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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11925 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 19086/2020, avente ad oggetto: riconoscimento interessi per pagamenti in ritardo e vertente tra
(C.F. ), con sede in Milano, Parte_1 P.IVA_1 via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo
ME, NN ME PA e GI CA
Attrice
e
2 (C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via S.
Leonardo, 2 - 80047 San GI ES (NA), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli;
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1) In via principale, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell' , in Parte_2 CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di : Parte_2
I. € 11.135,81 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento delle fatture indicate in dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogata nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito azionate con la citazione, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4
c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
III. € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le sottostanti fatture (indicate nelle
Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito azionate, oltre interessi sull'importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo;
2) In via subordinata: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_2 ottenere il pagamento da parte dell'Istituto e, per l'effetto,
Part condannare l'Istituto al pagamento in favore di di Parte_2 ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_2 per:
• • importo dovuto a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento delle fatture indicate in dettaglio allegato alle Note Debito;
• • interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
• - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12,
• - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• • importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
3) In ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Istituto Parte_2
e, per l'effetto, condannare l'Istituto al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_2 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria Parte_2 dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
4) In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive;
per la convenuta:
1)In via preliminare ed assorbente, dichiarare l'estinzione del giudizio a norma dell'art. 307 c.p.c.;
2)Respingere la domanda in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata e comunque non provata;
1) Spese vinte;
MOTIVI DELLA DECISIONE ha citato in giudizio la Parte_1 [...]
2 per ottenere il riconoscimento Controparte_1 degli interessi sulle somme corrisposte dalla convenuta in ritardo.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: di vantare un credito di euro 11135,81 a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento delle fatture indicate nella nota debito n.90009102 del 20.07.2018 dell'importo di € 10.891,54 e della n.90008779 del 18.04.2019 dell'importo di € 244,27; che si trattava del pagamento di fatture emesse dalla TA Consortile
Part e da questa cedute a e tardivamente pagate dall'Istituto a
Part ; che la TA e l' convenuto avevano stipulato un CP_2 contratto avente ad oggetto l'esecuzione del servizio di pulizia. La convenuta 2 ha eccepito: Controparte_1 la nullità della citazione;
l'inefficacia della cessione;
l'inesistenza del credito;
che i crediti asseritamente ceduti risulterebbero da semplici fatture le quali in linea generale non hanno valore probatorio e tantomeno lo hanno nei confronti della
P.A..
Ciò premesso, la domanda dell'attrice non è fondata.
L'attrice non ha depositato i contratti di appalto di stipulati tra la cedente TA e la convenuta Controparte_1
. 2.
[...]
La convenuta è una Pubblica Amministrazione cosicchè i contratti dovevano essere conclusi in forma scritta.
In mancanza della valida conclusione dei contratti non può essere riconosciuto il diritto dell'attrice al pagamento degli interessi sulle somme versate in ritardo dalla convenuta.
Quanto, poi, alla richiesta avanzata dall'attrice in via subordinata di condanna della convenuta al pagamento di un indennizzo ex art.2041 cc, viene in rilievo una domanda del tutto generica formulata solo nelle conclusioni dell'atto di citazione senza ilo supporto di alcuna concreta giustificazione.
Tale domanda non può essere accolta.
L'indebito arricchimento dell'istituto convenuto non rientra tra i crediti ceduti all'attrice.
A ciò si aggiunge che non sono stati dimostrati l'arricchimento e la sua misura.
Consegue che anche tale domanda dell'attrice deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti della Parte_1 Controparte_1
2, ogni diversa, istanza, difesa ed eccezione
[...] disattesa, così provvede:
1)Rigetta le domande dell'attrice; 2)Condanna l'attrice al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla convenuta che liquida in euro 1700,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Napoli, 17.12.2025. Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 19086/2020, avente ad oggetto: riconoscimento interessi per pagamenti in ritardo e vertente tra
(C.F. ), con sede in Milano, Parte_1 P.IVA_1 via Domenichino n. 5, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo
ME, NN ME PA e GI CA
Attrice
e
2 (C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via S.
Leonardo, 2 - 80047 San GI ES (NA), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli;
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1) In via principale, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell' , in Parte_2 CP_2 persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' in persona del CP_2 legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di : Parte_2
I. € 11.135,81 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento delle fatture indicate in dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogata nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito azionate con la citazione, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4
c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
III. € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le sottostanti fatture (indicate nelle
Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito azionate, oltre interessi sull'importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo;
2) In via subordinata: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_2 ottenere il pagamento da parte dell'Istituto e, per l'effetto,
Part condannare l'Istituto al pagamento in favore di di Parte_2 ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_2 per:
• • importo dovuto a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento delle fatture indicate in dettaglio allegato alle Note Debito;
• • interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
• - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12,
• - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• • importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
3) In ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Istituto Parte_2
e, per l'effetto, condannare l'Istituto al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_2 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria Parte_2 dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
4) In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive;
per la convenuta:
1)In via preliminare ed assorbente, dichiarare l'estinzione del giudizio a norma dell'art. 307 c.p.c.;
2)Respingere la domanda in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata e comunque non provata;
1) Spese vinte;
MOTIVI DELLA DECISIONE ha citato in giudizio la Parte_1 [...]
2 per ottenere il riconoscimento Controparte_1 degli interessi sulle somme corrisposte dalla convenuta in ritardo.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: di vantare un credito di euro 11135,81 a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento delle fatture indicate nella nota debito n.90009102 del 20.07.2018 dell'importo di € 10.891,54 e della n.90008779 del 18.04.2019 dell'importo di € 244,27; che si trattava del pagamento di fatture emesse dalla TA Consortile
Part e da questa cedute a e tardivamente pagate dall'Istituto a
Part ; che la TA e l' convenuto avevano stipulato un CP_2 contratto avente ad oggetto l'esecuzione del servizio di pulizia. La convenuta 2 ha eccepito: Controparte_1 la nullità della citazione;
l'inefficacia della cessione;
l'inesistenza del credito;
che i crediti asseritamente ceduti risulterebbero da semplici fatture le quali in linea generale non hanno valore probatorio e tantomeno lo hanno nei confronti della
P.A..
Ciò premesso, la domanda dell'attrice non è fondata.
L'attrice non ha depositato i contratti di appalto di stipulati tra la cedente TA e la convenuta Controparte_1
. 2.
[...]
La convenuta è una Pubblica Amministrazione cosicchè i contratti dovevano essere conclusi in forma scritta.
In mancanza della valida conclusione dei contratti non può essere riconosciuto il diritto dell'attrice al pagamento degli interessi sulle somme versate in ritardo dalla convenuta.
Quanto, poi, alla richiesta avanzata dall'attrice in via subordinata di condanna della convenuta al pagamento di un indennizzo ex art.2041 cc, viene in rilievo una domanda del tutto generica formulata solo nelle conclusioni dell'atto di citazione senza ilo supporto di alcuna concreta giustificazione.
Tale domanda non può essere accolta.
L'indebito arricchimento dell'istituto convenuto non rientra tra i crediti ceduti all'attrice.
A ciò si aggiunge che non sono stati dimostrati l'arricchimento e la sua misura.
Consegue che anche tale domanda dell'attrice deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti della Parte_1 Controparte_1
2, ogni diversa, istanza, difesa ed eccezione
[...] disattesa, così provvede:
1)Rigetta le domande dell'attrice; 2)Condanna l'attrice al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla convenuta che liquida in euro 1700,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Napoli, 17.12.2025. Il Giudice
dott. Mauro Impresa