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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/07/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 774/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 774/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 4.6.2025 vertente
TRA
, CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'avv. ZANDOLIN MAURO
ATTORE
E
, CF: , CP C.F._2
C.F. CP_2 C.F._3 rappresentate e difese come in atti dall'avv. MARIVO STEFANIA
CONVENUTO
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni: all'udienza del 4.6.2025 le parti concludevano come in atti.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
La causa è decisa con rito monocratico a seguito dell'abrogazione del n. 6 dell'art. 50-bis c.p.c. ad opera del d.lgs. 149/2022.
2. La presente causa ha ad oggetto l'azione di nullità di una serie di donazioni, con conseguente domanda di restituzione alla comunione ereditaria delle relative somme, spiegata da contro Parte_1
e ; le parti sono, rispettivamente, il figlio CP CP_2 del de cuius , deceduto il 26.06.2023 a Lendinara – da Persona_1 un lato – e la seconda moglie e la di lei figlia – dall'altro. Queste le conclusioni così come rassegnate dall'attore in prima memoria integrativa:
ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi di cui premessa, la nullità per difetto della forma ex art.782 c.c. prevista, delle donazioni eseguite da Persona_1
(C.F.: ), nato il 19.021961 a Tortona (AL) e deceduto il C.F._4
26.06.2023 a Lendinara come di seguito specificate:
-assegno Banca Monte dei Paschi di Siena n. 903 6080965759 datato 11.02.2022 per l'importo di euro 14.500 intestato a (doc.5); CP_2
-assegno Banca Monte dei Paschi di Siena n. 903 6080965760-12 datato 21.02.2022 per l'importo di euro 18.400,00 intestato a (doc.6); CP_2
-assegno Banca Monte dei Paschi di Siena n-903 6080965768-07 datato 07.03.2022 per l'importo di euro 19.300,00 intestato a (doc.7); CP
-assegno Banca Monte dei Paschi di Siena n.903 6080965769-08 datato 08.03.2022 per l'importo di euro 50.000,00 intestato a (doc.8). CP
Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Tribunale DICHIARARE che l'importo complessivo delle donazioni nulle pari ad euro 102.200,00 fa parte dell'asse ereditario del de cuius e, di conseguenza, Voglia CONDANNARE Persona_1 CP
(C.F.: ) residente in [...]
109 e (C.F.: ) residente in [...] CP_2 C.F._3
2 via Sabbioni Alti 5/c, a versare alla massa ereditaria del de cuius , Persona_1
e per essa all'erede l'importo di euro 102.200,00 nonché Voglia Parte_1
l'Ill.mo Tribunale ACCERTARE il diritto dell'attore a trattenere Parte_1
l'importo di euro 51.100,00, pari alla quota spettantegli, ex art.542 c.c., in virtù della successione legittima del padre o, comunque, la diversa Persona_1 somma risultante di giustizia.
In via subordinata, voglia l'ill.mo Tribunale ACCERTARE e DICHIARARE che i titoli
-assegno Banca Monte dei Paschi di Siena n. 903 6080965759 datato 11.02.2022 per l'importo di euro 14.500 intestato a (doc.5); CP_2
-assegno Banca Monte dei Paschi di Siena n. 903 6080965760-12 datato 21.02.2022 per l'importo di euro 18.400,00 intestato a (doc.6); CP_2
-assegno Banca Monte dei Paschi di Siena n-903 6080965768-07 datato 07.03.2022 per l'importo di euro 19.300,00 intestato a (doc.7); CP
-assegno Banca Monte dei Paschi di Siena n.903 6080965769-08 datato 08.03.2022 per l'importo di euro 50.000,00 intestato a (doc.8), CP
costituiscono donazioni indirette eseguite in vita da e, per Persona_1
l'effetto, Voglia l'Ill.mo Tribunale ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti in premesse, l'avvenuta lesione della quota di legittima spettante a in qualità di erede del sig , ex art.532 c.c., per Parte_1 Persona_1
l'importo di euro 33.781,00 e, di conseguenza, Voglia l'I.ll.mo DISPORRE la riduzione per il medesimo importo della donazione ricevuta da a CP mezzo assegno Banca Monte dei Paschi di Siena n.903 6080965769-08 datato
08.03.2022 per l'importo di euro 50.000,00 intestato alla stessa (doc.8) CP
e, per l'effetto, CONDANNARE a versare al coerede CP Parte_1
l'importo di euro 33.781,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia.
Le allegazioni in fatto sono lineari: in sostanza, allega l'attore che, a seguito dell'apertura della successione, l'unico attivo ereditario era costituito da una ridotta giacenza sul conto corrente intestato al de cuius, già spartito tra gli eredi odierne parti;
a seguito di richiesta di documentazione bancaria, tuttavia, emergeva che somme estremamente cospicue erano state versate a mezzo assegni dal de cuius alle resistenti nel periodo antecedente alla morte: di tali versamenti è chiesta dunque la declaratoria di nullità in quanto donazioni prive del requisito formale, con conseguente
3 riconferimento all'asse ereditario e condanna al pagamento all'attore della rispettiva quota, pari a 1/2.
