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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/05/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere rel.
Dott. Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1318/2023, trattenuta in decisione con ordinanza del 23.04.2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Nardone, giusta mandato allegato Parte_1 all'atto di appello, domiciliato presso lo studio del difensore ed il suo indirizzo PEC;
Appellante
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Sacco, giusta mandato Controparte_1 allegato alla comparsa di costituzione, domiciliato presso lo studio del difensore ed il suo indirizzo
PEC. Appellata
avverso la sentenza n. 454/2023 pubblicata dal Tribunale di Lanciano il 27.11.23, avente ad oggetto domanda di reintegra in possesso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, A) Riformare integralmente la sentenza impugnata N.454/2023 pronunciata dal Tribunale di Lanciano il 27.11.2023, nel giudizio individuato dal N.763/2021 di R.G. e per l'effetto concedere al ricorrente appellante la tutela possessoria invocata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ordinando al Sig. nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Gessopalena alla Via Saliera n.43, l'immediata reintegrazione del ricorrente odierno appellante nel possesso della servitù di passaggio esercitata lungo la strada che si diparte dalla via pubblica, denominata via Saliera e attraversa i fondi individuati in Catasto terreni del comune di Gessopalena dalle particella 612, 614 e 615 del fg.41, intimandogli l'immediata rimozione a sua cura e spese dei lucchetti che impediscono di spostare la catena per transitare lungo la strada che consente al ricorrente di accedere ai suoi fondi o, in alternativa, la consegna delle chiavi del lucchetto allo stesso ricorrente e, in mancanza di esecuzione spontanea, autorizzare l'esponente alla rimozione diretta dei lucchetti menzionati;
B) Condannare il resistente appellato alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio, compresa la fase del reclamo al Collegio in primo grado.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, così giudicare:
-In via preliminare: dichiarare inammissibile o manifestamente infondato, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto dal Sig. per le ragioni indicate in atto e dunque disporre la Parte_1 discussione orale della causa ex art. 350 bis cpc;
- In via principale e nel merito: - rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti dal Sig. confermando la sentenza N. 454/2023 del Tribunale di Lanciano;
Pt_1
- condannare il Sig. ai sensi dell'art. 96 cpc al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da Pt_1 liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lanciano così ebbe a decidere:
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna al rimborso, in favore di , delle spese di lite (fase Parte_1 Controparte_1 di merito), che liquida in euro 3.350,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al
15% e accessori di legge;
con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
c) condanna al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_1 Controparte_1
4.000,00. Questi lo svolgimento del processo e i fatti come sintetizzabili.
A seguito di procedimento cautelare ex art. 703 c.p.c., conclusosi con ordinanza di rigetto (del 16 maggio 2022), confermata in sede di reclamo (il 10 ottobre 2022), ha convenuto in Parte_1 giudizio di merito , al fine di sentirlo condannare alla reintegrazione nel Controparte_1 possesso di una asserita servitù di passaggio gravante sul fondo sito in agro di Gessopalena, part. 612 foglio 41, di proprietà del convenuto, il quale avrebbe spogliato del possesso il ricorrente, apponendo dei lucchetti all'ingresso di detta particella di terreno e impedendogli di accedere per suo mezzo, e per mezzo delle contigue particelle 613, 614 e 615, ai propri terreni, identificati nelle particelle 617 e 618, stesso foglio;
in particolare, escludendolo dall'accesso alla particella 618, in cui è ubicato il pozzo da cui egli attinge l'acqua necessaria all'irrigazione di tutti gli altri fondi di sua proprietà presenti in zona.
In particolare, il assumeva che alle estremità di una catena collocata da tempo d'intesa tra esso Pt_1 esponente ed il sig. (genitore del ) per impedire SO Controparte_1 l'accesso agli estranei alle rispettive proprietà, all'ingresso della menzionata particella 612 del fg.41, a ridosso della strada pubblica, il convenuto aveva apposto in data 20 luglio 2021 due lucchetti, le cui chiavi non gli erano state consegnate e che pertanto gli impedivano di rimuovere la catena per transitare lungo la strada in questione,
2. Si è costituito in giudizio , resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, con CP_1 condanna per temerarietà dell'azione, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
3. Il Tribunale, non svolgendo ulteriore istruttoria e ritenendo la causa matura per la decisione, ha disposto ai sensi dell'art. 281 sexies fissando l'udienza di discussione per il 27.11.23, avendo acquisito le prove, documentali e per informazioni sommarie, prodotte nella fase interdittale;
quindi, ha definito il giudizio rigettando la domanda e condannando, altresì, il ricorrente ex art. 96
c.p.c.
