Sentenza 17 dicembre 2019
Decreto decisorio 29 luglio 2021
Ordinanza collegiale 24 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 17/12/2019, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/12/2019
N. 00538/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00159/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR IA IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 159 del 2018, proposto da
DR UI e OA VA, entrambe rappresentate e difese dall'avvocato Massimiliano Aita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porpetto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Persello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di divieto di esecuzione lavori ex art. 26 L.R. 19/2009 emesso in data 22.02.2018 dal Responsabile dell’Area Tecnica e del Territorio del Comune di Porpetto, recante protocollo n. 1139 e comunicato all’odierna ricorrente in data 24.02.2018;
- della comunicazione di data 12.12.2017 del Responsabile dell’Area Tecnica e del Territorio del Comune di Porpetto, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o derivato e con espressa riserva di formulare motivi aggiunti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Porpetto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati, con cui il Comune di Porpetto le ha dapprima vietato ai sensi dell’art. 26, comma 7, della l.r. 19/2009 la prosecuzione dei lavori di “ristrutturazione con ampliamento di porzione dell’edificio residenziale-commerciale sito nel centro storico di Porpetto” sul terreno sito in p.zza Plebiscito (mapp. 109 fgl. 11) di cui alla s.c.i.a. in data 15.11.2017 per incompletezza della documentazione presentata a corredo e poi definitivamente vietato l’esecuzione, ritenendo non sussistente, sotto plurimi profili, la ricorrenza ( rectius il rispetto) dei presupposti normativamente previsti per poter ritenere assentita la loro realizzazione.
Questi i motivi di ricorso:
1) “Nullità e/o annullabilità del provvedimento impugnato per carenza assoluta di motivazione ex art. 3 legge 241 del 1990 e art. 8 del regolamento sul procedimento amministrativo del Comune di Porpetto”;
2) “Nullità e/o dell’annullabilità del provvedimento impugnato per falsa applicazione di legge avuto riguardo al combinato disposto degli articoli 58 e 62 della legge regionale n. 19/2009 nonché delle norme di attuazione del P.R.P.C.”;
3) “Annullabilità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della norme di attuazione del P.R.P.C. del Comune di Porpetto relativo alle zone “A” del territorio comunale”;
4) “Annullabilità del provvedimento impugnato per falsa applicazione dell’art. 38 comma 3° della legge regionale FVG 19/2009 – sotto il profilo della omessa considerazione della possibilità di edificare al di fuori della sagoma e del sedime esistenti”;
5) “Annullabilità del provvedimento impugnato per falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 57 comma 2° e 58 della legge regionale 19/2009”;
6) “Annullabilità del provvedimento impugnato per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e del difetto di istruttoria”;
7) “Annullabilità del provvedimento impugnato per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e del difetto di istruttoria”;
8) “Annullabilità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria avuto riguardo all’omessa valutazione apportate alla progettazione per il tramite dell’integrazione inviata a mezzo pec in data 09.02.2018”;
9) “Annullabilità dei provvedimenti impugnati per falsa applicazione di legge sotto il profilo dell’erronea interpretazione della norma di cui all’art. 7 delle norme di attuazione del P.R.P.C. - zona a del Comune di Porpetto”.
Il Comune di Porpetto, costituito, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso ex adverso proposto per carenza d’interesse, atteso che parte ricorrente ha assoggettato a censura soltanto alcuni dei motivi sui quali si fonda il divieto di esecuzione delle opere gravato.
Ha, comunque, controdedotto nel merito e concluso per l’infondatezza della domanda azionata da controparte.
Entrambe le parti hanno dimesso scritti di difesa in vista della pubblica udienza del 20 novembre 2019, fissata per la trattazione del merito.
In particolare, parte ricorrente ha svolto argomentazioni a confutazione dell’eccezione preliminare di rito sollevata dal Comune e, poi, sinteticamente ribadito gli assunti difensivi già svolti, contestando quelli avversi.
Il Comune intimato ha, invece, replicato, insistendo in tutte le proprie difese.
La causa è stata, quindi, chiamata e discussa all’udienza su indicata e, poi, trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile e soggiace alla relativa declaratoria, essendo, in effetti, fondata l’eccezione sollevata dal Comune intimato.
Il provvedimento con cui è stata vietata, in via definitiva, l’esecuzione dei lavori d’interesse di parte ricorrente (ovvero quello su cui deve considerarsi traslato ogni suo interesse a dolersi) è fondato su una pluralità di ragioni ostative, non tutte, però, espressamente aggredite con le pur plurime censure formulate dalla medesima.
