Articolo 7 della Legge 24 ottobre 1966, n. 932
Articolo 6
Versione
29 novembre 1966
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Versione
11 maggio 1968
Art. 7.
I corsi di cui al precedente articolo 1 sono istituiti soltanto per il triennio avente inizio dall'anno accademico 1966-67. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 aprile 1968, n. 467 ha disposto (con l'art. 1) che "In deroga all' articolo 7 della legge 24 ottobre 1966, n. 932 , e' concesso agli iscritti ai corsi di cui al precedente comma di conseguire il diploma di educazione fisica entro l'anno scolastico 1969-70".
Entrata in vigore il 11 maggio 1968