4. La sentenza è stata impugnata da , il quale ne ha chiesto la riforma reiterando la Parte_1 stessa domanda e affidando il gravame a tre motivi.
5. Si è costituito , eccependo la inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, Controparte_1 ex art. 348 bis c.p.c., con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
6. Con ordinanza del 23.04.2025 questa Corte ha riservato la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO: ERRONEA ED ILLEGITTIMA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE
ISTRUTTORIE ACQUISITE AL PROCESSO, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART.115 E 116 C.P.C. CAPO 2 DELLA SENTENZA NELLE SUE ARTICOLAZIONI 7. Il Tribunale ha ritenuto quanto appresso.
“….la concessione precaria d'uso (c.d. precario) è un comodato gratuito senza determinazione di tempo, caratterizzato dalla possibilità di recesso ad nutum del concedente, come recesso c.d. determinativo nei negozi a tempo indeterminato (art. 1810 c.c.), da esercitare conformemente a buona fede;
secondo la tesi preferibile, il c.d. precarista, pur essendo detentore qualificato e autonomo, non è legittimato all'azione di spoglio nei confronti del possessore, in particolare allorché lo spoglio sia avvenuto senza atti di forza (violenza personale fisica) o minacce, essendo piuttosto tenuto a restituire la cosa a semplice richiesta del possessore, che quella cosa gli ha già gratuitamente e indefinitamente con-cesso di usare. D'altronde, se la concessione gratuita precaria, che è sostanzialmente una “cortesia” di lunga durata (pertanto non riconducibile alla detenzione non qualificata ai sensi dell'art. 1168, c. 2, c.c., ossia alla detenzione “per ragioni di servizio o di ospitalità”), fondasse una detenzione suscettibile di tutela possessoria contro il concedente che senza violenza personale ne attuasse la cessazione (a maggior ragione se dopo dichiarazione di recesso con preavviso conforme a buona fede), ne risulterebbero penalizzati e in ultima istanza scoraggiati atti di cortesia funzionali a una gestione meno conflittuale dei rapporti di vicinato.
La decisione che definisce il giudizio di merito possessorio può fondarsi esclusivamente sugli elementi probatori acquisiti in fase interdittale (C. 19720/2016); quanto alle dichiarazioni rappresentative di terzi, a maggior ragione ove la relativa assunzione si sia strutturata come vera e propria testimonianza (nel contraddittorio tra le parti, con il vincolo dell'impegno ex art. 251 c.p.c. e “sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi”: C. 24705/2006), come appunto nel presente giudizio. ….. 2.2. Ebbene, il Tribunale ribadisce che nel caso di specie i “passaggi” di sono stati oggetto di Pt_1 una concessione gratuita precaria, di una “cortesia” di lunga durata, di . […] CP_1
2.2.2. In fase di merito ha invocato la valutazione della registrazione di conversazioni (“due Pt_1 files audio”), dallo stesso contestualizzate, trascritte e dedotte come rilevanti come a seguire, che però invece ulteriormente confermano la concessione gratuita di . […] CP_1
2.2.3. Conclusivamente, la fase di merito ha ancor di più confermato che il “passaggio” oggetto della domanda di per come è attualmente strutturato (tra l'altro: strada con brecciolino;
Pt_1 agevole superamento dell'avvallamento dietro la stalla poi abitazione, di cui parla anche la teste di
“c'era una piccola discesa a fianco della stalla, che veniva superata solo a piedi e Testimone_1 non con la macchina perché prima dei lavori di non era possibile superarla con la CP_1 macchina”), è stato dal 2009 nella disponibilità di dietro concessione (se si vuole Pt_1
“autorizzazione”) gratuita del proprietario possessore del fondo, e realizzatore dei lavori di sistemazione di stradina e avvallamento, ; ossia, è stato oggetto di una concessione CP_1 precaria d'uso per fatti concludenti (anzi, di più: “era un accordo tra me e te”) da parte di
[...]
la quale, come detto, è diversa da una mera fattispecie di tolleranza;
in altri termini, si CP_1
è trattato di una vera e propria cortesia, senza o con minima controprestazione di (a fronte della Pt_1 dazione persino delle chiavi della casa, con utilizzo anche per “matrimonio”, dei permessi di allaccio alla rete idrica e coltivazione di ortaggi, le uniche prestazioni di che anche la sorella Pt_1 dello stesso riesce a indicare sono “pulizia dei luoghi, piccoli lavori al fabbricato”; d'altronde il passaggio è stato da concesso gratuitamente anche a “autorizzarono CP_1 Tes_1 anche noi a passare sul loro terreno utilizzando la strada da loro risistemata ).
In ragione di ciò, e per quanto detto sub 2.1, pur detentore qualificato (e autonomo), non ha Pt_1 alcuna tutela possessoria contro la decisione non violenta (senza violenza personale) del possessore di cessare la concessione, ossia recedere dal precario. CP_1
Né, in presenza di un godimento del passaggio a titolo di precario per oltre dieci anni (dal 2009), può avere alcun rilievo il precedente passaggio di nel senso che il titolo precario, per il Pt_1 lunghissimo tempo di durata dello stesso (appunto 2009-2021), si è pienamente e definitivamente sovrapposto, assorbendolo ed elidendolo, al “possesso” precedente (disponibilità della cosa precedente il 2009).” 7.1. Il primo motivo di gravame è teso a contrastare il punto della sentenza impugnata che ha qualificato la situazione di fatto oggetto di contesa (ovvero il passaggio di sulla particella n. Pt_1
612 di proprietà del vicino ) quale concessione a titolo gratuito e precario, a fronte CP_1 della quale il proprietario concedente ha facoltà di escludere il concessionario precario ad nutum, senza che questi abbia di contro facoltà di agire per azione possessoria. L'appellante, tuttavia, insiste sulla titolarità del possesso del passaggio su detta particella. Egli ritiene che le dichiarazioni rese dai sommari informatori, nonché il contenuto di due registrazioni di conversazioni telefoniche versate in atti, confermino il prolungato uso del viottolo passante sulla part. 612 per recarsi nei suoi fondi;
dal contenuto delle conversazioni, più in particolare, si evincerebbe l'animus spoliandi di , poiché da esse, in primo luogo dal CP_1 primo file audio prodotto, emergerebbe la prova dello spoglio, dato che nella discussione registrata intervenuta tra le parti poco prima del sofferto spoglio ( la data è quella del 09.07.2021 come attestato dall'Ing. nella perizia forense), rivendicava in modo esplicito il Per_2 Parte_1 possesso della servitù di passaggio, sostenendo di essere sempre passato lungo la strada contestata , in quanto asseriva: “io ho passato sempre di là e continuo”; “io continuo a passare come ho sempre fatto”. A supporto del motivo, l'appellante richiama anche il secondo file audio prodotto e relativo alla registrazione di un colloquio telefonico tra lui e , intervenuto sempre prima SO della chiusura della strada sulla particella 612, per la precisione in data 17.07.2021 come attestato dal perito forense Ing. , colloquio del seguente tenore: Persona_3 : Allora, lui ( il riferimento è al resistente) m'ha detto che là non ci devo passare, Parte_1 ma io ci sono passato, ci passo e ci continuerò a passare” “ : M'ha detto – SO
M'ha detto che t'ha chiesto, per piacere, di di di….che quando sta la gente di di…”. Questo, secondo l'appellante, non si concilierebbe sul piano logico con quanto affermato da
[...]
, e cioè che sarebbe stato lui ad autorizzare al passaggio, dato che dalla CP_1 Pt_1 conversazione non emergeva che egli contestasse l'esistenza del possesso adducendo di aver consentito il transito a titolo gratuito, ma sostenesse che non aveva il diritto in base ai titoli di Pt_1 acquisto delle rispettive proprietà e che comunque non sarebbe maturata nemmeno l'usucapione dal 2009, data di acquisto dei loro beni.
