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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1925.
(Riscatto e riduzione della polizza).
Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.
(Riscatto e riduzione della polizza).
Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione.
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- 1. Cassazione civile n. 4210/2003https://www.brocardi.it/ · 201.09966
[…] in nuce, nel patrimonio del fallito anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, quali, (come nella specie) l'azione rivolta a conseguire il riscatto anticipato (ai sensi dell'art. 1925 c.c.) di una polizza assicurativa alla stregua dei criteri fissati nella medesima, stipulata, prima del fallimento, dall'imprenditore individuale, […]
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Giurisprudenza • 68
- 1. Trib. Velletri, sentenza 06/06/2024, n. 1287Provvedimento: […] La citante ha riferito: che ha stipulato con la controparte un contratto di assicurazione a vita intera ed a premi ricorrenti (“Extra di CP_1 ”); che ha corrisposto alla società, per il periodo luglio 2018 – luglio 2021, la somma di euro 7.925; che ha esercitato il diritto di riscatto, conformemente alle c.g.c. (ex artt. 11 e 12) e all'art. 1925 c.c.; che il valore di riscatto è equivalente ai premi versati (euro 7.925).Leggi di più...
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