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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ER VA CL, Presidente
NV TO, OR
LOMAZZO GUIDO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 163/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Alessandria 7 B 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso dp.savona@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320250000503134000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320250000503134000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320250000503134000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 274/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, residente in [...]c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, per delega allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Indirizzo_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 10320250000503134 dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa all'anno d'imposta 2021 e notificata il 26 febbraio 2025, domandandone l'annullamento.
Notificato il ricorso all'Ufficio il 27 aprile 2025, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia, attribuito il numero di ruolo 163/2025, il ricorso veniva assegnato alla prima sezione.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Savona si è costituita in giudizio per domandare il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria di replica ed illustrativa.
All'udienza del giorno 1 dicembre 2025 la causa è stata trattata e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella impugnata è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art.36 bis dpr 600/73 che ha ripreso a tassazione le imposte autoliquidate e non pagate dalla ricorrente per l'anno 2021.
Secondo l'Ufficio la cartella è stata preceduta dalla comunicazione d'irregolarità inviata alla ricorrente via pec il 15 luglio 2024 (v. doc. uff. 3); l'invio è stato contestato dalla contribuente come motivo di invalidità della successiva cartella.
L'eccezione, che viene delibata in via preliminare dalla Corte, non ha tuttavia pregio, posto che il contraddittorio endoprocedimentale non è necessario quando dal controllo automatizzato non emergono irregolarità nella dichiarazione, né sono richieste maggiori imposte rispetto a quelle autoliquidate.
Nella vicenda in commento il controllo è stato documentale dei dati dichiarati senza margini interpretativi da parte dell'Ufficio, con conseguente infondatezza della censura (v. anche Cass. n. 1640/24).
Quanto al merito, i motivi del ricorso sono sostanzialmente due: il diritto della contribuente di modificare la dichiarazione dei redditi e la natura dell'attività imprenditoriale effettivamente svolta.
Con riferimento al primo motivo, secondo la ricorrente, titolare dell'impresa individuale Società_1, sarebbe sempre possibile emendare la dichiarazione dei redditi: più precisamente la ricorrente contesta che i redditi dell'impresa individuale debbano esserle integralmente imputati, in quanto l'impresa sarebbe stata esercitata congiuntamente con il signor Nominativo_1, con il quale si sarebbe creata una società occulta di fatto al 50% per ciascuno.
Da qui la necessaria imputazione alla Ricorrente_1 della sola metà dei redditi dichiarati e l'illegittimità della cartella.
Secondo l'Ufficio, premesso che i tributi portati dalla cartella non derivano da un accertamento, ma dall'autoliquidazione della contribuente, essa non può rettificare quanto dichiarato, a prescindere dall'esistenza della società di fatto che viene contestata dall'Ufficio.
Tanto premesso, ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento. Posto che è possibile emendare la dichiarazione dei redditi dalla quale è derivata l'emissione della cartella ai sensi dell'art. 36bis dpr 600/73, spetta comunque al contribuente, che ritratti la dichiarazione, l'onere di provare i fatti impeditivi o modificativi dell'obbligazione tributaria cristallizzata nella dichiarazione (Cass.
10824/24).
Nel merito, le ragioni addotte dalla ricorrente non convincono la Corte.
La cartella in esame, che riguarda i redditi dichiarati e le imposte non versate per l'anno 2021, va esaminata senza dimenticare la verifica fiscale che ha investito la ricorrente per gli anni dal 2015 al 2019.
Nel corso della verifica, la Ricorrente_1 aveva dichiarato di aver acquisito nel 2015 la clientela del signor Nominativo_1, titolare della cessata impresa individuale Società_2.
Secondo la ricorrente, essa avrebbe condotto l'impresa Società_1 insieme al signor Nominativo_1. A conferma dell'assunto, deduce che: i) la sede della Società_1 coincideva con la residenza del signor Nominativo_1; ii) l'impresa non aveva dipendenti;
iii) il signor Nominativo_1 aveva conferito nella Società_1 il proprio furgone Citroen;
iv) la clientela della Società_1 era quella della Società_2, l'impresa del signor Nominativo_1; v) il signor Nominativo_1 operava per l'impresa.
Osserva sul punto la Corte che gli indizi rappresentati dalla ricorrente non provano l'esistenza di una società di fatto con il signor Nominativo_1.
Detta società è infatti configurabile ove venga fornita la prova del comune intento perseguito dai soci, dello svolgimento insieme dell'attività d'impresa al fine di dividerne gli utili, nonché dell'effettivo riparto tra i soci
(occulti) degli utili.