Ancora, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale di una concessione precaria d'uso per fatti concludenti non sarebbe sostenuta da quanto riferito dal teste , che, SO discutendo del passaggio con il , si sente da questi rispondere “faccio quello che Parte_1 voglio”, concludendo che da qui se ne ricaverebbe come l'odierno appellante ha usufruito del passaggio per accedere ai propri fondi in forza del possesso esercitato nel corso degli anni. La fondatezza dell'azione promossa dal ricorrente appellante, in più, si evinceva anche dalle deposizioni rese dai testi nella fase interdittale, in quanto Testimone_2 Tes_1 Tes_3
, sostanzialmente avevano dato riscontro alla sua tesi, ovvero che esso
[...] Testimone_4
fin dalla data dell'acquisto ( 2001) dei fondi contrassegnati dalle particelle 617 e Parte_1
618 del fg.41 in Comune di Gessopalena, ha utilizzato il tracciato stradale oggi chiuso dal
[...]
per accedere ai suoi terreni. Controparte_1
Ciò ha continuato a fare sia dopo la chiusura della stalla (2004), sia dopo che il resistente appellato nel 2009 ha acquistato il rudere di fabbricato ed i terreni limitrofi su cui insiste il tracciato stradale per cui è causa.
8. Il primo motivo di appello è infondato.
Le trascrizioni delle conversazioni, per vero, non dimostrano nulla, se non la ostinata volontà del di passare sul fondo altrui, la prima e, addirittura, la contrarietà del alla Pt_1 CP_1 continuazione del passaggio, la seconda, volta che l'avere esclamato:” Allora, lui (il Parte_1 riferimento è al resistente) m'ha detto che là non ci devo passare”, altro non significa. Il Tribunale non ha negato, sul piano storico, l'uso da parte di del passaggio posto nel fondo del Pt_1 vicino protrattosi per diversi anni, in particolare dal 2009 al 2021 ed anche in precedenza, ma ha piuttosto qualificato tale situazione come fattispecie di detenzione per concessione d'uso precario. Ciò dopo avere analizzato proprio le deposizioni rese da , Tes_1 SO
, , , nonché il contenuto Testimone_2 Testimone_4 Testimone_3 Testimone_5 della registrazione delle conversazioni ( i due files audio), che secondo l'appellante avrebbero addirittura valenza dirimente (come già detto esse non valgono niente), pervenendo alla decisione per la quale “il passaggio oggetto della domanda di per come è attualmente strutturato (tra Pt_1 l'altro: strada con brecciolino;
agevole superamento dell'avvallamento dietro la stalla poi abitazione, di cui parla anche la teste di “c'era una piccola discesa a fianco della Testimone_1 stalla, che veniva superata solo a piedi e non con la macchina perché prima dei lavori di
[...]
non era possibile superarla con la macchina”), è stato dal 2009 nella disponibilità di CP_1 dietro concessione (se si vuole “autorizzazione”) gratuita del proprietario possessore del fondo, Pt_1
e realizzatore dei lavori di sistemazione di stradina e avvallamento, ; ossia, è stato CP_1 oggetto di una concessione precaria d'uso per fatti concludenti (anzi, di più: “era un accordo tra me e te”) da parte di la quale, come detto, è diversa da una mera fattispecie di CP_1 tolleranza;
in altri termini, si è trattato di una vera e propria cortesia, senza o con minima controprestazione di (a fronte della dazione persino delle chiavi della casa, con utilizzo anche Pt_1 per “matrimonio”, dei permessi di allaccio alla rete idrica e coltivazione di ortaggi, le uniche prestazioni di che anche la sorella dello stesso riesce a indicare sono “pulizia dei luoghi, piccoli Pt_1 lavori al fabbricato”; d'altronde il passaggio è stato da concesso gratuitamente CP_1 anche a “autorizzarono anche noi a passare sul loro terreno utilizzando la strada da loro Tes_1 risistemata”. Il Primo giudice ha anche dato per scontato che il passaggio su quella che divenne una vera e propria strada solo dal 2009 fosse stato esercitato dal e dai suoi danti causa, ma ha escluso ogni Pt_1 rilevanza della circostanza evidenziando come il titolo precario, per il lunghissimo tempo di durata dello stesso (appunto 2009-2021), si fosse pienamente e definitivamente sovrapposto, assorbendolo ed elidendolo, al “possesso” precedente (disponibilità della cosa precedente il 2009, allorchè la stradella, ossia un semplice viottolo, venne ampliata proprio dal di . CP_1
8.1 Il Tribunale, quindi, ha escluso l'applicabilità della norma contenuta all'art. 1144 c.c., poiché il lungo tempo, attraverso il quale ha esercitato il suo passaggio attraverso la stradina interna di Pt_1 proprietà del vicino , contrasta con la presunzione che l'esercizio di tale facoltà sia CP_1 stato reso possibile dalla mera tolleranza del proprietario ( intesa nella sentenza impugnata come atteggiamento passivo e tacito ), la quale secondo previsione di legge impedisce che la mera detenzione si tramuti in possesso. L'orientamento prevalente in giurisprudenza di legittimità, a cui il Giudice di prossimità si è allineato, non ritiene logicamente verosimile che la tolleranza di ingerenze altrui possa protrarsi lungamente in seno a rapporti interpersonali che, per loro natura, sono improntati a mutevolezza nel tempo ( tra questi rapporti la Corte Suprema ha inteso includere anche i rapporti di vicinato ): da qui ne deriva il corollario secondo cui spetta al proprietario del passaggio provare comunque la sussistenza e la perduranza nel tempo di quella tolleranza, in virtù della quale ne ha consentito l'uso a terzi ( Ex multis Cass. sez. II, n. 9275/18).