3. Si sono costituite le convenute, opponendosi all'avversa domanda. La tesi delle resistenti, pacifiche le dazioni di denaro, è che le stesse vadano giuridicamente qualificate come adempimenti di doveri naturali. Le convenute, riepilogati brevemente i dissapori tra il de cuius e la sua prima moglie, rappresentano che questi visse dal 2015 e sino alla morte presso la casa della seconda moglie, di cui questa era ed è nuda proprietaria, mentre la figlia era ed è usufruttuaria;
che nel
2018 a fu diagnosticato un tumore al rene, con Persona_1 conseguente gravoso intervento chirurgico;
che questi fu poi licenziato il 30.12.2019, potendo godere sino al momento della pensione (1.11.2021) solo della NASPI;
che dal 2020 la convenuta abbandonò il lavoro per poterlo seguire nelle terapie, CP anche a seguito delle successive diagnosi di metastasi diffuse;
che, in definitiva, i pagamenti effettuati in favore delle convenute sono stati intesi da come volti a sdebitarsi per l'assistenza Persona_1 ricevuta nel periodo della grave malattia, come risulta dalle scritture redatte in occasione delle varie dazioni monetarie (docc. 11 e 12 convenuto). È inoltre allegato che il matrimonio tra e CP
avvenne solo in articulo mortis, in data 29.5.2023 (doc. Persona_1
13 convenuto)
In via riconvenzionale, la sola convenuta domanda, CP inoltre, la condanna dell'attore al pagamento della quota parte delle spese funerarie di €2.106,21 – somma modificata in prima memoria con l'aggiunta di ulteriori €398,39, richiesti e corrisposti medio tempore all'Agenzia delle Entrate.
4. In sede di prima memoria integrativa, parte attrice ribadisce il disconoscimento, già effettuato a verbale del 13.11.2024, della sottoscrizione dei documenti 11 e 12 di parte convenuta (la quale, a sua volta, a verbale ha dichiarato di volersene avvalere); svolge quindi argomentazioni a difesa della propria tesi, contestando nel merito le allegazioni avversarie e le conseguenze che ne vengono tratte in punto di diritto.
4 Nelle seconde memorie integrative non vengono svolte considerazioni tali da modificare l'assetto del perimetro del decidere.
5. La domanda è infondata e non può essere accolta quanto alla posizione di , mentre è fondata quanto alla posizione di CP
. CP_2
6. In punto di diritto, al fine di stabilire se le dazioni di cui si discorre abbiano natura di donazione remuneratoria (che esige il requisito della forma forte – cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10262 del 18/05/2016) o di adempimento dell'obbligazione naturale – che prescinde da requisiti formali, in quanto atto di mero adempimento di una obbligazione imperfetta - va richiamato l'insegnamento della Corte di legittimità, qui fatto proprio, a mente del quale “La liberalità fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario (cd. donazione rimuneratoria) differisce dall'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., la cui sussistenza postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19578 del 2016). Nella motivazione di tale precedente, in particolare, si legge che la “Corte ha infatti già avuto modo di chiarire (cfr. sent. n. 1007/80) che l'articolo 2034 c.c. distingue le obbligazioni naturali in due categorie, prevedendo, al secondo comma, fattispecie tipiche di obbligazioni naturali (casi, cioè, esplicitamente contemplati dalla legge di atti socialmente e moralmente leciti, che non assurgono però a vincoli giuridici e sono quindi sforniti di azione, quali l'adempimento della disposizione fiduciaria e il pagamento del debito prescritto e del debito di gioco) e, al primo comma, con disposizione molto più ampia, l'esecuzione spontanea di un dovere morale (o di coscienza) o sociale. Con riferimento a tale disposizione di carattere generico,
l'indagine sulla sussistenza di un'obbligazione naturale è duplice, dovendo accertarsi, da un lato, se nel caso dedotto sussista un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società e, dall'altro, se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una
5 prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso)”.
Il crinale tra donazione remuneratoria e adempimento dell'obbligazione naturale / donazione d'uso è stato esaminato anche più di recente dalla giurisprudenza di legittimità – peraltro sempre in relazione a questione di spostamenti patrimoniali lesivi dei diritti degli eredi: in una recente pronuncia, chiarisce ancora la Suprema
Corte che “la donazione remuneratoria, la quale consiste nella liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, è una donazione vera e propria, perciò assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione;
al contrario, affinché si realizzi una liberalità in occasione di servizi resi, non implicante gli effetti normali della donazione, occorre, da un lato, che l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge ovvero in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e, dall'altro, che sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente. Allorché
l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, infine, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
41480 del 24/12/2021).
In sintesi, a livello qualificatorio e al fine di distinguerla da altri e diversi negozi giuridici, la Cassazione definisce la donazione remuneratoria come un “contratto che soggiace alle condizioni di forma previste dall'art. 782 c.c., consiste in un'attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare i servizi resi dal donatario” (cfr. la già citata Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 10262 del 18/05/2016).
7. Ritiene questo giudicante che, sulla scorta delle allegazioni delle parti, dei documenti prodotti, dell'istruttoria espletata e del quadro
6 giurisprudenziale sopra tratteggiato, la domanda principale non possa essere accolta, ricorrendo i presupposti dell'adempimento dell'obbligazione naturale.
Come sopra richiamato in diritto, affinché una determinata elargizione sia qualificabile come adempimento di un dovere naturale, è necessario innanzitutto che un obbligo morale esista;
tale circostanza è stata rinvenuta, nella più recente giurisprudenza, anche nei casi di convivenza more uxorio, come pure evidenziato da parte convenuta – nel caso di specie, si rammenta, il matrimonio è avvenuto solo nell'imminenza della morte, dopo quasi dieci anni di convivenza.
