Art. 81. Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti - Concorso della Gestione marittimi - Assegno "una tantum"
Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilita dalle norme che disciplinano l'assicurazione medesima.
Il pensionato della Gestione speciale, qualora in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti non abbia diritto a pensione autonoma a carico dell'assicurazione medesima, ha titolo ad una pensione complementare, purche' abbia compiuto l'eta' stabilita per la pensione di vecchiaia prevista dalle norme dell'assicurazione medesima o sia riconosciuto invalido ai sensi dell' articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 .
La pensione complementare di cui al comma precedente non puo' essere integrata ai trattamenti minimi; ad essa si applicano le disposizioni dell' articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel caso che l'iscritto muoia senza raggiungere i requisiti per il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, spetta ai superstiti previsti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti un'indennita' pari all'importo dei contributi versati per l'iscritto medesimo alla Gestione speciale ai sensi del precedente articolo 62, comprensiva della indennita' per morte corrisposta, in luogo di pensione, dalla assicurazione citata.
Per l'iscritto cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge senza aver conseguito diritto a pensione a carico della Gestione speciale, che non intenda proseguire volontariamente la iscrizione alla Gestione medesima, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 67, primo comma, lettera b) e secondo comma, lettera b), del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 .
Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilita dalle norme che disciplinano l'assicurazione medesima.
Il pensionato della Gestione speciale, qualora in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti non abbia diritto a pensione autonoma a carico dell'assicurazione medesima, ha titolo ad una pensione complementare, purche' abbia compiuto l'eta' stabilita per la pensione di vecchiaia prevista dalle norme dell'assicurazione medesima o sia riconosciuto invalido ai sensi dell' articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 .
La pensione complementare di cui al comma precedente non puo' essere integrata ai trattamenti minimi; ad essa si applicano le disposizioni dell' articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel caso che l'iscritto muoia senza raggiungere i requisiti per il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, spetta ai superstiti previsti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti un'indennita' pari all'importo dei contributi versati per l'iscritto medesimo alla Gestione speciale ai sensi del precedente articolo 62, comprensiva della indennita' per morte corrisposta, in luogo di pensione, dalla assicurazione citata.
Per l'iscritto cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge senza aver conseguito diritto a pensione a carico della Gestione speciale, che non intenda proseguire volontariamente la iscrizione alla Gestione medesima, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 67, primo comma, lettera b) e secondo comma, lettera b), del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 .