Prova che, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto non sia emersa, opinando che, piuttosto, SO
, padre dell'odierno appellato , avesse espressamente concesso il passaggio a per
[...] CP_1 Pt_1 ragioni di mera cortesia.
La Corte, in linea di principio, osserva che non sia necessario distinguere la tolleranza tacita dalla concessione espressa, richiamando fattispecie diversamente disciplinate. In realtà, l'art. 1144 c.c. va inteso, conformemente alla volontà del legislatore del 1942, inclusivo di entrambe le situazioni di fatto, ossia anche di quelle che si differenziano dagli atti di mera tolleranza, taciti, solo per la forma in cui esse vengono poste in essere, cioè per concessione espressa;
si tratta delle fattispecie che nel codice previgente del 1895 venivano definite “atti meramente facoltativi” e che secondo l'art. 688 non potevano servire all'acquisto del possesso, al pari degli atti di mera tolleranza.
Nella stesura del codice vigente, si è ritenuto inutile ripetere nella disposizione avanti richiamata tale formale distinzione, poiché essi (gli atti facoltativi) non si differenziano dagli atti di tolleranza che per la forma espressa, anziché tacita, della concessione medesima. (Relazione al Codice Civile,
n. 536 ). D'altra parte, l'orientamento più risalente della Suprema Corte – la quale, appunto, non distingueva sul piano degli effetti tra concessione tacita o espressa – in presenza di rapporti di amicizia o di vicinato, come nel caso di specie, in realtà non attribuiva al fattore tempo alcun effetto preclusivo sul piano della presunzione di condiscendenza per mera, tacita tolleranza: “Il passaggio esercitato sul fondo altrui, in base a concessione (espressa o tacita) fondata su condiscendenza dettata da rapporti di parentela, amicizia, buon vicinato, e non dovuta a mera inerzia del proprietario, è incompatibile, ancorché protrattosi per lungo tempo, con l'intenzione di attuare un potere di fatto sulla cosa corrispondente al contenuto della proprietà o di altro diritto reale e, conseguentemente, non può servire all'acquisto del possesso. (Cass. sez II, n. 1307/1975).
8.2 Invero, anche condividendo la più recente giurisprudenza di legittimità seguita dal Tribunale, dalla istruttoria di causa è comunque chiaramente emersa anche la prova che la concessione del passaggio da parte dei sia stata sempre improntata a spirito di cortesia, motivato da CP_1 precedenti rapporti di buon vicinato.
Dalle fotografie e, soprattutto, dalla planimetria dei luoghi, nonché dalle risultanze istruttorie orali, infatti (in disparte le inutili registrazioni di conversazioni prodotte in giudizio dal , si evince Pt_1 che i , padre e figlio, abbiano sempre mantenuto la intenzione di concedere una CP_1 cortesia a per sua personale comodità e giammai al fine necessario della coltivazione del Pt_1 proprio fondo, ciò perché prima del 2009 (anno di acquisto da parte del ), Pt_1 CP_1 utilizzava, sì, il viottolo insistente sulla particella 612, ma solo per recarsi presso una stalla ove custodiva gli animali, ma dopo l'acquisto da parte del il viottolo è stato modificato, CP_1 ampliato e reso una strada di accesso, laddove la stalla è divenuta l'abitazione del e CP_1 la stradella, che ivi terminava, ha visto allungato il precedente percorso, sicchè pare persino ovvio che il potesse da allora percorrerla, per recarsi sui suoi fondi, solo per altrui concessione: in Pt_1 pratica si ha che prima del 2009 vi era un viottolo campestre che collegava la strada pubblica ad una stalla ubicata sulla particella 612, particella giammai appartenuta al mero utilizzatore della Pt_1 stalla e proprietario della sola particella 618. Ed invero l'appellante non è proprietario né della 612, né della 614, né della 615 e neanche della 617: queste particelle appartengono a e solo attraversandole tutte il può CP_1 Pt_1 raggiungere la 618, non potendo a ciò bastare il transito sulla sola 612, ovvero anche sulla 614 e sulla 615. Egli ha asserito di essere proprietario anche della 617 ma l'appellato ha documentato che detta particella era stata ceduta nel 2007 dal in favore di tale il quale l'ha poi Pt_1 Persona_4 ceduta al : su detta particella, come emerge dalla planimetria, non insistono sentieri CP_1
o strade di sorta che la colleghino alla 618, per cui essa non costituisce fondo servente sul quale esercitare il possesso di una servitù di passaggio, potendo al limite essere attraversata solo, precariamente, a piedi o con mezzo agricolo, come verosimilmente è avvenuto per concessione del proprietario. A tale proposito, si aggiunga anche che, per l'accesso alla 618, unico fondo del è stata offerta Pt_1 valida prova dell'esistenza di altro sentiero collegato alla strada pubblica, posto tra le particelle 60 e 370 del limitrofo Comune di Torricella Peligna, come si evince dalla planimetria dei luoghi in atti;
particelle di proprietà di ulteriori terzi, ma di cui l'appellante ha piena disponibilità, dal momento che egli ha potuto anche apporre una catena con lucchetto per escluderne gli estranei dall'uso. Più in dettaglio, in realtà, le risultanze istruttorie dimostrano soltanto due aspetti:
a) che egli attraversava da lungo tempo il fondo del vicino, il che è pacifico sin dal procedimento cautelare, essendo piuttosto contestato il titolo sulla base del quale la facoltà è stata esercitata – cioè se per mera concessione o per possesso di servitù di passaggio – e pertanto, al fine che interessa in questa sede, lo sforzo probatorio dell'appellante è del tutto inconferente, se non addirittura controproducente per quanto si va ad osservare. b) il fatto che la ragione della concessione da parte dei fosse sempre l'amicizia CP_1 nell'ambito del buon vicinato, come si evince nelle seguenti parole di , padre dell'appellato Per_1 e primo concedente della facoltà di passaggio: “... Domè tu ci hai dato una mano ...ma io penso che non mi sono comportato male con te...a me piace mantenere l'amicizia...”.
9.3 Invero, dalle registrazioni prodotte – nelle intenzioni di parte finalizzate a sostenere, incomprensibilmente, l'asserito possesso di servitù di passaggio – appare chiaro che abbia Pt_1 reagito alla revoca di una concessione dettata da amicizia e cortesia con atteggiamenti di spavalda sicumera, come si evince delle estrapolazioni della conversazioni riportate nello stesso atto di appello, di cui si mantengono anche le sottolineature suggerite dalla linea difensiva: a)
[...]
Allora, lui ( il riferimento è al resistente) m'ha detto che là non ci devo passare, ma io Pt_1 ci sono passato, ci passo e ci continuerò a passare”; b) : M'ha detto – SO
M'ha detto che t'ha chiesto, per piacere, di di di….che quando sta la gente di …”. Per la Corte resta oscura la ragione secondo la quale tale tipo di affermazioni possa avere un valore probatorio a sostegno della legittimità del possesso in capo all'appellante, come la sua difesa ha voluto dedurre nel seguente tratto del gravame: “La conclusione cui accede il Tribunale di “una concessione precaria d'uso per fatti concludenti” mal si concilia con quanto riferito dal
[...]
, che discutendo del passaggio con il , si sente rispondere “ SO Parte_1 faccio quello che voglio”. L'argomento, così come formulato e sostenuto, è del tutto privo di pregio. In realtà, piuttosto, dagli atti istruttori appare con una certa chiarezza che l'odierna parte appellata abbia fatto di tutto per continuare ad usare la cortesia della concessione del passaggio al vicino, come già aveva fatto il padre, chiedendo “per piacere” di disciplinare, quantomeno, tali transiti nelle ore e nei modi più consoni al rispetto delle esigenze del proprietario del fondo sul quale aveva realizzato la sua abitazione. A tali esortazioni, accomodanti nell'ottica dell'amicizia e del buon vicinato, ha risposto con Pt_1
“faccio quello che voglio” e con “ci sono passato, ci passo e ci continuerò a passare”, di talché il
[...]
ha revocato la concessione coll'apporre i lucchetti sulla catena all'ingresso Controparte_1 posto sulla particella 612. Ciò, peraltro, era già emerso all'esito della fase interdittale, avendo il Tribunale di Lanciano rigettato il reclamo del avverso il diniego di tutela concessoria col rilevare che: “dal complesso Pt_1 delle prove sin qui raccolte non vi è una evidenza probatoria del fatto essenziale ai fini della configurabilità di un possesso di una servitù prediale ad opera del sui terreni di proprietà del Pt_1 [...]
, in quanto pressoché tutti gli informatori (anche quelli di parte reclamante) hanno CP_1 sostanzialmente riferito che il passaggio del ricorrente era finalizzato solo a consentirgli di raggiungere l'abitazione del ed una stalla poi trasformata in abitazione dello stesso CP_1
; è rimasta quindi del tutto indimostrata la tesi di parte reclamante circa la finalità CP_1 del passaggio, ossia quella di consentire al di coltivare un proprio fondo”. Pt_1
La fase di merito, quindi, nulla di diverso ha consentito di rilevare, volta che, in conclusione: unico fondo del è la 618; egli utilizzava la 612 solo per accedere dalla strada pubblica ad una vecchia Pt_1 stalla, non di sua proprietà, il che non rende la 612 fondo servente di quello insistente sulla 618, per raggiungere il quale occorre transitare anche sulla 614, sulla 615 e sulla 617, quest'ultima non caratterizzata dalla presenza di percorsi che rendano visibile un passaggio suscettibile di possesso tutelabile.
Per tali ragioni, il motivo di gravame non merita accoglimento, avendo la sentenza impugnata fatto buon governo dei principi di diritto applicabili ai fatti siccome emersi nel giudizio.
SECONDO MOTIVO: CONTRADDITTORIA ED ERRONEA MOTIVAZIONE POSTA A BASE
DELLA SENTENZA IMPUGNATA - CAPO 2 NELL'ARTICOLAZIONE 2.1 E 2.2.3.
VIOLAZIONE DEGLI ARTT.132 C.P.C. E 118 DISP. ATT. C.P.C.
9. Il Tribunale ha ritenuto quanto di seguito.
“…la concessione precaria d'uso (c.d. precario) è un comodato gratuito senza determinazione di tempo, caratterizzato dalla possibilità di recesso ad nutum del concedente…omissis…; secondo la tesi preferibile, il c.d. precarista, pur essendo detentore qualificato e autonomo, non è legittimato all'azione di spoglio nei confronti del possessore, in particolare allorché lo spoglio sia avvenuto senza atti di forza (violenza personale fisica) o minacce…omissis…” e conclude ( pag.11 sentenza) che pur detentore qualificato ( e autonomo), non ha alcuna tutela possessoria contro la Pt_1 decisione non violenta ( senza violenza personale) del possessore di cessare la CP_1 concessione, ossia recedere dal precario”.
9.1 Il secondo motivo di appello vuol contrastare tale capo della sentenza, in forza della considerazione per cui se il aveva la qualifica di detentore qualificato, egli avrebbe comunque Pt_1 titolo ad agire in sede possessoria. Egli, infatti, invoca la norma di cui all'art. 1168 c.c., secondo cui la tutela possessoria da essa prevista non richiede che lo spoglio sia caratterizzato da violenza fisica, essendo sufficiente per essere definito “violento” che esso sia avvenuto contro la volontà espressa o tacita del possessore o detentore qualificato, con la consapevolezza dell'autore dello spoglio di agire perseguendo tale finalità.
9.2 Quanto osservato in ordine al motivo precedente ha carattere assorbente su tale ulteriore doglianza.
Si può solo aggiungere che la prova della concessione, da parte di , della Controparte_1 facoltà di passaggio per atto meramente facoltativo, nell'ottica della tolleranza per ragioni di buon vicinato di una cortesia concessa già dal padre , costituisce fatto impeditivo del Per_1 riconoscimento di una situazione di possesso di servitù di passaggio a favore di (In Parte_1 tal senso, Cass. sez. II, n. 19830/2014); in ogni caso il Tribunale ha inteso escludere una situazione tutelabile perché il passaggio, inteso come strada, oggetto come tale della domanda avanzata dall' appellante era stato realizzato dal solo nel 2009 e il precedente tratto era un mero CP_1 viottolo che si fermava in prossimità della stalla gestita dal e poi divenuta abitazione del Pt_1 [...]
, ma non proseguiva verso gli ulteriori fondi del CP_1 Pt_1
Per conseguenza, nessuno spoglio può essere accertato poiché nessuna tutela possessoria può essere riconosciuta all'appellante, al di là del passo motivazionale contestato, a ben vedere pleonastico.
TERZO MOTIVO: LA CONDANNA DEL RICORRENTE PER RESPONSABILITÀ
AGGRAVATA EX ART.96, CO.3°, C.P.C. - CAPO 3 DELLA DECISIONE DI 1° GRADO.
VIOLAZIONE DEGLI ARTT.132 C.P.C. E 118 DISP. ATT. C.P.C.
10. In ordine, infine, alla condanna per azione temeraria, il Tribunale ha così disposto. “Il Tribunale ritiene sussistano nuovamente i presupposti per la condanna di ex art.96, c. 3, Pt_1
c.p.c., con determinazione equitativa della somma di euro 4.000,00: per un verso, ha proposto Pt_1 domanda possessoria nei confronti di chi per anni gli ha sostanzialmente gratuitamente concesso di utilizzare propri terreno, abitazione e persino acqua;
per altro verso, pur a seguito di una conferma in reclamo dell'ordinanza di rigetto interdittale, ha chiesto la prosecuzione nel merito Pt_1 invocando la valutazione di fatti ( in particolare conversazioni) del tutto irrilevanti e che, anzi, ulteriormente confermano la grave temerarietà della sua domanda”. 10.1 L'ultimo motivo di gravame è teso a contrastare il punto della sentenza avanti riportato, deducendo che la condotta processuale dell'odierno appellante non sia valutabile quale “abuso del processo”, per aver agito o resistito pretestuosamente. A sostegno, si deduce che il ricorrente si è rivolto al Tribunale per tutelare il possesso esercitato personalmente da almeno venti anni della servitù di passaggio attraverso i fondi del resistente odierno appellato.
Contrariamente ragionando, invece, come la parte ritiene abbia fatto il giudice di primo grado – nel senso che l'aver promosso la fase di merito possessorio nonostante la conferma in reclamo dell'ordinanza interdittale rappresenti un ulteriore indice della temerarietà dell'azione – allora bisognerebbe auspicare una rivisitazione delle norme in materia e prevedere la possibilità di impugnare direttamente il provvedimento adottato dal Tribunale collegiale, ma non certo sanzionare la condotta processuale del ricorrente, che ritendo ingiusta ed erronea la decisione adottata nella fase cautelare introduca anche la fase di merito. 10.2 La sentenza impugnata va confermata anche in ordine a quanto eccepito con l'ultimo motivo di appello. La temerarietà dell'azione, infatti, decisa in primo grado ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., è nel caso di specie riscontrabile per colpa grave, in conseguenza dell'omissione della minima diligenza e prudenza, in ragione della quale ha agito a tutela di una situazione giuridica Parte_1 evidentemente non suscettibile di tutela, allegando a sostegno documentazione probatoria inconferente alla difesa o, addirittura, ad essa controproducente, peraltro assumendo falsamente di essere proprietario della 617 .
11. In definitiva, l'appello va interamente respinto e siccome è stato proposto reiterando argomentazioni del tutto inaccettabili, già disattese per due volte in fase cautelare e connotate, per come sopra rilevato, da mala fede, questo Collegio reputa di dover nuovamente sanzionare l'appellante ex art. 96, commi 3 e 4, cpc, condannandolo al pagamento in favore dell'appellato della somma di 4000,00 euro e in favore della cassa delle ammende della somma di euro 2000,00.
12. L'esito comporta anche l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
13.Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo secondo le tariffe forensi vigenti, con applicazione della tariffa minima dei giudizi di valore indeterminabile per la fase di trattazione, in ragione della non particolare complessità della questione, e media per le altre.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 454/2023 data dal Tribunale di Lanciano, così decide:
1) respinge l'appello e conferma la gravata sentenza;
2) condanna l'appellante a rifondere a le spese del grado, che liquida in euro Controparte_1
8468,00, oltre rimborso di spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) condanna l'appellante ex art. 96, commi 3 e 4 cpc, al pagamento in favore dell'appellato della somma di 4000,00 euro e in favore della cassa delle ammende della somma di euro 2000,00;
4) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 14.5.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio