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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/07/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1972/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1972/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. SPAGGIARI Parte_1 C.F._1
ROBERTA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. SPAGGIARI ROBERTA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di udienza presidenziale di separazione consensuale dei coniugi – verbale di udienza con trattazione scritta in data 03/11/2021, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 6 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Nella ex casa coniugale, sita in San Felice sul Panaro (MO) via Perossaro n. 196 int. 6, acquistata dai ricorrenti in regime di comunione legale dei beni, gravata da mutuo n. 0E53052986030 accordato dalla Cassa Di Risparmio in Bologna S.p.A. stipulato in data 23.11.2015 innanzi al Notaio Dott.
[...]
Rep. n. 274184 Raccolta n. 42854, continuerà a vivere il OR , ivi trasferitosi Per_1 CP_1
Per_ poco dopo la separazione dei coniugi, mentre la NO , unitamente ai figli e Parte_1
, quest'ultimo maggiorenne ed economicamente autosufficiente, continueranno a vivere Per_3 nell'immobile sito in San Felice sul Panaro (MO) via Rotta n. 314 ove si sono trasferiti contestualmente al rientro del SI. nella ex abitazione coniugale CP_1
3.- La NO provvederà immediatamente a trasferire in San Felice sul Panaro Parte_1
(MO), via Rotta n. 314 anche la propria residenza anagrafica, avendo ivi trasferito la propria poco dopo la separazione consensuale. Per_ 4. I ricorrenti manterranno l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre in San Felice sul Panaro (MO) via Rotta n. 314.
5. Per quel che attiene le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, queste dovranno essere assunte dalle parti di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
6. Il OR , salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con CP_1 le modalità di seguito indicati: Per_ il padre potrà stare con il martedì e il giovedì dalle ore 18:00, prelevando la figlia dalla casa della madre per poi riaccompagnarla a casa della madre entro le ore 22:00 e il fine settimana da sabato pomeriggio a domenica pomeriggio. Per_ riguardo alle vacanze, trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Quanto alle Per_ altre festività, trascorrerà col padre 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in pagina 2 di 6 anno Natale e Capodanno e 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo presso l'uno o l'altro genitore;
Per_ 7. Il SI. continuerà a versare a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore – CP_1 essendo il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente – la somma mensile di euro Per_3
200,00. Detta somma mensile di euro 200,00, che continuerà ad essere aggiornata annualmente in base all'indice ISTAT, dovrà essere corrisposta alla SInora entro il giorno 10 Parte_1
(dieci) di ogni mese, mediante bonifico bancario alle note cooordinate bancarie della SI.ra
Il padre, inoltre, continuerà a contribuire nella misura del 50% al pagamento di tutte le Parte_1 spese straordinarie occorrenti per la figlia minorei i figli, come previsto dal protocollo del Tribunale di Modena. Per_ 8. I ricorrenti concordano che l'assegno unico e universale per la figlia continui ad essere percepito integralmente dal OR CP_1
9. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per la figlia a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato, ad esclusione dell'assegno unico come sopra regolamentato, e/o qualsiasi altro Ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla minore vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
10. I ORi e dichiarano di avere adeguati redditi propri e di essere in grado di CP_1 Parte_1 provvedere a sé autonomamente, rinunciando reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, a richieste di contribuzione e/o di un assegno divorzile.
11. A definizione dei rapporti economico-finanziari-patrimoniali dipendenti dal matrimonio, e dall'acquisto da parte dei ricorrenti della ex casa coniugale di cui al punto 2), la NO Parte_1
si impegna sin da ora a trasferire dietro corrispettivo a favore del OR –
[...] CP_1 mediante atto notarile, che avrà causa nel presente procedimento, in quanto verrà stipulato in esecuzione della sentenza di divorzio congiunto – la propria quota (di proprietà) pari al 50% pro indiviso dell'immobile adibito ad ex abitazione coniugale posto in Comune di San Felice sul Panaro
(MO) via Perossaro Vecchia n. 196 int. 6, meglio descritto nell'atto di vendita in data 23.11.2015 a ministero Notaio Dott. Rep. n. 274183, Raccolta n. 42853, e comunque identificato al Persona_1 catasto dei fabbricati del Comune di San Felice sul Panaro al foglio 43, con i mappali:
6 sub. 94 (ex 6 sub. 36) – via Perossaro Vecchia n. 196 P.
2-T – Cat. A/2 – Cl. 2 – vani 3,5 – Sup. Cat.
Totale mq. 69 – Totale escluse aree scoperte mq. 66 – R.C. euro 316,33;
6 sub. 93 – Via Perossaro Vecchia n. 196 – P.T. - Cat. C/6 – Cl. 1 – mq. 25 – R.C. euro 46,48. pagina 3 di 6 I ricorrenti danno atto che il OR ha già versato l'importo di euro 6.000,00 a favore della CP_1 NO a titolo di corrispettivo per il trasferimento della propria quota dell'immobile Parte_1 soprammenzionato e che la restante somma di importo complessivo pari ad euro 2.000,00 verrà così corrisposta: il OR verserà euro 1.000,00 entro la data dell'udienza di divorzio e i restanti CP_1 euro 1.000,00 in sede di rogito, precisando altresì che il presente accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Seguirà atto pubblico – le cui spese verranno sostenute dai ricorrenti in egual misura – che verrà stipulato avanti un Notaio di fiducia dei ricorrenti entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio congiunto;
per l'effetto i ORi e chiedono sin da ora che agli effetti CP_1 Parte_1 fiscali il trasferimento venga registrato in esenzione ricorrendo le condizioni di legge così come previsto dall'art. 8 lett. F della tariffa parte prima di cui al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 nonché dall'art. 19 L. 06.06.1987 n. 74.
Le parti convengono che la NO preleverà entro la data che verrà fissata per il rogito Parte_1 di cui sopra il comò posto all'ingresso della ex casa coniugale, la piramide situata nel bagno della ex casa coniugale e la camera da letto matrimoniale posta nella ex casa coniugale
12. Il OR si impegna a provvedere al pagamento delle rate residue del mutuo n. CP_1
0E53052986030 accordato dalla Cassa Di Risparmio in Bologna S.p.A. stipulato in data 23.11.2015 innanzi al Notaio Dott. Rep. n. 274184 Raccolta n. 42854, relativo alla sopradescritta Persona_1 ex abitazione coniugale sita in San Felice sul Panaro (MO) via Perossaro n. 196 int. 6, fino all'estinzione dello stesso. La NO prende atto ed accetta l'accollo, da parte del Parte_1 OR , del mutuo di cui sopra, mentre il SI. si impegna entro la data del rogito CP_1 CP_1 come sopra fissata ad ottenere liberatoria da parte della Banca a favore della SI.ra Parte_1 relativamente al mutuo sopradescritto;
qualora la Banca non rilasciasse la suddetta liberatoria in favore della SI.ra , le parti concordano che l'immobile verrà messo in vendita ed il Parte_1 ricavato, dedotto l'importo del mutuo residuo, verrà incassato limitatamente a 1.000,00 euro dalla
SI.ra e quanto al restante importo dal SI. Parte_1 CP_1
I ricorrenti si danno reciprocamente atto di ben sapere che l'immobile oggetto del trasferimento è gravato solo dalla ipoteca volontaria di cui al citato mutuo.
13. I ORi e , in relazione alle attribuzioni patrimoniali di cui sopra, Parte_1 CP_1 chiedono di usufruire di tutti i benefici e di tutte le agevolazioni ed esenzioni di cui all'art.19
L.74/1987 e successive modifiche ed integrazioni.
pagina 4 di 6 14. Le parti, con il puntuale adempimento delle condizioni di cui al presente ricorso, si danno atto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altra in relazione ai rapporti economico-patrimoniali tra le stesse intercorsi.
15. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto possa sopravvenire, essi si impegnano reciprocamente alla più leale collaborazione.
16. Le spese legali verranno interamente sopportate dal OR .” CP_1
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 13/09/2003, maggiorenne, Per_3 economicamente autosufficiente, ed in data 08/02/2012, minorenne;
Per_2
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in SAN
FELICE S/P il 12/12/2009 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] CP_1 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN FELICE S/P di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 11 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 5 di 6 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/07/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1972/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. SPAGGIARI Parte_1 C.F._1
ROBERTA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. SPAGGIARI ROBERTA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di udienza presidenziale di separazione consensuale dei coniugi – verbale di udienza con trattazione scritta in data 03/11/2021, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 6 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Nella ex casa coniugale, sita in San Felice sul Panaro (MO) via Perossaro n. 196 int. 6, acquistata dai ricorrenti in regime di comunione legale dei beni, gravata da mutuo n. 0E53052986030 accordato dalla Cassa Di Risparmio in Bologna S.p.A. stipulato in data 23.11.2015 innanzi al Notaio Dott.
[...]
Rep. n. 274184 Raccolta n. 42854, continuerà a vivere il OR , ivi trasferitosi Per_1 CP_1
Per_ poco dopo la separazione dei coniugi, mentre la NO , unitamente ai figli e Parte_1
, quest'ultimo maggiorenne ed economicamente autosufficiente, continueranno a vivere Per_3 nell'immobile sito in San Felice sul Panaro (MO) via Rotta n. 314 ove si sono trasferiti contestualmente al rientro del SI. nella ex abitazione coniugale CP_1
3.- La NO provvederà immediatamente a trasferire in San Felice sul Panaro Parte_1
(MO), via Rotta n. 314 anche la propria residenza anagrafica, avendo ivi trasferito la propria poco dopo la separazione consensuale. Per_ 4. I ricorrenti manterranno l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre in San Felice sul Panaro (MO) via Rotta n. 314.
5. Per quel che attiene le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, queste dovranno essere assunte dalle parti di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
6. Il OR , salvo diverso accordo, potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con CP_1 le modalità di seguito indicati: Per_ il padre potrà stare con il martedì e il giovedì dalle ore 18:00, prelevando la figlia dalla casa della madre per poi riaccompagnarla a casa della madre entro le ore 22:00 e il fine settimana da sabato pomeriggio a domenica pomeriggio. Per_ riguardo alle vacanze, trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Quanto alle Per_ altre festività, trascorrerà col padre 7 giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in pagina 2 di 6 anno Natale e Capodanno e 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo presso l'uno o l'altro genitore;
Per_ 7. Il SI. continuerà a versare a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore – CP_1 essendo il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente – la somma mensile di euro Per_3
200,00. Detta somma mensile di euro 200,00, che continuerà ad essere aggiornata annualmente in base all'indice ISTAT, dovrà essere corrisposta alla SInora entro il giorno 10 Parte_1
(dieci) di ogni mese, mediante bonifico bancario alle note cooordinate bancarie della SI.ra
Il padre, inoltre, continuerà a contribuire nella misura del 50% al pagamento di tutte le Parte_1 spese straordinarie occorrenti per la figlia minorei i figli, come previsto dal protocollo del Tribunale di Modena. Per_ 8. I ricorrenti concordano che l'assegno unico e universale per la figlia continui ad essere percepito integralmente dal OR CP_1
9. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini Irpef saranno operate da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per la figlia a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato, ad esclusione dell'assegno unico come sopra regolamentato, e/o qualsiasi altro Ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla minore vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
10. I ORi e dichiarano di avere adeguati redditi propri e di essere in grado di CP_1 Parte_1 provvedere a sé autonomamente, rinunciando reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, a richieste di contribuzione e/o di un assegno divorzile.
11. A definizione dei rapporti economico-finanziari-patrimoniali dipendenti dal matrimonio, e dall'acquisto da parte dei ricorrenti della ex casa coniugale di cui al punto 2), la NO Parte_1
si impegna sin da ora a trasferire dietro corrispettivo a favore del OR –
[...] CP_1 mediante atto notarile, che avrà causa nel presente procedimento, in quanto verrà stipulato in esecuzione della sentenza di divorzio congiunto – la propria quota (di proprietà) pari al 50% pro indiviso dell'immobile adibito ad ex abitazione coniugale posto in Comune di San Felice sul Panaro
(MO) via Perossaro Vecchia n. 196 int. 6, meglio descritto nell'atto di vendita in data 23.11.2015 a ministero Notaio Dott. Rep. n. 274183, Raccolta n. 42853, e comunque identificato al Persona_1 catasto dei fabbricati del Comune di San Felice sul Panaro al foglio 43, con i mappali:
6 sub. 94 (ex 6 sub. 36) – via Perossaro Vecchia n. 196 P.
2-T – Cat. A/2 – Cl. 2 – vani 3,5 – Sup. Cat.
Totale mq. 69 – Totale escluse aree scoperte mq. 66 – R.C. euro 316,33;
6 sub. 93 – Via Perossaro Vecchia n. 196 – P.T. - Cat. C/6 – Cl. 1 – mq. 25 – R.C. euro 46,48. pagina 3 di 6 I ricorrenti danno atto che il OR ha già versato l'importo di euro 6.000,00 a favore della CP_1 NO a titolo di corrispettivo per il trasferimento della propria quota dell'immobile Parte_1 soprammenzionato e che la restante somma di importo complessivo pari ad euro 2.000,00 verrà così corrisposta: il OR verserà euro 1.000,00 entro la data dell'udienza di divorzio e i restanti CP_1 euro 1.000,00 in sede di rogito, precisando altresì che il presente accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Seguirà atto pubblico – le cui spese verranno sostenute dai ricorrenti in egual misura – che verrà stipulato avanti un Notaio di fiducia dei ricorrenti entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio congiunto;
per l'effetto i ORi e chiedono sin da ora che agli effetti CP_1 Parte_1 fiscali il trasferimento venga registrato in esenzione ricorrendo le condizioni di legge così come previsto dall'art. 8 lett. F della tariffa parte prima di cui al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 nonché dall'art. 19 L. 06.06.1987 n. 74.
Le parti convengono che la NO preleverà entro la data che verrà fissata per il rogito Parte_1 di cui sopra il comò posto all'ingresso della ex casa coniugale, la piramide situata nel bagno della ex casa coniugale e la camera da letto matrimoniale posta nella ex casa coniugale
12. Il OR si impegna a provvedere al pagamento delle rate residue del mutuo n. CP_1
0E53052986030 accordato dalla Cassa Di Risparmio in Bologna S.p.A. stipulato in data 23.11.2015 innanzi al Notaio Dott. Rep. n. 274184 Raccolta n. 42854, relativo alla sopradescritta Persona_1 ex abitazione coniugale sita in San Felice sul Panaro (MO) via Perossaro n. 196 int. 6, fino all'estinzione dello stesso. La NO prende atto ed accetta l'accollo, da parte del Parte_1 OR , del mutuo di cui sopra, mentre il SI. si impegna entro la data del rogito CP_1 CP_1 come sopra fissata ad ottenere liberatoria da parte della Banca a favore della SI.ra Parte_1 relativamente al mutuo sopradescritto;
qualora la Banca non rilasciasse la suddetta liberatoria in favore della SI.ra , le parti concordano che l'immobile verrà messo in vendita ed il Parte_1 ricavato, dedotto l'importo del mutuo residuo, verrà incassato limitatamente a 1.000,00 euro dalla
SI.ra e quanto al restante importo dal SI. Parte_1 CP_1
I ricorrenti si danno reciprocamente atto di ben sapere che l'immobile oggetto del trasferimento è gravato solo dalla ipoteca volontaria di cui al citato mutuo.
13. I ORi e , in relazione alle attribuzioni patrimoniali di cui sopra, Parte_1 CP_1 chiedono di usufruire di tutti i benefici e di tutte le agevolazioni ed esenzioni di cui all'art.19
L.74/1987 e successive modifiche ed integrazioni.
pagina 4 di 6 14. Le parti, con il puntuale adempimento delle condizioni di cui al presente ricorso, si danno atto di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altra in relazione ai rapporti economico-patrimoniali tra le stesse intercorsi.
15. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto possa sopravvenire, essi si impegnano reciprocamente alla più leale collaborazione.
16. Le spese legali verranno interamente sopportate dal OR .” CP_1
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 13/09/2003, maggiorenne, Per_3 economicamente autosufficiente, ed in data 08/02/2012, minorenne;
Per_2
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in SAN
FELICE S/P il 12/12/2009 fra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] CP_1 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN FELICE S/P di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 11 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 5 di 6 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/07/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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