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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2276/2024, promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARGANI BENEDETTO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANIN NICOLA CP_1 C.F._1
CONVENUTA
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, C.F._3
CONVENUTI-CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 26-2-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e Controparte_3
dichiarare che le sigg.re e hanno accettato Controparte_3 CP_1 Controparte_2
l'eredità del sig. nato a [...] il [...] (cod. fisc. Persona_1
), e deceduto a Portomaggiore il 10 aprile 2020; b) dichiarare, per l'effetto, C.F._4
che le sig.re e sono titolari - a titolo di eredi Controparte_3 CP_1 Controparte_2
universali del de cuius – per la quota di 1/3 ciascuno del diritto di proprietà sul seguente cespite: nel
pagina 1 di 4 Comune di Portomaggiore (FE), Via Somalia, n.12: − abitazione (A/3) censita al N.C.E.U. al foglio
121, particella 2489 (graffato con particella 2129 sub. 12), con annesso B.C.N.C. riportato al foglio
121 particella 2492; − autorimessa (C/6), censita al N.C.E.U. al foglio 121, particella 2129, sub. 4; c) ordinare al competente Conservatore la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di ogni responsabilità a riguardo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
La ricorrente, in qualità di cessionaria del credito garantito da ipoteca sull'immobile di proprietà del defunto , a fondamento della domanda proposta ha dedotto e documentato quanto Persona_1
segue:
- con atto stipulato a rogito del notaio dott. di Ferrara, del 01 agosto 2002, rep. Persona_2
24210, racc. 7159, concedeva ai sigg. e un mutuo Controparte_4 Parte_2 CP_1 fondiario di euro 77.500,00, ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D.Lgs. n. 385/1993, da rimborsare ratealmente alle condizioni e con gli interessi previsti nel contratto medesimo (cfr. doc. 06);
- con il medesimo atto, a garanzia del rimborso del mutuo suddetto e dei relativi interessi, anche moratori, i sigg. e consentivano l'iscrizione di ipoteca volontaria a Persona_1 Controparte_3
favore di sui seguenti immobili di loro proprietà: nel Comune di Portomaggiore Controparte_4
(FE), Via Somalia, n.12: − abitazione (A/3) censita al N.C.E.U. al foglio 121, particella 2489 (graffato con particella 2129 sub. 12), con annesso B.C.N.C. riportato al foglio 121 particella 2492; − autorimessa (C/6), censita al N.C.E.U. al foglio 121, particella 2129, sub. 4;
- la predetta ipoteca è stata iscritta in data 07 agosto 2002 form. 3253, rinnovata in data 27 luglio 2022, formalità 2332, per l'importo di euro 155.000,00, presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Ferrara (doc. 07);
- nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Persona_1 C.F._4
è deceduto a Portomaggiore il 10 aprile 2020 (doc. 08);
- chiamati all'eredità del sig. risultavano essere: • la moglie, sig.ra Persona_1 Controparte_3 nata a [...] il [...] (cod. fisc.: ; • la figlia, sig.ra C.F._3
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ); • la CP_1 C.F._1
figlia, sig.ra nata a [...] il [...] (cod. fisc.: Controparte_2
); C.F._2
- la ricorrente, quale cessionaria del credito verso il debitore ipotecario, depositava presso la sez.
Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Ferrara ricorso ex art. 481 c.c., RG 222/2024, al fine di richiedere la fissazione di un termine entro il quale i predetti chiamati all'eredità avrebbero dovuto dichiarare se accettassero o meno l'eredità del de cuius (doc. 09);
pagina 2 di 4 - in data 06/02/2024 il giudice fissava in data 27 marzo 2024 udienza di comparizione delle parti (doc.
10) e con provvedimento del 10 aprile 2024 assegnava ai chiamati all'eredità del de cuius un termine di
90 giorni per dichiarare se accettassero l'eredità o se vi rinunciassero (doc. 11);
- a seguito della notifica del predetto provvedimento, le sigg.re e Controparte_3 CP_1 si costituivano e depositavano le rispettive dichiarazioni di accettazione dell'eredità Controparte_2
del sig. (docc. 12 – 13 – 14); Persona_1
- nelle suddette costituzioni, le sigg.re e Controparte_3 CP_1 Controparte_2
affermavano che la qualità di erede era già stata da loro assunta ex art. 476 c.c., avendo compiuto atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità, quali la chiusura del conto corrente presso BPER, intestato al de cuius e caduto in successione, l'effettuata cessione della quota della società Pt_3
Le convenute sono rimaste contumaci ad eccezione di , la quale, costituitasi nel presente CP_1
giudizio non ha contestato i fatti dedotti da parte ricorrente, e non si è opposta al richiesto accertamento, ma ha richiesto la compensazione delle spese di lite.
La domanda merita accoglimento.
E' pacifico e documentale in causa che le convenute, chiamate all'eredità, in data 08 luglio 2024 depositavano le rispettive dichiarazioni di accettazione dell'eredità del sig. innanzi al Persona_1
giudice della volontaria giurisdizione (docc. 12 – 13 – 14 ricorrente) affermando che la qualità di erede era già stata da loro assunta ex art. 476 c.c., avendo compiuto atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità, quali la chiusura del conto corrente presso BPER, intestato al de cuius e caduto in successione, l'effettuata cessione della quota della società Marmi Pasini s.a.s., nonché il continuato possesso dell'abitazione, quale bene ereditario.
Rilevato che la convenuta non ha contestato le predette circostanze e non si è opposta alla domanda di accertamento formulata dalla ricorrente, cessionaria del credito ipotecario gravante sul bene immobile già di proprietà del de cuius ed oggi nella titolarità delle eredi, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che e hanno accettato l'eredità Controparte_3 CP_1 Controparte_2
di nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) Persona_1 C.F._4
pagina 3 di 4 e deceduto a Portomaggiore il 10 aprile 2020;
2) dichiara, per l'effetto, che e sono titolari per la Controparte_3 CP_1 Controparte_2
quota di 1/3 ciascuno del diritto di proprietà sui seguenti immobili: nel Comune di Portomaggiore (FE),
Via Somalia, n.12: − abitazione (A/3) censita al N.C.E.U. al foglio 121, particella 2489 (graffato con particella 2129 sub. 12), con annesso B.C.N.C. riportato al foglio 121 particella 2492; autorimessa
(C/6), censita al N.C.E.U. al foglio 121, particella 2129, sub. 4;
3) ordina al competente Conservatore la trascrizione della presente sentenza.
4) spese compensate.
Ferrara, 7 marzo 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2276/2024, promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARGANI BENEDETTO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANIN NICOLA CP_1 C.F._1
CONVENUTA
(C.F. ), (C.F. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, C.F._3
CONVENUTI-CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 26-2-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e Controparte_3
dichiarare che le sigg.re e hanno accettato Controparte_3 CP_1 Controparte_2
l'eredità del sig. nato a [...] il [...] (cod. fisc. Persona_1
), e deceduto a Portomaggiore il 10 aprile 2020; b) dichiarare, per l'effetto, C.F._4
che le sig.re e sono titolari - a titolo di eredi Controparte_3 CP_1 Controparte_2
universali del de cuius – per la quota di 1/3 ciascuno del diritto di proprietà sul seguente cespite: nel
pagina 1 di 4 Comune di Portomaggiore (FE), Via Somalia, n.12: − abitazione (A/3) censita al N.C.E.U. al foglio
121, particella 2489 (graffato con particella 2129 sub. 12), con annesso B.C.N.C. riportato al foglio
121 particella 2492; − autorimessa (C/6), censita al N.C.E.U. al foglio 121, particella 2129, sub. 4; c) ordinare al competente Conservatore la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di ogni responsabilità a riguardo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
La ricorrente, in qualità di cessionaria del credito garantito da ipoteca sull'immobile di proprietà del defunto , a fondamento della domanda proposta ha dedotto e documentato quanto Persona_1
segue:
- con atto stipulato a rogito del notaio dott. di Ferrara, del 01 agosto 2002, rep. Persona_2
24210, racc. 7159, concedeva ai sigg. e un mutuo Controparte_4 Parte_2 CP_1 fondiario di euro 77.500,00, ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D.Lgs. n. 385/1993, da rimborsare ratealmente alle condizioni e con gli interessi previsti nel contratto medesimo (cfr. doc. 06);
- con il medesimo atto, a garanzia del rimborso del mutuo suddetto e dei relativi interessi, anche moratori, i sigg. e consentivano l'iscrizione di ipoteca volontaria a Persona_1 Controparte_3
favore di sui seguenti immobili di loro proprietà: nel Comune di Portomaggiore Controparte_4
(FE), Via Somalia, n.12: − abitazione (A/3) censita al N.C.E.U. al foglio 121, particella 2489 (graffato con particella 2129 sub. 12), con annesso B.C.N.C. riportato al foglio 121 particella 2492; − autorimessa (C/6), censita al N.C.E.U. al foglio 121, particella 2129, sub. 4;
- la predetta ipoteca è stata iscritta in data 07 agosto 2002 form. 3253, rinnovata in data 27 luglio 2022, formalità 2332, per l'importo di euro 155.000,00, presso l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Ferrara (doc. 07);
- nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Persona_1 C.F._4
è deceduto a Portomaggiore il 10 aprile 2020 (doc. 08);
- chiamati all'eredità del sig. risultavano essere: • la moglie, sig.ra Persona_1 Controparte_3 nata a [...] il [...] (cod. fisc.: ; • la figlia, sig.ra C.F._3
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ); • la CP_1 C.F._1
figlia, sig.ra nata a [...] il [...] (cod. fisc.: Controparte_2
); C.F._2
- la ricorrente, quale cessionaria del credito verso il debitore ipotecario, depositava presso la sez.
Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Ferrara ricorso ex art. 481 c.c., RG 222/2024, al fine di richiedere la fissazione di un termine entro il quale i predetti chiamati all'eredità avrebbero dovuto dichiarare se accettassero o meno l'eredità del de cuius (doc. 09);
pagina 2 di 4 - in data 06/02/2024 il giudice fissava in data 27 marzo 2024 udienza di comparizione delle parti (doc.
10) e con provvedimento del 10 aprile 2024 assegnava ai chiamati all'eredità del de cuius un termine di
90 giorni per dichiarare se accettassero l'eredità o se vi rinunciassero (doc. 11);
- a seguito della notifica del predetto provvedimento, le sigg.re e Controparte_3 CP_1 si costituivano e depositavano le rispettive dichiarazioni di accettazione dell'eredità Controparte_2
del sig. (docc. 12 – 13 – 14); Persona_1
- nelle suddette costituzioni, le sigg.re e Controparte_3 CP_1 Controparte_2
affermavano che la qualità di erede era già stata da loro assunta ex art. 476 c.c., avendo compiuto atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità, quali la chiusura del conto corrente presso BPER, intestato al de cuius e caduto in successione, l'effettuata cessione della quota della società Pt_3
Le convenute sono rimaste contumaci ad eccezione di , la quale, costituitasi nel presente CP_1
giudizio non ha contestato i fatti dedotti da parte ricorrente, e non si è opposta al richiesto accertamento, ma ha richiesto la compensazione delle spese di lite.
La domanda merita accoglimento.
E' pacifico e documentale in causa che le convenute, chiamate all'eredità, in data 08 luglio 2024 depositavano le rispettive dichiarazioni di accettazione dell'eredità del sig. innanzi al Persona_1
giudice della volontaria giurisdizione (docc. 12 – 13 – 14 ricorrente) affermando che la qualità di erede era già stata da loro assunta ex art. 476 c.c., avendo compiuto atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità, quali la chiusura del conto corrente presso BPER, intestato al de cuius e caduto in successione, l'effettuata cessione della quota della società Marmi Pasini s.a.s., nonché il continuato possesso dell'abitazione, quale bene ereditario.
Rilevato che la convenuta non ha contestato le predette circostanze e non si è opposta alla domanda di accertamento formulata dalla ricorrente, cessionaria del credito ipotecario gravante sul bene immobile già di proprietà del de cuius ed oggi nella titolarità delle eredi, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che e hanno accettato l'eredità Controparte_3 CP_1 Controparte_2
di nato a [...] il [...] (cod. fisc. ) Persona_1 C.F._4
pagina 3 di 4 e deceduto a Portomaggiore il 10 aprile 2020;
2) dichiara, per l'effetto, che e sono titolari per la Controparte_3 CP_1 Controparte_2
quota di 1/3 ciascuno del diritto di proprietà sui seguenti immobili: nel Comune di Portomaggiore (FE),
Via Somalia, n.12: − abitazione (A/3) censita al N.C.E.U. al foglio 121, particella 2489 (graffato con particella 2129 sub. 12), con annesso B.C.N.C. riportato al foglio 121 particella 2492; autorimessa
(C/6), censita al N.C.E.U. al foglio 121, particella 2129, sub. 4;
3) ordina al competente Conservatore la trascrizione della presente sentenza.
4) spese compensate.
Ferrara, 7 marzo 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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