Prova che può essere raggiunta anche sulla base di presunzioni che siano gravi, precise e concordanti, quali, secondo l'elaborazione della giurisprudenza, l'esistenza di un fondo o patrimonio comunque, costituito dagli apporti di entrambi i soci, la rappresentanza verso l'esterno ed i terzi esercitata, congiuntamente o disgiuntamente da entrambi i soci, rappresentanza che si manifesta nell'intrattenere i rapporti con i clienti ed i fornitori e nella gestione delle risorse della società, prima tra tutte il denaro, con i relativi incassi e pagamenti.
Tutto ciò manca nella prospettazione della contribuente.
La coincidenza della sede della società con la residenza di un socio per di più occulto, è un elemento totalmente neutro dal quale non si può necessariamente dedurre alcunché, così come nessuna prova è allegata circa il conferimento del furgone del signor Nominativo_1 nel patrimonio della società occulta.
Tantomeno è stata allegata la prova del conferimento dei clienti dell'impresa del signor Nominativo_1 nell'impresa della signora Ricorrente_1, né del perché e di come questo conferimento, ammesso in ipotesi, confermi l'esistenza della società di fatto e la nascita del rapporto sociale tra i due imprenditori.
Soprattutto non è stata allegata la prova, neppure presuntiva, della percezione da parte dei signor Nominativo_1 degli utili dell'impresa, percezione che, ragionevolmente, avrebbe dovuto essere ben nota alla signora
Ricorrente_1, dovendo essa dividerne la metà con il presunto socio.
Significativo sul punto è il fatto che il signor Nominativo_1 abbia dichiarato di non aver percepito redditi dal 2016 al 2021.
Né possono essere accolte le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente di acquisizione della documentazione riguardante la posizione del signor Nominativo_1, sia perché terzo rispetto a questo processo, sia perché le istanze sono evidentemente elusive dell'onere della prova incombente sulla signora Ricorrente_1.
Per questi motivi
il ricorso non può essere accolto.
Stante la soccombenza, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese del giudizio all'Agenzia delle
Entrate, che si liquidano in complessivi euro 1.600,00, in via equitativa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rimborsare alla convenuta Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Savona, le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.600,00.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ER VA CL, Presidente
NV TO, OR
LOMAZZO GUIDO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 163/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona - Via Alessandria 7 B 17100 Savona SV
elettivamente domiciliato presso dp.savona@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320250000503134000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320250000503134000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10320250000503134000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 274/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, residente in [...]c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, per delega allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Indirizzo_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 10320250000503134 dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa all'anno d'imposta 2021 e notificata il 26 febbraio 2025, domandandone l'annullamento.
Notificato il ricorso all'Ufficio il 27 aprile 2025, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia, attribuito il numero di ruolo 163/2025, il ricorso veniva assegnato alla prima sezione.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Savona si è costituita in giudizio per domandare il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria di replica ed illustrativa.
All'udienza del giorno 1 dicembre 2025 la causa è stata trattata e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella impugnata è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex art.36 bis dpr 600/73 che ha ripreso a tassazione le imposte autoliquidate e non pagate dalla ricorrente per l'anno 2021.
Secondo l'Ufficio la cartella è stata preceduta dalla comunicazione d'irregolarità inviata alla ricorrente via pec il 15 luglio 2024 (v. doc. uff. 3); l'invio è stato contestato dalla contribuente come motivo di invalidità della successiva cartella.
L'eccezione, che viene delibata in via preliminare dalla Corte, non ha tuttavia pregio, posto che il contraddittorio endoprocedimentale non è necessario quando dal controllo automatizzato non emergono irregolarità nella dichiarazione, né sono richieste maggiori imposte rispetto a quelle autoliquidate.
Nella vicenda in commento il controllo è stato documentale dei dati dichiarati senza margini interpretativi da parte dell'Ufficio, con conseguente infondatezza della censura (v. anche Cass. n. 1640/24).
Quanto al merito, i motivi del ricorso sono sostanzialmente due: il diritto della contribuente di modificare la dichiarazione dei redditi e la natura dell'attività imprenditoriale effettivamente svolta.
Con riferimento al primo motivo, secondo la ricorrente, titolare dell'impresa individuale Società_1, sarebbe sempre possibile emendare la dichiarazione dei redditi: più precisamente la ricorrente contesta che i redditi dell'impresa individuale debbano esserle integralmente imputati, in quanto l'impresa sarebbe stata esercitata congiuntamente con il signor Nominativo_1, con il quale si sarebbe creata una società occulta di fatto al 50% per ciascuno.
