TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6521/2024 R.G. vertente tra:
(Avv. C. V. Montanaro) Parte_1
- OPPONENTI -
E
Controparte_1
(Avv. F. Colucci)
[...]
- OPPOSTA -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto introduttivo del giudizio e hanno spiegato Parte_1 Parte_1
opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al d.i. n. 1883/2021, chiedendo: “1) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c. 2) Accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate dagli odierni opponenti in favore della
[...]
, poiché Controparte_1
redatte su modulo uniforme ABI. 3) Accertare e dichiarare l'illegittimità o, comunque, l'inefficacia delle garanzie fideiussorie rilasciate in favore della dai sigg.ri Parte_2 Pt_1
e per violazione da parte della Banca odierna opposta degli obblighi di
[...] Parte_1
correttezza e buona fede contrattuale per le ragioni indicate al punto sub B) del presente atto. 4) Accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione delle stesse obbligazioni fideiussorie per decorrenza del termine previsto dall'art 1957 cod. civ. 5) In ogni caso, in virtù delle contestazioni spiegate con la presente opposizione, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia delle garanzie fideuissorie specifiche rilasciate dagli opponenti e per l'effetto annullarle, con ogni conseguenza di
Legge e con conseguente svincolo da tale obbligo specifico degli stessi. 6) Per l'effetto revocare il
Decreto Ingiuntivo opposto in quanto nullo e/o inefficace stante l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa pretesa economica, dichiarando che nulla devono i sigg.ri e Parte_1 [...]
in relazione alle fideiussioni indebitamente poste a sostegno della pretesa monitoria. Parte_1
7) In ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese e delle competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.”.
Costituendosi, la Controparte_1
ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta e comunque
[...]
la sua infondatezza;
con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante il deposito documentale delle parti e viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della spiegata opposizione ex art. 650 c.p.c.
Gli opponenti al fine di giustificare l'opposizione tardiva proposta invocano la pronuncia delle
Sezioni Unite n. 9479/2023 sul carattere abusivo delle clausole in base alla disciplina consumeristica.
Come già osservato con l'ordinanza del 18.3.2025, dagli atti di causa risulta che al momento della sottoscrizione dei contratti dai quali ha origine il credito intimato l'opponente era socio Parte_1
e legale rappresentante della società debitrice principale e che ha Parte_2
sottoscritto contestualmente sia il contratto di finanziamento in favore di detta società sia il contratto di fideiussione ad esso collegato, mentre l'opponente era socio titolare di quote Parte_1
superiori al 50% del capitale sociale. Pertanto non può essere riconosciuta agli opponenti la qualità di consumatori ai fini dell'applicabilità della normativa europea di cui alla direttiva 93/13/CEE, stante il collegamento di natura funzionale con la società debitrice e la consapevolezza di questi ultimi di agire per scopi inerenti all'attività professionale della società di cui erano parte, e che conseguentemente non possa riconoscersi agli opponenti la tutela particolare prevista dalla menzionata decisione delle Sezioni Unite.
Comunque, va evidenziato che gli opponenti non hanno neppure indicato quali sarebbero le clausole abusive in base alla disciplina consumeristica che inficerebbero i contratti per cui è causa.
In ogni caso, l'opposizione è infondata nel merito. Nel caso di specie non si è in presenza di fideiussioni omnibus, ma di quattro fideiussioni specifiche del 7.7.2017, poi rinnovate, con le quali gli opponenti si costituivano fideiussori della
[...]
Pertanto, non vi è prova che si sia in presenza di un contratto che costituisce Parte_2 applicazione “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 legge 287/1990. Difatti, come noto, con il provvedimento n. 55/2005, la Banca d'Italia censurò lo schema di contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003 che attribuiva, con l'introduzione delle clausole 2, 6 e 8, indebiti vantaggi alle singole banche e sfavoriva il cliente che, di contro, doveva sottostare a pattuizioni vessatorie, frutto di una intesa ritenuta anticoncorrenziale, in violazione dell'art. 2 comma
3 l. 287/1990.
Quindi, come esposto dalla Banca d'Italia, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali del modello ABI per la fideiussione omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria che impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c. Ciò significa che solo qualora taluno sia obbligato rispetto ad una fideiussione in questi termini esposti e così qualificata potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della Banca d'Italia n. 55/2005 (cfr. Cass. n. 1170/2025 per cui “la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) … ; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”).
Tuttavia, nel caso in esame, gli opponenti non hanno rilasciato una fideiussione omnibus, ma, come visto, fideiussioni specifiche senza avere allegato, né tantomeno provato, la sussistenza di fatti tali da far ritenere l'esistenza di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito, violatrice, rispetto alle fideiussioni specifiche, del disposto di cui all'art. 2, legge n. 287/1990.
Del resto, va ulteriormente evidenziato che l'istruttoria alla base del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia copre un arco temporale che si conclude nel 2005 e ignora inevitabilmente il periodo successivo. In effetti, malgrado la riconosciuta natura di prova privilegiata dell'accertamento compiuto in sede amministrativa dalla Banca d'Italia, non si ritiene, comunque, sufficiente allegare e produrre il suddetto provvedimento n. 55/2005 per le garanzie fideiussorie successive al (maggio)
2005 rispetto alle quali non è possibile ricorrere a tale provvedimento per provare l'applicazione uniforme delle clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI, peraltro, come già esposto, relativo alle fideiussioni omnibus. Quindi, lo iato temporale tra l'accertamento della Banca d'Italia e la sottoscrizione delle fideiussioni di cui si deduce la nullità (anno 2017), fa venir meno qualunque presunzione di dipendenza delle fideiussioni impugnate dall'intesa accertata ormai nel lontano 2005.
Spetta così al garante fornire la prova del principale elemento costitutivo della nullità del contratto "a valle" ovvero l'applicazione uniforme, all'epoca della sottoscrizione dell'atto fideiussorio, delle clausole 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI (così anche, Cass. n. 1170/2025 cit. per cui “la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: … iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca
d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”).
Del tutto generica è poi la dedotta illegittimità delle fideiussioni in questione per violazione del principio di buona fede, non avendo gli opponenti circostanziato, né, tanto meno, provato le assunte difficoltà economiche della società debitrice principale all'epoca della stipulazione dei contratti di garanzia.
Infine, privo di pregio è anche il motivo di opposizione inerente l'estinzione delle fideiussioni ex art. 1957 c.c. Tale norma infatti è espressamente derogata negli atti negoziali di fideiussione e tale deroga è legittima.
Secondo la Suprema Corte, una clausola siffatta è valida e non contrasta con l'art. 1229, primo comma, c.c. (che prevede la nullità di qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave), atteso che essa aggrava, anziché limitare, la responsabilità del fideiussore, il quale assume la veste di debitore nel rapporto (unilaterale) di fideiussione (Cass. 31569/2019; Cass. 28943/2017; Cass. 8839/2007 per le quali le parti possono prevedere la rinuncia preventiva del fideiussore ad avvalersi di tale decadenza;
Cass. 4444/2002;
Cass. 2263/2006 per cui le parti possono prevedere una diversa durata;
).
Dunque, la decadenza del creditore dall'obbligazione fidejussoria di cui all'art. 1957 c.c. può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (tra le altre, Cass. 31569/2019; Cass. 8839/2007; Cass. 394/2006).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi per le prime due fasi e minimi per le altre due di cui al DM 55/2014, applicando lo scaglione per le cause di valore da € 52.000,00 ad € 260,000,00.
PQM
- Dichiara inammissibile l'opposizione.
- Condanna e , in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Parte_1
Controparte_1 che liquida in € 9.100,00, oltre accessori di legge.
Bari, 10.6.2025.
Il Giudice
Dott. Michele De Palma