Le unioni di fatto, infatti, quali formazioni sociali rilevanti ex art. 2
Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale e si configurano come adempimento di un'obbligazione naturale ove siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza. Ne consegue che, in un tale contesto,
l'attività lavorativa e di assistenza svolta in favore del convivente
"more uxorio" assume una siffatta connotazione quando sia espressione dei vincoli di solidarietà ed affettività di fatto esistenti, alternativi a quelli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, quale il rapporto di lavoro subordinato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1266 del 25/01/2016; nel medesimo senso, ferma la verifica di proporzionalità e adeguatezza, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16864 del
13/06/2023). Si tratta, con ogni evidenza, di principio volto alla valorizzazione dei valori inderogabili di solidarietà umana che la
Costituzione repubblicana pone a fondamento dell'organizzazione della nostra società, principi alla luce dei quali è necessario leggere gli istituti giuridici allorquando emergano difficoltà ermeneutiche che pongano incertezze applicative, quale criterio di soluzione delle antinomie interpretative.
Nel caso di specie, con riferimento alla posizione di si CP osserva che è indubitabile come questa si sia dedicata anima e corpo alla cura del compagno – prima – e marito – poi- nei sei lunghi anni in cui è stato affetto dal grave male che ne ha pregiudicato sempre di più
7 l'autonomia, sino a renderlo totalmente dipendente dall'assistenza altrui. Sul punto, le testimonianze assunte sono assolutamente concordi: escussi in udienza il fratello del de cuius, la di lui moglie e la sorella della convenuta , tutti hanno confermato che CP quest'ultima, sin dal 2017, ha diligentemente accudito il compagno, portandolo alle visite, acquistando i medicinali, seguendolo nei ricoveri e prestando assistenza continuativa quando la situazione si è aggravata, compromettendo l'autonomia di sino Persona_1 all'allettamento permanente. La gravità dell'impegno richiesto, specie nell'ultimo periodo, emerge sempre dalle testimonianze assunte, laddove è detto che a volte aveva esigenza di chiamare CP per avere ulteriore aiuto.
Tali deposizioni, tutte concordi e pienamente credibili, collimano perfettamente con lo scritto firmato da , con il quale Persona_1 egli fa riferimento alla volontà di sdebitarsi per l'assistenza continua prestata dalla . Detto scritto, pur non avente data certa, per CP ovvie ragioni è precedente alla morte di , e Persona_1 verosimilmente è stato redatto in data prossima alla stessa, probabilmente a marzo 2022, tenuto conto della data dell'assegno corrispondente e stante il riferimento all'assistenza continua, giorno e notte, sette giorni su sette. Quanto alla autenticità dello scritto, come evidenziato all'udienza del 12.3.2025, ove si è svolta la comparazione con numerosi altri documenti di certa autenticità, non vi è dubbio che la firma sia vera: la stessa è infatti molto simile ai comparabili prodotti, e non è stato dedotto alcun ragionevole motivo perché debba ritenersene la contraffazione.
Ebbene, sulla base del richiamato quadro di fatto e di diritto, si ritiene che la volontà del de cuius sia senz'altro coerente con quella di adempiere a un'obbligazione naturale. Sussiste certamente l'elemento della conformità ai doveri di solidarietà comunemente sentiti nella società, vertendosi in materia di assistenza morale e materiale al compagno;
la volontà di adempiere spontaneamente, pur senza esservi giuridicamente tenuto, emerge dal documento prodotto. Si ritiene inoltre che la volontà possa ritenersi, dal complesso della situazione accertata, riferibile anche alla separata dazione avvenuta
8 con l'assegno Banca Monte dei Paschi di Siena n-903 6080965768-07 datato 07.03.2022 per l'importo di euro 19.300,00; ciò in quanto, sebbene lo scritto prodotto si riferisca solo all'assegno da €50.000,00, gli stessi sono stati tratti a distanza di un giorno, sicché appare ragionevole ritenere unitaria la volontà che ha mosso il de cuius.
Quanto, infine, al criterio di proporzionalità, osserva questo giudicante che, sebbene l'importo in valore assoluto non sia esiguo
(€50.000,00 +€19.300), lo stesso va ragguagliato alla durata della malattia del de cuius, esordita nel 2017 e già da allora manifestatasi come molto grave (già nel 2017 fu operato al rene – teste Tes_1
, ed evoluta in maniera sempre più grave sino alla morte,
[...] avvenuta nel 2023. Tenuto conto che l'assegno data al marzo 2022, anche a voler trascurare l'assistenza prestata per tutto l'ultimo anno di vita di , si tratterebbe di un importo complessivo Persona_1 pari a poco più di mille euro al mese – importo che si riduce ulteriormente sotto i mille euro mensili, se si considera tutto il periodo di assistenza effettivamente prestato. A ciò va aggiunta ad abundantiam l'ulteriore considerazione, allegata da parte convenuta e non specificamente contestata, per cui , nel corso degli CP anni, si sarebbe fatta carico per intero degli oneri del ménage familiare,
Ciò posto, allora, ritiene questo giudicante che non vi sia una sproporzione tra quanto corrisposto e l'attività svolta, e che, pertanto, deve ritenersi che il pagamento dei due assegni in favore di CP
costituisca adempimento di obbligazione naturale. La domanda
[...] va pertanto, sul punto, respinta.
8. Quanto alla posizione di , questa risulta aver ricevuto, il CP_2
21.2.2022 e 7.3.2022, assegni per complessivi €32.900,00. In una scrittura analoga a quella esaminata per la posizione di CP
(e sulla cui autenticità valgono le medesime considerazioni già svolte in precedenza), dichiara la volontà di voler Persona_1 corrispondere il valore d'uso dell'abitazione presso cui ha vissuto nel corso della sua convivenza con . In punto di fatto, va CP osservato che costituiscono fatti pacifici nel presente giudizio – e quindi non bisognevoli di prova a mente dell'art. 115 c.p.c. - le circostanze per cui ha convissuto con Persona_1 CP
9 dal 2015 sino alla morte, avvenuta il 26.6.2023, e che l'immobile di abitazione era intestato a quanto alla nuda proprietà, CP mentre ne aveva l'usufrutto. CP_2
9. Al fine di valutare se si tratti di adempimento di obbligazione naturale, dovranno valutarsi i medesimi parametri già prima richiamati.