Da qui la necessaria imputazione alla Ricorrente_1 della sola metà dei redditi dichiarati e l'illegittimità della cartella.
Secondo l'Ufficio, premesso che i tributi portati dalla cartella non derivano da un accertamento, ma dall'autoliquidazione della contribuente, essa non può rettificare quanto dichiarato, a prescindere dall'esistenza della società di fatto che viene contestata dall'Ufficio.
Tanto premesso, ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento. Posto che è possibile emendare la dichiarazione dei redditi dalla quale è derivata l'emissione della cartella ai sensi dell'art. 36bis dpr 600/73, spetta comunque al contribuente, che ritratti la dichiarazione, l'onere di provare i fatti impeditivi o modificativi dell'obbligazione tributaria cristallizzata nella dichiarazione (Cass.
10824/24).
Nel merito, le ragioni addotte dalla ricorrente non convincono la Corte.
La cartella in esame, che riguarda i redditi dichiarati e le imposte non versate per l'anno 2021, va esaminata senza dimenticare la verifica fiscale che ha investito la ricorrente per gli anni dal 2015 al 2019.
Nel corso della verifica, la Ricorrente_1 aveva dichiarato di aver acquisito nel 2015 la clientela del signor Nominativo_1, titolare della cessata impresa individuale Società_2.
Secondo la ricorrente, essa avrebbe condotto l'impresa Società_1 insieme al signor Nominativo_1. A conferma dell'assunto, deduce che: i) la sede della Società_1 coincideva con la residenza del signor Nominativo_1; ii) l'impresa non aveva dipendenti;
iii) il signor Nominativo_1 aveva conferito nella Società_1 il proprio furgone Citroen;
iv) la clientela della Società_1 era quella della Società_2, l'impresa del signor Nominativo_1; v) il signor Nominativo_1 operava per l'impresa.
Osserva sul punto la Corte che gli indizi rappresentati dalla ricorrente non provano l'esistenza di una società di fatto con il signor Nominativo_1.
Detta società è infatti configurabile ove venga fornita la prova del comune intento perseguito dai soci, dello svolgimento insieme dell'attività d'impresa al fine di dividerne gli utili, nonché dell'effettivo riparto tra i soci
(occulti) degli utili.
Prova che può essere raggiunta anche sulla base di presunzioni che siano gravi, precise e concordanti, quali, secondo l'elaborazione della giurisprudenza, l'esistenza di un fondo o patrimonio comunque, costituito dagli apporti di entrambi i soci, la rappresentanza verso l'esterno ed i terzi esercitata, congiuntamente o disgiuntamente da entrambi i soci, rappresentanza che si manifesta nell'intrattenere i rapporti con i clienti ed i fornitori e nella gestione delle risorse della società, prima tra tutte il denaro, con i relativi incassi e pagamenti.
Tutto ciò manca nella prospettazione della contribuente.
La coincidenza della sede della società con la residenza di un socio per di più occulto, è un elemento totalmente neutro dal quale non si può necessariamente dedurre alcunché, così come nessuna prova è allegata circa il conferimento del furgone del signor Nominativo_1 nel patrimonio della società occulta.
Tantomeno è stata allegata la prova del conferimento dei clienti dell'impresa del signor Nominativo_1 nell'impresa della signora Ricorrente_1, né del perché e di come questo conferimento, ammesso in ipotesi, confermi l'esistenza della società di fatto e la nascita del rapporto sociale tra i due imprenditori.
Soprattutto non è stata allegata la prova, neppure presuntiva, della percezione da parte dei signor Nominativo_1 degli utili dell'impresa, percezione che, ragionevolmente, avrebbe dovuto essere ben nota alla signora
Ricorrente_1, dovendo essa dividerne la metà con il presunto socio.
Significativo sul punto è il fatto che il signor Nominativo_1 abbia dichiarato di non aver percepito redditi dal 2016 al 2021.
Né possono essere accolte le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente di acquisizione della documentazione riguardante la posizione del signor Nominativo_1, sia perché terzo rispetto a questo processo, sia perché le istanze sono evidentemente elusive dell'onere della prova incombente sulla signora Ricorrente_1.
Per questi motivi
il ricorso non può essere accolto.
Stante la soccombenza, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese del giudizio all'Agenzia delle
Entrate, che si liquidano in complessivi euro 1.600,00, in via equitativa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rimborsare alla convenuta Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Savona, le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.600,00.