Il Comune ha ritenuto, infatti, preclusiva alla realizzazione dell’intervento in questione la circostanza che i lavori previsti violano le prescrizioni tipologico architettoniche e di abaco contenute nel Piano Regolatore Particolareggiato Comunale, anche in contrasto con quanto previsto dall’art. 57, comma 2, lett. b), della legge regionale n.19/2009.
Nel provvedimento gravato, il Responsabile dell’Area Tecnica e del Territorio del Comune di Porpetto, oltre ad avere precisato che il cumulo delle deroghe di cubatura previste dal cd. Piano Casa e dal Piano Regolatore Particolareggiato non è ammissibile, giusta la previsione dell’art. 62 della legge regionale n. 19/2009, ha, però, anche chiaramente esplicitato che la violazione delle prescrizioni tipologico architettoniche e di abaco riguarda l’esecuzione di lavori in violazione della sagoma limite e del filo fisso, di cui all’art. 4 e all’art. 7 delle norme di attuazione, nonché il mancato rispetto dei criteri particolari di abaco di cui all’art. 8 delle norme stesse, con riferimento alla pendenza della copertura a falda presso il filo fisso, che è diversa da quella prevista dal punto a) 3.1.1), e che non sporge dalla facciata inferiore come previsto dal punto a) 3.2), per almeno 1/8 dell’altezza dell’intradosso, come previsto dal punto a) 4; con riferimento alla realizzazioni di luci e finestre di forma circolare ovvero con rapporto di altezza e larghezza non compreso tra 1 e 1,6 o senza cornice di almeno cm. 15, in contrasto con quanto previsto nel punto c) 2 e 4 delle norme di attuazione.
Quest’ultima parte del provvedimento (ovvero la riscontrata difformità rispetto ai criteri particolari di abaco di cui all’art. 8 delle n.t.a.), di per sé sufficiente a giustificare il divieto di esecuzione dei lavori, non è stata, però, oggetto di impugnazione e/o di espressa e specifica censura a cura di parte ricorrente.
Né può ritenersi, come dalla medesima sostenuto anche nel corso dell’odierna discussione orale, che il primo motivo di ricorso, con cui viene denunciata la mancanza di idonea motivazione atta a sorreggere il provvedimento impugnato, possa assolvere alla funzione di mettere in discussione nella loro interezza tutte le ragioni su cui poggia il divieto di esecuzione dei lavori.
Invero - al di là del fatto che è, del tutto, fuori luogo lamentare il difetto di motivazione di un provvedimento che è, invece, ictu oculi sorretto da una così diffusa e puntuale e che, avuto riguardo alle evidenze progettuali, alle quali viene, peraltro, fatto espresso e continuo riferimento (n.d.r. nel provvedimento si fa ripetutamente richiamo alla “progettazione” e/o al “progetto” presentato, per affermarne la non conformità alla norme che assumono rilievo), rende di pronta intellegibilità il senso dei “rilievi” tecnici formulati dal Comune – è evidente che denunciare, in maniera general generica, la mancanza di motivazione di un provvedimento, non è propriamente la stessa cosa che censurare specificamente le singole ragioni che ne sono poste a sostegno.
Non può, quindi, che farsi richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale, qualora l'atto impugnato si basi su una pluralità di motivazioni autonome (c.d. atto plurimotivato), il ricorso con il quale non si contestino tutte le motivazioni deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che l'eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude l'esistenza e la validità della restante causa giustificatrice dell'atto (ex multis T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 25 ottobre 2010 , n. 10015; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 1 luglio 2008, n. 6346; T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 12 luglio 2007, n. 1393; T.A.R. Campania Napoli Sez. VII 8/4/2011 n. 2009).
In presenza di un provvedimento amministrativo sorretto da plurime motivazioni, ricade, infatti, su chi abbia interesse a rimuoverlo l'onere di contestarne integralmente e tempestivamente l'intero apparato giustificativo, pena altrimenti la definitiva inoppugnabilità dell'atto nelle parti non contestate, quando esse siano autonomamente in grado di supportarne validamente la dimensione motivazionale (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 10 febbraio 2011 , n. 240; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 03 dicembre 2010 , n. 10729; Cons. Stato sez. IV, 13 novembre 1998 , n. 1524; T.A.R. Liguria Sez. II 11/4/2008 n. 543): il provvedimento impugnato, infatti, continuerebbe a produrre i suoi effetti perché mantenuto in vita dal motivo non contestato e da solo sufficiente a giustificare la determinazione in esso contenuta. (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 ottobre 2010, n. 32810).
Ai sensi e per gli effetti cui all’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., il ricorso va quindi, come detto, dichiarato inammissibile per difetto d’interesse in capo a parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR IA IA, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune intimato, che vengono liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Lorenzo Stevanato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Sinigoi | Oria Settesoldi |
IL SEGRETARIO