Art. 20. Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo 1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, ((...)) non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell' articolo 2549 del codice civile , e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 30 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. L'aliquota massima e' elevata al 40 per cento nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della presente legge.
2. Il decreto di cui all'articolo 21 disciplina le modalita', le condizioni e le ulteriori specificazioni con le quali il beneficio puo' essere riconosciuto ((, in particolare,)) per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
2. Il decreto di cui all'articolo 21 disciplina le modalita', le condizioni e le ulteriori specificazioni con le quali il beneficio puo' essere riconosciuto ((, in particolare,)) per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .