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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/12/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 454 R.G.A.C. dell'anno 2025, promossa
da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Bruno Amato e Giulia Di Bella, Parte_1 presso il cui studio, in Milano, via Visconti di Modrone nn. 8/10, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
creditore opposto/attore in riassunzione
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Saccomanno, presso il cui studio, in Cosenza, piazza Fausto e Luigi Gullo n. 88, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
debitrice opponente/convenuta in riassunzione
nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_2 terza pignorata/convenuta in riassunzione contumace
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione proposta nella procedura (pignoramento presso terzi) iscritta al n. 687/2024 R.G.Es.Mob. – fase di merito;
conclusioni delle parti: come da foglio di pc rispettivamente depositato;
per l'attore in riassunzione: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito respinta ogni contraria istanza ed eccezione: - respingere il ricorso in opposizione all'esecuzione promosso da
[...]
in data 24 maggio 2024 (nrg 687/2024) - Con condanna di spese, diritti ed Controparte_1 onorari del presente procedimento, da distrarre ex art. 93 cpc ai procuratori antistatari”; per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice dell'Esecuzione, contrariis reiectis, dichiarare la nullità e/o l'invalidità dell'atto di precetto rinnovato notificato il 14.02.2024 e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia del pignoramento presso terzi promosso dal sig. , con ogni conseguenziale statuizione in ordine allo svincolo Parte_1 delle somme pignorate. - In via subordinata, dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto rinnovato del 14.02.2024, poiché contenente le spese e i diritti relativi al precedente atto di precetto divenuto inefficace. - Ancora in via ulteriormente gradata, limitare il pignoramento alla somma mensile pagata dal conduttore a titolo di canone di locazione, autorizzando il terzo al pagamento dell'importo dovuto per canoni condominiale alla parte legittimata a riceverlo. -
1 Con condanna della parte opposta al pagamento delle spese e compensi di giudizio, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
otteneva dal Tribunale di Milano, contro la Parte_1 [...]
il decreto ingiuntivo n. 15729/2022 R.D.I., per complessivi € 30 mila, oltre Controparte_1 accessori e spese, provvisoriamente esecutivo, munito della relativa formula e notificato a mezzo PEC, unitamente a precetto, il 14.10.2022, promuovendo altresì l'espropriazione presso terzi iscritta al n. 1751/2022 R.G.E. dell'intestato Tribunale, estinta il 12.06.2023 in ragione della soggezione a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.c. della società debitrice;
revocato il sequestro, notificava il 14.02.2024, sempre a mezzo PEC, precetto in rinnovazione, seguito da pignoramento presso terzi (la che rendeva dichiarazione positiva per € 25.877,00) CP_2 iscritto al n. 687/2024 R.G.E., in cui il 24.05.2024 la debitrice proponeva opposizione all'esecuzione, deducendo, a motivi, (a) la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, siccome eseguita in costanza di sequestro, allorquando quindi gli amministratori non avevano accesso alla PEC della società, (b) la conseguente proposizione di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Milano, (c) la nullità del precetto, siccome privo della puntuale indicazione del titolo, ed altresì perché portante anche € 331,00 per spese del primo precetto, (d) l'erroneità dell'importo pignorato a titolo di canoni di locazione dovuti dalla terza CP_2 dalla quale necessario lo scorporo di € 450,00 mensili per spese condominiali. Con provvedimento del 16.12.2024, il G.E. sospendeva l'esecuzione, assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, cui provvedeva il , reiterando, Pt_1 nell'ordine, (1) che, nelle more, il Tribunale di Milano aveva respinto l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta dalla debitrice esecutata, con sentenza le cui motivazioni richiamava al fine di contestare il primo motivo di opposizione, (2) che l'erroneità dell'importo precettato, per l'inclusione delle spese della prima intimazione di pagamento, cui formalmente rinunciava, non comportava comunque la paventata nullità del precetto in rinnovazione, valido per il residuo credito, (3) che, da ultimo, le spese condominiali, effettivamente non pignorabili, ammontavano ad € 4.500,00 annue, quindi € 375,00 mensili, con conseguente necessità di relativa riduzione del credito in sede di assegnazione;
instava quindi per il rigetto dell'opposizione e l'assegnazione di quanto ritenuto di giustizia, vinte le spese di lite, come da conclusioni in epigrafe. Costituitasi in giudizio, la pur prendendo atto della Controparte_1 statuizione del Tribunale di Milano sulla validità della notifica del decreto ingiuntivo, reiterava le censure di invalidità formale del precetto ex art. 480 c.p.c., segnatamente l'omessa esatta indicazione del titolo esecutivo, l'inclusione nell'intimazione di pagamento di somme pacificamente non dovute, ed altresì l'impignorabilità delle spese condominiali, insistendo per l'accoglimento delle ritrascritte conclusioni. Dichiarata la contumacia della terza pignorata, in assenza di istanze istruttorie, la causa, all'udienza del 18.11.2025, è stata assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, l'opposizione proposta dalla debitrice esecutata
[...]
siccome fondata, deve di conseguenza essere accolta. Controparte_1
Come è noto, la nullità (non può invero parlarsi di inesistenza, ossia di assenza anche di una parvenza di procedimento notificatorio) della notifica del decreto ingiuntivo abilita la parte alla proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., nel caso di specie esperita dinanzi al Tribunale di Milano, funzionalmente competente quale giudice di emissione del
2 provvedimento monitorio, e da questo rigettata, come documentato dall'opposto creditore, attore in riassunzione dell'odierno giudizio di merito. In verità, l'invalidità della notifica del titolo esecutivo rappresenta anche motivo di opposizione agli atti esecutivi, proponibile, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., dinanzi al giudice dell'esecuzione, anch'esso avente competenza funzionale. Si determina, così, una sovrapposizione di cognizione funzionale, che tuttavia ha oggetto differente, atteso che la valutazione della eventuale nullità della notifica, per il giudice dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, costituisce il presupposto per conoscere il merito della pretesa creditoria, mentre quella del G.E. involge la regolarità degli atti dell'espropriazione, e rimane finalizzata alla sola verifica della sua legittimità, potendo peraltro ritenersi – secondo unanime giurisprudenza – sanata dalla stessa proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi. Ciò posto, l'odierno giudice può anche convenire con la valutazione del Tribunale di Milano sulla validità della notifica del titolo esecutivo, o, in subordine, aderire alla giurisprudenza che ritiene il vizio formale sanato, ma ciò non lo esime in ogni caso dal dichiarare la nullità (derivata) del pignoramento, per invalidità del precetto in rinnovazione, notificato a mezzo PEC dal il 14.02.2024, sul quale fondato il pignoramento presso Pt_1 terzi iscritto al n. 687/2024 R.G.Es.Mob. Il motivo assurge a ragione più liquida della odierna decisione, assorbendo lo scrutinio di ogni altro argomento di gravame della Controparte_1
Nello specifico, pur considerandosi la regolarità della precedente notificazione del titolo, nel precetto in rinnovazione è indicato il decreto ingiuntivo n. 25.744/2022 del 22 settembre 2022 del Tribunale di Milano, munito di formula esecutiva in data 08 ottobre 2022, … ritualmente notificato, unitamente ad atto di precetto, in data 14 ottobre 2022, e non opposto nei termini di legge. Sennonché, il numero esatto del provvedimento monitorio, come pacifico tra le parti, è 15.729/2022, mentre quello indicato dal creditore nel precetto in rinnovazione è il numero R.G. del ricorso monitorio. Secondo la giurisprudenza, per essere valido, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, in quanto la completa identificazione del titolo sostituisce, in forza dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. nn. 31226/2019, 22510/2014; analogamente Cass. n. 23894/2012, secondo cui “non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, ult. comma, c.p.c., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. per far valere il vizio della mancata osservanza dell'art. 479, comma primo, c.p.c.; sia quando, unitamente a quest'ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c.”). In sostanza, l'assenza di esatta e completa identificazione, in precetto, del titolo, viene equiparata, in giurisprudenza, alla omessa notifica dello stesso, producendosi così una nullità testuale ex art. 480 c.p.c., espressione del brocardo ubi lex voluit dixit, come tale non sanabile per raggiungimento dello scopo, senza necessità che sia dedotta specifica lesione del diritto di difesa, siccome in re ipsa, ossia implicita nella valutazione preventiva del legislatore;
ed infatti,
“il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi;
non 3 colgono nel segno, al riguardo, le ragioni dell'orientamento giurisprudenziale, secondo cui i vizi formali sono di regola sanati con l'opposizione, laddove non si deduca il concreto pregiudizio del diritto di difesa, poiché, pur riguardando le irregolarità processuali in generale, non può tuttavia trovare applicazione nel caso in cui la nullità dell'atto di precetto è espressamente comminata, dall'art. 480, secondo comma, c.p.c.; tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano” (Cass. nn. 15275/2006, 24662/2013, 1096/2021). Peraltro, il principio è richiamato nella stessa giurisprudenza citata dalla difesa dell'opponente, ossia Cass. n. 1928/2020, in cui rimarcato che “lo scopo dell'atto di precetto è che il debitore sia messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge”. L'indicazione di un decreto ingiuntivo inesistente, come documentato dall'opposta debitrice mediante la stampa della relativa ricerca sul portale del Tribunale di Milano, ha, di fatto, impedito alla debitrice di conoscere il titolo della pretesa di cui il precetto preannunciava l'esecuzione. Ed a nulla vale rimarcare che quel titolo era stato in precedenza notificato, per due distinti ordini di motivi. In primo luogo, perché non solo la effettiva conoscenza, quanto anche la mera conoscibilità di quella notifica, rimangono evenienze più che dubbie. Ed invero, la notifica del primo precetto, unitamente al titolo (di cui peraltro sempre errata l'indicazione in precetto), è avvenuta in costanza di sequestro penale, ossia allorquando gli amministratori della società debitrice non avevano accesso alla casella PEC. Chiuso il sequestro, l'amministratore giudiziale ha nondimeno rappresentato, alla società che tornava in bonis, che non erano pendenti contenziosi giudiziali, ulteriormente inducendola in errore. Su tali premesse, per asseverare la sanatoria della notifica del precetto contenente l'indicazione di un decreto ingiuntivo inesistente, si dovrebbe necessariamente imporre, alla debitrice, un comportamento obiettivamente inesigibile, ossia l'effettuazione di ricerche al buio, su un titolo notificato allorquando non gestiva la sua casella PEC, in un momento successivo in cui, considerati gli anni trascorsi, non poteva nondimeno verificare a ritroso le comunicazioni dell'ottobre 2022, ed altresì sul presupposto della comunicazione, di un soggetto peculiarmente qualificato (l'amministratore giudiziale del sequestro) di insussistenza di contenziosi. Né può, a tal riguardo, rilevare la comunicazione che l'amministratore giudiziale ha fatto al creditore di ammissione al passivo della società sequestrata. Sotto diverso profilo, ove anche asseverata la conoscenza o conoscibilità del titolo, siccome regolarmente notificato, come peraltro statuito dal Tribunale di Milano, comunque il precetto in rinnovazione doveva contenere gli estremi della sua esatta identificazione, poiché siffatta omissione rappresenta, come visto, ipotesi di nullità testuale dell'intimazione di pagamento. Opinando come vorrebbe la difesa del , l'errore macroscopico e oggettivo, Pt_1 come tale sicuramente inescusabile, commesso dal creditore nell'indicazione, in precetto, di un titolo inesistente, verrebbe riversato tout court sul debitore, pur ampiamente giustificato dalle evidenziate circostanze. Ed a nulla vale richiamare, al riguardo, l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza sulla tendenziale sanabilità dei vizi di forma degli atti esecutivi che abbiano raggiunto il loro scopo, come premesso.
4 Nel caso di specie, infatti, ad essere viziato è il precetto, ossia l'atto la cui funzione precipua è quella di consentire al debitore di evitare l'espropriazione minacciata provvedendo al pagamento spontaneo nel breve (10 giorni) lasso di tempo fissato dal legislatore. Ogni circostanza che incida, anche solamente riducendolo, su quel già esiguo spatium deliberandi, deve quindi considerarsi – anzi, più correttamente, è considerata, dal legislatore e dalla giurisprudenza pacifica – irrimediabile compressione, in re ipsa, del diritto di difesa, come tale non sanato dalla proposizione dell'opposizione, che non potrebbe mai rimettere in termini il debitore – già esecutato – per l'adempimento spontaneo. Nel caso di specie, quindi, l'espropriazione presso terzi iscritta al n. 687/2024 R.G.Es.Mob., siccome fondata su un precetto nullo, rimane irrimediabilmente invalida per diretta derivazione, e sulla base del principio della necessaria concatenazione degli atti dell'esecuzione, e tale va dichiarata. Le obiettive peculiarità del caso, e segnatamente l'incidenza preponderante della procedura di sequestro nella vicenda notificatoria, giustificano nondimeno l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dalla debitrice e, per Controparte_1
l'effetto, dichiara nullo e/o comunque illegittimo il pignoramento presso terzi iscritto, in suo danno, da , al n. 687/2024 R.G.Es.Mob., con conseguente esonero del terzo da Parte_1 ogni relativo obbligo, e diritto della debitrice esecutata alla restituzione di ogni somma eventualmente attinta dall'espropriazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cosenza il 7 dicembre 2025
Il giudice
GI LO
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Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 454 R.G.A.C. dell'anno 2025, promossa
da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Bruno Amato e Giulia Di Bella, Parte_1 presso il cui studio, in Milano, via Visconti di Modrone nn. 8/10, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
creditore opposto/attore in riassunzione
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Saccomanno, presso il cui studio, in Cosenza, piazza Fausto e Luigi Gullo n. 88, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
debitrice opponente/convenuta in riassunzione
nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_2 terza pignorata/convenuta in riassunzione contumace
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione proposta nella procedura (pignoramento presso terzi) iscritta al n. 687/2024 R.G.Es.Mob. – fase di merito;
conclusioni delle parti: come da foglio di pc rispettivamente depositato;
per l'attore in riassunzione: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito respinta ogni contraria istanza ed eccezione: - respingere il ricorso in opposizione all'esecuzione promosso da
[...]
in data 24 maggio 2024 (nrg 687/2024) - Con condanna di spese, diritti ed Controparte_1 onorari del presente procedimento, da distrarre ex art. 93 cpc ai procuratori antistatari”; per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice dell'Esecuzione, contrariis reiectis, dichiarare la nullità e/o l'invalidità dell'atto di precetto rinnovato notificato il 14.02.2024 e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia del pignoramento presso terzi promosso dal sig. , con ogni conseguenziale statuizione in ordine allo svincolo Parte_1 delle somme pignorate. - In via subordinata, dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto rinnovato del 14.02.2024, poiché contenente le spese e i diritti relativi al precedente atto di precetto divenuto inefficace. - Ancora in via ulteriormente gradata, limitare il pignoramento alla somma mensile pagata dal conduttore a titolo di canone di locazione, autorizzando il terzo al pagamento dell'importo dovuto per canoni condominiale alla parte legittimata a riceverlo. -
1 Con condanna della parte opposta al pagamento delle spese e compensi di giudizio, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
otteneva dal Tribunale di Milano, contro la Parte_1 [...]
il decreto ingiuntivo n. 15729/2022 R.D.I., per complessivi € 30 mila, oltre Controparte_1 accessori e spese, provvisoriamente esecutivo, munito della relativa formula e notificato a mezzo PEC, unitamente a precetto, il 14.10.2022, promuovendo altresì l'espropriazione presso terzi iscritta al n. 1751/2022 R.G.E. dell'intestato Tribunale, estinta il 12.06.2023 in ragione della soggezione a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.c. della società debitrice;
revocato il sequestro, notificava il 14.02.2024, sempre a mezzo PEC, precetto in rinnovazione, seguito da pignoramento presso terzi (la che rendeva dichiarazione positiva per € 25.877,00) CP_2 iscritto al n. 687/2024 R.G.E., in cui il 24.05.2024 la debitrice proponeva opposizione all'esecuzione, deducendo, a motivi, (a) la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, siccome eseguita in costanza di sequestro, allorquando quindi gli amministratori non avevano accesso alla PEC della società, (b) la conseguente proposizione di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Milano, (c) la nullità del precetto, siccome privo della puntuale indicazione del titolo, ed altresì perché portante anche € 331,00 per spese del primo precetto, (d) l'erroneità dell'importo pignorato a titolo di canoni di locazione dovuti dalla terza CP_2 dalla quale necessario lo scorporo di € 450,00 mensili per spese condominiali. Con provvedimento del 16.12.2024, il G.E. sospendeva l'esecuzione, assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, cui provvedeva il , reiterando, Pt_1 nell'ordine, (1) che, nelle more, il Tribunale di Milano aveva respinto l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta dalla debitrice esecutata, con sentenza le cui motivazioni richiamava al fine di contestare il primo motivo di opposizione, (2) che l'erroneità dell'importo precettato, per l'inclusione delle spese della prima intimazione di pagamento, cui formalmente rinunciava, non comportava comunque la paventata nullità del precetto in rinnovazione, valido per il residuo credito, (3) che, da ultimo, le spese condominiali, effettivamente non pignorabili, ammontavano ad € 4.500,00 annue, quindi € 375,00 mensili, con conseguente necessità di relativa riduzione del credito in sede di assegnazione;
instava quindi per il rigetto dell'opposizione e l'assegnazione di quanto ritenuto di giustizia, vinte le spese di lite, come da conclusioni in epigrafe. Costituitasi in giudizio, la pur prendendo atto della Controparte_1 statuizione del Tribunale di Milano sulla validità della notifica del decreto ingiuntivo, reiterava le censure di invalidità formale del precetto ex art. 480 c.p.c., segnatamente l'omessa esatta indicazione del titolo esecutivo, l'inclusione nell'intimazione di pagamento di somme pacificamente non dovute, ed altresì l'impignorabilità delle spese condominiali, insistendo per l'accoglimento delle ritrascritte conclusioni. Dichiarata la contumacia della terza pignorata, in assenza di istanze istruttorie, la causa, all'udienza del 18.11.2025, è stata assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, l'opposizione proposta dalla debitrice esecutata
[...]
siccome fondata, deve di conseguenza essere accolta. Controparte_1
Come è noto, la nullità (non può invero parlarsi di inesistenza, ossia di assenza anche di una parvenza di procedimento notificatorio) della notifica del decreto ingiuntivo abilita la parte alla proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., nel caso di specie esperita dinanzi al Tribunale di Milano, funzionalmente competente quale giudice di emissione del
2 provvedimento monitorio, e da questo rigettata, come documentato dall'opposto creditore, attore in riassunzione dell'odierno giudizio di merito. In verità, l'invalidità della notifica del titolo esecutivo rappresenta anche motivo di opposizione agli atti esecutivi, proponibile, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., dinanzi al giudice dell'esecuzione, anch'esso avente competenza funzionale. Si determina, così, una sovrapposizione di cognizione funzionale, che tuttavia ha oggetto differente, atteso che la valutazione della eventuale nullità della notifica, per il giudice dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, costituisce il presupposto per conoscere il merito della pretesa creditoria, mentre quella del G.E. involge la regolarità degli atti dell'espropriazione, e rimane finalizzata alla sola verifica della sua legittimità, potendo peraltro ritenersi – secondo unanime giurisprudenza – sanata dalla stessa proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi. Ciò posto, l'odierno giudice può anche convenire con la valutazione del Tribunale di Milano sulla validità della notifica del titolo esecutivo, o, in subordine, aderire alla giurisprudenza che ritiene il vizio formale sanato, ma ciò non lo esime in ogni caso dal dichiarare la nullità (derivata) del pignoramento, per invalidità del precetto in rinnovazione, notificato a mezzo PEC dal il 14.02.2024, sul quale fondato il pignoramento presso Pt_1 terzi iscritto al n. 687/2024 R.G.Es.Mob. Il motivo assurge a ragione più liquida della odierna decisione, assorbendo lo scrutinio di ogni altro argomento di gravame della Controparte_1
Nello specifico, pur considerandosi la regolarità della precedente notificazione del titolo, nel precetto in rinnovazione è indicato il decreto ingiuntivo n. 25.744/2022 del 22 settembre 2022 del Tribunale di Milano, munito di formula esecutiva in data 08 ottobre 2022, … ritualmente notificato, unitamente ad atto di precetto, in data 14 ottobre 2022, e non opposto nei termini di legge. Sennonché, il numero esatto del provvedimento monitorio, come pacifico tra le parti, è 15.729/2022, mentre quello indicato dal creditore nel precetto in rinnovazione è il numero R.G. del ricorso monitorio. Secondo la giurisprudenza, per essere valido, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, in quanto la completa identificazione del titolo sostituisce, in forza dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. nn. 31226/2019, 22510/2014; analogamente Cass. n. 23894/2012, secondo cui “non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, ult. comma, c.p.c., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. per far valere il vizio della mancata osservanza dell'art. 479, comma primo, c.p.c.; sia quando, unitamente a quest'ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c.”). In sostanza, l'assenza di esatta e completa identificazione, in precetto, del titolo, viene equiparata, in giurisprudenza, alla omessa notifica dello stesso, producendosi così una nullità testuale ex art. 480 c.p.c., espressione del brocardo ubi lex voluit dixit, come tale non sanabile per raggiungimento dello scopo, senza necessità che sia dedotta specifica lesione del diritto di difesa, siccome in re ipsa, ossia implicita nella valutazione preventiva del legislatore;
ed infatti,
“il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi;
non 3 colgono nel segno, al riguardo, le ragioni dell'orientamento giurisprudenziale, secondo cui i vizi formali sono di regola sanati con l'opposizione, laddove non si deduca il concreto pregiudizio del diritto di difesa, poiché, pur riguardando le irregolarità processuali in generale, non può tuttavia trovare applicazione nel caso in cui la nullità dell'atto di precetto è espressamente comminata, dall'art. 480, secondo comma, c.p.c.; tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano” (Cass. nn. 15275/2006, 24662/2013, 1096/2021). Peraltro, il principio è richiamato nella stessa giurisprudenza citata dalla difesa dell'opponente, ossia Cass. n. 1928/2020, in cui rimarcato che “lo scopo dell'atto di precetto è che il debitore sia messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge”. L'indicazione di un decreto ingiuntivo inesistente, come documentato dall'opposta debitrice mediante la stampa della relativa ricerca sul portale del Tribunale di Milano, ha, di fatto, impedito alla debitrice di conoscere il titolo della pretesa di cui il precetto preannunciava l'esecuzione. Ed a nulla vale rimarcare che quel titolo era stato in precedenza notificato, per due distinti ordini di motivi. In primo luogo, perché non solo la effettiva conoscenza, quanto anche la mera conoscibilità di quella notifica, rimangono evenienze più che dubbie. Ed invero, la notifica del primo precetto, unitamente al titolo (di cui peraltro sempre errata l'indicazione in precetto), è avvenuta in costanza di sequestro penale, ossia allorquando gli amministratori della società debitrice non avevano accesso alla casella PEC. Chiuso il sequestro, l'amministratore giudiziale ha nondimeno rappresentato, alla società che tornava in bonis, che non erano pendenti contenziosi giudiziali, ulteriormente inducendola in errore. Su tali premesse, per asseverare la sanatoria della notifica del precetto contenente l'indicazione di un decreto ingiuntivo inesistente, si dovrebbe necessariamente imporre, alla debitrice, un comportamento obiettivamente inesigibile, ossia l'effettuazione di ricerche al buio, su un titolo notificato allorquando non gestiva la sua casella PEC, in un momento successivo in cui, considerati gli anni trascorsi, non poteva nondimeno verificare a ritroso le comunicazioni dell'ottobre 2022, ed altresì sul presupposto della comunicazione, di un soggetto peculiarmente qualificato (l'amministratore giudiziale del sequestro) di insussistenza di contenziosi. Né può, a tal riguardo, rilevare la comunicazione che l'amministratore giudiziale ha fatto al creditore di ammissione al passivo della società sequestrata. Sotto diverso profilo, ove anche asseverata la conoscenza o conoscibilità del titolo, siccome regolarmente notificato, come peraltro statuito dal Tribunale di Milano, comunque il precetto in rinnovazione doveva contenere gli estremi della sua esatta identificazione, poiché siffatta omissione rappresenta, come visto, ipotesi di nullità testuale dell'intimazione di pagamento. Opinando come vorrebbe la difesa del , l'errore macroscopico e oggettivo, Pt_1 come tale sicuramente inescusabile, commesso dal creditore nell'indicazione, in precetto, di un titolo inesistente, verrebbe riversato tout court sul debitore, pur ampiamente giustificato dalle evidenziate circostanze. Ed a nulla vale richiamare, al riguardo, l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza sulla tendenziale sanabilità dei vizi di forma degli atti esecutivi che abbiano raggiunto il loro scopo, come premesso.
4 Nel caso di specie, infatti, ad essere viziato è il precetto, ossia l'atto la cui funzione precipua è quella di consentire al debitore di evitare l'espropriazione minacciata provvedendo al pagamento spontaneo nel breve (10 giorni) lasso di tempo fissato dal legislatore. Ogni circostanza che incida, anche solamente riducendolo, su quel già esiguo spatium deliberandi, deve quindi considerarsi – anzi, più correttamente, è considerata, dal legislatore e dalla giurisprudenza pacifica – irrimediabile compressione, in re ipsa, del diritto di difesa, come tale non sanato dalla proposizione dell'opposizione, che non potrebbe mai rimettere in termini il debitore – già esecutato – per l'adempimento spontaneo. Nel caso di specie, quindi, l'espropriazione presso terzi iscritta al n. 687/2024 R.G.Es.Mob., siccome fondata su un precetto nullo, rimane irrimediabilmente invalida per diretta derivazione, e sulla base del principio della necessaria concatenazione degli atti dell'esecuzione, e tale va dichiarata. Le obiettive peculiarità del caso, e segnatamente l'incidenza preponderante della procedura di sequestro nella vicenda notificatoria, giustificano nondimeno l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dalla debitrice e, per Controparte_1
l'effetto, dichiara nullo e/o comunque illegittimo il pignoramento presso terzi iscritto, in suo danno, da , al n. 687/2024 R.G.Es.Mob., con conseguente esonero del terzo da Parte_1 ogni relativo obbligo, e diritto della debitrice esecutata alla restituzione di ogni somma eventualmente attinta dall'espropriazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cosenza il 7 dicembre 2025
Il giudice
GI LO
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