lgs. n.165/2001
Tale disposizioni normativa, pur ponendo una regolamentazione in parte differente da quella rinvenibile nell'art.2103 c.c. per il rapporto di lavoro privato (soprattutto in relazione alla fattispecie della assegnazione a mansioni superiori), stabilisce, tuttavia, anche nel rapporto di pubblico impiego il principio del divieto di mutatio in pejus delle mansioni del dipendente, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e con l'assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori.
Resta preclusa, infatti, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita, alla stregua dell'art. 2103 cod. civ. che pone un divieto analogo esplicitato dalla previsione della nullità di ogni patto contrario.
L'esatto ambito delle mansioni esigibili è, pertanto, indicato in termini analoghi nelle due citate disposizioni e l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza.
Tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare.
E', infatti, principio unanimemente riconosciuto in dottrina ed in giurisprudenza quello in base al quale
è legittima l'adibizione a mansioni inferiori del dipendente per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza (Cass. 2 maggio 2003 n. 6714, Cass. 10 giugno 2004 n. 11045 e Cass. 7 agosto 2008 n.
17774; Cass.n21.02.2013 n. 4301).
In particolare, nella materia de qua, la Suprema Corte ha chiarito che “ Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di
2 appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (cfr. Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020)
In tema di demansionamento e di dequalificazione professionale, al fine di accertare la legittimità o meno dell'adibizione del dipendente a mansioni inferiori, bisogna, pertanto, verificare se l'espletamento delle stesse incida o meno sullo svolgimento, in modo prevalente ed assorbente, delle mansioni di appartenenza.
Pertanto, affinché, possa ritenersi integrata un'ipotesi di svolgimento di mansioni inferiori vietato dalla legge, ossia una situazione giuridica tutelabile dalla legge in quanto concretante una fattispecie concreta posta in essere in violazione dell'art. 52, d.lgs. n. 165 del 2001 è, pertanto, necessario il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore a quello di assunzione
Tanto chiarito, è evidente che non ci possa essere una prevalenza di attività demansionanti se queste ultime vengono fatte in aggiunta alle proprie mansioni senza che vi sia stato un significativo svuotamento delle stesse.
Preliminarmente, rileva il Tribunale, in adesione a quanto già argomentato dalla Corte di Appello di
Napoli, in analoga fattispecie, che “l'attività di soddisfazione di bisogni primari dei pazienti con interventi sia di aiuto alberghiero sia igienico sanitaria, propria degli operatori con qualifica OSS, costituisce la tipica attività di supporto dell'assistenza infermieristica. Deve, perciò escludersi che si abbia riguardo a compiti del tutto estranei alla professionalità degli infermieri” (cfr. Cda di Napoli sentenza n. 358/2022 relatrice Presidente Papa) .
In relazione all'aspetto relativo alla prevalenza delle mansioni, applicando i principi di diritto sopra richiamati alla fattispecie in esame, va rilevato che dall'esame delle risultanze dell'istruttoria, così come espletata in corso di causa, pur se emerso che il ricorrente abbia svolto mansioni di operatore socio sanitario, ha comunque continuato a svolgere, in modo prevalente ed assorbente, le mansioni di competenza del personale infermieristico.
Tale circostanza emerge, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa ovvero i Direttori susseguiti nel periodo oggetto del ricorso, soggetti, pertanto, particolarmente qualificati oltre che a conoscenza diretta dei fatti.
In particolare il ha escluso che il ricorrente abbia svolto dette mansioni inferiori ovvero che Tes_1 le stesse gli siano state formalmente assegnate ed ordinate;
la ha affermato che il ricorrente ha Pt_2 svolto certamente mansioni rientranti nella qualifica dell'infermiere, ma non ha escluso l'espletamento di dette mansioni inferiori, se non in presenza di particolari condizioni.
3 La teste - Direttore Medico del , prima come Testimone_2 Parte_3 sostituta e dal 2021, ha assunto l'incarico a seguito di vincita del concorso – ha, sul punto, precisato quanto segue: “ conosco il ricorrente è un infermiere in servizio presso il di AN e svolge le Parte_3 seguenti mansioni: partecipazione all'identificazione dei bisogni di salute del paziente;
identificare i bisogni di assistenza infermieristica del paziente e formulare i relativi obiettivi;
- pianificazione, gestione e valutazione dell'intervento assistenziale infermieristico;
- garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; - agire sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
confermo che in quanto Parte_1 infermiere, è tenuto alla redazione della cartella infermieristica di ciascun paziente assistito;
preciso che questo è un obbligo di tutti gli infermieri in servizio .
E' presente personale in servizio O.S.S. dipendente della ovvero dipendente delle Cooperative alle quali è CP_3 appaltato il servizio socio sanitario a garanzia della copertura dei turni di lavoro,
Avendo pochi operatori socio sanitari dipendenti la ha sopperito chiedendo l'ausilio di altre operatori CP_1 dipendenti di cooperative terzi.
Dal 2016 la copertura dei turni con le OSS ha riguardato la mattina anche nei festivi ed i pomeriggi eccetto i festivi , ma solo in parte , perché in alcuni pomeriggi dei giorni festivi la copertura era garantita. Intorno alla metà del 2021 anche i turni notturni sono stati coperti dagli operatori OSS.
Preciso che anche negli anni precedenti vi era l'occasionale presenza nei turni notturni degli operatori socio sanitari
In linea generale vi erano due operatori socio sanitari la mattina , uno il pomeriggio, e la notte quando vi era la copertura uno solo. Quando operava l'operatore socio sanitario nel turno notturno vi era presumibilmente qualche esigenza operativa specifica per un paziente.
Non escludo che il ricorrente, come altri infermieri, possa aver svolto mansioni di OSS, in modo assolutamente occasionale ovvero in presenza di situazioni particolari . Tuttavia vi è l'obbligo per l'infermiere di indicare nella cartella clinica le attività svolte ivi comprese quelle tipiche degli OSS e dai controlli fatti a campione non ho rilevato che tali attività fossero state registrate” (cfr. verbale di udienza dell'08.05.2024)
Il teste , Direttore dell'unità Operativa Complessa del PO di dal Testimone_3 Parte_4 gennaio 2020, ha riferito quanto segue: " Conosco è un infermiere impiegato nel reparto di Parte_1 medicina. Abbiamo lavorato insieme. Svolgeva tutte le attività rientranti nella procedura infermieristica: era addetto alla assistenza sanitaria ed infermieristica dei pazienti ricoverati.
Ha svolto sempre le mansioni di infermiere ed io non ho mai assegnato al ricorrente mansioni differenti da quelle normalmente previste nel reparto ed attinenti al suo profilo professionale. Principalmente la mattina ero presente in reparto;
a volte il pomeriggio. Ho fatto richiesta di implementazione di medici infermieri ed operatori socio sanitari in accordo con la direzione sanitaria” (cfr. verbale di udienza del 22.11.2023)
Peraltro gli stessi testi di parte ricorrente hanno concordemente riferito che le mansioni di operatore sociosanitario (indicate in ricorso) era espletate, dal ricorrente, in aggiunta a quelle di infermiere professionale.
4 Si riportano per esteso le dette testimonianze.
: “ sono infermiere dell'Ospedale di AN dal 2001, fino a dicembre 2021 presso l'Unità Testimone_4
Operativa di Medicina . Non ricordo se il ricorrente ha testimoniato nel mio giudizio .
E' capitato di aver fatto i turni con E' infermiere e si occupava delle seguenti mansioni: Pt_1
•Somministrare e preparare le terapie farmacologiche;
•Monitorare lo stato di salute del paziente e l'andamento delle cure;
•Analizzare i bisogni fisici, psicologici e sociali di ciascun paziente;
•Pianificare e gestire gli interventi di assistenza infermieristica in base alle esigenze rilevate;
•Raccogliere campioni per le analisi mediche;
•Educare il paziente sul corretto mantenimento delle terapie;
•Svolgere attività di mediazione tra il dottore, il paziente e i famigliari;
•Offrire sostegno psicologico e informazioni alle persone in cura e ai loro familiari;
Le mansioni che ho sopra descritto sono quelle tipiche dell'infermiere e venivano svolte sia da me che dal ricorrente.
Il ricorrente si è occupato anche delle seguenti mansioni: Il riordino dei letti;
Trasporto dei pazienti;
Trasporto Emoprelievi in laboratorio;
Mobilizzare i pazienti allettati;
Incombenze igieniche sui pazienti;
Cambiare i pannoloni;
Alzare ed abbassare lo schienale del letto;
Porgere una bottiglia;
Accendere un cellulare;
Cambiare lenzuola, coperte, federe e cuscini;
Clisteri,
Preparazione per colonscopie;
Anche io svolgevo queste ultime mansioni in aggiunta a quelle infermieristiche.
Preciso che non vi era un ordine di servizio che ci imponeva di espletare le ultime mansioni indicate. Facevamo ciò in quanto vi era totale assenza di personale rientrante nel profilo di operatore socio sanitario” (cfr. verbale di udienza del
22.11.2023)
Il teste ha riferito “ Io sono infermiere ed ho lavorato nel reparto di medicina dal 2011 al 2021. Testimone_5
Ho lavorato insieme al ricorrente. Qualche volta abbiamo lavorato lo stesso turno
Il ricorrente svolgeva le seguenti mansioni:
Somministrare e preparare le terapie farmacologiche;
•Monitorare lo stato di salute del paziente e l'andamento delle cure;
•Analizzare i bisogni fisici, psicologici e sociali di ciascun paziente;
•Pianificare e gestire gli interventi di assistenza infermieristica in base alle esigenze rilevate;
•Raccogliere campioni per le analisi mediche;
•Educare il paziente sul corretto mantenimento delle terapie;
•Svolgere attività di mediazione tra il dottore, il paziente e i famigliari;
•Offrire sostegno psicologico e informazioni alle persone in cura e ai loro familiari;
•Organizzare il lavoro del personale ausiliario di supporto;
Tali mansioni rientrano nelle competenze dell'infermiere e venivano svolte anche da me in reparto.
5 In aggiunta alle attività indicate svolgevamo anche le seguenti mansioni:
Il riordino dei letti;
Trasporto dei pazienti;
Trasporto Emoprelievi in laboratorio;
Mobilizzare i pazienti allettati;
Incombenze igieniche sui pazienti;
Cambiare i pannoloni;
Alzare ed abbassare lo schienale del letto;
Porgere una bottiglia;
Accendere un cellulare;
Cambiare lenzuola, coperte, federe e cuscini;
Clisteri,
Preparazione per colonscopie
Non vi era un ordine di servizio che ci imponeva di svolgere tali ultime mansioni. Le dovevamo espletare in quanto vi era carenza di personale rientrante nel profilo di operatore socio sanitario.
E' normale che se un paziente ha bisogno di essere cambiato, in assenza di un operatore, io per forza dovevo farlo. Ciò capitava specialmente di notte, festivi e prefestivi e quando l'operatore socio sanitario mancava perché svolgeva altre sue mansioni ".
E' emerso, pertanto, dall'istruttoria espletata la sussistenza di carenza di organico della figura professionale di operatore socio sanitario in particolare nei turni notturni festivi e prefestivi e che il ricorrente abbia svolto anche dette mansioni.
La teste ha precisato al riguardo che “dal 2016 la copertura dei turni con le OSS ha riguardato la Pt_2 mattina anche nei festivi ed i pomeriggi eccetto i festivi , ma solo in parte , perché in alcuni pomeriggi dei giorni festivi la copertura era garantita. Intorno alla metà del 2021 anche i turni notturni sono stati coperti dagli operatori OSS. Preciso che anche negli anni precedenti vi era l'occasionale presenza nei turni notturni degli operatori socio sanitari. In linea generale vi erano due operatori socio sanitari la mattina , uno il pomeriggio, e la notte quando vi era la copertura uno solo.
Quando operava l'operatore socio sanitario nel turno notturno vi era presumibilmente qualche esigenza operativa specifica per un paziente”
Tuttavia, dalle suddette deposizioni testimoniali, innanzi riportate, non può, però, ritenersi provato l'elemento da qualificarsi, ai sensi della giurisprudenza di legittimità sopra citata, determinante ed assorbente ai fini dell'accoglimento della domanda giudiziale e cioè che, effettivamente, tali mansioni inferiori, abbiano, determinato l'inadempimento dei compiti tipici del profilo infermieristico avendo, sostanzialmente, impedito al ricorrente di espletare, in maniera completa, le mansioni tipiche del profilo e qualifica rivestiti.
6 Inoltre non sono stati allegati nemmeno ordini di servizio con i quali si imponeva al personale infermieristico (ed al ricorrente) di espletare dette mansioni inferiori.
Anzi i testi di parte ricorrente hanno precisato che non vi erano ordini di servizio in tal senso. Tes_5
ha riferito “ Non vi era un ordine di servizio che ci imponeva di svolgere tali ultime mansioni” .
[...] Tes_4
ha riferito “Preciso che non vi era un ordine di servizio che ci imponeva di espletare le ultime mansioni indicate”
[...]
Ancora il teste di parte resistente ha precisato in relazione alla posizione del Testimone_6 Pt_1
“ Ha svolto sempre le mansioni di infermiere ed io non ho mai assegnato al ricorrente mansioni differenti da quelle normalmente previste nel reparto ed attinenti al suo profilo professionale” .
Tuttavia , indipendentemente dalla sussistenza o meno degli ordini di servizio, va ribadito quanto prima chiarito in ordine alla mancata prova della circostanza, dirimente ai fini della definizione della presente controversia, che l'adibizione del ricorrente anche alle mansioni di cui sopra si è detto, in aggiunta alle proprie, si sia effettivamente tradotta in un sostanziale svuotamento di queste ultime e, pertanto nell'inadempimento dei compiti tipici del profilo infermieristico avendo, sostanzialmente, impedito al medesimo di espletare, in maniera completa, le mansioni tipiche del profilo e qualifica rivestiti.
Alla stregua dell'istruttoria così come espletata, non può, pertanto, concludersi nel senso dell'illegittimità dell'adibizione del ricorrente a mansioni inferiori, essendo stato, comunque, assicurato l'espletamento, in modo prevalente ed assorbente, di quelle concernenti la qualifica di appartenenza.
Perché vi sia illegittimità è, infatti, necessario il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello di assunzione, circostanza, quest'ultima, rimasta, nella specie, del tutto sfornita di prova.
Inoltre, in ottemperanza ai principi della Suprema Corte, innanzi richiamati, (cfr. Corte di Cassazione
Sez. L - , Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020) non può nemmeno ritenersi meritevole di accoglimento la domanda volta ad ottenere la condanna della resistente ad assegnare il ricorrente esclusivamente alle mansioni infermieristiche.
Inoltre, a prescindere dal suddetto profilo, già di per se assorbente ai fini della decisione della presente controversia, per mera completezza espositiva va, altresì, evidenziata la mancata allegazione e prova del danno da demansionamento di cui si chiede, in questa sede, il risarcimento.
In ordine a tale specifico profilo, occorre premettere che, secondo un consolidato orientamento della
Corte di legittimità “In tema di danno da demansionamento, il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata
7 categoria, sicchè non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2018, n. 13484; Cassazione civile, sez. lav., 16/11/2017, n. 27209: “Il danno da demansionamento non è in re ipsa ma deve essere provato dal lavoratore mediante dati oggettivi”; Cassazione civile, sez. lav., 05/12/2017, n. 29047: In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”; Cassazione civile, sez. lav., 21/06/2017, n. 15376: “Il lavoratore che richieda il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale (nella specie, danno da demansionamento) deve produrre specifica allegazione dell'esistenza di un pregiudizio oggettivamente accertabile, posto che tale diritto non sorge automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale.”; Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2015, n. 1327; Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2015, n.
23837; Cassazione civile, sez. lav., 17/09/2010, n. 19785: “In tema di demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Inoltre mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo, peraltro, precipuo rilievo la prova per presunzioni. Ne discende che il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione
8 lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunzi il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c.”).
Le citate pronunce sono in linea con i principi affermati da Cassazione civile, sez. un., 24/03/2006, n.
6572, i quali meritano di essere richiamati (v. motivazione): “3. E' noto, poi, che dall'inadempimento datoriale può nascere, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore: danno professionale, danno all'integrità psico-fisica o danno biologico, danno all'immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione danno cd. esistenziale, che possono anche coesistere l'una con l'altra. Prima di scendere all'esame particolare, occorre sottolineare che proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore (come sottolineato con forza dal secondo degli indirizzi giurisprudenziali sopra ricordati), che deve in primo luogo precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno. Non è, quindi, sufficiente prospettare l'esistenza della dequalificazione e chiedere, genericamente, il risarcimento del danno, non potendo il giudice prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato e valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. - non può, invece, mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto (tra le tante Cass. sez. un. 3 febbraio 1998 n. 1099)”.
Tenuto conto di tale insegnamento, deve prendersi atto del fatto che nel proprio ricorso ex art. 414 cpc ciascun lavoratore ha nella sostanza omesso qualsiasi allegazione di profili di nocumento, indicati con la necessaria specificità, in rapporto di causalità diretta con il lamentato demansionamento
Nell'atto introduttivo del giudizio, infatti, il ricorrente si è limitato ad invocare un asserito pregiudizio a diritti, costituzionalmente riconosciuti e garantiti, come la professionalità, la dignità e l'immagine, tralasciando di dare concretezza a tali formule.
Nessun profilo di specificità è, infatti, rinvenibile, nella richiesta di risarcimento dei danni subiti in relazione ai quali ci si limita a citare precedenti giurisprudenziali senza indicare, con sufficiente precisione e concretezza, in che cosa si sia tradotto il danno di cui si chiede il risarcimento.
Ciò considerato in tema di allegazioni e passando ad esaminare la questione della prova da fornire, deve osservarsi che, non potendosi considerare scontato aprioristicamente il pregiudizio in concreto subito dal lavoratore, il danno esistenziale (cioè, secondo la definizione delle SS.UU. nella citata pronuncia, “il
9 danno non patrimoniale all'identità professionale sul luogo di lavoro, all'immagine o alla vita di relazione o comunque alla lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 Cost”) può essere verificato mediante la prova testimoniale, documentale o presuntiva, che dimostri nel processo gli effettivi cambiamenti che il demansionamento illegittimo ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato.
Applicando detti criteri al caso di specie, si osserva che nel ricorso introduttivo si lamenta una lesione della professionalità e all'immagine professionale a seguito del demansionamento di ciascun dipendente nonché la lesione alla sua dignità, ma, in mancanza di specificazioni sulla natura e le caratteristiche del danno esistenziale e alla professionalità, non è possibile neppure la liquidazione in forma equitativa, necessitando questa di parametri a cui ancorarsi.
In particolare, quanto al danno alla professionalità, che ha contenuto patrimoniale, non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio, dell'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e della mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero della frustrazione di determinate aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, In assenza di detti elementi, da proporre necessariamente a cura dell'interessato, è difficile individuare un danno alla professionalità, perchè - fermo l'inadempimento -
l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore.
Anche quanto al danno non patrimoniale all'immagine professionale, ove si verifichi tale ipotesi deve ammettersi il risarcimento dello stesso qualora la lesione presenti carattere di gravità, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e il danno non sia futile, vale a dire non consista in meri disagi o fastidi, in quanto ogni ipotesi di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale soggiace, nell'an e nel quantum, al criterio della tolleranza, che opera su due fronti: quello che attiene al momento del danno ingiusto o cd. danno evento e quello che attiene al cd. danno conseguenza, ossia alla perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato ( v. Cass., 8.2.2019, n. 3720 e precedenti conformi ivi richiamati).
Anche in questo caso, pertanto, non può prescindersi dalle precise indicazioni sull'oggetto e sul modo di operare dell'asserito pregiudizio, che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'effettiva esistenza dello stesso.
Il danno alla dignità ed all'immagine professionali sono stati dedotti, al contrario, in modo assolutamente generico senza alcun riferimento a circostanze di fatto specifiche dalle quali desumere la lesione prospettata.
10 In altre parole, non è sufficiente la prova della dequalificazione, dell'isolamento, della forzata inoperosità, dell'assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie, perchè questi elementi integrano l'inadempimento del datore, ma, dimostrata questa premessa, è, poi, necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, abbia inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore, alterandone l'equilibrio e le abitudini di vita.
Come rilevato dalle SS.UU. nella suddetta pronuncia del 24/03/2006, n. 6572: “Non può infatti escludersi, come già rilevato, che la lesione degli interessi relazionali, connessi al rapporto di lavoro, resti sostanzialmente priva di effetti, non provochi, cioè, conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo garantito l'interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva;
se è così sussiste l'inadempimento, ma non c'è pregiudizio e, quindi, non c'è nulla da risarcire, secondo i principi ribaditi dalia Corte Costituzionale con la sentenza n. 378 del 1994 per cui
"E' sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato".
Alla stregue delle argomentazioni sopra riportate il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto della serialità del contenzioso e della natura degli interessi coinvolti, sono interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso
2) compensa le spese di lite
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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