In punto di spontaneità dell'adempimento, anche in questo caso non vi è dubbio, essendo chiaro il tenore della dichiarazione sottoscritta dal de cuius.
In punto di coerenza della prestazione con l'adempimento di doveri morali e sociali secondo il sentire comune, il requisito sussiste, in quanto corrisponde con la volontà di compensare la messa a disposizione di una abitazione presso cui, per numerosi anni, il de cuius e la compagna hanno potuto coabitare (si ricorda che CP
aveva la mera nuda proprietà, e non il diritto di uso
[...] dell'immobile): sebbene, quindi, l'ospitalità spontanea non chieda corrispettivo, è azione conforme al sentire comune quella di volerla comunque compensare.
Quanto, infine, al requisito della proporzionalità, si osserva che l'importo complessivo corrisposto, ripartito per un periodo di otto anni, ammonta a un valore pari a poco meno di quattrocento euro.
Ora, se tale importo potrebbe risultare congruo con riguardo al pagamento di un intero canone di locazione, di certo appare eccessivo ove si rilevi che “l'occupazione” non aveva ad oggetto l'intero immobile, ma la sola quota di un terzo. Non essendo disponibili in atti allegazioni e prove che consentano di stabilire se si trattasse di un immobile di particolare pregio, tale da giustificare un ipotetico canone di affitto pari o superiore a €1.200,00 mensili circa (il triplo di quanto corrisposto), appare più ragionevole ritenere che l'importo sia incongruo rispetto al canone medio di una abitazione di tipo ordinario: del resto, si tratta di un fabbricato di cinque vani, acquistato per 103mln di lire nel 1999, sicché lo stesso non pare essere di speciale pregio.
10 La domanda, dunque, va accolta, con qualificazione dell'atto quale donazione remuneratoria nulla per difetto di forma.
10. Alla nullità dell'atto consegue l'obbligo di riconferire alla comunione ereditaria la somma di €32.900,00. La domanda formulata dall'attore, relativa al “diritto di trattenere” la metà delle somme riconferite può sostanzialmente interpretarsi come domanda di divisione. Tenuto conto che non ha domandato l'assegnazione della CP propria quota in caso di accertamento della nullità dei pagamenti effettuati in favore di , esigenze di economia dei mezzi CP_2 giuridici consentono di disporre direttamente la condanna di questa al pagamento, in favore dell'attore, della quota ereditaria spettante, pari ad €16.450,00, ovverosia la metà.
11. Va, ora esaminata la domanda riconvenzionale formulata dalla sola e finalizzata ad ottenere la condanna dell'attore al CP pagamento della quota lui riferibile delle spese funerarie sostenute per il defunto , nonché per le imposte successorie Persona_1 anticipate. La domanda va accolta.
Pacifico in diritto che le spese relative alla successione, incluse imposte e onoranze funebri, gravino sugli eredi pro quota – nel caso odierno, dunque, per metà ciascuno tra e Parte_1 CP
.
[...]
Le spese risultano tutte adeguatamente documente sulla base della documentazione prodotta: l'attore andrà pertanto condannato a rifondere a la somma di €2.305,40 per pesi ereditari CP anticipati.
12. Quanto al regime delle spese, tenuto conto che si tratta di cumulo di domande distinte contro soggetti diversi decise in un unico processo, dovrà procedersi a due separate liquidazioni, tenuto conto del differente esito.
Per la domanda contro l'attore va condannato al CP pagamento delle spese, scaglione €52.000/260.000.
11 Per la domanda contro quest'ultima va condannata CP_2 alle spese in favore dell'attore, scaglione €26.000/52.000.
Tutti i compensi a valori medi.
Tenuto conto della complessità complessiva della lite e della limitatezza delle questioni trattate, si ritiene che il compenso sia congruo a coprire anche la fase di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta le domande di parte attrice rivolte nei confronti di CP
.
[...]
2. Accoglie la domanda principale di parte attrice nei confronti di e, per l'effetto, qualificate le dazioni come donazioni CP_2 remuneratorie prive di forma scritta, dichiara la nullità dei seguenti pagamenti:
o -assegno Banca Monte dei Paschi di Siena n. 903 6080965759 datato 11.02.2022 per l'importo di euro 14.500 intestato a
; CP_2
o -assegno Banca Monte dei Paschi di Siena n. 903 6080965760-
12 datato 21.02.2022 per l'importo di euro 18.400,00 intestato a
. CP_2
Conseguentemente, previo riconferimento di dette somme nell'asse ereditario di , deceduto il 26.06.2023 a Lendinara, Persona_1 condanna al pagamento, in favore di CP_2 Parte_1 della somma di €16.450,00.
3. Accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta, e per l'effetto condanna a rifondere a la Parte_1 CP somma di €2.305,40 per pesi ereditari anticipati (onoranze funebri, imposte).
12 4. Condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di , che liquida in €14.103,00 oltre spese generali CP al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato.
5. Condanna al pagamento delle spese del presente CP_2 giudizio in favore dell'attore, che liquida in € 7.616,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 2.7.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 774/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 4.6.2025 vertente
TRA
, CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dall'avv. ZANDOLIN MAURO
ATTORE
E
, CF: , CP C.F._2
C.F. CP_2 C.F._3 rappresentate e difese come in atti dall'avv. MARIVO STEFANIA
CONVENUTO
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni: all'udienza del 4.6.2025 le parti concludevano come in atti.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
La causa è decisa con rito monocratico a seguito dell'abrogazione del n. 6 dell'art. 50-bis c.p.c. ad opera del d.lgs. 149/2022.
2. La presente causa ha ad oggetto l'azione di nullità di una serie di donazioni, con conseguente domanda di restituzione alla comunione ereditaria delle relative somme, spiegata da contro Parte_1
e ; le parti sono, rispettivamente, il figlio CP CP_2 del de cuius , deceduto il 26.06.2023 a Lendinara – da Persona_1 un lato – e la seconda moglie e la di lei figlia – dall'altro. Queste le conclusioni così come rassegnate dall'attore in prima memoria integrativa:
ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi di cui premessa, la nullità per difetto della forma ex art.782 c.c. prevista, delle donazioni eseguite da Persona_1
(C.F.: ), nato il 19.021961 a Tortona (AL) e deceduto il C.F._4
26.06.2023 a Lendinara come di seguito specificate:
-assegno Banca Monte dei Paschi di Siena n. 903 6080965759 datato 11.02.2022 per l'importo di euro 14.500 intestato a (doc.5); CP_2
-assegno Banca Monte dei Paschi di Siena n. 903 6080965760-12 datato 21.02.2022 per l'importo di euro 18.400,00 intestato a (doc.6); CP_2
-assegno Banca Monte dei Paschi di Siena n-903 6080965768-07 datato 07.03.2022 per l'importo di euro 19.300,00 intestato a (doc.7); CP
-assegno Banca Monte dei Paschi di Siena n.903 6080965769-08 datato 08.03.2022 per l'importo di euro 50.000,00 intestato a (doc.8). CP
Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Tribunale DICHIARARE che l'importo complessivo delle donazioni nulle pari ad euro 102.200,00 fa parte dell'asse ereditario del de cuius e, di conseguenza, Voglia CONDANNARE Persona_1 CP
(C.F.: ) residente in [...]
109 e (C.F.: ) residente in [...] CP_2 C.F._3
2 via Sabbioni Alti 5/c, a versare alla massa ereditaria del de cuius , Persona_1
e per essa all'erede l'importo di euro 102.200,00 nonché Voglia Parte_1
l'Ill.mo Tribunale ACCERTARE il diritto dell'attore a trattenere Parte_1
l'importo di euro 51.100,00, pari alla quota spettantegli, ex art.542 c.c., in virtù della successione legittima del padre o, comunque, la diversa Persona_1 somma risultante di giustizia.
In via subordinata, voglia l'ill.mo Tribunale ACCERTARE e DICHIARARE che i titoli
-assegno Banca Monte dei Paschi di Siena n. 903 6080965759 datato 11.02.2022 per l'importo di euro 14.500 intestato a (doc.5); CP_2
-assegno Banca Monte dei Paschi di Siena n. 903 6080965760-12 datato 21.02.2022 per l'importo di euro 18.400,00 intestato a (doc.6); CP_2
-assegno Banca Monte dei Paschi di Siena n-903 6080965768-07 datato 07.03.2022 per l'importo di euro 19.300,00 intestato a (doc.7); CP
-assegno Banca Monte dei Paschi di Siena n.903 6080965769-08 datato 08.03.2022 per l'importo di euro 50.000,00 intestato a (doc.8), CP
costituiscono donazioni indirette eseguite in vita da e, per Persona_1
l'effetto, Voglia l'Ill.mo Tribunale ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi esposti in premesse, l'avvenuta lesione della quota di legittima spettante a in qualità di erede del sig , ex art.532 c.c., per Parte_1 Persona_1
l'importo di euro 33.781,00 e, di conseguenza, Voglia l'I.ll.mo DISPORRE la riduzione per il medesimo importo della donazione ricevuta da a CP mezzo assegno Banca Monte dei Paschi di Siena n.903 6080965769-08 datato
08.03.2022 per l'importo di euro 50.000,00 intestato alla stessa (doc.8) CP
e, per l'effetto, CONDANNARE a versare al coerede CP Parte_1
l'importo di euro 33.781,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia.
Le allegazioni in fatto sono lineari: in sostanza, allega l'attore che, a seguito dell'apertura della successione, l'unico attivo ereditario era costituito da una ridotta giacenza sul conto corrente intestato al de cuius, già spartito tra gli eredi odierne parti;
a seguito di richiesta di documentazione bancaria, tuttavia, emergeva che somme estremamente cospicue erano state versate a mezzo assegni dal de cuius alle resistenti nel periodo antecedente alla morte: di tali versamenti è chiesta dunque la declaratoria di nullità in quanto donazioni prive del requisito formale, con conseguente
3 riconferimento all'asse ereditario e condanna al pagamento all'attore della rispettiva quota, pari a 1/2.
3. Si sono costituite le convenute, opponendosi all'avversa domanda. La tesi delle resistenti, pacifiche le dazioni di denaro, è che le stesse vadano giuridicamente qualificate come adempimenti di doveri naturali. Le convenute, riepilogati brevemente i dissapori tra il de cuius e la sua prima moglie, rappresentano che questi visse dal 2015 e sino alla morte presso la casa della seconda moglie, di cui questa era ed è nuda proprietaria, mentre la figlia era ed è usufruttuaria;
che nel
2018 a fu diagnosticato un tumore al rene, con Persona_1 conseguente gravoso intervento chirurgico;
che questi fu poi licenziato il 30.12.2019, potendo godere sino al momento della pensione (1.11.2021) solo della NASPI;
che dal 2020 la convenuta abbandonò il lavoro per poterlo seguire nelle terapie, CP anche a seguito delle successive diagnosi di metastasi diffuse;
che, in definitiva, i pagamenti effettuati in favore delle convenute sono stati intesi da come volti a sdebitarsi per l'assistenza Persona_1 ricevuta nel periodo della grave malattia, come risulta dalle scritture redatte in occasione delle varie dazioni monetarie (docc. 11 e 12 convenuto). È inoltre allegato che il matrimonio tra e CP
avvenne solo in articulo mortis, in data 29.5.2023 (doc. Persona_1
13 convenuto)
In via riconvenzionale, la sola convenuta domanda, CP inoltre, la condanna dell'attore al pagamento della quota parte delle spese funerarie di €2.106,21 – somma modificata in prima memoria con l'aggiunta di ulteriori €398,39, richiesti e corrisposti medio tempore all'Agenzia delle Entrate.
4. In sede di prima memoria integrativa, parte attrice ribadisce il disconoscimento, già effettuato a verbale del 13.11.2024, della sottoscrizione dei documenti 11 e 12 di parte convenuta (la quale, a sua volta, a verbale ha dichiarato di volersene avvalere); svolge quindi argomentazioni a difesa della propria tesi, contestando nel merito le allegazioni avversarie e le conseguenze che ne vengono tratte in punto di diritto.
4 Nelle seconde memorie integrative non vengono svolte considerazioni tali da modificare l'assetto del perimetro del decidere.
5. La domanda è infondata e non può essere accolta quanto alla posizione di , mentre è fondata quanto alla posizione di CP
. CP_2
6. In punto di diritto, al fine di stabilire se le dazioni di cui si discorre abbiano natura di donazione remuneratoria (che esige il requisito della forma forte – cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10262 del 18/05/2016) o di adempimento dell'obbligazione naturale – che prescinde da requisiti formali, in quanto atto di mero adempimento di una obbligazione imperfetta - va richiamato l'insegnamento della Corte di legittimità, qui fatto proprio, a mente del quale “La liberalità fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario (cd. donazione rimuneratoria) differisce dall'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., la cui sussistenza postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19578 del 2016). Nella motivazione di tale precedente, in particolare, si legge che la “Corte ha infatti già avuto modo di chiarire (cfr. sent. n. 1007/80) che l'articolo 2034 c.c. distingue le obbligazioni naturali in due categorie, prevedendo, al secondo comma, fattispecie tipiche di obbligazioni naturali (casi, cioè, esplicitamente contemplati dalla legge di atti socialmente e moralmente leciti, che non assurgono però a vincoli giuridici e sono quindi sforniti di azione, quali l'adempimento della disposizione fiduciaria e il pagamento del debito prescritto e del debito di gioco) e, al primo comma, con disposizione molto più ampia, l'esecuzione spontanea di un dovere morale (o di coscienza) o sociale. Con riferimento a tale disposizione di carattere generico,
l'indagine sulla sussistenza di un'obbligazione naturale è duplice, dovendo accertarsi, da un lato, se nel caso dedotto sussista un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società e, dall'altro, se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una
5 prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso)”.
Il crinale tra donazione remuneratoria e adempimento dell'obbligazione naturale / donazione d'uso è stato esaminato anche più di recente dalla giurisprudenza di legittimità – peraltro sempre in relazione a questione di spostamenti patrimoniali lesivi dei diritti degli eredi: in una recente pronuncia, chiarisce ancora la Suprema
Corte che “la donazione remuneratoria, la quale consiste nella liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, è una donazione vera e propria, perciò assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione;
al contrario, affinché si realizzi una liberalità in occasione di servizi resi, non implicante gli effetti normali della donazione, occorre, da un lato, che l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge ovvero in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e, dall'altro, che sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente. Allorché
l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, infine, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
41480 del 24/12/2021).
In sintesi, a livello qualificatorio e al fine di distinguerla da altri e diversi negozi giuridici, la Cassazione definisce la donazione remuneratoria come un “contratto che soggiace alle condizioni di forma previste dall'art. 782 c.c., consiste in un'attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare i servizi resi dal donatario” (cfr. la già citata Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 10262 del 18/05/2016).
7. Ritiene questo giudicante che, sulla scorta delle allegazioni delle parti, dei documenti prodotti, dell'istruttoria espletata e del quadro
6 giurisprudenziale sopra tratteggiato, la domanda principale non possa essere accolta, ricorrendo i presupposti dell'adempimento dell'obbligazione naturale.
Come sopra richiamato in diritto, affinché una determinata elargizione sia qualificabile come adempimento di un dovere naturale, è necessario innanzitutto che un obbligo morale esista;
tale circostanza è stata rinvenuta, nella più recente giurisprudenza, anche nei casi di convivenza more uxorio, come pure evidenziato da parte convenuta – nel caso di specie, si rammenta, il matrimonio è avvenuto solo nell'imminenza della morte, dopo quasi dieci anni di convivenza.
Le unioni di fatto, infatti, quali formazioni sociali rilevanti ex art. 2
Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale e si configurano come adempimento di un'obbligazione naturale ove siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza. Ne consegue che, in un tale contesto,
l'attività lavorativa e di assistenza svolta in favore del convivente
"more uxorio" assume una siffatta connotazione quando sia espressione dei vincoli di solidarietà ed affettività di fatto esistenti, alternativi a quelli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, quale il rapporto di lavoro subordinato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1266 del 25/01/2016; nel medesimo senso, ferma la verifica di proporzionalità e adeguatezza, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16864 del
13/06/2023). Si tratta, con ogni evidenza, di principio volto alla valorizzazione dei valori inderogabili di solidarietà umana che la
Costituzione repubblicana pone a fondamento dell'organizzazione della nostra società, principi alla luce dei quali è necessario leggere gli istituti giuridici allorquando emergano difficoltà ermeneutiche che pongano incertezze applicative, quale criterio di soluzione delle antinomie interpretative.
Nel caso di specie, con riferimento alla posizione di si CP osserva che è indubitabile come questa si sia dedicata anima e corpo alla cura del compagno – prima – e marito – poi- nei sei lunghi anni in cui è stato affetto dal grave male che ne ha pregiudicato sempre di più
7 l'autonomia, sino a renderlo totalmente dipendente dall'assistenza altrui. Sul punto, le testimonianze assunte sono assolutamente concordi: escussi in udienza il fratello del de cuius, la di lui moglie e la sorella della convenuta , tutti hanno confermato che CP quest'ultima, sin dal 2017, ha diligentemente accudito il compagno, portandolo alle visite, acquistando i medicinali, seguendolo nei ricoveri e prestando assistenza continuativa quando la situazione si è aggravata, compromettendo l'autonomia di sino Persona_1 all'allettamento permanente. La gravità dell'impegno richiesto, specie nell'ultimo periodo, emerge sempre dalle testimonianze assunte, laddove è detto che a volte aveva esigenza di chiamare CP per avere ulteriore aiuto.
Tali deposizioni, tutte concordi e pienamente credibili, collimano perfettamente con lo scritto firmato da , con il quale Persona_1 egli fa riferimento alla volontà di sdebitarsi per l'assistenza continua prestata dalla . Detto scritto, pur non avente data certa, per CP ovvie ragioni è precedente alla morte di , e Persona_1 verosimilmente è stato redatto in data prossima alla stessa, probabilmente a marzo 2022, tenuto conto della data dell'assegno corrispondente e stante il riferimento all'assistenza continua, giorno e notte, sette giorni su sette. Quanto alla autenticità dello scritto, come evidenziato all'udienza del 12.3.2025, ove si è svolta la comparazione con numerosi altri documenti di certa autenticità, non vi è dubbio che la firma sia vera: la stessa è infatti molto simile ai comparabili prodotti, e non è stato dedotto alcun ragionevole motivo perché debba ritenersene la contraffazione.
Ebbene, sulla base del richiamato quadro di fatto e di diritto, si ritiene che la volontà del de cuius sia senz'altro coerente con quella di adempiere a un'obbligazione naturale. Sussiste certamente l'elemento della conformità ai doveri di solidarietà comunemente sentiti nella società, vertendosi in materia di assistenza morale e materiale al compagno;
la volontà di adempiere spontaneamente, pur senza esservi giuridicamente tenuto, emerge dal documento prodotto. Si ritiene inoltre che la volontà possa ritenersi, dal complesso della situazione accertata, riferibile anche alla separata dazione avvenuta
8 con l'assegno Banca Monte dei Paschi di Siena n-903 6080965768-07 datato 07.03.2022 per l'importo di euro 19.300,00; ciò in quanto, sebbene lo scritto prodotto si riferisca solo all'assegno da €50.000,00, gli stessi sono stati tratti a distanza di un giorno, sicché appare ragionevole ritenere unitaria la volontà che ha mosso il de cuius.
Quanto, infine, al criterio di proporzionalità, osserva questo giudicante che, sebbene l'importo in valore assoluto non sia esiguo
(€50.000,00 +€19.300), lo stesso va ragguagliato alla durata della malattia del de cuius, esordita nel 2017 e già da allora manifestatasi come molto grave (già nel 2017 fu operato al rene – teste Tes_1
, ed evoluta in maniera sempre più grave sino alla morte,
[...] avvenuta nel 2023. Tenuto conto che l'assegno data al marzo 2022, anche a voler trascurare l'assistenza prestata per tutto l'ultimo anno di vita di , si tratterebbe di un importo complessivo Persona_1 pari a poco più di mille euro al mese – importo che si riduce ulteriormente sotto i mille euro mensili, se si considera tutto il periodo di assistenza effettivamente prestato. A ciò va aggiunta ad abundantiam l'ulteriore considerazione, allegata da parte convenuta e non specificamente contestata, per cui , nel corso degli CP anni, si sarebbe fatta carico per intero degli oneri del ménage familiare,
Ciò posto, allora, ritiene questo giudicante che non vi sia una sproporzione tra quanto corrisposto e l'attività svolta, e che, pertanto, deve ritenersi che il pagamento dei due assegni in favore di CP
costituisca adempimento di obbligazione naturale. La domanda
[...] va pertanto, sul punto, respinta.
8. Quanto alla posizione di , questa risulta aver ricevuto, il CP_2
21.2.2022 e 7.3.2022, assegni per complessivi €32.900,00. In una scrittura analoga a quella esaminata per la posizione di CP
(e sulla cui autenticità valgono le medesime considerazioni già svolte in precedenza), dichiara la volontà di voler Persona_1 corrispondere il valore d'uso dell'abitazione presso cui ha vissuto nel corso della sua convivenza con . In punto di fatto, va CP osservato che costituiscono fatti pacifici nel presente giudizio – e quindi non bisognevoli di prova a mente dell'art. 115 c.p.c. - le circostanze per cui ha convissuto con Persona_1 CP
9 dal 2015 sino alla morte, avvenuta il 26.6.2023, e che l'immobile di abitazione era intestato a quanto alla nuda proprietà, CP mentre ne aveva l'usufrutto. CP_2
9. Al fine di valutare se si tratti di adempimento di obbligazione naturale, dovranno valutarsi i medesimi parametri già prima richiamati.
In punto di spontaneità dell'adempimento, anche in questo caso non vi è dubbio, essendo chiaro il tenore della dichiarazione sottoscritta dal de cuius.
In punto di coerenza della prestazione con l'adempimento di doveri morali e sociali secondo il sentire comune, il requisito sussiste, in quanto corrisponde con la volontà di compensare la messa a disposizione di una abitazione presso cui, per numerosi anni, il de cuius e la compagna hanno potuto coabitare (si ricorda che CP
aveva la mera nuda proprietà, e non il diritto di uso
[...] dell'immobile): sebbene, quindi, l'ospitalità spontanea non chieda corrispettivo, è azione conforme al sentire comune quella di volerla comunque compensare.
Quanto, infine, al requisito della proporzionalità, si osserva che l'importo complessivo corrisposto, ripartito per un periodo di otto anni, ammonta a un valore pari a poco meno di quattrocento euro.
Ora, se tale importo potrebbe risultare congruo con riguardo al pagamento di un intero canone di locazione, di certo appare eccessivo ove si rilevi che “l'occupazione” non aveva ad oggetto l'intero immobile, ma la sola quota di un terzo. Non essendo disponibili in atti allegazioni e prove che consentano di stabilire se si trattasse di un immobile di particolare pregio, tale da giustificare un ipotetico canone di affitto pari o superiore a €1.200,00 mensili circa (il triplo di quanto corrisposto), appare più ragionevole ritenere che l'importo sia incongruo rispetto al canone medio di una abitazione di tipo ordinario: del resto, si tratta di un fabbricato di cinque vani, acquistato per 103mln di lire nel 1999, sicché lo stesso non pare essere di speciale pregio.
10 La domanda, dunque, va accolta, con qualificazione dell'atto quale donazione remuneratoria nulla per difetto di forma.
10. Alla nullità dell'atto consegue l'obbligo di riconferire alla comunione ereditaria la somma di €32.900,00. La domanda formulata dall'attore, relativa al “diritto di trattenere” la metà delle somme riconferite può sostanzialmente interpretarsi come domanda di divisione. Tenuto conto che non ha domandato l'assegnazione della CP propria quota in caso di accertamento della nullità dei pagamenti effettuati in favore di , esigenze di economia dei mezzi CP_2 giuridici consentono di disporre direttamente la condanna di questa al pagamento, in favore dell'attore, della quota ereditaria spettante, pari ad €16.450,00, ovverosia la metà.
11. Va, ora esaminata la domanda riconvenzionale formulata dalla sola e finalizzata ad ottenere la condanna dell'attore al CP pagamento della quota lui riferibile delle spese funerarie sostenute per il defunto , nonché per le imposte successorie Persona_1 anticipate. La domanda va accolta.
Pacifico in diritto che le spese relative alla successione, incluse imposte e onoranze funebri, gravino sugli eredi pro quota – nel caso odierno, dunque, per metà ciascuno tra e Parte_1 CP
.
[...]
Le spese risultano tutte adeguatamente documente sulla base della documentazione prodotta: l'attore andrà pertanto condannato a rifondere a la somma di €2.305,40 per pesi ereditari CP anticipati.
12. Quanto al regime delle spese, tenuto conto che si tratta di cumulo di domande distinte contro soggetti diversi decise in un unico processo, dovrà procedersi a due separate liquidazioni, tenuto conto del differente esito.
Per la domanda contro l'attore va condannato al CP pagamento delle spese, scaglione €52.000/260.000.
11 Per la domanda contro quest'ultima va condannata CP_2 alle spese in favore dell'attore, scaglione €26.000/52.000.
Tutti i compensi a valori medi.
Tenuto conto della complessità complessiva della lite e della limitatezza delle questioni trattate, si ritiene che il compenso sia congruo a coprire anche la fase di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta le domande di parte attrice rivolte nei confronti di CP
.
[...]
2. Accoglie la domanda principale di parte attrice nei confronti di e, per l'effetto, qualificate le dazioni come donazioni CP_2 remuneratorie prive di forma scritta, dichiara la nullità dei seguenti pagamenti:
o -assegno Banca Monte dei Paschi di Siena n. 903 6080965759 datato 11.02.2022 per l'importo di euro 14.500 intestato a
; CP_2
o -assegno Banca Monte dei Paschi di Siena n. 903 6080965760-
12 datato 21.02.2022 per l'importo di euro 18.400,00 intestato a
. CP_2
Conseguentemente, previo riconferimento di dette somme nell'asse ereditario di , deceduto il 26.06.2023 a Lendinara, Persona_1 condanna al pagamento, in favore di CP_2 Parte_1 della somma di €16.450,00.
3. Accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta, e per l'effetto condanna a rifondere a la Parte_1 CP somma di €2.305,40 per pesi ereditari anticipati (onoranze funebri, imposte).
12 4. Condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di , che liquida in €14.103,00 oltre spese generali CP al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato.
5. Condanna al pagamento delle spese del presente CP_2 giudizio in favore dell'attore, che liquida in € 7.616,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA. Nonché rimborso del contributo unificato
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 2.7.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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